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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1185/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5618/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1544 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5618/2024, depositato il 27/06/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento 1544/2023, relativo ad IMU anno 2018, nei confronti del Comune di Aci Castello.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 4/4/2024, relativo ad IMU anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) L'annullamento dell'atto impugnato, in ragione del fatto che l'unità immobiliare costituisce abitazione principale nonché dimora abituale della ricorrente.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Aci Castello, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 13/01/2026. Ritiene legittima la propria pretesa impositiva in quanto non risulta agli atti nessun documento dal quale possa evincersi l'utilizzo dell'immobile come dimora abituale, non essendo peraltro sufficiente il solo requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione
IMU. Controdeduce sui motivi del ricorso.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Per la fruizione dell'agevolazione fiscale relativa ad IMU sono necessari i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale.
Per come provato dalla situazione individuale prodotta dal Comune di Aci Castello, la ricorrente è residente in [...], int. 12, mentre il coniuge Sig. Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2018, era residente in [...], Indirizzo_2, con utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
Nel caso in cui i coniugi abbiano residenze diverse, per esigenze lavorative od altro, al fine di poter fruire della doppia agevolazione fiscale di esenzione dall'IMU, è fornita prova di dimorare abitualmente del fabbricato per il quale si richiede l'esenzione. Nel caso de quo la parte ricorrente non fornisce prova dell'utilizzo del fabbricato quale dimora abituale. Non documenta i consumi (elettrico, gas, idrico) caratteristici dell'abitazione costante nel corso dell'anno. Né sono esplicitate le esigenze della diversa residenza dei coniugi in località distanti circa 10 km.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 150,00 (euro centocinquanta/00), in favore della parte resistente costituita in giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5618/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1544 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5618/2024, depositato il 27/06/2024, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento 1544/2023, relativo ad IMU anno 2018, nei confronti del Comune di Aci Castello.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento citato in epigrafe, notificato in data 4/4/2024, relativo ad IMU anno 2018.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) L'annullamento dell'atto impugnato, in ragione del fatto che l'unità immobiliare costituisce abitazione principale nonché dimora abituale della ricorrente.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Aci Castello, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 13/01/2026. Ritiene legittima la propria pretesa impositiva in quanto non risulta agli atti nessun documento dal quale possa evincersi l'utilizzo dell'immobile come dimora abituale, non essendo peraltro sufficiente il solo requisito anagrafico per il riconoscimento dell'esenzione
IMU. Controdeduce sui motivi del ricorso.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Per la fruizione dell'agevolazione fiscale relativa ad IMU sono necessari i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale.
Per come provato dalla situazione individuale prodotta dal Comune di Aci Castello, la ricorrente è residente in [...], int. 12, mentre il coniuge Sig. Nominativo_1, per l'anno d'imposta 2018, era residente in [...], Indirizzo_2, con utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
Nel caso in cui i coniugi abbiano residenze diverse, per esigenze lavorative od altro, al fine di poter fruire della doppia agevolazione fiscale di esenzione dall'IMU, è fornita prova di dimorare abitualmente del fabbricato per il quale si richiede l'esenzione. Nel caso de quo la parte ricorrente non fornisce prova dell'utilizzo del fabbricato quale dimora abituale. Non documenta i consumi (elettrico, gas, idrico) caratteristici dell'abitazione costante nel corso dell'anno. Né sono esplicitate le esigenze della diversa residenza dei coniugi in località distanti circa 10 km.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 150,00 (euro centocinquanta/00), in favore della parte resistente costituita in giudizio.