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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
CAUSA NRG 507 /2023
Verbale a trattazione scritta del 3 dicembre 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta in atti, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 3 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fatima Cortesi ed elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila, presso e nel suo studio, in virtù di procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice
E , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto N. Controparte_1
SI de LU e RA M. SI de LU, del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato nel loro studio, in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. RA Rossettini, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, in virtù di procura alla lite estesa in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
Convenuto
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo CP_3
Cobianchi in virtù di procura ad litem estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Chiamata in garanzia da GS
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parti convenute: di cui in atti
parte chiamata in causa: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, nonché la società , al fine di ottenere una pronuncia di condanna al
[...] Controparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali da lei subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in località L'Aquila, via Castello.
In particolare, esponeva che in data 7.07.2021, mentre stava attraversando la strada, sita all'interno del centro abitato di L'Aquila, cadeva a terra a causa della presenza di un dislivello in corrispondenza di un chiusino, riportando le lesioni ed i conseguenti danni non patrimoniali, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta non contestava il rapporto di custodia con la res, ma chiedeva il rigetto della domanda, eccependo il comportamento colposo dell'attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la strada.
Costituitasi la GS, in primis, chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa CP_3
da cui essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
La compagnia assicurativa, ritualmente costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della
GS e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che, in primis, occorre esaminare la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della espressa formulazione in tal senso nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
È evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito,
e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. .
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria, in particolare delle testimonianze rese da
[...] figlia dell'attrice, è emerso che in data 7 luglio 2021, quest'ultima cadeva sulla strada Tes_1 comunale denominata via Castello, in ragione della presenza di un avvallamento in corrispondenza di un chiusino, come visibile nelle fotografie prodotte in atti. In particolare, il testimone escusso ha riferito che stavano camminando sulla strada che fiancheggiava il marciapiede, in quanto vi era un gruppetto di persone che impediva il passaggio;
senonché, passando vicino ad un furgone che era parcheggiato a ridosso del marciapiede, la madre era caduta sulla sconnessione, la cui visuale era resa difficile soprattutto dalla presenza del camion.
Dalle fotografie prodotte in giudizio, riproducenti lo stato dei luoghi il giorno dell'incidente, è visibile la sconnessione sulla strada, in particolare in corrispondenza del tombino.
L'attrice ha prodotto anche le fotografie successive all'evento da cui emerge il ripristino del manto stradale nell'area interessata dal sinistro per cui è causa.
Pertanto, nel caso de quo, la caduta dell'attrice è stata determinata dalle condizioni della strada, ovvero della res in custodia dell'ente comunale convenuto, posto che le circostanze di fatto emerse all'esito dell'evidenza probatoria hanno dimostrato che il tratto di strada utilizzato nell'occasione dall'attrice era sconnesso e pericoloso.
Né può dirsi che l'attrice poteva evitare di camminare sul tratto di strada in argomento in quanto, in primis, non è emersa la presenza di alcun segnale che vietava di camminare nell'area interessata dalla sconnessione;
quindi, la necessità di controllare il sopraggiungere di veicoli e la presenza del camion proprio a ridosso della buca, non avevano consentito all'attrice di avvistare tempestivamente la presenza del pericolo e di evitarlo.
Infatti, in piena aderenza al principio pretorio, si pone l'evoluzione esegetica dell'art. 2051 c.c. in direzione del sempre maggiore rilievo del giudizio di prevedibilità o meno della alterazione della cosa, nonché in riferimento alla conoscenza o conoscibilità dello specifico fattore di pericolo da parte del danneggiato.
Invero, laddove la cosa custodita non è di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un immobile etc.), bensì sia una res inerte, statica, che richieda che l'agire umano si unisca al suo modo di essere, “per la prova del nesso causale occorre altresì la prova che lo stato dei luoghi presenti delle peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (ostacoli imprevedibili, incroci non visibili e non segnalati, presenza di materiale che non consente di vedere
) (cfr. Cassazione Civile n. 18866/15).
Orbene, un'interpretazione dell'art. 2051 conforme al principio di autoresponsabilità porta ad attribuire al proprietario della res, non la responsabilità di ogni danno che si verifica, ma soltanto di quelli cagionati da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utilizzatore, dovendo anche quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta. Invero, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni sia pubblici che privati non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare attenzione nell'uso degli stessi in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene.
Non appare revocabile in dubbio come, in materia di responsabilità da cosa in custodia, i principi pretori, hanno da ultimo cercato di conciliare la natura oggettiva della responsabilità con il principio di autoresponsabilità che deve orientare la condotta degli utilizzatori della res, i quali devono entrare in contatto con la res pubblica o privata, adottando le dovute cautele ed attenzioni, in guisa che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, “sicché quando la situazione di pericolo ingeneratasi nella res sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento particolarmente cauto da parte del danneggiato potrà escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr Cass. Civ. n. 23584/13; Cass. Civ. n. 11661/14; Cass. Civ. n. 15859/15).
Pertanto, la responsabilità del custode deve essere esclusa allorché all'esito dell'istruttoria risulti che l'insidia seppur non segnalata era, comunque, visibile, prevedibile ed evitabile dall'utilizzatore della res, il quale se avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze emerse (pericolo visibile,) avrebbe certamente impedito l'eventus damni. (cfr Cass. Civ. n. 999/14)
Orbene, nel caso de quo, come già illustrato in narrativa, le circostanze di fatto come emerse all'esito dell'istruttoria non hanno consentito all'attrice di vedere la buca e camminare altrove, di guisa che deve essere dichiarata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. . Controparte_1
Ciò detto, deve rilevarsi come non risulti meritevole di accoglimento la domanda spiegata nei confronti della società , posto che, nei termini già esposti in narrativa, l'antefatto Controparte_2 causale dell'eventus damni è stato accertato nella sconnessione del manto stradale comunale, per cui risulta responsabile il proprietario della strada.
Infatti, nel corso del giudizio non è emerso che l'avvallamento in argomento era stato causato dalla società GS nella esecuzione dei lavori di sistemazione dei sottoservizi, come evidenziato dal comune di L'Aquila nella nota del (all.to n. 5 di parte attrice); né è emerso il breve lasso temporale tra l'insorgenza del pericolo e l'incidente, tanto da non consentire all'ente titolare della strada di intervenire tempestivamente ed eliminare il fattore di rischio per gli utenti della strada.
Pertanto, nel caso di specie, l'unico soggetto responsabile dell'eventus damni è il CP_1
, in qualità di proprietario e custode della strada causa del danno.
[...] Accertato l'an, occorre esaminare la fondatezza della pretesa attorea sul versante del quantum debeatur, ovvero, della sussistenza del danno e della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. .
Infatti, per quanto attiene il danno non patrimoniale, il nostro ordinamento giuridico nega cittadinanza al c.d. danno evento, pur conosciuto e condiviso dagli interpreti del diritto, all'esito della epocale sentenza della Consulta n. 184/86, richiedendo, al contrario, che la lesione alla integrità psico–fisico, abbia prodotto un peggioramento della esistenza del soggetto.
L'attrice ha prodotto in giudizio la certificazione medica relativa al sinistro per cui è processo, per cui
è stata disposta un CTU al fine di accertare la esistenza di pregiudizi alla sfera psico-fisica dell'attrice.
Orbene, all'esito della espletata consulenza medica, il CTU, Dr. ha accertato la Persona_1 compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica del sinistro accertata in questa sede, nonché la esistenza di pregiudizi al bene salute dell'attrice, giuridicamente rilevanti sotto la veste di lesione alla integrità psico-fisica della medesima.
In particolare, da un'attenta lettura della consulenza medica emerge chiaramente che l'attrice in conseguenza dell'eventus damni ha riportato un danno non patrimoniale nella sua veste biologica permanente pari al 5%, nonché temporanea pari a giorni 40 a totale, giorni 20 al 75%, giorni 10 al
50% e giorni 10 al 25% .
Pertanto, considerato che l'attrice all'epoca dei fatti (7 luglio 2021) aveva l'età di anni 66 (nata il
14.03.1955) e che il grado di invalidità e del 5%, alla medesima deve essere riconosciuta la somma di euro 7.347,00,00 a titolo di invalidità permanente, fatto riferimento ai criteri in atto presso il
Tribunale di Milano anno 2024.
Ciò fatto le deve essere liquidato l'importo di euro 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta;
euro 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 575,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 287,5 al 25%; dunque, complessivamente la somma di euro
7.187,5.
Dette somme trattandosi di obbligazione di valore dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che le Tabelle di Milano utilizzate da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale rivalutano automaticamente le somme;
dunque, sulla somma così ottenuta, devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, dovranno essere conteggiati gli interessi nella misura legale dal giorno del fatto illecito al soddisfo. Infatti, occorre tenere conto del danno da ritardato adempimento ed a tal riguardo secondo i principi stabiliti dalle SS.UU. n. 1712/1995 sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno devono essere applicati gli interessi nella misura legale .
Infine, spetta all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale, i.e. danno emergente, pari alle spese mediche sostenute a causa dell'eventus damni e prodotte in atti, che il CTU ha ritenuto congrue nella misura di euro 1.166,40, oltre interessi nella misura legale dalla data del fatto illecito al saldo.
Alla luce di quanto esposto in narrativa il deve essere condannato al risarcimento Controparte_1 del danno subito dall'attrice complessivamente nella misura di euro 15.700,9, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale, come in narrativa indicati.
La domanda deve essere invece rigettata nei confronti della convenuta . Controparte_2
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo. Controparte_1
Per quanto concerne, invece, le spese di lite della parte convenuta GS, nonché della chiamata in garanzia esse vanno poste a carico della parte attrice e della parte convenuta CP_3 [...]
, nella misura di metà ciascuno, in quanto l'attore ha esteso la domanda anche nei CP_1 confronti della GS ed il convenuto ha provocato la chiamata in causa di tale parte, sostenendo che la responsabilità del fatto era da attribuire alla GS.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 onché ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e
[...] CP_3 respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e lo condanna Controparte_1
a corrispondere all'attrice la somma di euro 15.700,9 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non;
2. Rigetta la domanda nei confronti della Parte_2
3. Condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in euro 2.700,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro
237,00 ed accessori per legge dovuti.
4. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU. Controparte_1
5. Condanna il e la parte attrice, nella misura di metà ciascuno, a Controparte_1 rimborsare alla parte convenuta ed alla chiamata in causa le Parte_2 spese di lite, che si liquidano rispettivamente in euro 2.700,00, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 3 dicembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
CAUSA NRG 507 /2023
Verbale a trattazione scritta del 3 dicembre 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta in atti, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 3 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Fatima Cortesi ed elettivamente Parte_1 domiciliata in L'Aquila, presso e nel suo studio, in virtù di procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attrice
E , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto N. Controparte_1
SI de LU e RA M. SI de LU, del Foro di Pescara, ed elettivamente domiciliato nel loro studio, in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. RA Rossettini, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, in virtù di procura alla lite estesa in calce alla comparsa di costituzione e riposta.
Convenuto
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo CP_3
Cobianchi in virtù di procura ad litem estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Chiamata in garanzia da GS
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parti convenute: di cui in atti
parte chiamata in causa: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
, nonché la società , al fine di ottenere una pronuncia di condanna al
[...] Controparte_2 risarcimento dei danni non patrimoniali da lei subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in località L'Aquila, via Castello.
In particolare, esponeva che in data 7.07.2021, mentre stava attraversando la strada, sita all'interno del centro abitato di L'Aquila, cadeva a terra a causa della presenza di un dislivello in corrispondenza di un chiusino, riportando le lesioni ed i conseguenti danni non patrimoniali, per il risarcimento dei quali in questa sede agisce. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta non contestava il rapporto di custodia con la res, ma chiedeva il rigetto della domanda, eccependo il comportamento colposo dell'attrice che non aveva prestato la dovuta attenzione nell'attraversare la strada.
Costituitasi la GS, in primis, chiedeva la chiamata in causa della compagnia assicurativa CP_3
da cui essere manlevata in caso di condanna;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
La compagnia assicurativa, ritualmente costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva della
GS e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che, in primis, occorre esaminare la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della espressa formulazione in tal senso nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
È evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito,
e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. .
Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria, in particolare delle testimonianze rese da
[...] figlia dell'attrice, è emerso che in data 7 luglio 2021, quest'ultima cadeva sulla strada Tes_1 comunale denominata via Castello, in ragione della presenza di un avvallamento in corrispondenza di un chiusino, come visibile nelle fotografie prodotte in atti. In particolare, il testimone escusso ha riferito che stavano camminando sulla strada che fiancheggiava il marciapiede, in quanto vi era un gruppetto di persone che impediva il passaggio;
senonché, passando vicino ad un furgone che era parcheggiato a ridosso del marciapiede, la madre era caduta sulla sconnessione, la cui visuale era resa difficile soprattutto dalla presenza del camion.
Dalle fotografie prodotte in giudizio, riproducenti lo stato dei luoghi il giorno dell'incidente, è visibile la sconnessione sulla strada, in particolare in corrispondenza del tombino.
L'attrice ha prodotto anche le fotografie successive all'evento da cui emerge il ripristino del manto stradale nell'area interessata dal sinistro per cui è causa.
