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Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 8784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8784 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
-ricorrente principale- contro PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, ed il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge: - ricorrenti incidentali, adesivi al ricorso principale - Civile Sent. Sez. 3 Num. 8784 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 08/04/2026 2 nonché contro TRENITALIA SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESII LEONARDO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
- controricorrente -
nonché contro RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante in atti indicato, difesa all’avvocato ALESII LEONARDO - resistente - contro EG ST ELLADA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANGIACOMO AU e AU HI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
- controricorrente -
- resistente al ricorso principale ed al ricorso incidentale - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1576/2024 depositata il 06/03/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
udito il PROCURATORE GENERALE, che nella persona dei Sostituti NN MA DI e VI TR, ha concluso chiedendo: a) in via principale, l’enunciazione, ai sensi dell’art. 363 comma 3, il seguente principio di diritto: «il divieto di azione esecutiva sancito dall’art. 43, comma 3, della legge n. 79 del 2022 che comporta la necessità di estinguere di ufficio le espropriazioni eventualmente promosse sui beni della Repubblica federale di Germania ubicati sul territorio nazionale opera solo in danno dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri che possono beneficiare della tutela compensativa apprestata dal Fondo ristori. 3 Ai sensi dell’art. 43, comma 1, della legge n. 79 del 2022 sono ammessi alla tutela compensativa del Fondo ristori i seguenti soggetti: tutti i cittadini italiani cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia o all’estero, in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale o in virtù di sentenza straniera munita di exequatur;
tutti i cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale;
hanno, conseguentemente diritto ad agire esecutivamente in danno della Repubblica LE di Germania sui beni di quest’ultima ubicati in Italia i soli cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forse del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni all’estero, in virtù di sentenza straniera munita di exequatur»; b) in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui recita: «o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945», per contrarietà agli artt. 2, 3, 10, 4 24, 117, comma, primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo Addizionale n.1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); uditi i DIFENSORI DELLE PARTI, indicati nel verbale di udienza, che hanno concluso insistendo nell’accoglimento delle rispettive richieste, in atti indicate. FATTI DI CAUSA 1. In forza della sentenza n. 137/97 del Tribunale greco di Livadia, resa esecutiva in Italia dalla Corte di appello di Firenze, di condanna della Repubblica LE ES al risarcimento del danno subito dagli eredi delle duecentodiciotto vittime della strage di Distomo (1944), perpetrata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, l’Autogestione Regionale di Voiotia (ora Regione ST LA), che agiva in rappresentanza della locale comunità greca, con atto di pignoramento presso terzi iniziò, dinanzi al Tribunale di Roma, un’azione esecutiva nei confronti dell’Istituto di credito CH AH AG (quale debitore esecutato), nonché nei confronti dei terzi pignorati TE RO Italiana S.p.A. e di IT S.p.A. (di seguito, rispettivamente, DB, RF e IT), iscritta al n. 1371/10 r.g.e.. Avverso detto pignoramento DB propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi (iscritta al n. 48089/10 r.g.), sostenendo di essere un soggetto del tutto distinto dalla Repubblica LE ES (di seguito, per brevità, RFT), con una propria autonomia patrimoniale e soggettiva, che in alcun modo aveva partecipato alle esecrabili deportazioni e stragi naziste perpetrate durante quel tragico conflitto bellico. TE RO Italiana S.p.A. (RF) e IT S.p.A., quali terzi pignorati, resero dichiarazione negativa. Il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo risulta ancora pendente davanti al Tribunale di Roma, mentre il giudizio di opposizione all’esecuzione è stato definito dallo stesso con sentenza n. 1720/2025 5 (prodotta da parte ricorrente in allegato alla memoria per l’odierna udienza), statuendo che la CH AH AG costituisce un soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto alla Repubblica LE di Germania, dotato di propria soggettività giuridica e di piena autonomia patrimoniale, e che le esecuzioni intraprese nei confronti di CH AH AG sulla base del titolo esecutivo azionato dalla Regione ST LA non possono proseguire, poiché il titolo medesimo è stato emesso esclusivamente nei confronti della Repubblica LE ES e non anche nei confronti della CH AH. Tale sentenza è stata impugnata dai creditori procedenti ed è attualmente pendente il giudizio di secondo grado dinnanzi alla Corte d’appello di Roma. 2. Nelle more del giudizio di opposizione (che fu riassunto con atto del 15 giugno 2020, in esito alla definitività della sentenza di accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi avverso intervenuta declaratoria di improcedibilità, in forza della sentenza n. 21996/19 di questa Corte suprema di cassazione) e, precisamente, in data 29 aprile 2022, RFT avviò un procedimento d’urgenza contro la Repubblica italiana dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, chiedendo che: a) l’Italia fosse condannata per aver <<ignorato l’immunità giurisdizionale della germania in quanto stato sovrano, consentendo di intentare cause civili contro la basate su violazioni del diritto umanitario internazionale commesse dal reich tedesco durante seconda guerra mondiale>>, avendo autorizzato la vendita all’asta di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato tedesco indicati nel ricorso di quest’ultimo nell’ambito di un’esecuzione forzata per espropriazione avviata in virtù di un titolo esecutivo di condanna di RFT per fatti commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché b) all’Italia fosse ordinato di garantire che le proprietà tedesche, indicate nel ricorso, non fossero <<sottoposte a un’asta pubblica in attesa di una sentenza della corte nel merito>> e che <
in via subordinata, di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, sopra indicata, dell’art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. I Difensori di tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nell’accoglimento delle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. CH AH AG articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: <<violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. dell’art. 43 del decreto-legge 36 30 aprile 2022, convertito con la legge 79 29 giugno 2022>>, nella parte in cui la Corte territoriale, aderendo alla scelta ermeneutica del giudice di primo grado, ha erroneamente interpretato l’art. 43, escludendo l’interpretazione letterale della norma. Osserva che l’interpretazione letterale, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, sia l’unica possibile e che, nel fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 43, alla luce delle vicende storiche e politiche che hanno condotto all’istituzione del Fondo ristori, la corte territoriale abbia omesso di valorizzare il profilo storico dell’avvio di procedimento d’urgenza innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, dalla Repubblica LE ES contro la Repubblica italiana (il 29 aprile 2022), immediatamente precedente l’emissione del decreto-legge n. 36/2022 (il 30 aprile 2022), contenente l’art. 43, oggetto del presente giudizio. 2. Il ricorso è inammissibile per tardività. 10 Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra innumerevoli e per limitarsi alle più recenti: Cass. n. 6039/2025, ove altri riferimenti giurisprudenziali;
Cass. 5058/2025; Cass. n. 36324/2023; via via risalendo, fino a Cass. n. 499/1973) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed incluso il giudizio di legittimità. Dando seguito al suddetto principio, deve essere affermata la tardività del ricorso, in quanto quest’ultimo - essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 6 marzo 2024, e non essendo stata la stessa notificata - avrebbe dovuto essere notificato entro il venerdì 6 settembre 2024, mentre è stato notificato solo il 16 settembre 2024. D’altronde, né la peculiarità della materia trattata, né le domande a vario titolo dispiegate anche in sede di intervento (a prescindere dall’ammissibilità di questo), ampliano o immutano la natura della controversia, che rimane una causa da ricondursi al paradigma delle “opposizioni esecutive”, esentate, in quanto tali, dalla sospensione feriale dei termini (sull’applicazione di tale esenzione anche ai giudizi seguiti ai reclami avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di estinzione, vedi, tra le altre: Cass. n. 484/2009, n. 2847/2005 e n. 1531/2003). 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze articolano in ricorso incidentale due motivi. Precisamente: - con il primo motivo denuncia: <<violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. dell’art. 43 del decreto-legge 36 30 aprile 2022, convertito con la legge 79 29 giugno 2022>>; - con il secondo motivo denuncia: <<violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3) c.p.c. dell’art. 43 del decreto-legge 36 30 aprile 2022, convertito con la legge 79 29 giugno 2022>>. Il ricorso incidentale, avendo natura di impugnazione incidentale tardiva, avuto riguardo alla data del suo deposito (4 ottobre 2024) ed a quella di pubblicazione della sentenza (come detto, 6 marzo 2024), è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c. Per tale ragione, se ne omette l’illustrazione dei due motivi ed ogni questione con essi sottoposta a questa Corte resta impregiudicata. A ciò si aggiunge che le ricorrenti incidentali hanno vantato un autonomo interesse all’impugnazione della sentenza n. 1576/2024 della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il loro intervento volontario ex art. 344 c.p.c. Tuttavia, il ricorso della CH AH AG non ha censurato quel capo della sentenza, ragion per cui i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto impugnare la sentenza della Corte d’appello entro il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione. 4. Infine, non può essere accolta la sollecitazione del Procuratore Generale, volta a pronunciare nell’interesse della legge il principio di diritto che avrebbe regolato la fattispecie, ove i ricorsi principale e incidentale non fossero stati definiti in rito. Vero è che, quanto alla valutazione dell’opportunità di enunciare o meno il principio di diritto nell’interesse della legge, può anche qui (dopo Cass. n. 33932/2025) richiamarsi quanto elaborato in tema di enunciazione di quel principio su impulso del Procuratore Generale da Cass. Sez. U. n. 23469/16, con la conclusione che a tanto questa Corte può indursi in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate;
il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo 12 giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili. Tuttavia, pur ammettendosi trattarsi sicuramente di una questione di indubbia importanza, la circostanza che sul merito della stessa si provvede su separato ricorso avverso altra sentenza di senso analogo rende irrilevante affrontarla anche in questa sede. In definitiva, sul punto, vale il seguente principio di diritto: «L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., costituisce esercizio di una funzione nomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello ius constitutionis a fronte della perdita di rilevanza dello ius litigatoris nel caso concreto. La Corte di cassazione decide se esercitare detto potere in base a parametri, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tra cui la presenza di un grave contrasto interpretativo tra i giudici di merito o l’importanza della materia, pure per le sue ricadute sociali ed economiche. Ne consegue che, pur in presenza di una questione di rilevanza nomofilattica, la Corte ben può omettere l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, allorquando la medesima questione sia già oggetto di esame in altri procedimenti innanzi a sé pendenti e suscettibili di essere definiti nel merito, rendendo così privo di utilità sistemica un intervento ufficioso nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente in rito». 5. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, occorre premettere che (Cass. n. 4074/2014), in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che questa Corte non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al “decisum”, 13 evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. Peraltro, nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, la sostanziale comunanza di interesse alla finale decisione integra un valido presupposto per dichiarare non luogo a provvedere sulle spese. Sempre in considerazione della sostanziale comunanza di interesse, vanno poi dichiarate integralmente compensate le spese tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale, da un lato, e TE RO Italiana e IT s.p.a., dall’altro, le quali hanno perfino aderito quanto meno al principale. Le spese della Regione ST LA, che ha resistito con separati controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale, sviluppando tesi solo in parte sovrapponibili, vanno invece liquidate separatamente e poste a carico: sia della ricorrente principale, che, tra loro in solido, dei ricorrenti incidentali, in relazione ad un valore che deve qualificarsi indeterminabile (come indicato nel ricorso principale e in difetto di utili elementi per una diversa quantificazione). Infine, la declaratoria di inammissibilità esige che si dia atto della sussistenza, in capo alla sola ricorrente principale (e non anche di quelli incidentali, perché il loro ricorso è definito con pronuncia di inefficacia e, comunque, essendone originariamente esenti), dei presupposti processuali per il pagamento – al competente ufficio di merito – dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, proposto da CH AH AG;
14 - dichiara inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dichiara non luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese tra la ricorrente principale CH AH AG, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ricorrenti incidentali, dall’altro; - dichiara interamente compensate le spese processuali tra detta parte ricorrente principale e dette parti ricorrenti incidentali, da un lato, e la controricorrente IT PA e la resistente TE RO Italiana PA, dall’altro; - condanna la CH AH AG alla rifusione in favore della Regione ST LA, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Regione ST LA, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere estensore Il Presidente SQ GI AN De FA