CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 23/02/2026, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3064/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AT ON, RE
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9399/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006005958000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006005958000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006005958000 BOLLO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140085639138000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150050571649000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160084012210000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2360/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento 071 2025 90060059 58/000, limitatamente alle sottostanti cartelle di pagamento 07120140085639138000 relativa a tasse automobilistiche anno 2009; nr. 07120150050571649000 relativa a tasse automobilistiche anno 2010; nr. 07120160084012210000 relativa a tasse automobilistiche anno 2011 per un totale complessivo di euro 3.817,37 e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'intimazione è nulla per infondatezza della pretesa tributaria in quanto non è mai stato proprietario dei veicoli, per carenza di motivazione, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la Regione Campania, regolarmente citata.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate presso l'indirizzo di Indirizzo_1:
la cartella n 07120140085639138000 relativa alle tasse 2009 è stata notificata il 17.03.2015, con consegna in mani proprie di familiare convivente qualificatasi quale “figlia” del ricorrente;
la cartella n 07120150050571649000 relativa a tasse 2010 è stata notificata l'8.10.2015 ai sensi dell'art..140
c.p.c. con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata;
la cartella n 07120160084012210000 relativa a tasse 2011 è stata notificata il 9.03.2017 con consegna in mani proprie di familiare convivente qualificatasi quale “figlia”.
Quanto alla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c si osserva che l'indirizzo presso il quale è avvenuta la notifica è quello di residenza, presso il quale, tra l'altro, è stata effettuata la notifica dell'intimazione impugnata.
E' noto che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi
(od ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile. Viceversa, deve essere effettuata secondo la disciplina del citato art. 60, comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune -Cass. civ. Sez. V, 26-08-2015, n. 17177;
Cass. civ. Sez. V, 03-02-2017, n. 2884-.
La sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura
"sostitutiva", l'illegittimità costituzionale della disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con i fondamentali principi costituzionali.
Nel caso di specie, risulta, chiaramente, che il messo notificatore ha effettuato le ricerche presso l'indirizzo di residenza risultante all'epoca, e ha annotato sulla stessa “relata” di aver appreso che il destinatario fosse sconosciuto.
Il ricorrente non ha dedotto, né dimostrato che all'epoca della notifica avesse trasferito la propria residenza in altro luogo.
Pertanto, partendo dall'unico indirizzo noto, appaiono esaustive le ricerche dell'ufficiale notificatore atteso che ogni eventuale ulteriore accertamento in ordine ad un mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso
Comune non avrebbe consentito di reperire il destinatario dell'atto.
In seguito alla notifica delle cartelle sono stati emessi e notificati altri atti interruttivi.
Per la cartella n. 07120140085639138000, l'intimazione n. 07120169042994954000 notificata il 09/03/2017, con consegna in mani proprie di familiare convivente qualificatasi quale “figlia”, l'intimazione n.
07120179050881135000 notificata il 17/10/2017, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente come risulta dal messaggio Pec originale;
l'intimazione n. 07120199027899379000 notificata il 13/12/2019, ai sensi dell'art. 140 cp.c sempre al medesimo indirizzo;
l'intimazione n. 07120239032625832000 notificata il 10/11/2023, ai sensi dell'art. 140 cpc al medesimo indirizzo.
Per la cartella di n. 07120150050571649000, sono stati notificati quali atti interruttivi, l'intimazione n.
07120169042994954000, già indicata in precedenza, l' intimazione n. 07120199027899379000, già indicata in precedenza;
l'intimazione n. 07120239032625832000 già indicata in precedenza.
Per la cartella n. 07120160084012210000, sono stati notificati atti interruttivi, l' intimazione n.
07120199027899379000 già indicata;
l'intimazione n. 07120239020115009000 già indicata.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto, è infondato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore degli uffici resistenti che liquida in 400,00 euro per ciascuno
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente
AT ON, RE
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9399/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006005958000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006005958000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006005958000 BOLLO 2011 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140085639138000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150050571649000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160084012210000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2360/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento 071 2025 90060059 58/000, limitatamente alle sottostanti cartelle di pagamento 07120140085639138000 relativa a tasse automobilistiche anno 2009; nr. 07120150050571649000 relativa a tasse automobilistiche anno 2010; nr. 07120160084012210000 relativa a tasse automobilistiche anno 2011 per un totale complessivo di euro 3.817,37 e ne chiede l'annullamento; sostiene il ricorrente che l'intimazione è nulla per infondatezza della pretesa tributaria in quanto non è mai stato proprietario dei veicoli, per carenza di motivazione, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituita la Regione Campania, regolarmente citata.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura degli atti prodotti dall'Ufficio risulta che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate presso l'indirizzo di Indirizzo_1:
la cartella n 07120140085639138000 relativa alle tasse 2009 è stata notificata il 17.03.2015, con consegna in mani proprie di familiare convivente qualificatasi quale “figlia” del ricorrente;
la cartella n 07120150050571649000 relativa a tasse 2010 è stata notificata l'8.10.2015 ai sensi dell'art..140
c.p.c. con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata;
la cartella n 07120160084012210000 relativa a tasse 2011 è stata notificata il 9.03.2017 con consegna in mani proprie di familiare convivente qualificatasi quale “figlia”.
Quanto alla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c si osserva che l'indirizzo presso il quale è avvenuta la notifica è quello di residenza, presso il quale, tra l'altro, è stata effettuata la notifica dell'intimazione impugnata.
E' noto che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del
D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi
(od ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile. Viceversa, deve essere effettuata secondo la disciplina del citato art. 60, comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune -Cass. civ. Sez. V, 26-08-2015, n. 17177;
Cass. civ. Sez. V, 03-02-2017, n. 2884-.
La sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura
"sostitutiva", l'illegittimità costituzionale della disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida “ratio” giustificativa e non risultava in linea con i fondamentali principi costituzionali.
Nel caso di specie, risulta, chiaramente, che il messo notificatore ha effettuato le ricerche presso l'indirizzo di residenza risultante all'epoca, e ha annotato sulla stessa “relata” di aver appreso che il destinatario fosse sconosciuto.
Il ricorrente non ha dedotto, né dimostrato che all'epoca della notifica avesse trasferito la propria residenza in altro luogo.
Pertanto, partendo dall'unico indirizzo noto, appaiono esaustive le ricerche dell'ufficiale notificatore atteso che ogni eventuale ulteriore accertamento in ordine ad un mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso
Comune non avrebbe consentito di reperire il destinatario dell'atto.
In seguito alla notifica delle cartelle sono stati emessi e notificati altri atti interruttivi.
Per la cartella n. 07120140085639138000, l'intimazione n. 07120169042994954000 notificata il 09/03/2017, con consegna in mani proprie di familiare convivente qualificatasi quale “figlia”, l'intimazione n.
07120179050881135000 notificata il 17/10/2017, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica del ricorrente come risulta dal messaggio Pec originale;
l'intimazione n. 07120199027899379000 notificata il 13/12/2019, ai sensi dell'art. 140 cp.c sempre al medesimo indirizzo;
l'intimazione n. 07120239032625832000 notificata il 10/11/2023, ai sensi dell'art. 140 cpc al medesimo indirizzo.
Per la cartella di n. 07120150050571649000, sono stati notificati quali atti interruttivi, l'intimazione n.
07120169042994954000, già indicata in precedenza, l' intimazione n. 07120199027899379000, già indicata in precedenza;
l'intimazione n. 07120239032625832000 già indicata in precedenza.
Per la cartella n. 07120160084012210000, sono stati notificati atti interruttivi, l' intimazione n.
07120199027899379000 già indicata;
l'intimazione n. 07120239020115009000 già indicata.
Legittimamente, dunque, l'Agenzia per la riscossione ha emesso l'atto impugnato.
Il ricorso, pertanto, è infondato.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore degli uffici resistenti che liquida in 400,00 euro per ciascuno