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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2058/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1
Vigoni n. 5, presso lo studio dell'avv. Domenico Tambasco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellante
CONTRO
(P.IVA: , elettivamente domiciliata in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
Cordusio n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Corrado, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellata
E CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] C.F._2
n. 3, 20137; appellato contumace avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 1 di 12 In totale riforma della sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione decima civile, dott.ssa Salerno, pubblicata in data 12.01.2023, non notificata,
- Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la responsabilità del sig. ex art. 2043 c.c. e di cumulativamente in via CP_2 Controparte_1 contrattuale ex art. 1218, 1228 c.c. e in via aquiliana ex art. 2049 c.c. nei confronti del sig.
e, per l'effetto, condannare il sig. , nonché solidalmente la società Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali patiti e patendi dal sig. quantificati in € 99.995,93, o nella Parte_1 diversa misura di giustizia accertata e quantificata in via equitativa dal Giudice adito ex 1226
c.c. e 2056 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dal sig. da calcolarsi sulla base Parte_1 dei parametri indicati in narrativa o nella diversa misura di giustizia accertata e quantificata in via equitativa dal Giudice adito ex 1226 c.c. e 2056 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
In via istruttoria:
- Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla di copia di tutte le Controparte_1 ricevute e/o delle autorizzazioni di prelievo effettuate nel periodo decorrente da aprile 2013 a gennaio 2014 sul libretto di risparmio postale n. 00038799426 intestato al sig. Parte_1 non prodotte da controparte, riservando all'esito di tale produzione la verificazione della sottoscrizione, nonché di eventualmente richiederne la C.T.U. calligrafica;
- Si chiede ordine di acquisizione ex art. 213 c.p.c. alla Procura della Repubblica di Milano, delle risultanze delle indagini relative al procedimento r.g.n.r. 37724/2016, P.M. Parte_2
- Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla di copia di tutte le missive di Controparte_1 contestazione disciplinare, nonché di copia della missiva di licenziamento relative al sig. CP_2
;
[...]
- Si chiede di disporre C.T.U. medico-legale per l'accertamento dei danni psicofisici e relazionali patiti dall'attore nonché della riferibilità eziologica dei danni patiti ai fatti testé descritti;
- Si chiede di ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 13 della narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, che seguono, da intendersi depurati di giudizi e preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. “Il sig. è titolare del libretto di risparmio postale n. 00038799426 aperto presso la Parte_1 filiale di Milano, Via Adelchi n. 2, ove veniva originariamente depositata la somma di € 130.000,00”;
2. “L'odierno attore veniva messo a conoscenza dal direttore del dell'ufficio postale di Via Lomazzo che sul proprio libretto di risparmio erano state eseguite, nel periodo decorrente da aprile 2013 a gennaio 2014, operazioni di prelevamento fraudolente a lui sconosciute e mai autorizzate, per un importo complessivo pari ad € 99.995,93, determinando l'azzeramento totale della disponibilità presente sul libretto in oggetto”; pagina 2 di 12 3. “Tutte le operazioni di prelievo effettuate sul libretto postale di risparmio intestato all'odierno attore, ad eccezione unicamente della somma complessiva di € 30.000,00, venivano disposte dal sig.
, dipendente della Filiale di di Milano di Via Adelchi n. 2, in qualità di CP_2 CP_1 operatore di sportello”; 4. “Il sig. otteneva la materiale disponibilità del libretto in oggetto, consegnatogli CP_2 brevi manu dal sig. a seguito di asseriti motivi riguardanti le normative antiriciclaggio”; Pt_1
5. “La materiale consegna del libretto postale di risparmio del sig. a favore del sig. Pt_1 CP_2
avveniva all'interno dei locali dell'ufficio postale di Milano, Via Adelchi, n. 2”;
[...]
6. “I prelievi effettuati sul libretto postale di proprietà dell'attore da parte del sig. CP_2
avvenivano mediante l'apposizione di firme apocrife su specifici “moduli di richiesta
[...] servizi” dal medesimo interamente compilati, nonché sottoponendo al sig. la Pt_1 sottoscrizione di asserita “documentazione richiesta da che, solo CP_1 successivamente all'apposizione della firma del cliente, veniva integrata dal sig. con CP_2 dichiarazioni di “avvenuta ricezione del denaro””; 7. “Il sig. si recava ripetutamente presso l'ufficio postale di Milano, Via Adelchi, al fine Pt_1 di effettuare prelievi dal proprio conto. Tuttavia, qualsiasi operazione sul suddetto libretto di risparmio veniva negata dal sig. in quanto -a detta di quest'ultimo- l'accesso al CP_2 proprio libretto postale risultava essere momentaneamente “bloccato” per non meglio precisati “motivi di normative” disposti direttamente da ”; CP_1
8. “A seguito delle sempre più insistenti richiesti dell'attore di poter disporre delle somme presenti sul proprio libretto postale, il sig. consegnava al sig. tre assegni CP_2 Pt_1 postali, rispettivamente dell'importo di € 30.000,00, € 30.000,00 ed € 35.000,00, firmati dal sig. “a garanzia” della disponibilità delle somme sul libretto postale intestato al sig. CP_2
; Pt_1
9. “L'attore si recava in data 05.04.2016 presso la Questura di Milano – Commissariato di
Pubblica Sicurezza “Lambrate”, denunciando la condotta illecita posta in essere dal sig.
; CP_2
10. “In data 13.04.2016 il sig. presentava reclamo nei confronti di Pt_1 Controparte_1 segnalando l'indebita sottrazione delle somme depositate sul libretto postale n. 00038799426 ad esso intestato”;
11. “Confermo la documentazione medica allegata sub doc. 8 che mi si rammostra”;
12. “A seguito dell'indebito prelievo di denaro subita sul proprio libretto postale, all'attore veniva prescritta una cura farmacologica antidepressiva che prosegue a tutt'oggi, a causa del persistente grave stato di prostrazione psicologica eziologicamente derivante dai fatti di causa”;
13. “A seguito dell'indebito prelievo di denaro subita sul proprio libretto postale, l'attore si isolava in sé stesso, troncando ogni rapporto relazionale e rifugiandosi a vita privata”.
- Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova: Sig.ra Direttore dell'ufficio Tes_1 postale di Milano, Via Lomazzo;
Dott.ssa Testimone_2
pagina 3 di 12 - Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla dei nominativi del Controparte_1 personale addetto presso l'ufficio postale di Milano, Via Adelchi, n. 2 nel periodo in esame, al fine di eventualmente integrare i nominativi dei testi sopra indicati.
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare all'esito delle difese ex adverso svolte e nel termine all'uopo concesso dal Giudice adito”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma, anche con Controparte_1 eventuale diversa motivazione, dei capi della sentenza impugnata;
- nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di causa del sig.
e/o accertare e dichiarare la responsabilità concorrente con il sig. Parte_1 CP_2
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di causa del sig. e, per l'effetto condannare in via esclusiva il sig. a CP_2 CP_2 corrispondere al sig. qualsivoglia somma a titolo restitutorio e/o risarcitorio per i Parte_1 fatti di causa – previa rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto all'attore - nonché
a titolo di interessi e a rifondere le spese e gli oneri sostenuti, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità a carico di per qualunque titolo, ragione e/o Controparte_1 causa derivante dai fatti medesimi;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale
o parziale delle domande svolte nei confronti di condannare il sig. Controparte_1
a rifondere a ogni qualsivoglia somma che quest'ultima CP_2 Controparte_1 fosse condannata a pagare nei confronti del sig. ; Parte_1
- in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa della condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, Controparte_1 accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa dello stesso appellante e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art.
