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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2025, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IS PE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale del riesame di Palermo letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale RA RG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore PE IS ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato quella emessa il 7 ottobre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale di applicazione della misura custodiale nei confronti del ZZ per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90, aggravato ex art. 416 bis cod. pen. - per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina, crack e hashish, operante nel mandamento mafioso di Porta Nuova, agendo nell'interesse del sodalizio mafioso e con metodo mafioso-, contestato ai capo 2) dell'imputazione provvisoria. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9165 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 20/02/2025 Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 per mancanza di gravi indizi. La condotta contestata al ricorrente, di sodale impegnato quotidianamente nell'attività di spaccio previa autorizzazione dei vertici del mandamento di Porta Nuova e autore di violenze e minacce per garantire il rispetto delle regole del mandamento mafioso, è priva di riscontri. Si premette che lo stesso GIP nel luglio 2023 aveva rigettato la domanda cautelare relativa alla partecipazione associativa del ricorrente, assolto anche dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 con sentenza del 3 ottobre 2024; si sostiene che la motivazione sulla gravità indiziaria è apparente, in quanto manca la motivazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori e lo stesso GIP nella precedente ordinanza aveva escluso di poter utilizzare le dichiarazioni del IO perché prive di riscontri oggettivi;
le dichiarazioni sono, comunque, generiche in relazione alla partecipazione associativa. Il IO riferisce che il IS si occupava di droga, collaborando alle dipendenze del EL, in passato autorizzato da FR RI, ma non sa se il IS versava la quota al mandamento;
analoghi rilievi valgono per le dichiarazioni del RN, che nelle prime dichiarazioni del gennaio 2018 riconosceva il IS, ma affermava di non sapere se fosse coinvolto in traffici illeciti, mentre sei anni dopo cambiava versione e riferiva che spacciava cocaina h/24 insieme al EL, senza, tuttavia, far riferimento al suo inserimento associativo o ad un contesto organizzato. Il Tribunale ha ignorato il radicale mutamento di versione e lo iato temporale intercorso tra le due versioni rese;
è apodittica la motivazione nella parte in cui fa derivare dalla collaborazione con il EL l'automatico inserimento del IS nell'associazione, non potendo che rifornirsi dai canali indicati dall'associazione; non è indicato alcun indizio da cui risulti che l'attività illecita fosse svolta per conto dell'associazione e che egli acquistasse da membri del sodalizio o corrispondesse somme al mandamento;
è palesemente travisato il dato della divisione dei proventi con l'RI, detenuto ininterrottamente dal 2010 ad oggi. Solo apparentemente motivata è l'attendibilità intrinseca del La CE, avendo il Tribunale omesso di considerare lo spirito di vendetta nei confronti del ricorrente e dei correi che lo animava, come da lui stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio del giugno 2023; né ha tenuto conto dei molteplici contatti con altri coindagati, tra cui l'TA dopo l'avvio della collaborazione, per sua stessa ammissione. Manca, ogni motivazione sull'attendibilità estrinseca del La CE e ogni riscontro individualizzante, specie se considera che per l'estorsione di cui al capo 3) non è stata emessa misura. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, meramente oppositivi, a fronte di una motivazione completa e lineare che si sottrae alle censure del ricorrente, principalmente dirette a svalutare l'apporto dichiarativo dei collaboratori e, soprattutto, del La CE, invece, valorizzato per convergenza e rilevanza. L'ordinanza premette che il quadro indiziario è complesso e composito, essendo costituito dalle risultanze di indagini pregresse e da sentenze acquisite agli atti, dalle risultanze di operazioni di intercettazione e videoripresa e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, concentrate sulle attività illecite dell'articolazione mafiosa operante nel mandamento di Porta Nuova. Il riferimento alla sentenza emessa il 22 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto lo stretto rapporto di interdipendenza tra l'associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico nel territorio di Porta Nuova, è solo funzionale a descrivere il contesto svelato da pregresse indagini aventi ad oggetto la composizione e la ricostruzione delle attività criminali del mandamento di Porta Nuova, tra cui il narcotraffico, costituenti il substrato sul quale si innestano le indagini svolte nel procedimento in oggetto, concentrate su detto settore illecito e nel cui ambito sono state acquisite le dichiarazioni ben più rilevanti e recenti di AL La CE, che non ha assunto Io status di collaboratore né ha usufruito dei relativi benefici, ma ha reso dichiarazioni su fatti dei quali è stato protagonista, accusandosi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, cui si aggiungono le dichiarazioni della compagna e le conversazioni intercettate presso l'abitazione del padre. Dichiarazioni che si saldano e riscontrano quelle rese dai collaboratori IO, RN e Di RC di cui è dato nella sentenza prima indicata. L'ordinanza riporta (pag. 5-6) le dichiarazioni del La CE, che ricostruiscono le fasi del primo contatto con l'associazione mafiosa e descrivono l'approccio cercato con i referenti del mandamento, che gli avevano imposto di acquistare soltanto da loro a prezzo maggiorato per risarcirli del danno arrecato nel periodo in cui aveva lavorato senza autorizzazione. Sono descritti i rapporti con lo Zappulla, incaricato della riscossione;
l'inziale adesione alle pretese e la successiva richiesta di protezione ad esponenti della famiglia mafiosa della Noce e di mediazione rivolta al suo fornitore, esitata nell'imposizione di pagare anche un contributo mensile alla Noce oltre ad acquistare cocaina a prezzo maggiorato;
la necessità, quindi, di rapportarsi e di trattare con il referente del mandamento ovvero con il ZZ, cui facevano capo il EL e lo Zappulla;
l'incontro con il ZZ presso la sua abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari con il 3 braccialetto elettronico, che gli aveva ordinato di rivolgersi al CO, ma a seguito della sua opposizione, si era verificato il grave episodio ai danni del padre e dell'TA che lavoravano con lui. Nell'occasione erano stati trattenuti in una stalla e minacciati con pistole dal CO, dal IS, dallo Zappulla e dal EL, il quale aveva esploso un colpo d'arma da fuoco ad altezza d'uomo, colpendo il muro alle spalle del padre, imponendo loro di vendere un kg di cocaina per loro conto al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa;
avendo visto il padre terrorizzato, aveva assecondato la richiesta, consegnando la somma pretesa al IS e al EL, i quali gli assicuravano di risolvere qualsiasi problema per il futuro. A seguito di tale episodio il La CE aveva chiesto protezione ad altri esponenti mafiosi, ma ancora il CO e il IS gli avevano ribadito di dover rispettare le direttive di Porta Nuova, comprando la cocaina da loro al prezzo imposto di 48 mila euro al chilogrammo e pagando mille euro al mese all'esponente del mandamento della Noce;
ne era seguito un ulteriore incontro con il ZZ, in ragione della posizione di vertice e del potere decisionale attribuitogli, per comprendere il motivo della doppia imposizione, ottenendo nuove condizioni, fermo l'obbligo di acquistare da loro cocaina al prezzo imposto da versare entro i tempi stabiliti e di saldare i debiti. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del La CE è stata ritenuta in ragione della spontaneità delle dichiarazioni e della singolare convergenza con quanto già riferito dai collaboratori ed emerso dalle indagini precedenti di cui davano atto le sentenze acquisite, confermando il controllo capillare esercitato sul traffico di stupefacenti dal sodalizio mafioso, che tramite i suoi uomini dettava le regole e ne imponeva il rispetto, anche con metodi violenti. 2. Meramente reiterativo è il rilievo difensivo circa l'intento vendicativo che avrebbe animato il dichiarante, escluso dai giudici di merito in ragione della mancata assunzione dello status di collaboratore e del rifiuto dei benefici connessi, risultando, invece, valorizzata la spontaneità della decisione maturata dopo l'arresto, vissuto come liberazione dall'oppressione e dalle imposizioni del ZZ e dei suoi emissari, divenuta intollerabile. Il Tribunale ha congruamente giustificato il giudizio di attendibilità espresso, rimarcando la nettezza e genuinità della scelta del dichiarante, postosi in contrasto con il padre, che, non solo ne aveva preso le distanze, ma addirittura si era premurato di "mettersi a posto" con i mafiosi, dissociandosi dalla scelta del figlio. Peraltro, la censura è generica, non risultando indicati i contenuti dei messaggi minatori del dichiarante, i destinatari e la ragione per la quale dovrebbero minarne la credibilità; né si spiega per quale ragione il La CE avrebbe dovuto accusarsi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, chiamando in correità alcuni soggetti e accusarne falsamente altri, tra cui il ricorrente, rischiando di vedere invalidare il proprio apporto e il rilievo ad esso attribuibile, 4 nte nonostante le gravi implicazioni della scelta fatta anche sul piano dei rapporti familiari. 3. Del tutto infondate risultano le censure relative alle dichiarazioni degli altri collaboratori, tacciate di genericità e inattendibilità, nonostante la convergenza con quelle del La CE e l'oggettivo riferimento a fatti appresi direttamente dai protagonisti delle vicende narrate o a fatti di cui erano stati protagonisti. Il IO ha riferito dell'intensa collaborazione del ricorrente con il EL nell'attività di cessione e distribuzione della cocaina, occupandosi delle consegne a domicilio a bordo della moto della sostanza acquistata dai clienti, su autorizzazione di FR RI, esponente di vertice della famiglia di Porta Nuova, con il quale andavano divisi i proventi del traffico illecito, come dallo stesso riferitogli. L'inserimento dell'attività di cessione nello schema e nel contesto mafioso descritto nella sentenza del GUP di Palermo rende affatto illogica la ritenuta necessità anche per il EL e il IS di soggiacere alle regole imposte dall'associazione e, quindi, di rifornirsi solo da canali autorizzati. Quanto alle dichiarazioni del RN, pur non essendovi menzione della discrasia segnalata dalla difesa, l'ordinanza dà invece atto del riconoscimento del EL e del IS, parente del EL e con questi impegnato in una ininterrotta attività di cessione e smercio della cocaina, consegnata a bordo della moto, con significativa convergenza sul punto con le dichiarazioni rese dal IO, che collocano l'attività illecita del ricorrente -e del EL- in un contesto mafioso, essendo soggetto ad autorizzazione e a divisione dei proventi con un esponente di vertice del sodalizio il traffico di cocaina nel territorio del mandarne nto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, omma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 20 febbraio 2025 Il consiglier estensore
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale RA RG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore PE IS ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato quella emessa il 7 ottobre 2024 dal GIP presso il medesimo Tribunale di applicazione della misura custodiale nei confronti del ZZ per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 90, aggravato ex art. 416 bis cod. pen. - per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina, crack e hashish, operante nel mandamento mafioso di Porta Nuova, agendo nell'interesse del sodalizio mafioso e con metodo mafioso-, contestato ai capo 2) dell'imputazione provvisoria. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 9165 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 20/02/2025 Con un unico, articolato motivo denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 90 per mancanza di gravi indizi. La condotta contestata al ricorrente, di sodale impegnato quotidianamente nell'attività di spaccio previa autorizzazione dei vertici del mandamento di Porta Nuova e autore di violenze e minacce per garantire il rispetto delle regole del mandamento mafioso, è priva di riscontri. Si premette che lo stesso GIP nel luglio 2023 aveva rigettato la domanda cautelare relativa alla partecipazione associativa del ricorrente, assolto anche dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 con sentenza del 3 ottobre 2024; si sostiene che la motivazione sulla gravità indiziaria è apparente, in quanto manca la motivazione sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori e lo stesso GIP nella precedente ordinanza aveva escluso di poter utilizzare le dichiarazioni del IO perché prive di riscontri oggettivi;
le dichiarazioni sono, comunque, generiche in relazione alla partecipazione associativa. Il IO riferisce che il IS si occupava di droga, collaborando alle dipendenze del EL, in passato autorizzato da FR RI, ma non sa se il IS versava la quota al mandamento;
analoghi rilievi valgono per le dichiarazioni del RN, che nelle prime dichiarazioni del gennaio 2018 riconosceva il IS, ma affermava di non sapere se fosse coinvolto in traffici illeciti, mentre sei anni dopo cambiava versione e riferiva che spacciava cocaina h/24 insieme al EL, senza, tuttavia, far riferimento al suo inserimento associativo o ad un contesto organizzato. Il Tribunale ha ignorato il radicale mutamento di versione e lo iato temporale intercorso tra le due versioni rese;
è apodittica la motivazione nella parte in cui fa derivare dalla collaborazione con il EL l'automatico inserimento del IS nell'associazione, non potendo che rifornirsi dai canali indicati dall'associazione; non è indicato alcun indizio da cui risulti che l'attività illecita fosse svolta per conto dell'associazione e che egli acquistasse da membri del sodalizio o corrispondesse somme al mandamento;
è palesemente travisato il dato della divisione dei proventi con l'RI, detenuto ininterrottamente dal 2010 ad oggi. Solo apparentemente motivata è l'attendibilità intrinseca del La CE, avendo il Tribunale omesso di considerare lo spirito di vendetta nei confronti del ricorrente e dei correi che lo animava, come da lui stesso ammesso nel corso dell'interrogatorio del giugno 2023; né ha tenuto conto dei molteplici contatti con altri coindagati, tra cui l'TA dopo l'avvio della collaborazione, per sua stessa ammissione. Manca, ogni motivazione sull'attendibilità estrinseca del La CE e ogni riscontro individualizzante, specie se considera che per l'estorsione di cui al capo 3) non è stata emessa misura. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, meramente oppositivi, a fronte di una motivazione completa e lineare che si sottrae alle censure del ricorrente, principalmente dirette a svalutare l'apporto dichiarativo dei collaboratori e, soprattutto, del La CE, invece, valorizzato per convergenza e rilevanza. L'ordinanza premette che il quadro indiziario è complesso e composito, essendo costituito dalle risultanze di indagini pregresse e da sentenze acquisite agli atti, dalle risultanze di operazioni di intercettazione e videoripresa e dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, concentrate sulle attività illecite dell'articolazione mafiosa operante nel mandamento di Porta Nuova. Il riferimento alla sentenza emessa il 22 febbraio 2024 dal GUP del Tribunale di Palermo, che ha riconosciuto lo stretto rapporto di interdipendenza tra l'associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico nel territorio di Porta Nuova, è solo funzionale a descrivere il contesto svelato da pregresse indagini aventi ad oggetto la composizione e la ricostruzione delle attività criminali del mandamento di Porta Nuova, tra cui il narcotraffico, costituenti il substrato sul quale si innestano le indagini svolte nel procedimento in oggetto, concentrate su detto settore illecito e nel cui ambito sono state acquisite le dichiarazioni ben più rilevanti e recenti di AL La CE, che non ha assunto Io status di collaboratore né ha usufruito dei relativi benefici, ma ha reso dichiarazioni su fatti dei quali è stato protagonista, accusandosi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, cui si aggiungono le dichiarazioni della compagna e le conversazioni intercettate presso l'abitazione del padre. Dichiarazioni che si saldano e riscontrano quelle rese dai collaboratori IO, RN e Di RC di cui è dato nella sentenza prima indicata. L'ordinanza riporta (pag. 5-6) le dichiarazioni del La CE, che ricostruiscono le fasi del primo contatto con l'associazione mafiosa e descrivono l'approccio cercato con i referenti del mandamento, che gli avevano imposto di acquistare soltanto da loro a prezzo maggiorato per risarcirli del danno arrecato nel periodo in cui aveva lavorato senza autorizzazione. Sono descritti i rapporti con lo Zappulla, incaricato della riscossione;
l'inziale adesione alle pretese e la successiva richiesta di protezione ad esponenti della famiglia mafiosa della Noce e di mediazione rivolta al suo fornitore, esitata nell'imposizione di pagare anche un contributo mensile alla Noce oltre ad acquistare cocaina a prezzo maggiorato;
la necessità, quindi, di rapportarsi e di trattare con il referente del mandamento ovvero con il ZZ, cui facevano capo il EL e lo Zappulla;
l'incontro con il ZZ presso la sua abitazione ove era detenuto agli arresti domiciliari con il 3 braccialetto elettronico, che gli aveva ordinato di rivolgersi al CO, ma a seguito della sua opposizione, si era verificato il grave episodio ai danni del padre e dell'TA che lavoravano con lui. Nell'occasione erano stati trattenuti in una stalla e minacciati con pistole dal CO, dal IS, dallo Zappulla e dal EL, il quale aveva esploso un colpo d'arma da fuoco ad altezza d'uomo, colpendo il muro alle spalle del padre, imponendo loro di vendere un kg di cocaina per loro conto al prezzo di 55 mila euro da versare entro la sera stessa;
avendo visto il padre terrorizzato, aveva assecondato la richiesta, consegnando la somma pretesa al IS e al EL, i quali gli assicuravano di risolvere qualsiasi problema per il futuro. A seguito di tale episodio il La CE aveva chiesto protezione ad altri esponenti mafiosi, ma ancora il CO e il IS gli avevano ribadito di dover rispettare le direttive di Porta Nuova, comprando la cocaina da loro al prezzo imposto di 48 mila euro al chilogrammo e pagando mille euro al mese all'esponente del mandamento della Noce;
ne era seguito un ulteriore incontro con il ZZ, in ragione della posizione di vertice e del potere decisionale attribuitogli, per comprendere il motivo della doppia imposizione, ottenendo nuove condizioni, fermo l'obbligo di acquistare da loro cocaina al prezzo imposto da versare entro i tempi stabiliti e di saldare i debiti. L'attendibilità intrinseca ed estrinseca del La CE è stata ritenuta in ragione della spontaneità delle dichiarazioni e della singolare convergenza con quanto già riferito dai collaboratori ed emerso dalle indagini precedenti di cui davano atto le sentenze acquisite, confermando il controllo capillare esercitato sul traffico di stupefacenti dal sodalizio mafioso, che tramite i suoi uomini dettava le regole e ne imponeva il rispetto, anche con metodi violenti. 2. Meramente reiterativo è il rilievo difensivo circa l'intento vendicativo che avrebbe animato il dichiarante, escluso dai giudici di merito in ragione della mancata assunzione dello status di collaboratore e del rifiuto dei benefici connessi, risultando, invece, valorizzata la spontaneità della decisione maturata dopo l'arresto, vissuto come liberazione dall'oppressione e dalle imposizioni del ZZ e dei suoi emissari, divenuta intollerabile. Il Tribunale ha congruamente giustificato il giudizio di attendibilità espresso, rimarcando la nettezza e genuinità della scelta del dichiarante, postosi in contrasto con il padre, che, non solo ne aveva preso le distanze, ma addirittura si era premurato di "mettersi a posto" con i mafiosi, dissociandosi dalla scelta del figlio. Peraltro, la censura è generica, non risultando indicati i contenuti dei messaggi minatori del dichiarante, i destinatari e la ragione per la quale dovrebbero minarne la credibilità; né si spiega per quale ragione il La CE avrebbe dovuto accusarsi di gravi reati, ignoti agli inquirenti, chiamando in correità alcuni soggetti e accusarne falsamente altri, tra cui il ricorrente, rischiando di vedere invalidare il proprio apporto e il rilievo ad esso attribuibile, 4 nte nonostante le gravi implicazioni della scelta fatta anche sul piano dei rapporti familiari. 3. Del tutto infondate risultano le censure relative alle dichiarazioni degli altri collaboratori, tacciate di genericità e inattendibilità, nonostante la convergenza con quelle del La CE e l'oggettivo riferimento a fatti appresi direttamente dai protagonisti delle vicende narrate o a fatti di cui erano stati protagonisti. Il IO ha riferito dell'intensa collaborazione del ricorrente con il EL nell'attività di cessione e distribuzione della cocaina, occupandosi delle consegne a domicilio a bordo della moto della sostanza acquistata dai clienti, su autorizzazione di FR RI, esponente di vertice della famiglia di Porta Nuova, con il quale andavano divisi i proventi del traffico illecito, come dallo stesso riferitogli. L'inserimento dell'attività di cessione nello schema e nel contesto mafioso descritto nella sentenza del GUP di Palermo rende affatto illogica la ritenuta necessità anche per il EL e il IS di soggiacere alle regole imposte dall'associazione e, quindi, di rifornirsi solo da canali autorizzati. Quanto alle dichiarazioni del RN, pur non essendovi menzione della discrasia segnalata dalla difesa, l'ordinanza dà invece atto del riconoscimento del EL e del IS, parente del EL e con questi impegnato in una ininterrotta attività di cessione e smercio della cocaina, consegnata a bordo della moto, con significativa convergenza sul punto con le dichiarazioni rese dal IO, che collocano l'attività illecita del ricorrente -e del EL- in un contesto mafioso, essendo soggetto ad autorizzazione e a divisione dei proventi con un esponente di vertice del sodalizio il traffico di cocaina nel territorio del mandarne nto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, omma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 20 febbraio 2025 Il consiglier estensore