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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Bambara Lucia e Segato Parte_1 Lorenzo;
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Colle Nicolò; Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato in data 23.7.2025):
“Nel merito:
1) In via principale:
Rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta all'accertamento ed alla dichiarazione di una presunta lesione della quota di legittima a danno di
[...]
(moglie del de cuius) e di (figlio del de cuius) in Pt_2 Controparte_1 relazione alla successione testamentaria di , in quanto infondata in fatto Persona_1
e in diritto e priva di alcun conforto probatorio.
2) In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto,
- Accertato che l'attrice ha pagato interamente le spese funerarie e Parte_1 di successione del padre , compensare in accoglimento della reconventio Persona_1 reconventionis la somma di €. 2.756,25.= con la somma che eventualmente venisse
1 accertata dovuta dall'attrice al convenuto Parte_1 Controparte_2
;
[...]
- accertato e dichiarato che l'attrice ha sostenuto per intero (per Parte_1 conto della madre e del fratello) le spese condominiali dell'immobile di Via Chiaradia n.
6 per gli anni 2012 e 2013 per un totale di €. 4.814,25.= compensare in accoglimento della reconventio reconventionis la somma di €. 2.106,23.= (pari alla quota di 7/16) di competenza di con la somma che eventualmente venisse Controparte_1 accertata dovuta dall'attrice al convenuto Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Compensi e spese di lite interamente rifusi.”
Per parte convenuta (come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 14.9.2023) :
“in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto poiché carente degli elementi costituivi fondamentali e carente, altresì, degli elementi di cui all'art. 2697 del Codice Civile;
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che il testamento olografo del sig. pubblicato in Persona_1 data 22/01/2013, Repertorio nr. 24869 notaio di Padova, lede la quota di Per_2 legittima spettante alla sig.ra sull'eredità del coniuge nonché lede la quota Parte_2 di legittima spettante al figlio sull'eredità del padre;
Controparte_1
-accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Chiaradia nr. 6 a Padova e relative pertinenze (censito al Catasto fabbricati del Comune di Padova Foglio 42, Particella
287, Subalterno 5) con arredi e mobili per la quota del 50% fa parte dell'asse ereditario poiché facente parte del patrimonio del sig. al momento della morte, Persona_1 unitamente alla somma di € 25.000,00 indebitamente prelevata dalla sig.ra Parte_1
dal conto corrente del padre, a gioielli, argenteria e quadri e che la quota
[...] spettante per legge al sig. , sia nella sua qualità di erede Controparte_1 legittimario pretermesso nella successione del padre, sia in rappresentazione della madre legittimaria pretermessa nella successione del marito, va calcolata tenendo conto di tali beni;
-accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Chiaradia nr. 6 a Padova e relative pertinenze (censito al Catasto fabbricati del Comune di Padova Foglio 42, Particella
287, Subalterno 5) con arredi e mobili fa parte dell'asse ereditario poiché facente parte
2 del patrimonio della sig.ra al momento della morte unitamente alla somma Parte_2 di € 12.400,00 indebitamente prelevata da dal conto corrente Parte_1 cointestato con la madre, al tappeto di cui in narrativa del presente atto, a gioielli, argenteria e quadri e che la quota spettante per successione legittima al sig.
[...]
, va calcolata tenendo conto di tali beni;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la qualità di legittimario pretermesso del convenuto e come tale avente diritto alla quota di riserva di un sesto del patrimonio del de cuius Per_1
ai sensi dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, ex artt. 553 e ss. c.c. previa formazione
[...] della massa dei beni relitti e loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione, previa detrazione del relictum dei debiti da valutare in riferimento allo stesso momento, previa riunione fittizia tra attivo netto come sopra determinato e donatum costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione da stimare secondo il valore al momento dell'apertura della successione ex art. 747 e 750 c.c., calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa di valore come sopra determinata;
- accertare e dichiarare la qualità di legittimaria pretermessa della madre del convenuto
e per rappresentazione di nella quota di Parte_2 Controparte_1 legittima spettante alla madre, come tale avente diritto alla quota di riserva di 1/8 del patrimonio del de cuius ai sensi dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, ex artt. Persona_1
553 e ss. c.c. previa formazione della massa dei beni relitti e loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione, previa detrazione del relictum dei debiti da valutare in riferimento allo stesso momento, previa riunione fittizia tra attivo netto come sopra determinato e donatum costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione da stimare secondo il valore al momento dell'apertura della successione ex art. 747 e 750 c.c., calcolare la quota di valore come sopra determinata;
-conseguentemente dichiarare, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., l'inefficacia del testamento de quo agitur nonché delle disposizioni a carattere universale in esso contenute nei confronti del convenuto pretermesso e della madre nella Parte_2 misura necessaria per la reintegrazione della quota ad essa riservata dalla legge e conseguentemente attribuire e dichiarare il sig. titolare e Controparte_1 proprietario della quota allo stesso spettante ex lege sull'eredità sia del padre che della madre;
3 -per l'effetto, disporre la divisione dei beni facenti parte del compendio ereditario attribuendo e reintegrando il convenuto delle quote ad esso riservate dalla legge;
accertare e dichiarare che la sig. ra deve restituire all'eredità la Parte_1 somma di €37.400,00 indebitamente prelevata dai conti correnti dei genitori, condannandola al pagamento al convenuto del 50% di tale somma, previa collazione del valore del bene donato al convenuto dalla madre (si vada all. sub doc. n. 01 fascicolo attoreo);
-in via subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse dovuta un'indennità di occupazione a favore dell'attrice pur avendo sempre avuto quest'ultima la disponibilità del bene ed utilizzandolo senza interruzione alcuna, calcolare l'indennità tenendo presente che il convenuto, in conseguenza delle lesioni di legittima ed esercizio dell'azione di riduzione, risulta comproprietario dell'immobile di via Chaiardia per la quota di 7/16 e non già di 1/4;
-in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Si discute in causa delle successioni di e coniugi in vita e Persona_1 Parte_2 deceduti rispettivamente in data 11.4.2012 e 14.1.2014.
Agiva in giudizio la figlia , allegando che i genitori risiedevano Parte_1 nell'immobile sito in Padova, via Chiaradia n. 6, di cui erano comproprietari per la quota di ½ ciascuno.
Rappresentava, inoltre, che in data 29.5.2001 la madre, con atto notarile a firma del
Notaio dott. in Troina (EN) donava al figlio , oggi Per_3 Controparte_1 convenuto, un “vano a piano terra” sito in Agira (EN) in via Diodorea n. 44.
Successivamente, nell'agosto 2005, la madre gli prestava la somma di € 20.000,00, prelevandola dal c/c cointestato tra la de cuius e la figlia;
in data Parte_1
17.8.2011 riconosceva per iscritto di aver ricevuto il predetto Controparte_1 prestito, impegnandosi a restituire l'importo appena ne avesse la possibilità.
Dopo il decesso del padre, , in data 22.1.2013 veniva pubblicato avanti il Persona_1
Notaio dott. in Padova il testamento olografo di quest'ultimo, con cui il de Per_2 cuius lasciava all'odierna attrice la propria quota sulla casa di proprietà “con lobrico di darmi servitu necessario fi alla mia cessazione”, in segno di riconoscimento per 4 l'assistenza prestatagli in vita dalla figlia, sia morale che materiale (avendo la stessa talvolta contribuito anche a sostenere costi per le utenze ovvero per le spese condominiali).
Allegava inoltre l'attrice di aver personalmente sostenuto le spese funerarie e di successione della madre, deceduta in data 14.1.2014.
Lamentava altresì che, in seguito al decesso della madre, per circa un anno e mezzo il convenuto si stabiliva a vivere nell'abitazione di Via Chiaradia n. 6, usufruendone in modo esclusivo, nonostante le numerose manifestazioni di dissenso della sorella, utilizzandone arredi e corredo ed omettendo di contribuire alle spese condominiali e alle utenze, all'epoca ancora intestate a . Parte_1
Nell'ambito della procedura di mediazione incardinata dall'odierna attrice (poi conclusasi con esito negativo), aderiva lamentando una lesione della Controparte_1 propria quota di legittima per effetto del testamento paterno ed allegando:
- che la donazione dell'immobile sito in Agira (EN) in realtà rappresentava il rimborso di spese anticipatamente sostenute dallo stesso in favore della madre;
- di non aver mai ricevuto dalla madre l'importo di € 20.000,00 ma che, al contrario, era stata la sorella a ricevere dal padre gli importi di € 20.000,00 e di € 5.000,00, oltre ad avere la stessa trattenuto alcuni beni mobili dei genitori.
Allegava l'attrice che, dopo la conclusione della procedura di mediazione, il convenuto abbandonava l'immobile; tuttavia, in data 7.10.2021 riceveva notizia da condomini adiacenti che l'immobile in questione sembrava abitato e, chiamate le forze dell'ordine, veniva constatata la presenza del convenuto all'interno.
In data 6.12.2021 il convenuto veniva diffidato dall'impedire il libero accesso all'immobile, con invito al versamento della somma di € 600,00 a titolo di indennità di occupazione per i mesi di ottobre e novembre 2021 e comunicando la volontà dell'odierna attrice di sciogliere la comunione;
riscontrava la Controparte_1 diffida ma nulla riferiva in merito allo scioglimento della comunione. avviava un secondo tentativo di mediazione, anche questo Parte_1 conclusosi con esito negativo.
Riferendo che, alla data dell'atto introduttivo, l'immobile risultava ancora occupato dal convenuto e che non era stata versata alcuna somma a titolo di indennità di occupazione,
l'odierna attrice conveniva in giudizio il fratello chiedendo la condanna a carico di
: Controparte_1
5 - a conferire in collazione all'asse ereditario materno quanto ricevuto a titolo di donazione e a restituire l'importo ricevuto a prestito;
- al pagamento di un importo pari a € 300,00 al mese a titolo di indennità di occupazione dell'immobile comune;
- al rimborso pro quota delle spese funerarie e di successione anticipate personalmente dall'odierna attrice.
Chiedeva, inoltre, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Padova, via Chiaradia n. 6, disponendone la vendita e con conseguente ripartizione del ricavato e distrazione in favore dell'attrice delle somme di cui sopra a carico del convenuto.
Con comparsa del 31.5.2023 si costituiva in giudizio , il quale: Controparte_1
- eccepiva che l'immobile in Agira (EN) gli è stato donato dalla madre a fronte dei sacrifici fatti dal convenuto, il quale si è preso cura dei genitori e della sorella ed avrebbe sostenuto ingenti spese a loro beneficio, tra i quali gran parte delle somme necessarie per l'acquisto dell'immobile di via Chiaradia nonché importi consistenti per cure mediche ed odontoiatriche;
sul bene donato (la vecchia bottega ove il padre aveva svolto a lungo la professione di barbiere) il convenuto avrebbe apportato numerose migliorie, trasformandolo in una unità abitativa poi messa a disposizione di tutta la famiglia;
- negava di aver mai ricevuto dalla madre il prestito di € 20.000,00 come affermato dall'attrice, contestando il documento di riconoscimento di debito prodotto con l'atto introduttivo, in quanto generico, rivolto a terzi e privo dell'indicazione del titolo, e disconoscendo la data ivi riportata;
- quanto all'occupazione dell'immobile di via Chiaradia, eccepisce di avervi trascorso soltanto brevi periodi saltuari, senza pregiudicare il pari diritto al godimento della sorella e provvedendo al pagamento delle utenze;
sarebbe stata, invece, l'odierna attrice ad impedirne l'accesso al fratello, dal decesso della madre al novembre 2014 quando, entrandovi, lo trovava in condizioni di abbandono e degrado, pur essendo l'immobile nella disponibilità esclusiva dell'attrice sino all'ottobre 2021; eccepiva che non vi sia stata alcuna opposizione da parte della sorella all'utilizzo dell'immobile, bensì un atteggiamento di acquiescenza, con conseguente infondatezza della domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione;
- non si opponeva alla richiesta di rimborso pro quota, pari al 50%, delle spese funerarie e di successione sostenute dall'attrice, né alla domanda di scioglimento della comunione
6 ereditaria sull'immobile di via Chiaradia, contestando tuttavia la ricostruzione delle quote spettanti alle parti effettuata da controparte;
- in via riconvenzionale:
a) formulava domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di , Persona_1 lesive della quota di legittima propria e della madre per conto della quale Parte_2 agiva in rappresentazione;
b) riferiva che l'odierna attrice, mentre erano ancora in vita i genitori, prelevava somme di denaro dal c/c cointestato con il padre per complessivi € 25.000,00, e somme di denaro dal c/c cointestato con la madre per ulteriori € 12.400,00, di cui chiedeva il conferimento nei rispettivi assi ereditari;
c) infine, chiedeva la restituzione all'asse ereditario materno di taluni beni mobili, segnatamente gioielli e preziosi, alcuni donati dal convenuto alla madre e, in seguito al decesso di questa, trattenuti dall'attrice, al fine di procedere alle operazioni di divisione.
Con memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c., parte attrice, contestate le difese mosse dal convenuto e le circostanze addebitategli, in via di reconventio reconventionis chiedeva l'accertamento della qualità di erede del padre in capo a
[...]
sin dall'apertura della successione, con conseguente condanna del Controparte_1 medesimo alla contribuzione alle spese sostenute personalmente dall'attrice nell'interesse della comunione.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., il convenuto eccepiva la prescrizione della reconventio reconventionis in quanto formulata tardivamente, sia con riferimento alle spese condominiali per gli anni 2012-2013 sia alle spese funebri del padre.
In seguito alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza del 9.11.2023, rilevata in causa la presenza di una pluralità di masse ( e e Persona_1 Parte_2 ritenuto che non vi sia un accordo tra le parti in ordine alla divisione unitaria delle stesse, esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti, venivano ammessi alcuni dei capitoli di prova orale dedotti da parte attrice.
Alla successiva udienza del 26.9.2024, escussi i testi ammessi, i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 28.10.2024, rilevato che la decisione sulle domande svolte con riferimento alla successione paterna risulta prodromica rispetto alle altre domande, in quanto incidente sulle quote della successione materna, ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla successione di , veniva fissata per la Persona_1
7 rimessione della causa in decisione l'udienza del 23.10.2025, assegnando alle parti termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, viste le note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Le domande relative alla successione di Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione con riferimento alla sola successione di Per_1
, in quanto questione prodromica rispetto alle altre domande e, in particolare, alla
[...] successione materna.
Come già rilevato con ordinanza del 9.11.2023, nel caso di specie si è in presenza di una pluralità di masse, posto che il patrimonio di risulterebbe costituito anche Parte_2 dalla quota ereditaria eventualmente pervenutale in successione del marito Per_1
, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.
[...]
Occorre, pertanto, trattare preliminarmente le questioni relative alla successione di
. Persona_1
2.1 La domanda riconvenzionale di riduzione svolta dal convenuto
Il convenuto ha lamentato la lesione della propria quota di legittima, oltre a quella della madre per conto della quale agisce in rappresentazione, a causa del testamento olografo redatto dal padre, , deceduto in data 11.4.2012, pubblicato in data Persona_1
22.1.2013 a ministero del Notaio dott. in Padova, Rep. n. 24.689 – Persona_4
Racc. n. 11407 (cfr. doc. 3 fasc. attrice), con cui il de cuius lasciava la casa di proprietà alla figlia (il testo del testamento, come da pubblicazione del Parte_1
22.1.2013, è il seguente: “Io Sottoscritto Nato 14.8.1917 Dichiaro che la Persona_1
Mia casa di propieta lascio a mia figlia con con lobrico di darmi servitu Pt_1 necessario fi alla mia cessazione La casa e in comune con la mogli . in via Parte_2 chiaradia numero 6.2. Piano Sotto mi firmo . 11.9.2006”). Persona_1
Riconoscendo che la casa, sita in Padova, via Chiaradia 6, è “in comune con la mogli
”, è da intendersi che il testatore intendesse lasciare alla figlia, oggi attrice, Parte_2 la propria quota di ½ sull'immobile in questione.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto, quindi, in via Controparte_1 riconvenzionale accertarsi che tale testamento lede le quote di legittima del coniuge e dell'altro figlio ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. e la loro qualità di legittimari, e, per
8 l'effetto, previa ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, attribuire agli stessi le quote riservate dalla legge, pari rispettivamente a 1/6 (in favore del convenuto) e a 1/8 (in favore di ) del patrimonio. Parte_2
Parte attrice ha chiesto il rigetto di tale domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di alcun riscontro probatorio, non avendo il convenuto quantificato alcuna lesione e non tenendo conto tale domanda dell'intera vicenda successoria relativa alla massa ereditaria dei genitori.
Sul punto si rileva quanto segue.
La domanda di riduzione formulata dal convenuto , anche in Controparte_1 rappresentazione della madre , è fondata e merita accoglimento. Parte_2
Inconferenti risultano sul punto le difese attoree, in quanto la mancanza di una puntuale ricostruzione del relictum e di una quantificazione della lesione non implica di per sé il rigetto della domanda.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 18199 del 2.9.2020; negli stessi termini, Trib. Roma, sez. VIII, n. 19938 del 22.12.2021).
Nel caso di specie, il convenuto ha lamentato una lesione della propria quota di riserva, oltre che a quella riservata alla madre (coniuge del de cuius) per effetto del testamento olografo del padre, con cui ha lasciato la propria quota di comproprietà Persona_1 sull'abitazione familiare alla figlia . Parte_1
Da quanto emerge dalla documentazione prodotta, il relictum di è Persona_1 costituito dalla sola quota di proprietà sull'abitazione di via Chiaradia, 6, con arredi e mobili, non avendo allegato, né parte attrice né parte convenuta, alcun elemento idoneo a provare la sussistenza di ulteriori beni relitti (ad eccezione degli estremi dei conti correnti cointestati rispettivamente ai due de cuius e all'attrice, al fine di provare indebiti prelevamenti da parte di quest'ultima) e non risultando istanze istruttorie in tal senso.
9 Pertanto, l'asse relitto di su cui valutare la lesione delle quote di legittima Persona_1 del coniuge e del figlio risulta costituito soltanto dalla quota di proprietà sull'abitazione di via Chiaradia.
Non risultando dunque beni diversi da quelli indicati e avendo conseguentemente il de cuius disposto di tutto il suo patrimonio relitto mediante il testamento, va preso atto che mediante la disposizione dell'intero patrimonio in favore della sola figlia Parte_1 egli ha leso la quota di legittima spettante alla moglie e al figlio ex art. Controparte_1
542 co.2 c.c.
Tanto premesso, va dichiarata l'inefficacia delle disposizioni testamentarie di Per_1
nei confronti di e , in quanto lesive delle
[...] Parte_2 Controparte_1 rispettive quote di legittima.
Nella successione dei legittimari, nel concorso del coniuge con più figli, a questi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto (art. 542, comma 2 c.c.), individuato per mezzo della riunione fittizia di relictum e donatum e sottratti i debiti (art. 556 c.c.).
Ne consegue che a (eredi) e a spetta ciascuno in Parte_2 Controparte_1 astratto la quota di ¼ del patrimonio di , ai sensi dell'art. 542, comma 2 Persona_1
c.c.
Nel caso di specie non risultano donazioni effettuate dal de cuius nei confronti di
[...]
e da imputare alle rispettive quote di legittima ex art. Pt_2 Controparte_1
564, comma 2 c.c.
Tanto premesso, le disposizioni testamentarie di (di cui al testamento Persona_1 olografo pubblicato in data 22.1.2013 avanti il Notaio dott. in Padova, Persona_4 rep. 24.689 – racc. 11407) vanno ridotte fino a concorrenza delle quote spettanti a
[...]
(eredi) e . Pt_2 Controparte_1
2.2. I prelevamenti effettuati dall'attrice
Parte convenuta lamenta che ha effettuato prelevamenti indebiti dai Parte_1 conti correnti rispettivamente cointestati con i genitori.
Con riferimento al c/c cointestato tra l'odierna attrice e (c/c n. Persona_1
presso Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di via T . Aspetti), parte P.IVA_1 convenuta allega una ricevuta relativa all'emissione di un assegno circolare per €
20.000,00 in data 19.2.2007 (doc. 3 fasc. convenuto) e un prelevamento in contanti allo sportello, a firma di , in data 26.2.2009 (cfr. doc. 4 fasc. convenuto). Parte_1
10 La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento, non avendo il convenuto fornito alcuna prova dell'effettivo utilizzo ovvero incasso delle somme da parte dell'odierna attrice.
Sul punto vale osservare, quanto all'assegno di cui al doc. 3 di parte convenuta che, benché la richiesta di emissione del titolo sia stata effettuata dalla cointestataria del conto corrente, , tuttavia, si tratta di un assegno circolare emesso all'ordine Parte_1 di , rispetto al cui successivo incasso alcuna prova è stata data circa la Persona_1 destinazione della somma in favore della parte attrice.
Quanto al prelievo di euro 5.000 effettuato da in data 26.2.2009 si osserva, Parte_1 in primo luogo, che si tratta di un prelievo non esorbitante rispetto alle necessità ordinarie del padre all'epoca, anche alla luce della documentazione prodotta da parte attrice sub docc. 22-23-24 relativamente alle spese per la badante e , in secondo luogo, che si tratta di prelievo risalente a molti anni prima del decesso del padre, avvenuto nel 2012, e non risultano agli atti doglianze in merito ad una presunta mancanza di autonomia finanziaria in capo a quest'ultimo.
Pertanto, in assenza di alcun supporto probatorio circa l'utilizzo personale di tali somme da parte dell'attrice, non vi sono ragioni per ritenere che le operazioni contestate non fossero frutto della volontà del de cuius.
2.3 Il rimborso pro quota delle spese sostenute
Con memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c., parte attrice ha chiesto, in via di reconventio reconventionis, in caso di accertamento della qualità di erede del padre in capo a sin dall'apertura della successione, la condanna del Controparte_1 medesimo alla contribuzione alle spese sostenute personalmente dall'attrice nell'interesse della comunione.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione di tale domanda, in quanto proposta tardivamente, sia con riferimento alle spese funebri del padre che con riferimento alle spese condominiali.
L'eccezione è infondata e, come tale, non merita accoglimento, trattandosi di domande successive alla domanda riconvenzionale del convenuto con cui quest'ultimo chiedeva l'accertamento della propria qualità di erede del padre, in quanto pretermesso dal testamento olografo da questo redatto, cui consegue ex lege la contribuzione pro quota ai debiti ereditari, tra i quali rientrano le spese funerarie e quelle sostenute con riferimento agli immobili caduti in successione.
11 Infatti, a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, Controparte_1
e hanno acquistato la qualità di eredi di (cfr. ex
[...] Parte_2 Persona_1 multis Cass. civ., sez. II, ord. n. 2914 del 7.2.2020), ne consegue che partecipano pro quota dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c.
Tra le voci di spesa allegate da parte attrice in quanto personalmente sostenute, con riferimento alla successione di , va tenuta in questa sede in considerazione Persona_1 la fattura rilasciata da Impresa Onoranze Trasporti Funebri di RO IO & C. snc per
€ 3.801,81 + € 4.000,00, per complessivi € 7.801,81 (cfr. doc. 21 fasc. attrice).
In quanto erede del padre, è tenuto a contribuire alla spesa Controparte_1 sostenuta in ragione della quota di 1/4 e corrispondente ad € 1.950,45 (€ 7.801,81/4).
In termini analoghi, (e per lei gli eredi) è tenuta a contribuire alla spesa per Parte_2 la quota di ¼, corrispondente ad € 1.950,45.
Le ulteriori spese documentate attengono al pagamento delle spese condominiali relative al complesso in cui è sito l'immobile caduto in successione. La decisione in punto a tali voci di spesa non attiene strettamente alla successione di , bensì alla Persona_1 divisione dell'immobile comune e, pertanto, è riservata a tale sede.
3.
La causa va rimessa in istruttoria per procedere in ordine alle domande svolte con riferimento alla successione materna e alle successive operazioni di divisione, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara che a è riservata la quota astratta di ¼ del patrimonio di Parte_2
; Persona_1
2. dichiara che a è riservata la quota astratta di ¼ del Controparte_1 patrimonio di;
Persona_1
3. accerta e dichiara che il testamento olografo di , pubblicato Persona_1 avanti il Notaio dott. in Padova in data 22.1.013, rep. n. 24.689 Persona_4 racc. N. 11407 lede la quota di legittima di e di Parte_2 Controparte_1
;
[...]
4. dichiara l'inefficacia del testamento di , pubblicato avanti il Persona_1
Notaio dott. in Padova in data 22.1.013, rep. n. 24.689 racc. N. Persona_4
12 11407 nei confronti di e di nella misura Parte_2 Controparte_1 necessaria alla reintegrazione delle quote a essi spettanti;
5. rigetta la domanda di restituzione delle somme di €. 20.000 ed €.
5.000 svolta da parte convenuta nei confronti di parte attrice in relazione alla successione di
; Persona_1
6. condanna e (e per lei gli eredi) a Controparte_1 Parte_2 corrispondere ciascuno a l'importo di € 1.950,45 per spese Parte_1 personalmente anticipate da quest'ultima nella successione di;
Persona_1
7. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
8. riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Padova, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara De Munari
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2487/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Bambara Lucia e Segato Parte_1 Lorenzo;
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Colle Nicolò; Controparte_1
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato in data 23.7.2025):
“Nel merito:
1) In via principale:
Rigettarsi la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto volta all'accertamento ed alla dichiarazione di una presunta lesione della quota di legittima a danno di
[...]
(moglie del de cuius) e di (figlio del de cuius) in Pt_2 Controparte_1 relazione alla successione testamentaria di , in quanto infondata in fatto Persona_1
e in diritto e priva di alcun conforto probatorio.
2) In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto,
- Accertato che l'attrice ha pagato interamente le spese funerarie e Parte_1 di successione del padre , compensare in accoglimento della reconventio Persona_1 reconventionis la somma di €. 2.756,25.= con la somma che eventualmente venisse
1 accertata dovuta dall'attrice al convenuto Parte_1 Controparte_2
;
[...]
- accertato e dichiarato che l'attrice ha sostenuto per intero (per Parte_1 conto della madre e del fratello) le spese condominiali dell'immobile di Via Chiaradia n.
6 per gli anni 2012 e 2013 per un totale di €. 4.814,25.= compensare in accoglimento della reconventio reconventionis la somma di €. 2.106,23.= (pari alla quota di 7/16) di competenza di con la somma che eventualmente venisse Controparte_1 accertata dovuta dall'attrice al convenuto Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Compensi e spese di lite interamente rifusi.”
Per parte convenuta (come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 14.9.2023) :
“in via principale, nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto poiché carente degli elementi costituivi fondamentali e carente, altresì, degli elementi di cui all'art. 2697 del Codice Civile;
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che il testamento olografo del sig. pubblicato in Persona_1 data 22/01/2013, Repertorio nr. 24869 notaio di Padova, lede la quota di Per_2 legittima spettante alla sig.ra sull'eredità del coniuge nonché lede la quota Parte_2 di legittima spettante al figlio sull'eredità del padre;
Controparte_1
-accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Chiaradia nr. 6 a Padova e relative pertinenze (censito al Catasto fabbricati del Comune di Padova Foglio 42, Particella
287, Subalterno 5) con arredi e mobili per la quota del 50% fa parte dell'asse ereditario poiché facente parte del patrimonio del sig. al momento della morte, Persona_1 unitamente alla somma di € 25.000,00 indebitamente prelevata dalla sig.ra Parte_1
dal conto corrente del padre, a gioielli, argenteria e quadri e che la quota
[...] spettante per legge al sig. , sia nella sua qualità di erede Controparte_1 legittimario pretermesso nella successione del padre, sia in rappresentazione della madre legittimaria pretermessa nella successione del marito, va calcolata tenendo conto di tali beni;
-accertare e dichiarare che l'immobile sito in via Chiaradia nr. 6 a Padova e relative pertinenze (censito al Catasto fabbricati del Comune di Padova Foglio 42, Particella
287, Subalterno 5) con arredi e mobili fa parte dell'asse ereditario poiché facente parte
2 del patrimonio della sig.ra al momento della morte unitamente alla somma Parte_2 di € 12.400,00 indebitamente prelevata da dal conto corrente Parte_1 cointestato con la madre, al tappeto di cui in narrativa del presente atto, a gioielli, argenteria e quadri e che la quota spettante per successione legittima al sig.
[...]
, va calcolata tenendo conto di tali beni;
Controparte_1
- accertare e dichiarare la qualità di legittimario pretermesso del convenuto e come tale avente diritto alla quota di riserva di un sesto del patrimonio del de cuius Per_1
ai sensi dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, ex artt. 553 e ss. c.c. previa formazione
[...] della massa dei beni relitti e loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione, previa detrazione del relictum dei debiti da valutare in riferimento allo stesso momento, previa riunione fittizia tra attivo netto come sopra determinato e donatum costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione da stimare secondo il valore al momento dell'apertura della successione ex art. 747 e 750 c.c., calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa di valore come sopra determinata;
- accertare e dichiarare la qualità di legittimaria pretermessa della madre del convenuto
e per rappresentazione di nella quota di Parte_2 Controparte_1 legittima spettante alla madre, come tale avente diritto alla quota di riserva di 1/8 del patrimonio del de cuius ai sensi dell'art. 542 c.c. e, per l'effetto, ex artt. Persona_1
553 e ss. c.c. previa formazione della massa dei beni relitti e loro stima con riferimento al momento dell'apertura della successione, previa detrazione del relictum dei debiti da valutare in riferimento allo stesso momento, previa riunione fittizia tra attivo netto come sopra determinato e donatum costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione da stimare secondo il valore al momento dell'apertura della successione ex art. 747 e 750 c.c., calcolare la quota di valore come sopra determinata;
-conseguentemente dichiarare, ai sensi degli artt. 553 e ss. c.c., l'inefficacia del testamento de quo agitur nonché delle disposizioni a carattere universale in esso contenute nei confronti del convenuto pretermesso e della madre nella Parte_2 misura necessaria per la reintegrazione della quota ad essa riservata dalla legge e conseguentemente attribuire e dichiarare il sig. titolare e Controparte_1 proprietario della quota allo stesso spettante ex lege sull'eredità sia del padre che della madre;
3 -per l'effetto, disporre la divisione dei beni facenti parte del compendio ereditario attribuendo e reintegrando il convenuto delle quote ad esso riservate dalla legge;
accertare e dichiarare che la sig. ra deve restituire all'eredità la Parte_1 somma di €37.400,00 indebitamente prelevata dai conti correnti dei genitori, condannandola al pagamento al convenuto del 50% di tale somma, previa collazione del valore del bene donato al convenuto dalla madre (si vada all. sub doc. n. 01 fascicolo attoreo);
-in via subordinata, nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse dovuta un'indennità di occupazione a favore dell'attrice pur avendo sempre avuto quest'ultima la disponibilità del bene ed utilizzandolo senza interruzione alcuna, calcolare l'indennità tenendo presente che il convenuto, in conseguenza delle lesioni di legittima ed esercizio dell'azione di riduzione, risulta comproprietario dell'immobile di via Chaiardia per la quota di 7/16 e non già di 1/4;
-in ogni caso, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Si discute in causa delle successioni di e coniugi in vita e Persona_1 Parte_2 deceduti rispettivamente in data 11.4.2012 e 14.1.2014.
Agiva in giudizio la figlia , allegando che i genitori risiedevano Parte_1 nell'immobile sito in Padova, via Chiaradia n. 6, di cui erano comproprietari per la quota di ½ ciascuno.
Rappresentava, inoltre, che in data 29.5.2001 la madre, con atto notarile a firma del
Notaio dott. in Troina (EN) donava al figlio , oggi Per_3 Controparte_1 convenuto, un “vano a piano terra” sito in Agira (EN) in via Diodorea n. 44.
Successivamente, nell'agosto 2005, la madre gli prestava la somma di € 20.000,00, prelevandola dal c/c cointestato tra la de cuius e la figlia;
in data Parte_1
17.8.2011 riconosceva per iscritto di aver ricevuto il predetto Controparte_1 prestito, impegnandosi a restituire l'importo appena ne avesse la possibilità.
Dopo il decesso del padre, , in data 22.1.2013 veniva pubblicato avanti il Persona_1
Notaio dott. in Padova il testamento olografo di quest'ultimo, con cui il de Per_2 cuius lasciava all'odierna attrice la propria quota sulla casa di proprietà “con lobrico di darmi servitu necessario fi alla mia cessazione”, in segno di riconoscimento per 4 l'assistenza prestatagli in vita dalla figlia, sia morale che materiale (avendo la stessa talvolta contribuito anche a sostenere costi per le utenze ovvero per le spese condominiali).
Allegava inoltre l'attrice di aver personalmente sostenuto le spese funerarie e di successione della madre, deceduta in data 14.1.2014.
Lamentava altresì che, in seguito al decesso della madre, per circa un anno e mezzo il convenuto si stabiliva a vivere nell'abitazione di Via Chiaradia n. 6, usufruendone in modo esclusivo, nonostante le numerose manifestazioni di dissenso della sorella, utilizzandone arredi e corredo ed omettendo di contribuire alle spese condominiali e alle utenze, all'epoca ancora intestate a . Parte_1
Nell'ambito della procedura di mediazione incardinata dall'odierna attrice (poi conclusasi con esito negativo), aderiva lamentando una lesione della Controparte_1 propria quota di legittima per effetto del testamento paterno ed allegando:
- che la donazione dell'immobile sito in Agira (EN) in realtà rappresentava il rimborso di spese anticipatamente sostenute dallo stesso in favore della madre;
- di non aver mai ricevuto dalla madre l'importo di € 20.000,00 ma che, al contrario, era stata la sorella a ricevere dal padre gli importi di € 20.000,00 e di € 5.000,00, oltre ad avere la stessa trattenuto alcuni beni mobili dei genitori.
Allegava l'attrice che, dopo la conclusione della procedura di mediazione, il convenuto abbandonava l'immobile; tuttavia, in data 7.10.2021 riceveva notizia da condomini adiacenti che l'immobile in questione sembrava abitato e, chiamate le forze dell'ordine, veniva constatata la presenza del convenuto all'interno.
In data 6.12.2021 il convenuto veniva diffidato dall'impedire il libero accesso all'immobile, con invito al versamento della somma di € 600,00 a titolo di indennità di occupazione per i mesi di ottobre e novembre 2021 e comunicando la volontà dell'odierna attrice di sciogliere la comunione;
riscontrava la Controparte_1 diffida ma nulla riferiva in merito allo scioglimento della comunione. avviava un secondo tentativo di mediazione, anche questo Parte_1 conclusosi con esito negativo.
Riferendo che, alla data dell'atto introduttivo, l'immobile risultava ancora occupato dal convenuto e che non era stata versata alcuna somma a titolo di indennità di occupazione,
l'odierna attrice conveniva in giudizio il fratello chiedendo la condanna a carico di
: Controparte_1
5 - a conferire in collazione all'asse ereditario materno quanto ricevuto a titolo di donazione e a restituire l'importo ricevuto a prestito;
- al pagamento di un importo pari a € 300,00 al mese a titolo di indennità di occupazione dell'immobile comune;
- al rimborso pro quota delle spese funerarie e di successione anticipate personalmente dall'odierna attrice.
Chiedeva, inoltre, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Padova, via Chiaradia n. 6, disponendone la vendita e con conseguente ripartizione del ricavato e distrazione in favore dell'attrice delle somme di cui sopra a carico del convenuto.
Con comparsa del 31.5.2023 si costituiva in giudizio , il quale: Controparte_1
- eccepiva che l'immobile in Agira (EN) gli è stato donato dalla madre a fronte dei sacrifici fatti dal convenuto, il quale si è preso cura dei genitori e della sorella ed avrebbe sostenuto ingenti spese a loro beneficio, tra i quali gran parte delle somme necessarie per l'acquisto dell'immobile di via Chiaradia nonché importi consistenti per cure mediche ed odontoiatriche;
sul bene donato (la vecchia bottega ove il padre aveva svolto a lungo la professione di barbiere) il convenuto avrebbe apportato numerose migliorie, trasformandolo in una unità abitativa poi messa a disposizione di tutta la famiglia;
- negava di aver mai ricevuto dalla madre il prestito di € 20.000,00 come affermato dall'attrice, contestando il documento di riconoscimento di debito prodotto con l'atto introduttivo, in quanto generico, rivolto a terzi e privo dell'indicazione del titolo, e disconoscendo la data ivi riportata;
- quanto all'occupazione dell'immobile di via Chiaradia, eccepisce di avervi trascorso soltanto brevi periodi saltuari, senza pregiudicare il pari diritto al godimento della sorella e provvedendo al pagamento delle utenze;
sarebbe stata, invece, l'odierna attrice ad impedirne l'accesso al fratello, dal decesso della madre al novembre 2014 quando, entrandovi, lo trovava in condizioni di abbandono e degrado, pur essendo l'immobile nella disponibilità esclusiva dell'attrice sino all'ottobre 2021; eccepiva che non vi sia stata alcuna opposizione da parte della sorella all'utilizzo dell'immobile, bensì un atteggiamento di acquiescenza, con conseguente infondatezza della domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione;
- non si opponeva alla richiesta di rimborso pro quota, pari al 50%, delle spese funerarie e di successione sostenute dall'attrice, né alla domanda di scioglimento della comunione
6 ereditaria sull'immobile di via Chiaradia, contestando tuttavia la ricostruzione delle quote spettanti alle parti effettuata da controparte;
- in via riconvenzionale:
a) formulava domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie di , Persona_1 lesive della quota di legittima propria e della madre per conto della quale Parte_2 agiva in rappresentazione;
b) riferiva che l'odierna attrice, mentre erano ancora in vita i genitori, prelevava somme di denaro dal c/c cointestato con il padre per complessivi € 25.000,00, e somme di denaro dal c/c cointestato con la madre per ulteriori € 12.400,00, di cui chiedeva il conferimento nei rispettivi assi ereditari;
c) infine, chiedeva la restituzione all'asse ereditario materno di taluni beni mobili, segnatamente gioielli e preziosi, alcuni donati dal convenuto alla madre e, in seguito al decesso di questa, trattenuti dall'attrice, al fine di procedere alle operazioni di divisione.
Con memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c., parte attrice, contestate le difese mosse dal convenuto e le circostanze addebitategli, in via di reconventio reconventionis chiedeva l'accertamento della qualità di erede del padre in capo a
[...]
sin dall'apertura della successione, con conseguente condanna del Controparte_1 medesimo alla contribuzione alle spese sostenute personalmente dall'attrice nell'interesse della comunione.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., il convenuto eccepiva la prescrizione della reconventio reconventionis in quanto formulata tardivamente, sia con riferimento alle spese condominiali per gli anni 2012-2013 sia alle spese funebri del padre.
In seguito alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, con ordinanza del 9.11.2023, rilevata in causa la presenza di una pluralità di masse ( e e Persona_1 Parte_2 ritenuto che non vi sia un accordo tra le parti in ordine alla divisione unitaria delle stesse, esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti, venivano ammessi alcuni dei capitoli di prova orale dedotti da parte attrice.
Alla successiva udienza del 26.9.2024, escussi i testi ammessi, i procuratori delle parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 28.10.2024, rilevato che la decisione sulle domande svolte con riferimento alla successione paterna risulta prodromica rispetto alle altre domande, in quanto incidente sulle quote della successione materna, ritenuta la causa matura per la decisione con riferimento alla successione di , veniva fissata per la Persona_1
7 rimessione della causa in decisione l'udienza del 23.10.2025, assegnando alle parti termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, viste le note scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Le domande relative alla successione di Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione con riferimento alla sola successione di Per_1
, in quanto questione prodromica rispetto alle altre domande e, in particolare, alla
[...] successione materna.
Come già rilevato con ordinanza del 9.11.2023, nel caso di specie si è in presenza di una pluralità di masse, posto che il patrimonio di risulterebbe costituito anche Parte_2 dalla quota ereditaria eventualmente pervenutale in successione del marito Per_1
, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.
[...]
Occorre, pertanto, trattare preliminarmente le questioni relative alla successione di
. Persona_1
2.1 La domanda riconvenzionale di riduzione svolta dal convenuto
Il convenuto ha lamentato la lesione della propria quota di legittima, oltre a quella della madre per conto della quale agisce in rappresentazione, a causa del testamento olografo redatto dal padre, , deceduto in data 11.4.2012, pubblicato in data Persona_1
22.1.2013 a ministero del Notaio dott. in Padova, Rep. n. 24.689 – Persona_4
Racc. n. 11407 (cfr. doc. 3 fasc. attrice), con cui il de cuius lasciava la casa di proprietà alla figlia (il testo del testamento, come da pubblicazione del Parte_1
22.1.2013, è il seguente: “Io Sottoscritto Nato 14.8.1917 Dichiaro che la Persona_1
Mia casa di propieta lascio a mia figlia con con lobrico di darmi servitu Pt_1 necessario fi alla mia cessazione La casa e in comune con la mogli . in via Parte_2 chiaradia numero 6.2. Piano Sotto mi firmo . 11.9.2006”). Persona_1
Riconoscendo che la casa, sita in Padova, via Chiaradia 6, è “in comune con la mogli
”, è da intendersi che il testatore intendesse lasciare alla figlia, oggi attrice, Parte_2 la propria quota di ½ sull'immobile in questione.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto, quindi, in via Controparte_1 riconvenzionale accertarsi che tale testamento lede le quote di legittima del coniuge e dell'altro figlio ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. e la loro qualità di legittimari, e, per
8 l'effetto, previa ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, attribuire agli stessi le quote riservate dalla legge, pari rispettivamente a 1/6 (in favore del convenuto) e a 1/8 (in favore di ) del patrimonio. Parte_2
Parte attrice ha chiesto il rigetto di tale domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di alcun riscontro probatorio, non avendo il convenuto quantificato alcuna lesione e non tenendo conto tale domanda dell'intera vicenda successoria relativa alla massa ereditaria dei genitori.
Sul punto si rileva quanto segue.
La domanda di riduzione formulata dal convenuto , anche in Controparte_1 rappresentazione della madre , è fondata e merita accoglimento. Parte_2
Inconferenti risultano sul punto le difese attoree, in quanto la mancanza di una puntuale ricostruzione del relictum e di una quantificazione della lesione non implica di per sé il rigetto della domanda.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 18199 del 2.9.2020; negli stessi termini, Trib. Roma, sez. VIII, n. 19938 del 22.12.2021).
Nel caso di specie, il convenuto ha lamentato una lesione della propria quota di riserva, oltre che a quella riservata alla madre (coniuge del de cuius) per effetto del testamento olografo del padre, con cui ha lasciato la propria quota di comproprietà Persona_1 sull'abitazione familiare alla figlia . Parte_1
Da quanto emerge dalla documentazione prodotta, il relictum di è Persona_1 costituito dalla sola quota di proprietà sull'abitazione di via Chiaradia, 6, con arredi e mobili, non avendo allegato, né parte attrice né parte convenuta, alcun elemento idoneo a provare la sussistenza di ulteriori beni relitti (ad eccezione degli estremi dei conti correnti cointestati rispettivamente ai due de cuius e all'attrice, al fine di provare indebiti prelevamenti da parte di quest'ultima) e non risultando istanze istruttorie in tal senso.
9 Pertanto, l'asse relitto di su cui valutare la lesione delle quote di legittima Persona_1 del coniuge e del figlio risulta costituito soltanto dalla quota di proprietà sull'abitazione di via Chiaradia.
Non risultando dunque beni diversi da quelli indicati e avendo conseguentemente il de cuius disposto di tutto il suo patrimonio relitto mediante il testamento, va preso atto che mediante la disposizione dell'intero patrimonio in favore della sola figlia Parte_1 egli ha leso la quota di legittima spettante alla moglie e al figlio ex art. Controparte_1
542 co.2 c.c.
Tanto premesso, va dichiarata l'inefficacia delle disposizioni testamentarie di Per_1
nei confronti di e , in quanto lesive delle
[...] Parte_2 Controparte_1 rispettive quote di legittima.
Nella successione dei legittimari, nel concorso del coniuge con più figli, a questi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto (art. 542, comma 2 c.c.), individuato per mezzo della riunione fittizia di relictum e donatum e sottratti i debiti (art. 556 c.c.).
Ne consegue che a (eredi) e a spetta ciascuno in Parte_2 Controparte_1 astratto la quota di ¼ del patrimonio di , ai sensi dell'art. 542, comma 2 Persona_1
c.c.
Nel caso di specie non risultano donazioni effettuate dal de cuius nei confronti di
[...]
e da imputare alle rispettive quote di legittima ex art. Pt_2 Controparte_1
564, comma 2 c.c.
Tanto premesso, le disposizioni testamentarie di (di cui al testamento Persona_1 olografo pubblicato in data 22.1.2013 avanti il Notaio dott. in Padova, Persona_4 rep. 24.689 – racc. 11407) vanno ridotte fino a concorrenza delle quote spettanti a
[...]
(eredi) e . Pt_2 Controparte_1
2.2. I prelevamenti effettuati dall'attrice
Parte convenuta lamenta che ha effettuato prelevamenti indebiti dai Parte_1 conti correnti rispettivamente cointestati con i genitori.
Con riferimento al c/c cointestato tra l'odierna attrice e (c/c n. Persona_1
presso Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di via T . Aspetti), parte P.IVA_1 convenuta allega una ricevuta relativa all'emissione di un assegno circolare per €
20.000,00 in data 19.2.2007 (doc. 3 fasc. convenuto) e un prelevamento in contanti allo sportello, a firma di , in data 26.2.2009 (cfr. doc. 4 fasc. convenuto). Parte_1
10 La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento, non avendo il convenuto fornito alcuna prova dell'effettivo utilizzo ovvero incasso delle somme da parte dell'odierna attrice.
Sul punto vale osservare, quanto all'assegno di cui al doc. 3 di parte convenuta che, benché la richiesta di emissione del titolo sia stata effettuata dalla cointestataria del conto corrente, , tuttavia, si tratta di un assegno circolare emesso all'ordine Parte_1 di , rispetto al cui successivo incasso alcuna prova è stata data circa la Persona_1 destinazione della somma in favore della parte attrice.
Quanto al prelievo di euro 5.000 effettuato da in data 26.2.2009 si osserva, Parte_1 in primo luogo, che si tratta di un prelievo non esorbitante rispetto alle necessità ordinarie del padre all'epoca, anche alla luce della documentazione prodotta da parte attrice sub docc. 22-23-24 relativamente alle spese per la badante e , in secondo luogo, che si tratta di prelievo risalente a molti anni prima del decesso del padre, avvenuto nel 2012, e non risultano agli atti doglianze in merito ad una presunta mancanza di autonomia finanziaria in capo a quest'ultimo.
Pertanto, in assenza di alcun supporto probatorio circa l'utilizzo personale di tali somme da parte dell'attrice, non vi sono ragioni per ritenere che le operazioni contestate non fossero frutto della volontà del de cuius.
2.3 Il rimborso pro quota delle spese sostenute
Con memoria integrativa ex art. 171 ter, comma 1, n. 1 c.p.c., parte attrice ha chiesto, in via di reconventio reconventionis, in caso di accertamento della qualità di erede del padre in capo a sin dall'apertura della successione, la condanna del Controparte_1 medesimo alla contribuzione alle spese sostenute personalmente dall'attrice nell'interesse della comunione.
Il convenuto ha eccepito la prescrizione di tale domanda, in quanto proposta tardivamente, sia con riferimento alle spese funebri del padre che con riferimento alle spese condominiali.
L'eccezione è infondata e, come tale, non merita accoglimento, trattandosi di domande successive alla domanda riconvenzionale del convenuto con cui quest'ultimo chiedeva l'accertamento della propria qualità di erede del padre, in quanto pretermesso dal testamento olografo da questo redatto, cui consegue ex lege la contribuzione pro quota ai debiti ereditari, tra i quali rientrano le spese funerarie e quelle sostenute con riferimento agli immobili caduti in successione.
11 Infatti, a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione, Controparte_1
e hanno acquistato la qualità di eredi di (cfr. ex
[...] Parte_2 Persona_1 multis Cass. civ., sez. II, ord. n. 2914 del 7.2.2020), ne consegue che partecipano pro quota dei debiti ereditari ai sensi dell'art. 752 c.c.
Tra le voci di spesa allegate da parte attrice in quanto personalmente sostenute, con riferimento alla successione di , va tenuta in questa sede in considerazione Persona_1 la fattura rilasciata da Impresa Onoranze Trasporti Funebri di RO IO & C. snc per
€ 3.801,81 + € 4.000,00, per complessivi € 7.801,81 (cfr. doc. 21 fasc. attrice).
In quanto erede del padre, è tenuto a contribuire alla spesa Controparte_1 sostenuta in ragione della quota di 1/4 e corrispondente ad € 1.950,45 (€ 7.801,81/4).
In termini analoghi, (e per lei gli eredi) è tenuta a contribuire alla spesa per Parte_2 la quota di ¼, corrispondente ad € 1.950,45.
Le ulteriori spese documentate attengono al pagamento delle spese condominiali relative al complesso in cui è sito l'immobile caduto in successione. La decisione in punto a tali voci di spesa non attiene strettamente alla successione di , bensì alla Persona_1 divisione dell'immobile comune e, pertanto, è riservata a tale sede.
3.
La causa va rimessa in istruttoria per procedere in ordine alle domande svolte con riferimento alla successione materna e alle successive operazioni di divisione, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara che a è riservata la quota astratta di ¼ del patrimonio di Parte_2
; Persona_1
2. dichiara che a è riservata la quota astratta di ¼ del Controparte_1 patrimonio di;
Persona_1
3. accerta e dichiara che il testamento olografo di , pubblicato Persona_1 avanti il Notaio dott. in Padova in data 22.1.013, rep. n. 24.689 Persona_4 racc. N. 11407 lede la quota di legittima di e di Parte_2 Controparte_1
;
[...]
4. dichiara l'inefficacia del testamento di , pubblicato avanti il Persona_1
Notaio dott. in Padova in data 22.1.013, rep. n. 24.689 racc. N. Persona_4
12 11407 nei confronti di e di nella misura Parte_2 Controparte_1 necessaria alla reintegrazione delle quote a essi spettanti;
5. rigetta la domanda di restituzione delle somme di €. 20.000 ed €.
5.000 svolta da parte convenuta nei confronti di parte attrice in relazione alla successione di
; Persona_1
6. condanna e (e per lei gli eredi) a Controparte_1 Parte_2 corrispondere ciascuno a l'importo di € 1.950,45 per spese Parte_1 personalmente anticipate da quest'ultima nella successione di;
Persona_1
7. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
8. riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Padova, 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara De Munari
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