Pertanto, nel caso de quo, la caduta dell'attrice è stata determinata dalle condizioni della strada, ovvero della res in custodia dell'ente comunale convenuto, posto che le circostanze di fatto emerse all'esito dell'evidenza probatoria hanno dimostrato che il tratto di strada utilizzato nell'occasione dall'attrice era sconnesso e pericoloso.
Né può dirsi che l'attrice poteva evitare di camminare sul tratto di strada in argomento in quanto, in primis, non è emersa la presenza di alcun segnale che vietava di camminare nell'area interessata dalla sconnessione;
quindi, la necessità di controllare il sopraggiungere di veicoli e la presenza del camion proprio a ridosso della buca, non avevano consentito all'attrice di avvistare tempestivamente la presenza del pericolo e di evitarlo.
Infatti, in piena aderenza al principio pretorio, si pone l'evoluzione esegetica dell'art. 2051 c.c. in direzione del sempre maggiore rilievo del giudizio di prevedibilità o meno della alterazione della cosa, nonché in riferimento alla conoscenza o conoscibilità dello specifico fattore di pericolo da parte del danneggiato.
Invero, laddove la cosa custodita non è di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura tale da provocare il danno (es. scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un immobile etc.), bensì sia una res inerte, statica, che richieda che l'agire umano si unisca al suo modo di essere, “per la prova del nesso causale occorre altresì la prova che lo stato dei luoghi presenti delle peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (ostacoli imprevedibili, incroci non visibili e non segnalati, presenza di materiale che non consente di vedere
) (cfr. Cassazione Civile n. 18866/15).
Orbene, un'interpretazione dell'art. 2051 conforme al principio di autoresponsabilità porta ad attribuire al proprietario della res, non la responsabilità di ogni danno che si verifica, ma soltanto di quelli cagionati da una fonte di pericolo non visibile e non evitabile da parte dell'utilizzatore, dovendo anche quest'ultimo rispettare l'obbligo di adottare una condotta prudente ed attenta. Invero, l'onere di attenzione che grava sugli utenti dei beni sia pubblici che privati non si esaurisce nell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare attenzione nell'uso degli stessi in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene.
Non appare revocabile in dubbio come, in materia di responsabilità da cosa in custodia, i principi pretori, hanno da ultimo cercato di conciliare la natura oggettiva della responsabilità con il principio di autoresponsabilità che deve orientare la condotta degli utilizzatori della res, i quali devono entrare in contatto con la res pubblica o privata, adottando le dovute cautele ed attenzioni, in guisa che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, “sicché quando la situazione di pericolo ingeneratasi nella res sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento particolarmente cauto da parte del danneggiato potrà escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr Cass. Civ. n. 23584/13; Cass. Civ. n. 11661/14; Cass. Civ. n. 15859/15).
Pertanto, la responsabilità del custode deve essere esclusa allorché all'esito dell'istruttoria risulti che l'insidia seppur non segnalata era, comunque, visibile, prevedibile ed evitabile dall'utilizzatore della res, il quale se avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze emerse (pericolo visibile,) avrebbe certamente impedito l'eventus damni. (cfr Cass. Civ. n. 999/14)
Orbene, nel caso de quo, come già illustrato in narrativa, le circostanze di fatto come emerse all'esito dell'istruttoria non hanno consentito all'attrice di vedere la buca e camminare altrove, di guisa che deve essere dichiarata la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. . Controparte_1
Ciò detto, deve rilevarsi come non risulti meritevole di accoglimento la domanda spiegata nei confronti della società , posto che, nei termini già esposti in narrativa, l'antefatto Controparte_2 causale dell'eventus damni è stato accertato nella sconnessione del manto stradale comunale, per cui risulta responsabile il proprietario della strada.
Infatti, nel corso del giudizio non è emerso che l'avvallamento in argomento era stato causato dalla società GS nella esecuzione dei lavori di sistemazione dei sottoservizi, come evidenziato dal comune di L'Aquila nella nota del (all.to n. 5 di parte attrice); né è emerso il breve lasso temporale tra l'insorgenza del pericolo e l'incidente, tanto da non consentire all'ente titolare della strada di intervenire tempestivamente ed eliminare il fattore di rischio per gli utenti della strada.
Pertanto, nel caso di specie, l'unico soggetto responsabile dell'eventus damni è il CP_1
, in qualità di proprietario e custode della strada causa del danno.