1227 c.c. mandare assolta la concludente dalle domande formulate nei suoi confronti;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 173/2023, il Tribunale ordinario di Milano, Sezione Decima Civile, rigettava integralmente la domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_2 [...]
condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_1 convenuta, oltre accessori di legge, e ponendo definitivamente a carico della medesima parte attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio grafologica e medico-legale.
2. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio e deducendo di avere subito prelievi fraudolenti Controparte_1 CP_2 dal proprio libretto di risparmio postale. pagina 4 di 12 3. L'attore, infatti, era titolare del libretto di risparmio n. 00038799426 aperto presso la filiale di
Milano, via Adelchi, n. 2, ove aveva originariamente depositato la somma di euro 130.000,00.
4. Successivamente, egli veniva a conoscenza che sul proprio libretto di risparmio erano state eseguite, nel periodo da aprile 2013 a gennaio 2014, operazioni di prelevamento fraudolente a lui sconosciute e mai autorizzate, per un importo complessivo pari ad euro 99.995,93.
5. L'attore esponeva che il dipendente di , sig. con il quale intratteneva CP_1 CP_2 rapporti di amicizia, lo aveva indotto a consegnargli il libretto con il pretesto di dover effettuare controlli legati alla normativa antiriciclaggio, e successivamente aveva eseguito plurimi prelievi di denaro, in assenza di autorizzazione e mediante falsificazione della firma. Secondo l'attore, infatti, il signor effettuava i prelievi apponendo firme apocrife su specifici CP_2
“Moduli di richiesta servizi” da lui stesso compilati.
6. In data 5.4.2016 l'attore si recava presso la Questura di Milano, Commissariato di Pubblica
Sicurezza “Lambrate”, denunciando la condotta illecita posta in essere dal signor a CP_2 seguito della quale veniva instaurato un procedimento penale di cui al n. R.G.N.R. 37724/2016. 7. chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del ai sensi Parte_1 CP_2 dell'art. 2043 c.c., nonché di in via contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e Controparte_1
1228 c.c. e in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c., con condanna in solido dei convenuti al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura sopra indicata.
8. Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 domande avversarie e chiedendone il rigetto.
9. Parte convenuta deduceva:
- che dalle dichiarazioni rilasciate dall'attore ai dipendenti delle ( Controparte_1 Per_1
e si denotava una generica determinazione del danno lamentato
[...] Persona_2
e la conseguente incapacità dell'attore di specificare nel dettaglio quale dei prelievi aveva regolarmente effettuato;
- che l'attore aveva negligentemente consegnato il proprio libretto di risparmio postale allo sportellista e che, pertanto, sussisteva nella specie condotta colposa dell'attore CP_2 che non aveva adottato quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di evitare qualsiasi pregiudizio;
- che e si conoscevano da epoca precedente ai fatti e che i due si erano accordati CP_2 Pt_1 verbalmente per poter utilizzare le somme del libretto postale al fine di dividersi i profitti di mirati investimenti in borsa;
- che, in relazione alle voci di danno, non vi era prova alcuna del danno non patrimoniale lamentato da parte attrice;
- che non vi era prova che il avesse agito nell'esercizio delle proprie mansioni o in CP_2 esecuzione di un incarico affidatogli, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2049 c.c.
10. Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
11. Il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., e, a seguito di deposito delle memorie istruttorie, fissava l'udienza del 27 maggio 2020 per la discussione pagina 5 di 12 sulle prove;
la causa proseguiva quindi con l'escussione dell'attore in sede di interrogatorio formale, avvenuta in data 30 settembre 2020.
12. Con ordinanza del 7 ottobre 2020, il Giudice istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui moduli di richiesta di prelievo, nominando quale C.T.U. la dott.ssa . Persona_3
13. All'udienza del 3 novembre 2020 la C.T.U. prestava giuramento e dava avvio alle operazioni peritali.
14. Successivamente, con provvedimento del 29 aprile 2021, il Tribunale disponeva ulteriore consulenza tecnica di natura medico-legale, affidata alla dott.ssa al fine di Per_4 accertare le conseguenze psicofisiche lamentate dall'attore a seguito dei fatti di causa.
15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava integralmente la domanda attorea, rilevando in particolare che:
- “l'attore non ha provato i fatti illeciti asseritamente compiuti dall'odierno convenuto
[...]
Parte attrice allega che il convenuto sarebbe stato l'autore di CP_2 CP_2
“operazioni di prelevamento fraudolente a lui sconosciute e mai autorizzate, per un importo complessivo pari ad Euro 99.995,93. Ebbene tale allegazione fattuale è sfornita di sostegno probatorio.” (pag. 4, sentenza di primo grado).
- all'esito della CTU, è risultato che parte delle firme apposte sui moduli di prelievo erano autentiche e riconducibili allo stesso attore ed erano relative a “moduli di richiesta” ai fini del prelevamento di somme ammontanti nel complesso a 58.000,00 euro. In ordine, dunque, a tali moduli di richiesta, secondo il giudice di primo grado, non era, dunque, in discussione la riconducibilità di tali firme all'attore. A nulla rilevava “la circostanza ipotizzata dalla c.t.u. dott. circa il fatto che l'attore avrebbe apposto la propria firma su moduli in bianco Per_3 successivamente compilati dal convenuto in quanto, laddove ciò fosse stato dimostrato, in ogni caso la firma di moduli in bianco da parte dell'attore costituirebbe un comportamento colposo da sé solo sufficiente a determinare l'evento lesivo e dunque, ex art. 1227, I comma, c.c., idoneo ad escludere ogni possibile nesso eziologico tra fatto illecito ed evento lesivo” (pag. 5, sentenza di primo grado);
- le sottoscrizioni riconosciute come apocrife (per un importo di euro 27.095,00) non potevano, da sole, provare la riconducibilità del fatto illecito al convenuto non essendoci CP_2 elementi probatori tali da deporre, secondo la regola del più probabile che non, nel senso della riconducibilità delle firme al convenuto (ben potendo le stesse firme essere state CP_2 apposte da altri soggetti diversi dal convenuto);
- non vi era la prova dell'elemento soggettivo, ossia del dolo del convenuto. Anzi, dalle risultanze processuali era emerso che l'attore e il convenuto si conoscessero già da tempo e che vi fosse tra i due un accordo verbale per l'utilizzo delle somme del libretto postale al fine di dividersi i profitti di investimenti in borsa (pag. 5 e 6 sentenza di primo grado). A comprova di tale accordo circa il compimento di investimenti concordati, vi era un documento prodotto da
(doc. 8, fasc. parte convenuta), a cui faceva riferimento parte convenuta nella sua CP_1
pagina 6 di 12 costituzione in giudizio, che non era stato contestato da parte attrice nella prima difesa utile ma, soltanto, tardivamente, in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.;
- era decorso un lasso di tempo significativo tra le asserite operazioni di prelevamento fraudolente e la data in cui l'attore aveva sporto denuncia querela;
- per quanto riguarda l'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c. di non Controparte_1 essendo dimostrato il compimento dell'illecito da parte del “dipendente”, anche la domanda risarcitoria formulata nei confronti di doveva essere rigettata. Controparte_1
16. Il Tribunale osservava, inoltre, che l'attore aveva tenuto una condotta imprudente consegnando volontariamente il proprio libretto al dipendente postale e che la prova del danno patrimoniale asseritamente subito non era stata adeguatamente fornita.
17. Per tali motivi, rigettava ogni domanda e condannava l'attore alle spese di lite e di consulenza.
18. Avverso detta decisione ha proposto appello con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
19. Con il primo motivo di appello l'appellante ha, in primo luogo, impugnato il capo della sentenza relativo al percorso logico-motivazionale con cui il Giudice di prime cure ha considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore in merito agli elementi fondanti la propria richiesta risarcitoria.
20. Il Tribunale avrebbe erroneamente asserito la mancata contestazione da parte attrice, nella prima difesa utile, delle deduzioni avversarie che evidenziavano un accordo dell'appellante con il convenuto in merito al compimento di investimenti concordati, attraverso CP_2 versamenti periodici sulla piattaforma denominata 500plus.
21. Secondo l'appellante, non solo non esiste alcun elemento probatorio a supporto delle suddette deduzioni, ma anche non corrisponderebbe al vero l'asserita mancata contestazione, in quanto nella prima udienza del giudizio di primo grado, l'attore contestava integralmente le deduzioni avversarie, riportandosi alla ricostruzione dei fatti narrata nell'atto introduttivo.
22. L'appellante sostiene, inoltre, che il primo Giudice ha erroneamente rilevato due ulteriori emergenze processuali, anch'esse prive di rilevanza probatoria. La prima attiene al significativo lasso temporale trascorso tra i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, che, secondo il
Tribunale, deponevano nel senso della (più probabile che non) infondatezza;
la seconda riguarda la consegna del libretto postale al sig. che, secondo il primo Giudice, CP_2 costituirebbe una condotta incauta dell'appellante, tale da escludere il nesso eziologico tra fatto illecito dedotto ed evento lesivo lamentato, essendo da sé solo sufficiente a cagionare l'evento dannoso.
23. Osserva l'appellante come il Tribunale abbia omesso di valutare la particolare intensità dell'affidamento che ha connotato la condotta del il quale non poteva pensare che Pt_1 all'interno degli uffici di potesse consumarsi una simile truffa, che denoterebbe, CP_1 anzi, le gravi carenze organizzative delle stesse . Sostiene l'appellante che il CP_1
Giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio, laddove ha ritenuto che le circostanze documentali e confessorie di cui al procedimento disciplinare del sig. CP_2
pagina 7 di 12 non avessero attinenza con le allegazioni fattuali dell'attore. Secondo l'appellante, la ricostruzione prospettata dal Giudice non avrebbe riscontro probatorio.
24. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale invocata dall'appellante, tale per cui la suddetta omissione avrebbe determinato un errato riparto degli oneri probatori posti a carico delle parti, atteso che gli stessi nella responsabilità contrattuale risultano certamente semplificati per l'attore. 25. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa al regolamento delle spese processuali.
26. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 6 novembre 2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Secondo l'appellata, l'appello si limita a riproporre le medesime doglianze già disattese dal Tribunale, senza indicare nuovi elementi di prova né specifiche violazioni di legge. La società ribadisce che l'attore non ha provato né l'esistenza di un illecito del CP_2 né il nesso di causalità tra i fatti denunciati e il danno lamentato, avendo l'attore medesimo dichiarato di avere autorizzato o personalmente eseguito taluni dei prelievi. Ribadisce, pertanto, la correttezza della decisione impugnata.
27. Dopo l'udienza di prima comparizione, celebrata in data 8 luglio 2025, il Consigliere istruttore, dichiarata la contumacia del sig. rimetteva la causa in decisione all'udienza del 28 CP_2 ottobre 2025, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava, altresì, termine perentorio alle parti sino alla data del
28.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
28. Le parti depositavano gli scritti nei termini previsti e la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 5.11.2025 dal Collegio dell'udienza del 28.10.2025.
Motivi della decisione
29. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
30. In primo luogo, la Corte osserva che l'appellante, a fronte delle deduzioni svolte dalle
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale e nelle quali veniva CP_1 prospettata una versione dei fatti contrastante con quella narrata nell'atto introduttivo, ometteva di contestare in maniera specifica quanto dedotto ex adverso, con particolare riferimento al citato accordo intercorso tra e riguardante i prelievi di somme dal libretto di CP_2 Pt_1 risparmio, consegnato dallo stesso all'odierno appellato contumace, con lo scopo di Pt_1 utilizzarli al fine di dividersi i profitti di mirati investimenti in borsa.
31. L'appellante nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, si limitava a contestare genericamente quanto ex adverso dedotto e solo tardivamente, nella pagina 8 di 12 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, negava di avere autorizzato il ad effettuare CP_2 prelievi di somme dal suo libretto postale per utilizzarli in investimenti finanziari.
32. Pertanto, stante la tardiva contestazione dell'attore, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che le circostanze emerse dalle dichiarazioni rese da in data CP_2
20.04.2016 e dedotte da parte appellata siano da ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
33. Sul punto, la Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 1540/2007 (Sez. V, 24.01.2007), ha affermato che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
34. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/11/2021, n. 31837), in merito, ha precisato che “la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte [...] si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi”.
35. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente ritenuto operante il principio di non contestazione, avendo l'attore omesso di contestare in modo specifico e tempestivo le circostanze dedotta dalla controparte.
36. Nel caso di specie, la dichiarazione generica resa a verbale di udienza del 5 dicembre 2019, con cui il procuratore dell'attore “si riportava ai propri atti, opponendosi a quanto ex adverso dedotto”, non integra gli estremi della contestazione specifica, in quanto priva dell'indicazione dei fatti concretamente contestati e, pertanto, inidonea a impedire gli effetti preclusivi derivanti dall'art. 115 c.p.c.
37. In conclusione, la Corte rileva che la contestazione dell'appellante non è avvenuta nè nella prima udienza, nè nella prima difesa utile. Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione del
Tribunale, che ha qualificato come pacifica in giudizio – ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – le circostanze relative al rapporto di amicizia da tempo esistente tra l'attore e il dipendente nonchè quelle relative all'accordo tra le parti per l'utilizzo del libretto postale in CP_2 operazioni speculative.
38. Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta illogicità della motivazione.
L'iter argomentativo del Tribunale risulta conforme ai principi di diritto e sorretto da motivazione logica e coerente, avendo il Giudice ricostruito il quadro probatorio in base alla documentazione in atti e alle risultanze delle consulenze tecniche, evidenziando l'assenza di elementi certi a fondamento dell'illecito denunciato.
39. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere rigettato, dovendosi ritenere che il
Tribunale abbia correttamente applicato il principio di non contestazione, nonché il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., e che la motivazione impugnata non presenti i vizi logici o giuridici denunciati dall'appellante.
pagina 9 di 12 40. In riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio, la Corte osserva che dalla CTU grafologica è emersa la riconducibilità all'appellante delle firme apposte sui moduli di richiesta di prelevamento per la complessiva somma di € 58.000,00, e quindi la riconducibilità al medesimo della volontà di prelevare le singole somme dal libretto di risparmio.
41. In merito ai moduli di prelievo relativi ai prelevamenti pari ad € 27.095,00, la CTU ha affermato che, sebbene sia emersa l'apocrifia delle relative firme, non è dimostrato che le stesse firme apocrife siano riconducibili all'appellato Parimenti indimostrate risultano CP_2 le affermazioni dell'appellante circa la presunta sottoscrizione da parte sua di moduli in bianco successivamente compilati dal convenuto contumace. Quest'ultima circostanza, sebbene non dimostrata, se fosse vera, aggraverebbe la posizione dell'appellante, confermando la sua condotta imprudente e negligente già comprovata dall'avere egli spontaneamente consegnato il proprio libretto di risparmio nelle mani del sig. circostanza questa pacifica in atti e CP_2 dallo stesso dichiarata.
42. Correttamente, pertanto, il primo Giudice, in riferimento alla sussistenza o meno degli elementi di cui agli artt. 2043 e 2056 c.c., ha ritenuto che non risulti provato né il danno subito dal né la sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Pt_1
43. La condotta incauta dell'appellante, infatti, ha escluso il nesso eziologico tra fatto illecito dedotto ed evento lesivo lamentato, essendo il fatto attoreo qualificabile come autonomo e sufficiente da sè solo a cagionare l'evento. Anche sotto tale profilo, la sentenza di primo grado appare, quindi, esaustiva e coerente nelle sue motivazioni e nel percorso logico giuridico seguito dal primo Giudice.
44. Infatti, secondo la giurisprudenza, la condotta del danneggiato - allorquando sia da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso in quanto autonoma, eccezionale ed atipica, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al semplice ruolo di occasione - può interrompere il nesso causale tra la condotta del terzo e l'evento dannoso, così da elidere qualsiasi responsabilità di quest'ultimo (cfr. Cass., 7 luglio 2022, n. 21563).
Pertanto, se da un lato nel giudizio sono risultati provati tanto il rapporto di amicizia tra
[...]
e l'appellante, quanto la condotta incauta e negligente di quest'ultimo, nonchè CP_2
l'esistenza di un accordo tra loro volto a consentire a l'utilizzo delle somme depositate CP_2 sul libretto postale (di cui il aveva la piena e pacifica disponibilità), dall'altro lato non CP_2
è risultata provata la responsabilità del dipendente in merito ai fatti a lui CP_2 addebitati, dal momento che dalla contestazione disciplinare mossa al proprio dipendente da non si evincono elementi attinenti al presunto fatto illecito commesso CP_1 dall'appellato, ossia alle operazioni di prelevamento fraudolente pari ad € 99.995,93.
45. Per tale ragione, la Corte condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale di Milano, ossia che parte attrice non abbia assolto lo stringente onere posto a suo carico ex art. 2043 c.c. in relazione ai fatti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere nei confronti del convenuto contumace CP_2
46. Quanto alla asserita responsabilità ex art. 2049 c.c. di , si ricorda che la norma CP_1 codicistica disciplina la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro pagina 10 di 12 preposti. Questa responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui e trova fondamento nell'esigenza che chi utilizza e dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività. Sul piano strutturale, per orientamento costante, richiede la compresenza delle tre seguenti condizioni: 1) rapporto di preposizione, 2) fatto illecito posto in essere dal preposto e 3) connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo. Pertanto, il preponente è chiamato a rispondere in via indiretta solo di quei danni di cui il preposto deve rispondere in via diretta. Sicchè, laddove il preposto dovesse essere esonerato da responsabilità - come nel caso di specie - non risponde neppure il preponente (Cass. civ., 25 maggio 2016, n. 10757).
47. Per tali ragioni, la Corte ritiene non sussistente la responsabilità di ai sensi CP_1 dell'art. 2049 c.c.
48. In merito al secondo motivo di appello, che fa riferimento alla responsabilità contrattuale, pure invocata nei confronti di ex artt. 2697 e 1218 c.c., si rileva da un lato Controparte_1 non ha mai chiarito nè individuato quale sarebbe stato l'inadempimento Parte_1 contrattuale posto in essere da , dall'altro lato, dal contratto di collocamento del CP_1 libretto postale sottoscritto da con la società appellata emerge che “i versamenti o i Pt_1 prelevamenti si possono effettuare su presentazione del libretto e previa identificazione del cliente”. Conseguentemente, le operazioni disconosciute dall'attore rappresentano atti di esecuzione del contratto di mandato intercorrente tra l'appellante e Dette Controparte_1 operazioni, quindi, sono state puntualmente eseguite, utilizzando la forma convenuta.
49. Infatti, relativamente alle operazioni del gruppo A (pari a € 58.000,00), la CTU ne ha accertato la piena regolarità, essendo risultate autentiche le sottoscrizioni apposte dall'appellante Pt_1
. Inoltre, la presenza di firme apocrife sui moduli relativi alle restanti operazioni rientranti
[...] nel gruppo B (pari ad € 27.095,00), non essendo le stesse riconducibili al dipendente
[...]
fa ricadere la responsabilità esclusivamente sull'attore medesimo, quale conseguenza CP_2 del suo comportamento assolutamente manchevole di un sia pur minimo grado di diligenza, la cui osservanza gli avrebbe consentito di evitare qualsiasi pregiudizio.
50. Orbene, i comportamenti documentati e posti in essere dal sig. sono di una gravità Parte_1 tale da integrare, sul piano causale, un fatto autonomo e sufficiente a cagionare l'evento dannoso, rispetto al quale nessuna azione/omissione che si volesse attribuire a CP_1 potrebbe essere considerata, sul piano eziologico, neppure come concausa dell'evento.
51. Ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c., infatti, “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (norma che viene, tra l'altro, richiamata dall'art. 2056 c.c., laddove, statuisce che “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”).
52. Pertanto, la condotta dell'appellante, emersa dall'istruttoria, pregiudica di per sè la possibilità di ottenere qualsiasi forma di risarcimento e/o rimborso richiesto.
53. In conclusione, la Corte ritiene che anche il secondo motivo di appello sia infondato e che nessuna responsabilità nè contrattuale nè extracontrattuale possa essere attribuita alle
[...]
. CP_1 pagina 11 di 12 54. Il terzo motivo, riguardante la regolamentazione delle spese, deve ritenersi assorbito.
55. Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata, avuto riguardo ai valori medi rapportati al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
56. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 2058/2023, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 173/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano;
-Condanna a rimborsare a in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911, 00 per la fase introduttiva;
€ 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
-Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13, D.P.R. n. 115/02.
Milano, così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giovanna Ferrero
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2058/2023, promossa in grado d'appello da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Milano, Via Parte_1 C.F._1
Vigoni n. 5, presso lo studio dell'avv. Domenico Tambasco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellante
CONTRO
(P.IVA: , elettivamente domiciliata in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_1
Cordusio n. 4, presso lo studio dell'avv. Francesco Corrado, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellata
E CONTRO
(C.F.: ) residente in [...] C.F._2
n. 3, 20137; appellato contumace avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 1 di 12 In totale riforma della sentenza n. 173/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sezione decima civile, dott.ssa Salerno, pubblicata in data 12.01.2023, non notificata,
- Accertare e dichiarare per tutti i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa, la responsabilità del sig. ex art. 2043 c.c. e di cumulativamente in via CP_2 Controparte_1 contrattuale ex art. 1218, 1228 c.c. e in via aquiliana ex art. 2049 c.c. nei confronti del sig.
e, per l'effetto, condannare il sig. , nonché solidalmente la società Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali patiti e patendi dal sig. quantificati in € 99.995,93, o nella Parte_1 diversa misura di giustizia accertata e quantificata in via equitativa dal Giudice adito ex 1226
c.c. e 2056 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo, nonché al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi dal sig. da calcolarsi sulla base Parte_1 dei parametri indicati in narrativa o nella diversa misura di giustizia accertata e quantificata in via equitativa dal Giudice adito ex 1226 c.c. e 2056 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
In via istruttoria:
- Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla di copia di tutte le Controparte_1 ricevute e/o delle autorizzazioni di prelievo effettuate nel periodo decorrente da aprile 2013 a gennaio 2014 sul libretto di risparmio postale n. 00038799426 intestato al sig. Parte_1 non prodotte da controparte, riservando all'esito di tale produzione la verificazione della sottoscrizione, nonché di eventualmente richiederne la C.T.U. calligrafica;
- Si chiede ordine di acquisizione ex art. 213 c.p.c. alla Procura della Repubblica di Milano, delle risultanze delle indagini relative al procedimento r.g.n.r. 37724/2016, P.M. Parte_2
- Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla di copia di tutte le missive di Controparte_1 contestazione disciplinare, nonché di copia della missiva di licenziamento relative al sig. CP_2
;
[...]
- Si chiede di disporre C.T.U. medico-legale per l'accertamento dei danni psicofisici e relazionali patiti dall'attore nonché della riferibilità eziologica dei danni patiti ai fatti testé descritti;
- Si chiede di ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze di cui ai capitoli da 1 a 13 della narrativa dell'atto introduttivo del presente giudizio, che seguono, da intendersi depurati di giudizi e preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. “Il sig. è titolare del libretto di risparmio postale n. 00038799426 aperto presso la Parte_1 filiale di Milano, Via Adelchi n. 2, ove veniva originariamente depositata la somma di € 130.000,00”;
2. “L'odierno attore veniva messo a conoscenza dal direttore del dell'ufficio postale di Via Lomazzo che sul proprio libretto di risparmio erano state eseguite, nel periodo decorrente da aprile 2013 a gennaio 2014, operazioni di prelevamento fraudolente a lui sconosciute e mai autorizzate, per un importo complessivo pari ad € 99.995,93, determinando l'azzeramento totale della disponibilità presente sul libretto in oggetto”; pagina 2 di 12 3. “Tutte le operazioni di prelievo effettuate sul libretto postale di risparmio intestato all'odierno attore, ad eccezione unicamente della somma complessiva di € 30.000,00, venivano disposte dal sig.
, dipendente della Filiale di di Milano di Via Adelchi n. 2, in qualità di CP_2 CP_1 operatore di sportello”; 4. “Il sig. otteneva la materiale disponibilità del libretto in oggetto, consegnatogli CP_2 brevi manu dal sig. a seguito di asseriti motivi riguardanti le normative antiriciclaggio”; Pt_1
5. “La materiale consegna del libretto postale di risparmio del sig. a favore del sig. Pt_1 CP_2
avveniva all'interno dei locali dell'ufficio postale di Milano, Via Adelchi, n. 2”;
[...]
6. “I prelievi effettuati sul libretto postale di proprietà dell'attore da parte del sig. CP_2
avvenivano mediante l'apposizione di firme apocrife su specifici “moduli di richiesta
[...] servizi” dal medesimo interamente compilati, nonché sottoponendo al sig. la Pt_1 sottoscrizione di asserita “documentazione richiesta da che, solo CP_1 successivamente all'apposizione della firma del cliente, veniva integrata dal sig. con CP_2 dichiarazioni di “avvenuta ricezione del denaro””; 7. “Il sig. si recava ripetutamente presso l'ufficio postale di Milano, Via Adelchi, al fine Pt_1 di effettuare prelievi dal proprio conto. Tuttavia, qualsiasi operazione sul suddetto libretto di risparmio veniva negata dal sig. in quanto -a detta di quest'ultimo- l'accesso al CP_2 proprio libretto postale risultava essere momentaneamente “bloccato” per non meglio precisati “motivi di normative” disposti direttamente da ”; CP_1
8. “A seguito delle sempre più insistenti richiesti dell'attore di poter disporre delle somme presenti sul proprio libretto postale, il sig. consegnava al sig. tre assegni CP_2 Pt_1 postali, rispettivamente dell'importo di € 30.000,00, € 30.000,00 ed € 35.000,00, firmati dal sig. “a garanzia” della disponibilità delle somme sul libretto postale intestato al sig. CP_2
; Pt_1
9. “L'attore si recava in data 05.04.2016 presso la Questura di Milano – Commissariato di
Pubblica Sicurezza “Lambrate”, denunciando la condotta illecita posta in essere dal sig.
; CP_2
10. “In data 13.04.2016 il sig. presentava reclamo nei confronti di Pt_1 Controparte_1 segnalando l'indebita sottrazione delle somme depositate sul libretto postale n. 00038799426 ad esso intestato”;
11. “Confermo la documentazione medica allegata sub doc. 8 che mi si rammostra”;
12. “A seguito dell'indebito prelievo di denaro subita sul proprio libretto postale, all'attore veniva prescritta una cura farmacologica antidepressiva che prosegue a tutt'oggi, a causa del persistente grave stato di prostrazione psicologica eziologicamente derivante dai fatti di causa”;
13. “A seguito dell'indebito prelievo di denaro subita sul proprio libretto postale, l'attore si isolava in sé stesso, troncando ogni rapporto relazionale e rifugiandosi a vita privata”.
- Si indicano quali testi sui predetti capitoli di prova: Sig.ra Direttore dell'ufficio Tes_1 postale di Milano, Via Lomazzo;
Dott.ssa Testimone_2
pagina 3 di 12 - Si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla dei nominativi del Controparte_1 personale addetto presso l'ufficio postale di Milano, Via Adelchi, n. 2 nel periodo in esame, al fine di eventualmente integrare i nominativi dei testi sopra indicati.
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e articolare all'esito delle difese ex adverso svolte e nel termine all'uopo concesso dal Giudice adito”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. nei confronti di Parte_1 [...]
perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma, anche con Controparte_1 eventuale diversa motivazione, dei capi della sentenza impugnata;
- nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di causa del sig.
e/o accertare e dichiarare la responsabilità concorrente con il sig. Parte_1 CP_2
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di causa del sig. e, per l'effetto condannare in via esclusiva il sig. a CP_2 CP_2 corrispondere al sig. qualsivoglia somma a titolo restitutorio e/o risarcitorio per i Parte_1 fatti di causa – previa rideterminazione dell'importo effettivamente dovuto all'attore - nonché
a titolo di interessi e a rifondere le spese e gli oneri sostenuti, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità a carico di per qualunque titolo, ragione e/o Controparte_1 causa derivante dai fatti medesimi;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale
o parziale delle domande svolte nei confronti di condannare il sig. Controparte_1
a rifondere a ogni qualsivoglia somma che quest'ultima CP_2 Controparte_1 fosse condannata a pagare nei confronti del sig. ; Parte_1
- in via gradatamente subordinata: nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare colpa della condotta dell'esponente in relazione ai fatti per cui è causa, Controparte_1 accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo e la preminente gravità della colpa dello stesso appellante e/o la preminente importanza delle conseguenze derivatene, a mente dell'art.
1227 c.c. mandare assolta la concludente dalle domande formulate nei suoi confronti;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 173/2023, il Tribunale ordinario di Milano, Sezione Decima Civile, rigettava integralmente la domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 CP_2 [...]
condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_1 convenuta, oltre accessori di legge, e ponendo definitivamente a carico della medesima parte attrice le spese di consulenza tecnica d'ufficio grafologica e medico-legale.
2. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Parte_1 giudizio e deducendo di avere subito prelievi fraudolenti Controparte_1 CP_2 dal proprio libretto di risparmio postale. pagina 4 di 12 3. L'attore, infatti, era titolare del libretto di risparmio n. 00038799426 aperto presso la filiale di
Milano, via Adelchi, n. 2, ove aveva originariamente depositato la somma di euro 130.000,00.
4. Successivamente, egli veniva a conoscenza che sul proprio libretto di risparmio erano state eseguite, nel periodo da aprile 2013 a gennaio 2014, operazioni di prelevamento fraudolente a lui sconosciute e mai autorizzate, per un importo complessivo pari ad euro 99.995,93.
5. L'attore esponeva che il dipendente di , sig. con il quale intratteneva CP_1 CP_2 rapporti di amicizia, lo aveva indotto a consegnargli il libretto con il pretesto di dover effettuare controlli legati alla normativa antiriciclaggio, e successivamente aveva eseguito plurimi prelievi di denaro, in assenza di autorizzazione e mediante falsificazione della firma. Secondo l'attore, infatti, il signor effettuava i prelievi apponendo firme apocrife su specifici CP_2
“Moduli di richiesta servizi” da lui stesso compilati.
6. In data 5.4.2016 l'attore si recava presso la Questura di Milano, Commissariato di Pubblica
Sicurezza “Lambrate”, denunciando la condotta illecita posta in essere dal signor a CP_2 seguito della quale veniva instaurato un procedimento penale di cui al n. R.G.N.R. 37724/2016. 7. chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del ai sensi Parte_1 CP_2 dell'art. 2043 c.c., nonché di in via contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e Controparte_1
1228 c.c. e in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c., con condanna in solido dei convenuti al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura sopra indicata.
8. Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando integralmente le Controparte_1 domande avversarie e chiedendone il rigetto.
9. Parte convenuta deduceva:
- che dalle dichiarazioni rilasciate dall'attore ai dipendenti delle ( Controparte_1 Per_1
e si denotava una generica determinazione del danno lamentato
[...] Persona_2
e la conseguente incapacità dell'attore di specificare nel dettaglio quale dei prelievi aveva regolarmente effettuato;
- che l'attore aveva negligentemente consegnato il proprio libretto di risparmio postale allo sportellista e che, pertanto, sussisteva nella specie condotta colposa dell'attore CP_2 che non aveva adottato quel minimo di diligenza che gli avrebbe consentito di evitare qualsiasi pregiudizio;
- che e si conoscevano da epoca precedente ai fatti e che i due si erano accordati CP_2 Pt_1 verbalmente per poter utilizzare le somme del libretto postale al fine di dividersi i profitti di mirati investimenti in borsa;
- che, in relazione alle voci di danno, non vi era prova alcuna del danno non patrimoniale lamentato da parte attrice;
- che non vi era prova che il avesse agito nell'esercizio delle proprie mansioni o in CP_2 esecuzione di un incarico affidatogli, con conseguente esclusione della responsabilità ex art. 2049 c.c.
10. Il convenuto rimaneva contumace. CP_2
11. Il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., e, a seguito di deposito delle memorie istruttorie, fissava l'udienza del 27 maggio 2020 per la discussione pagina 5 di 12 sulle prove;
la causa proseguiva quindi con l'escussione dell'attore in sede di interrogatorio formale, avvenuta in data 30 settembre 2020.
12. Con ordinanza del 7 ottobre 2020, il Giudice istruttore disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui moduli di richiesta di prelievo, nominando quale C.T.U. la dott.ssa . Persona_3
13. All'udienza del 3 novembre 2020 la C.T.U. prestava giuramento e dava avvio alle operazioni peritali.
14. Successivamente, con provvedimento del 29 aprile 2021, il Tribunale disponeva ulteriore consulenza tecnica di natura medico-legale, affidata alla dott.ssa al fine di Per_4 accertare le conseguenze psicofisiche lamentate dall'attore a seguito dei fatti di causa.
15. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano rigettava integralmente la domanda attorea, rilevando in particolare che:
- “l'attore non ha provato i fatti illeciti asseritamente compiuti dall'odierno convenuto
[...]
Parte attrice allega che il convenuto sarebbe stato l'autore di CP_2 CP_2
“operazioni di prelevamento fraudolente a lui sconosciute e mai autorizzate, per un importo complessivo pari ad Euro 99.995,93. Ebbene tale allegazione fattuale è sfornita di sostegno probatorio.” (pag. 4, sentenza di primo grado).
- all'esito della CTU, è risultato che parte delle firme apposte sui moduli di prelievo erano autentiche e riconducibili allo stesso attore ed erano relative a “moduli di richiesta” ai fini del prelevamento di somme ammontanti nel complesso a 58.000,00 euro. In ordine, dunque, a tali moduli di richiesta, secondo il giudice di primo grado, non era, dunque, in discussione la riconducibilità di tali firme all'attore. A nulla rilevava “la circostanza ipotizzata dalla c.t.u. dott. circa il fatto che l'attore avrebbe apposto la propria firma su moduli in bianco Per_3 successivamente compilati dal convenuto in quanto, laddove ciò fosse stato dimostrato, in ogni caso la firma di moduli in bianco da parte dell'attore costituirebbe un comportamento colposo da sé solo sufficiente a determinare l'evento lesivo e dunque, ex art. 1227, I comma, c.c., idoneo ad escludere ogni possibile nesso eziologico tra fatto illecito ed evento lesivo” (pag. 5, sentenza di primo grado);
- le sottoscrizioni riconosciute come apocrife (per un importo di euro 27.095,00) non potevano, da sole, provare la riconducibilità del fatto illecito al convenuto non essendoci CP_2 elementi probatori tali da deporre, secondo la regola del più probabile che non, nel senso della riconducibilità delle firme al convenuto (ben potendo le stesse firme essere state CP_2 apposte da altri soggetti diversi dal convenuto);
- non vi era la prova dell'elemento soggettivo, ossia del dolo del convenuto. Anzi, dalle risultanze processuali era emerso che l'attore e il convenuto si conoscessero già da tempo e che vi fosse tra i due un accordo verbale per l'utilizzo delle somme del libretto postale al fine di dividersi i profitti di investimenti in borsa (pag. 5 e 6 sentenza di primo grado). A comprova di tale accordo circa il compimento di investimenti concordati, vi era un documento prodotto da
(doc. 8, fasc. parte convenuta), a cui faceva riferimento parte convenuta nella sua CP_1
pagina 6 di 12 costituzione in giudizio, che non era stato contestato da parte attrice nella prima difesa utile ma, soltanto, tardivamente, in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.;
- era decorso un lasso di tempo significativo tra le asserite operazioni di prelevamento fraudolente e la data in cui l'attore aveva sporto denuncia querela;
- per quanto riguarda l'invocata responsabilità ex art. 2049 c.c. di non Controparte_1 essendo dimostrato il compimento dell'illecito da parte del “dipendente”, anche la domanda risarcitoria formulata nei confronti di doveva essere rigettata. Controparte_1
16. Il Tribunale osservava, inoltre, che l'attore aveva tenuto una condotta imprudente consegnando volontariamente il proprio libretto al dipendente postale e che la prova del danno patrimoniale asseritamente subito non era stata adeguatamente fornita.
17. Per tali motivi, rigettava ogni domanda e condannava l'attore alle spese di lite e di consulenza.
18. Avverso detta decisione ha proposto appello con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.
19. Con il primo motivo di appello l'appellante ha, in primo luogo, impugnato il capo della sentenza relativo al percorso logico-motivazionale con cui il Giudice di prime cure ha considerato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore in merito agli elementi fondanti la propria richiesta risarcitoria.
20. Il Tribunale avrebbe erroneamente asserito la mancata contestazione da parte attrice, nella prima difesa utile, delle deduzioni avversarie che evidenziavano un accordo dell'appellante con il convenuto in merito al compimento di investimenti concordati, attraverso CP_2 versamenti periodici sulla piattaforma denominata 500plus.
21. Secondo l'appellante, non solo non esiste alcun elemento probatorio a supporto delle suddette deduzioni, ma anche non corrisponderebbe al vero l'asserita mancata contestazione, in quanto nella prima udienza del giudizio di primo grado, l'attore contestava integralmente le deduzioni avversarie, riportandosi alla ricostruzione dei fatti narrata nell'atto introduttivo.
22. L'appellante sostiene, inoltre, che il primo Giudice ha erroneamente rilevato due ulteriori emergenze processuali, anch'esse prive di rilevanza probatoria. La prima attiene al significativo lasso temporale trascorso tra i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria, che, secondo il
Tribunale, deponevano nel senso della (più probabile che non) infondatezza;
la seconda riguarda la consegna del libretto postale al sig. che, secondo il primo Giudice, CP_2 costituirebbe una condotta incauta dell'appellante, tale da escludere il nesso eziologico tra fatto illecito dedotto ed evento lesivo lamentato, essendo da sé solo sufficiente a cagionare l'evento dannoso.
23. Osserva l'appellante come il Tribunale abbia omesso di valutare la particolare intensità dell'affidamento che ha connotato la condotta del il quale non poteva pensare che Pt_1 all'interno degli uffici di potesse consumarsi una simile truffa, che denoterebbe, CP_1 anzi, le gravi carenze organizzative delle stesse . Sostiene l'appellante che il CP_1
Giudice di prime cure abbia errato nel valutare il materiale probatorio, laddove ha ritenuto che le circostanze documentali e confessorie di cui al procedimento disciplinare del sig. CP_2
pagina 7 di 12 non avessero attinenza con le allegazioni fattuali dell'attore. Secondo l'appellante, la ricostruzione prospettata dal Giudice non avrebbe riscontro probatorio.
24. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione della richiesta di accertamento della responsabilità contrattuale invocata dall'appellante, tale per cui la suddetta omissione avrebbe determinato un errato riparto degli oneri probatori posti a carico delle parti, atteso che gli stessi nella responsabilità contrattuale risultano certamente semplificati per l'attore. 25. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte relativa al regolamento delle spese processuali.
26. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 6 novembre 2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Secondo l'appellata, l'appello si limita a riproporre le medesime doglianze già disattese dal Tribunale, senza indicare nuovi elementi di prova né specifiche violazioni di legge. La società ribadisce che l'attore non ha provato né l'esistenza di un illecito del CP_2 né il nesso di causalità tra i fatti denunciati e il danno lamentato, avendo l'attore medesimo dichiarato di avere autorizzato o personalmente eseguito taluni dei prelievi. Ribadisce, pertanto, la correttezza della decisione impugnata.
27. Dopo l'udienza di prima comparizione, celebrata in data 8 luglio 2025, il Consigliere istruttore, dichiarata la contumacia del sig. rimetteva la causa in decisione all'udienza del 28 CP_2 ottobre 2025, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava, altresì, termine perentorio alle parti sino alla data del
28.10.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
28. Le parti depositavano gli scritti nei termini previsti e la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 5.11.2025 dal Collegio dell'udienza del 28.10.2025.
Motivi della decisione
29. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
30. In primo luogo, la Corte osserva che l'appellante, a fronte delle deduzioni svolte dalle
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale e nelle quali veniva CP_1 prospettata una versione dei fatti contrastante con quella narrata nell'atto introduttivo, ometteva di contestare in maniera specifica quanto dedotto ex adverso, con particolare riferimento al citato accordo intercorso tra e riguardante i prelievi di somme dal libretto di CP_2 Pt_1 risparmio, consegnato dallo stesso all'odierno appellato contumace, con lo scopo di Pt_1 utilizzarli al fine di dividersi i profitti di mirati investimenti in borsa.
31. L'appellante nella prima difesa utile, ossia nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, si limitava a contestare genericamente quanto ex adverso dedotto e solo tardivamente, nella pagina 8 di 12 memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, negava di avere autorizzato il ad effettuare CP_2 prelievi di somme dal suo libretto postale per utilizzarli in investimenti finanziari.
32. Pertanto, stante la tardiva contestazione dell'attore, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che le circostanze emerse dalle dichiarazioni rese da in data CP_2
20.04.2016 e dedotte da parte appellata siano da ritenersi pacifiche in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
33. Sul punto, la Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 1540/2007 (Sez. V, 24.01.2007), ha affermato che “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
34. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/11/2021, n. 31837), in merito, ha precisato che “la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte [...] si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi”.
35. Ne consegue che il Tribunale ha correttamente ritenuto operante il principio di non contestazione, avendo l'attore omesso di contestare in modo specifico e tempestivo le circostanze dedotta dalla controparte.
36. Nel caso di specie, la dichiarazione generica resa a verbale di udienza del 5 dicembre 2019, con cui il procuratore dell'attore “si riportava ai propri atti, opponendosi a quanto ex adverso dedotto”, non integra gli estremi della contestazione specifica, in quanto priva dell'indicazione dei fatti concretamente contestati e, pertanto, inidonea a impedire gli effetti preclusivi derivanti dall'art. 115 c.p.c.
37. In conclusione, la Corte rileva che la contestazione dell'appellante non è avvenuta nè nella prima udienza, nè nella prima difesa utile. Deve, pertanto, ritenersi corretta la valutazione del
Tribunale, che ha qualificato come pacifica in giudizio – ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – le circostanze relative al rapporto di amicizia da tempo esistente tra l'attore e il dipendente nonchè quelle relative all'accordo tra le parti per l'utilizzo del libretto postale in CP_2 operazioni speculative.
38. Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta illogicità della motivazione.
L'iter argomentativo del Tribunale risulta conforme ai principi di diritto e sorretto da motivazione logica e coerente, avendo il Giudice ricostruito il quadro probatorio in base alla documentazione in atti e alle risultanze delle consulenze tecniche, evidenziando l'assenza di elementi certi a fondamento dell'illecito denunciato.
39. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere rigettato, dovendosi ritenere che il
Tribunale abbia correttamente applicato il principio di non contestazione, nonché il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., e che la motivazione impugnata non presenti i vizi logici o giuridici denunciati dall'appellante.
pagina 9 di 12 40. In riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio, la Corte osserva che dalla CTU grafologica è emersa la riconducibilità all'appellante delle firme apposte sui moduli di richiesta di prelevamento per la complessiva somma di € 58.000,00, e quindi la riconducibilità al medesimo della volontà di prelevare le singole somme dal libretto di risparmio.
41. In merito ai moduli di prelievo relativi ai prelevamenti pari ad € 27.095,00, la CTU ha affermato che, sebbene sia emersa l'apocrifia delle relative firme, non è dimostrato che le stesse firme apocrife siano riconducibili all'appellato Parimenti indimostrate risultano CP_2 le affermazioni dell'appellante circa la presunta sottoscrizione da parte sua di moduli in bianco successivamente compilati dal convenuto contumace. Quest'ultima circostanza, sebbene non dimostrata, se fosse vera, aggraverebbe la posizione dell'appellante, confermando la sua condotta imprudente e negligente già comprovata dall'avere egli spontaneamente consegnato il proprio libretto di risparmio nelle mani del sig. circostanza questa pacifica in atti e CP_2 dallo stesso dichiarata.
42. Correttamente, pertanto, il primo Giudice, in riferimento alla sussistenza o meno degli elementi di cui agli artt. 2043 e 2056 c.c., ha ritenuto che non risulti provato né il danno subito dal né la sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Pt_1
43. La condotta incauta dell'appellante, infatti, ha escluso il nesso eziologico tra fatto illecito dedotto ed evento lesivo lamentato, essendo il fatto attoreo qualificabile come autonomo e sufficiente da sè solo a cagionare l'evento. Anche sotto tale profilo, la sentenza di primo grado appare, quindi, esaustiva e coerente nelle sue motivazioni e nel percorso logico giuridico seguito dal primo Giudice.
44. Infatti, secondo la giurisprudenza, la condotta del danneggiato - allorquando sia da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso in quanto autonoma, eccezionale ed atipica, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al semplice ruolo di occasione - può interrompere il nesso causale tra la condotta del terzo e l'evento dannoso, così da elidere qualsiasi responsabilità di quest'ultimo (cfr. Cass., 7 luglio 2022, n. 21563).
Pertanto, se da un lato nel giudizio sono risultati provati tanto il rapporto di amicizia tra
[...]
e l'appellante, quanto la condotta incauta e negligente di quest'ultimo, nonchè CP_2
l'esistenza di un accordo tra loro volto a consentire a l'utilizzo delle somme depositate CP_2 sul libretto postale (di cui il aveva la piena e pacifica disponibilità), dall'altro lato non CP_2
è risultata provata la responsabilità del dipendente in merito ai fatti a lui CP_2 addebitati, dal momento che dalla contestazione disciplinare mossa al proprio dipendente da non si evincono elementi attinenti al presunto fatto illecito commesso CP_1 dall'appellato, ossia alle operazioni di prelevamento fraudolente pari ad € 99.995,93.
45. Per tale ragione, la Corte condivide le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale di Milano, ossia che parte attrice non abbia assolto lo stringente onere posto a suo carico ex art. 2043 c.c. in relazione ai fatti costitutivi della pretesa creditoria fatta valere nei confronti del convenuto contumace CP_2
46. Quanto alla asserita responsabilità ex art. 2049 c.c. di , si ricorda che la norma CP_1 codicistica disciplina la responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro pagina 10 di 12 preposti. Questa responsabilità ha natura di responsabilità oggettiva per fatto altrui e trova fondamento nell'esigenza che chi utilizza e dispone dell'attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività. Sul piano strutturale, per orientamento costante, richiede la compresenza delle tre seguenti condizioni: 1) rapporto di preposizione, 2) fatto illecito posto in essere dal preposto e 3) connessione tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal terzo. Pertanto, il preponente è chiamato a rispondere in via indiretta solo di quei danni di cui il preposto deve rispondere in via diretta. Sicchè, laddove il preposto dovesse essere esonerato da responsabilità - come nel caso di specie - non risponde neppure il preponente (Cass. civ., 25 maggio 2016, n. 10757).
47. Per tali ragioni, la Corte ritiene non sussistente la responsabilità di ai sensi CP_1 dell'art. 2049 c.c.
48. In merito al secondo motivo di appello, che fa riferimento alla responsabilità contrattuale, pure invocata nei confronti di ex artt. 2697 e 1218 c.c., si rileva da un lato Controparte_1 non ha mai chiarito nè individuato quale sarebbe stato l'inadempimento Parte_1 contrattuale posto in essere da , dall'altro lato, dal contratto di collocamento del CP_1 libretto postale sottoscritto da con la società appellata emerge che “i versamenti o i Pt_1 prelevamenti si possono effettuare su presentazione del libretto e previa identificazione del cliente”. Conseguentemente, le operazioni disconosciute dall'attore rappresentano atti di esecuzione del contratto di mandato intercorrente tra l'appellante e Dette Controparte_1 operazioni, quindi, sono state puntualmente eseguite, utilizzando la forma convenuta.
49. Infatti, relativamente alle operazioni del gruppo A (pari a € 58.000,00), la CTU ne ha accertato la piena regolarità, essendo risultate autentiche le sottoscrizioni apposte dall'appellante Pt_1
. Inoltre, la presenza di firme apocrife sui moduli relativi alle restanti operazioni rientranti
[...] nel gruppo B (pari ad € 27.095,00), non essendo le stesse riconducibili al dipendente
[...]
fa ricadere la responsabilità esclusivamente sull'attore medesimo, quale conseguenza CP_2 del suo comportamento assolutamente manchevole di un sia pur minimo grado di diligenza, la cui osservanza gli avrebbe consentito di evitare qualsiasi pregiudizio.
50. Orbene, i comportamenti documentati e posti in essere dal sig. sono di una gravità Parte_1 tale da integrare, sul piano causale, un fatto autonomo e sufficiente a cagionare l'evento dannoso, rispetto al quale nessuna azione/omissione che si volesse attribuire a CP_1 potrebbe essere considerata, sul piano eziologico, neppure come concausa dell'evento.
51. Ai sensi dell'art. 1227, II comma, c.c., infatti, “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza” (norma che viene, tra l'altro, richiamata dall'art. 2056 c.c., laddove, statuisce che “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227”).
52. Pertanto, la condotta dell'appellante, emersa dall'istruttoria, pregiudica di per sè la possibilità di ottenere qualsiasi forma di risarcimento e/o rimborso richiesto.
53. In conclusione, la Corte ritiene che anche il secondo motivo di appello sia infondato e che nessuna responsabilità nè contrattuale nè extracontrattuale possa essere attribuita alle
[...]
. CP_1 pagina 11 di 12 54. Il terzo motivo, riguardante la regolamentazione delle spese, deve ritenersi assorbito.
55. Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata, avuto riguardo ai valori medi rapportati al valore della causa e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
56. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 2058/2023, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
-Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 173/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Milano;
-Condanna a rimborsare a in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 9.991,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911, 00 per la fase introduttiva;
€ 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
-Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13, D.P.R. n. 115/02.
Milano, così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Giovanna Ferrero
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