CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24534 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CR CL nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 22/12/202; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Firenze ha rigettato, ai sensi dell'art 263 co. 5 c.p.p., l'opposizione avverso il decreto del PM col quale era stata respinta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate in relazione al reato di ricettazione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagata, lamentando: 2.1.violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione. Sostiene la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24534 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 18/04/2023 ricorrente che il GIP, con l'ordinanza impugnata, è incorso nel vizio di ultrapetizione poiché avrebbe dovuto limitarsi a decidere solo sull'opposizione avverso il decreto di rigetto, senza restituire il bene (una stele funebre che la ricorrente asserisce di avere acquistato regolarmente presso una casa d'aste francese), alla Repubblica della Turchia. Il giudice penale avrebbe dovuto, al più, mantenere il sequestro e rimettere la questione davanti al giudice civile del luogo competente in primo grado essendo controversa la proprietà del bene che la ricorrente assume di avere acquistato da una casa d'aste francese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato . Con il provvedimento impugnato il GIP, in relazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto del P.M. della richiesta di dissequestro, avanzata dall'indagata, ha disposto il dissequestro dei reperti oggetto di sequestro probatorio, in relazione ai quali era stato ipotizzato il delitto di ricettazione, disponendo, quanto ad una stele funebre lapidea in marmo, la restituzione in favore della Repubblica turca sul presupposto che trattandosi di bene archeologico proveniente dal contesto archeologico della Turchia orientale, fosse stato "ragionevolmente", illecitamente esportato dalla Turchia e fosse di pertinenza della Repubblica turca. 2. Il provvedimento merita censura in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Rv. 232205, Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897) il sequestro probatorio è una misura preordinata a finalità istruttorie, ed ha, pertanto, una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso (fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca); la caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, ne' alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso. Nel medesimo senso, si è già in precedenza affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, là dove risulti pacifica la proprietà, la restil:uzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 2 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192). Laddove, invece, il giudice accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (Sez. 2, Sentenza n. 38418 del 08/07/2015, Rv. 264532; Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019 , Rv. 277935; SeZ. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Rv. 283173). 3. Nel caso di specie, pur essendovi contestazione sulla proprietà della stele, che la ricorrente asserisce di avere legittimamente acquistato da una casa d'aste francese e che invece "ragionevolmente", sembrava di pertinenza della Repubblica turca, il giudice ha disposto la restituzione del bene in favore della Repubblica della Turchia sulla base di una presunzione. Si impone, pertanto, la rivalutazione dell'opposizione proposta per conto della CR alla luce dei principi sopra illustrati, avendo, il G.I.P. valorizzato, nel provvedimento impugnato, da un lato, l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (che, peraltro, assume rilievo ai finii dell'emissione della misura de qua, non quando la stessa sia ormai caducata e si discuta dell'individuazione del soggetto legittimato ad ottenere la restituzione delle res non più in sequestro), dall'altro, accertamenti riguardanti non già la titolarità del bene, ma la sua provenienza.
p.q.m.
Annulla L'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - per nuovo esame. Così deciso il 18/4/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Firenze ha rigettato, ai sensi dell'art 263 co. 5 c.p.p., l'opposizione avverso il decreto del PM col quale era stata respinta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate in relazione al reato di ricettazione. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagata, lamentando: 2.1.violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione. Sostiene la 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24534 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 18/04/2023 ricorrente che il GIP, con l'ordinanza impugnata, è incorso nel vizio di ultrapetizione poiché avrebbe dovuto limitarsi a decidere solo sull'opposizione avverso il decreto di rigetto, senza restituire il bene (una stele funebre che la ricorrente asserisce di avere acquistato regolarmente presso una casa d'aste francese), alla Repubblica della Turchia. Il giudice penale avrebbe dovuto, al più, mantenere il sequestro e rimettere la questione davanti al giudice civile del luogo competente in primo grado essendo controversa la proprietà del bene che la ricorrente assume di avere acquistato da una casa d'aste francese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato . Con il provvedimento impugnato il GIP, in relazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto del P.M. della richiesta di dissequestro, avanzata dall'indagata, ha disposto il dissequestro dei reperti oggetto di sequestro probatorio, in relazione ai quali era stato ipotizzato il delitto di ricettazione, disponendo, quanto ad una stele funebre lapidea in marmo, la restituzione in favore della Repubblica turca sul presupposto che trattandosi di bene archeologico proveniente dal contesto archeologico della Turchia orientale, fosse stato "ragionevolmente", illecitamente esportato dalla Turchia e fosse di pertinenza della Repubblica turca. 2. Il provvedimento merita censura in quanto, come già chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Rv. 232205, Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897) il sequestro probatorio è una misura preordinata a finalità istruttorie, ed ha, pertanto, una durata necessariamente commisurata a queste ultime e, comunque, destinata a cessare a processo concluso (fatta salva, ove ne sussistano i presupposti, la sua conversione in sequestro preventivo o conservativo, oppure nella confisca); la caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può essere subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, ne' alla deroga, in carenza di contrapposte pretese di terzi o della sicura illiceità dell'acquisto emergente dagli atti, alle regole in tema di possesso. Nel medesimo senso, si è già in precedenza affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, là dove risulti pacifica la proprietà, la restil:uzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 2 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192). Laddove, invece, il giudice accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (Sez. 2, Sentenza n. 38418 del 08/07/2015, Rv. 264532; Sez. 2, n. 49530 del 24/10/2019 , Rv. 277935; SeZ. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Rv. 283173). 3. Nel caso di specie, pur essendovi contestazione sulla proprietà della stele, che la ricorrente asserisce di avere legittimamente acquistato da una casa d'aste francese e che invece "ragionevolmente", sembrava di pertinenza della Repubblica turca, il giudice ha disposto la restituzione del bene in favore della Repubblica della Turchia sulla base di una presunzione. Si impone, pertanto, la rivalutazione dell'opposizione proposta per conto della CR alla luce dei principi sopra illustrati, avendo, il G.I.P. valorizzato, nel provvedimento impugnato, da un lato, l'astratta configurabilità del reato ipotizzato (che, peraltro, assume rilievo ai finii dell'emissione della misura de qua, non quando la stessa sia ormai caducata e si discuta dell'individuazione del soggetto legittimato ad ottenere la restituzione delle res non più in sequestro), dall'altro, accertamenti riguardanti non già la titolarità del bene, ma la sua provenienza.
p.q.m.
Annulla L'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze - Sezione GIP - per nuovo esame. Così deciso il 18/4/2023