[...] Accertato l'an, occorre esaminare la fondatezza della pretesa attorea sul versante del quantum debeatur, ovvero, della sussistenza del danno e della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. .
Infatti, per quanto attiene il danno non patrimoniale, il nostro ordinamento giuridico nega cittadinanza al c.d. danno evento, pur conosciuto e condiviso dagli interpreti del diritto, all'esito della epocale sentenza della Consulta n. 184/86, richiedendo, al contrario, che la lesione alla integrità psico–fisico, abbia prodotto un peggioramento della esistenza del soggetto.
L'attrice ha prodotto in giudizio la certificazione medica relativa al sinistro per cui è processo, per cui
è stata disposta un CTU al fine di accertare la esistenza di pregiudizi alla sfera psico-fisica dell'attrice.
Orbene, all'esito della espletata consulenza medica, il CTU, Dr. ha accertato la Persona_1 compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica del sinistro accertata in questa sede, nonché la esistenza di pregiudizi al bene salute dell'attrice, giuridicamente rilevanti sotto la veste di lesione alla integrità psico-fisica della medesima.
In particolare, da un'attenta lettura della consulenza medica emerge chiaramente che l'attrice in conseguenza dell'eventus damni ha riportato un danno non patrimoniale nella sua veste biologica permanente pari al 5%, nonché temporanea pari a giorni 40 a totale, giorni 20 al 75%, giorni 10 al
50% e giorni 10 al 25% .
Pertanto, considerato che l'attrice all'epoca dei fatti (7 luglio 2021) aveva l'età di anni 66 (nata il
14.03.1955) e che il grado di invalidità e del 5%, alla medesima deve essere riconosciuta la somma di euro 7.347,00,00 a titolo di invalidità permanente, fatto riferimento ai criteri in atto presso il
Tribunale di Milano anno 2024.
Ciò fatto le deve essere liquidato l'importo di euro 4.600,00 a titolo di invalidità temporanea assoluta;
euro 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%; euro 575,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 287,5 al 25%; dunque, complessivamente la somma di euro
7.187,5.
Dette somme trattandosi di obbligazione di valore dovranno essere rivalutate dal giorno del deposito della sentenza al soddisfo, atteso che le Tabelle di Milano utilizzate da questo giudice al fine del calcolo del danno non patrimoniale rivalutano automaticamente le somme;
dunque, sulla somma così ottenuta, devalutata al momento del fatto e via via rivalutata, dovranno essere conteggiati gli interessi nella misura legale dal giorno del fatto illecito al soddisfo. Infatti, occorre tenere conto del danno da ritardato adempimento ed a tal riguardo secondo i principi stabiliti dalle SS.UU. n. 1712/1995 sul credito devalutato all'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno devono essere applicati gli interessi nella misura legale .
Infine, spetta all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale, i.e. danno emergente, pari alle spese mediche sostenute a causa dell'eventus damni e prodotte in atti, che il CTU ha ritenuto congrue nella misura di euro 1.166,40, oltre interessi nella misura legale dalla data del fatto illecito al saldo.
Alla luce di quanto esposto in narrativa il deve essere condannato al risarcimento Controparte_1 del danno subito dall'attrice complessivamente nella misura di euro 15.700,9, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale, come in narrativa indicati.
La domanda deve essere invece rigettata nei confronti della convenuta . Controparte_2
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza della parte convenuta e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo. Controparte_1
Per quanto concerne, invece, le spese di lite della parte convenuta GS, nonché della chiamata in garanzia esse vanno poste a carico della parte attrice e della parte convenuta CP_3 [...]
, nella misura di metà ciascuno, in quanto l'attore ha esteso la domanda anche nei CP_1 confronti della GS ed il convenuto ha provocato la chiamata in causa di tale parte, sostenendo che la responsabilità del fatto era da attribuire alla GS.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 onché ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e
[...] CP_3 respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. e lo condanna Controparte_1
a corrispondere all'attrice la somma di euro 15.700,9 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non;
2. Rigetta la domanda nei confronti della Parte_2
3. Condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice le spese del Controparte_1 presente giudizio che liquida in euro 2.700,00 oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro
237,00 ed accessori per legge dovuti.
4. Pone a carico della parte convenuta il costo della CTU. Controparte_1
5. Condanna il e la parte attrice, nella misura di metà ciascuno, a Controparte_1 rimborsare alla parte convenuta ed alla chiamata in causa le Parte_2 spese di lite, che si liquidano rispettivamente in euro 2.700,00, oltre accessori di legge.
L'Aquila, 3 dicembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli