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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/08/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1853 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
, e per ella il procuratore generale , con il patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avvocato CAPOLUPO FRANCESCO
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato AIELLO VINCENZO Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - altri contratti atipici
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale procuratore generale di Parte_3 Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 200/2024 con cui il Tribunale di
[...]
Cosenza ha ordinato alla rappresentata il pagamento della somma di euro 10.608,92, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della casa di cura in forza di sette fatture aventi ad Controparte_1 oggetto prestazioni di ricovero della presso la omonima RSA (sita in c/da San Bartolo n. 1 Pt_1
Mendicino) nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2023.
Ha, in particolare, eccepito l'opponente: 1) la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice emittente, in ragione del luogo di residenza della debitrice ( Pt_4 rientrante nel circondario del Tribunale di Castrovillari, avuto riguardo al dettato degli artt. 18 e 637
c.p.c.; 2) la non dovutezza delle somme ingiunte avendo l'opponente, in ragione della sua condizione di invalida civile al 100%, diritto all'esonero totale dal pagamento della retta di ricovero, asseritamente a carico del SSN e quindi, nello specifico, dell'Asp di Cosenza. La ha, infine, Pt_1 rappresentato di avere corrisposto alla per il ricovero dal mese di ottobre 2023 al mese Controparte_1 di febbraio 2024 la somma di euro 6.239,62 di cui, in ragione del predetto esonero, ha formulato istanza di rimborso.
ha, quindi, chiesto al Tribunale di “revocare e annullare il decreto ingiuntivo qui Parte_1 impugnato perché emesso da Tribunale territorialmente incompetente, essendo la controversia di competenza del Tribunale di Castrovillari;
in subordine, dichiarare che la signora Parte_1 nulla deve alla e che tenuta al pagamento è la ASP di Cosenza;
in via Controparte_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la e/o l'ASP di Cosenza devono Controparte_1 rimborsare alla signora , per la causale detta in narrativa, l'importo di € 6.239,62 Parte_1
, oltre interessi dalla data della richiesta al soddisfo o dell'altra diversa somma che in corso di causa dovesse risultare indebitamente pagata dalla signora alla società ”, con vittoria Pt_1 CP_1 di onorari e spese di lite.
Costituitasi in giudizio, ha resistito all'opposizione deducendo preliminarmente Controparte_1
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente in virtù della sostenuta applicabilità, al caso di specie, del disposto dell'art. 20 c.p.c., identificandosi per le obbligazioni pecuniarie il foro destinatae solutionis con quello del domicilio (o della sede) del creditore ex art. 1182, comma 3 c.c., e non con il domicilio e/o la residenza del debitore. Ha poi allegato, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede di monitorio atteso che la normativa regionale (ed in particolare dal DCA della Regione Calabria n. 81/2016, allegato 4.) - in coerenza con il quadro normativo a livello nazionale (da ultimo DPCM del 12.1.2017 c.d. Nuovi
LEA) - prevede espressamente che gli anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti, ricoverati in regime residenziale (RSA), destinatari di trattamenti e prestazioni socio sanitarie eseguite in regime di lungo assistenza, debbano compartecipare alla relativa spesa in ragione della loro capacità reddituale, non configurando, peraltro, le patologie dedotte causa di esenzione totale dalla corresponsione della retta. La convenuta ha, in particolare, rappresentato che, nel caso di specie, l'autorizzazione al ricovero in RSA rilasciata dalla Asp di Cosenza su istanza del procuratore della ha posto il costo della retta giornaliera, ai sensi della L. R. n. 22/2007, quanto al 70%, a Pt_1 carico del Fondo Sanitario Regionale (cd. quota sanitaria) e quanto al restante 30% (cd. quota socio- assistenziale), a carico totale della degente in ragione dei requisiti reddituali.
La società ha, quindi, chiesto al Tribunale, previa concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo gravato, di “rigettare l'opposizione, perché inammissibile e/o improcedibile, ovvero infondata in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto il monitorio opposto;
rigettare la spinta domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di euro 6.239,62 corrisposta da per le prestazioni di Parte_1 ricovero da ottobre 2023 a febbraio 2024”, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, il Tribunale, rigettate le richieste di prova costituenda, sulle conclusioni cartolari delle parti, ha rimesso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Castrovillari formulata da parte opponente.
Re melius perpensa, osserva infatti il Tribunale che l'eccezione de qua non è inammissibile poichè non è stata dedotta in modo completo.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., “in tema di competenza territoriale nelle cause relative”, come nella specie, “a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1 c.p.c”.
–che prevede la necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta (in caso di opposizione all'ingiunzione in sede di citazione) e la completezza dell'eccezione
– “comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto,
l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili” (tra le altre, cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 17374/2020).
Nel caso che ci occupa, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto di opposizione, l'eccezione di incompetenza è stata formulata esclusivamente con riguardo al foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c., senza alcuna contestazione circa il foro speciale concorrente ex art. 20 c.p.c. né quanto al luogo di conclusione del contratto in forza del quale sono state eseguite le prestazioni assistenziali in favore della né quanto al luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi. Pt_1
Le difese esplicate dalla in punto di locus destinatae solutionis a seguito delle allegazioni di Pt_1 parte opposta sono da ritenersi tardive, stante la decadenza di cui all'art. 38, comma 1 c.p.c.
Nel merito dell'opposizione si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria ma una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Ne deriva che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, ditalchè, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito spettando, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ed infatti, il giudice dell'opposizione non valuta più, in questa sede, soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo dovendo piuttosto ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nella specie, la clinica ha solo parzialmente assolto all'onere probatorio, su di essa CP_1 incombente in ragione della sua veste di attore sostanziale, della fondatezza della sua pretesa creditoria.
Ed infatti, incontestata la circostanza del ricovero della presso la RSA San Bartolo in Pt_1
Mendicino dal 13 marzo 2023 (la data del ricovero risulta, peraltro, attestata dalla stessa opposta con certificato di ricovero del 21.03.2023, prodotto dall'attrice), rileva il Tribunale che l'opposta ha prodotto agli atti autorizzazione al ricovero 27.06.2023 (prot. N. 71976) dell' Controparte_2
che, se è vero che ha fissato in euri 1.198,08 mensili la quota di compartecipazione di
[...]
al pagamento della retta mensile nella misura del 30% (così fornendo la prova del Parte_1 quantum della pretesa), è altrettanto vero che ha autorizzato il ricovero della per un periodo Pt_1 di 120 giorni a decorrere dalla data di “effettivo ricovero e comunque non prima che la struttura” avrebbe acquisito il provvedimento stesso. Ne consegue che, avendo l'opposta intimato, con l'ingiunzione qui gravata, il pagamento della quota di retta asseritamente spettante alla per Pt_1
i mesi da aprile a settembre 2023, le mensilità da aprile a giugno 2023 risultano sfornite di titolo giustificativo.
In difetto della produzione della delibera autorizzativa del ricovero per dette mensilità non è peraltro possibile verificare la correttezza dell'importo preteso per i mesi da aprile a giugno 2023 che appare infatti diverso, e maggiore, rispetto a quello di euro 1.198,00 stabilito nella (sola) delibera prodotta.
Coerentemente al contenuto della stessa delibera (decorrenza della sua efficacia di 120 giorni a partire dalla data di effettivo ricovero) solo le fatture relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023 appaiono riferibili all'autorizzazione del 27.06.2025 in ragione sia della corrispondenza temporale
(hanno esse ad oggetto prestazioni successive all'adozione della delibera) che del relativo importo con il contenuto della delibera autorizzativa del ricovero.
All'accertamento appena svolto, consegue la revoca del decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di tutte le fatture azionate da Controparte_1
Ciò appurato, si osserva che parte opponente ha contestato la dovutezza delle somme richieste in pagamento, col monitorio, da sostenendo che, in ragione delle gravi patologie da cui Controparte_1 sarebbe afflitta la , il pagamento delle prestazioni ad essa offerte in regime di ricovero presso Pt_1 la RSA sarebbe dovuto essere posto integralmente a carico del SSN e, dunque, dell'Asp di Cosenza.
Ebbene, a fronte delle puntuali contestazioni mosse sul punto dalla parte opposta, l' attrice non ha fornito la prova, su di essa incombente, dell'effettiva natura, in termini di prestazioni sanitarie e non meramente socio-assistenziali, delle cure ricevute dalla nella struttura della società Pt_1 convenuta.
In difetto di produzione documentale relativa alle dedotte condizioni di invalidità della (non Pt_1 vi è in atti nemmeno il certificato di invalidità), non sono stati, infatti, offerti all' elementi da CP_3 cui inferire che le condizioni di salute della ricoverata fossero tali, per la natura e gravità delle patologie, da richiedere, in capo alla struttura, per tutta la durata del ricovero, l'espletamento di attività (quanto meno prevalentemente) sanitaria, e non solo assistenziale, essendo queste ultime, a differenza delle prime, poste solo in parte, e non per intero, a carico del Servizio sanitario nazionale in virtù del DPCM n. 419/1998 (cfr., Cass. Civ., ordinanza n. ordinanza 13714/2023 nonchè sentenze nn. 4558/2012, 22776/2016 e 28321/2017; nello stesso senso, anche Trib. Cosenza, sentenza n.
811/2022).
Nell'ordinanza n. 13714/2923 la S.C. ha, in particolare, ribadito il suo consolidato insegnamento per cui, posto che nel vigente quadro normativo le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria vanno distinte sia dalle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che dalle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, “nel caso le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente all'attività di natura socio-assistenziale, tal che non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito”, giacché “la disciplina del Servizio sanitario pubblico, che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica”, concerne, per l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie "inscindibili" con quelle socioassistenziali, e che presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”.
La Corte Suprema di Cassazione, nella motivazione dell'ordinanza sopra citata (da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche si sensi dell'art. 118 disp att cpc) focalizza l'attenzione sul fatto che “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale "inscindibile" e prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale "pura", non sta, pertanto, nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale "(...)" «ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale», e ciò perché in tal caso,
«l'intervento «sanitario-socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita
a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio Pubblico”.
Ne consegue l'accoglimento in parte qua della domanda di pagamento azionata dall'opposta con il ricorso monitorio ed il rigetto della domanda riconvenzionale di rimborso formulata dalla . Pt_1
Per tutto quanto esposto, deve essere condannata al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta, della somma di euro 3.780, 80 dovuta per le prestazioni di assistenza e ricovero presso la
RSA della convenuta nei mesi di luglio (euro 1.260,36), agosto (euro 1.260,36) e settembre 2023
(euro 1.260,18), oltre interessi commerciali di mora cui al D. Lgs 231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca e del notevole ridimensionamento della pretesa creditoria azionata.
Le spese del procedimento monitorio vanno, invece, poste a carico dell'opponente che, non dando seguito alla richiesta di pagamento, ha determinato l'esercizio dell'azione odierna, avuto riguardo al valore del credito come in questa sede accertato (euro 3.780,80 – scaglio di valore fino ad euro
5.200,00). Come ha avuto modo di precisare, sul punto, la S.C. con orientamento consolidato ed uniforme, “ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività” (tra le tante, Cass. Civ., ordinanza n. 17854/2020)
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente;
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo gravato;
- condanna al pagamento, in favore dell'opposta, per le causali di cui in parte Parte_1 motiva, della somma di euro 3.780, 80, oltre interessi commerciali di mora cui al D. Lgs
231/2002 dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- condanna, infine, al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 monitorio, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 300,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Cosenza, 24/08/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo