Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 3433/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandra Assunta Luchina;
e
, rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Assunta Luchina;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 04/03/2013 e iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Squinzano (atto n. 2, parte I, anno 2013). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Brindisi, 15/03/2013) e Persona_1 [...]
(Brindisi, 28/01/2017). Per_2
Nel ricorso depositato in data 01/08/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi si determinano regolare la separazione, già di fatto esistente, rilasciandosi reciproco consenso a fissare liberamente la propria residenza;
2) La casa coniugale in Squinzano (Le) alla Via Giovanni Paolo I, resta assegnata alla Sig.ra e la stessa la coabiterà con i figli Parte_1
e . Tutto l'arredo della casa coniugale resterà nella Per_1 Per_2 stessa abitazione perché funzionale al suo utilizzo ottimale salva la possibilità per il Sig. di prelevare gli oggetti, gli effetti CP_1 personali e i beni mobili relativi agli hobby dallo stesso praticati.
Entro e non oltre il 31.08/2024 il Sig. provvederà al CP_1 trasferimento di residenza, utilizzando al momento, a titolo provvisorio, quale alloggio l'immobile di proprietà della sorella dello stesso sito in Trepuzzi, via della Madrepora n.5.
3) Entro e non oltre il 31.12.2024, il Sig. provvederà ad intestare CP_1
l'immobile, adibito a casa coniugale ai figli minori.
4) Il Sig. si obbliga al versamento in favore dei figli di un CP_1 assegno, a titolo di contributo per il loro mantenimento, nella misura di € 400,00 (quattrocento/00); tale somma avrà periodicità mensile e sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese. L'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT vita.
Il padre provvederà a concorrere con la madre nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del
Tribunale di Lecce;
5) La sig.ra dichiara di non essere autosufficiente e chiede Parte_1 per sé un mantenimento pari ad € 200,00 mensile.
2 R.G.V.G. 3433/2024
6) I coniugi danno reciproco consenso e/o autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio, per i figli.
7) I coniugi si obbligano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro e si impegnano a tutelare ognuno la propria figura, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
8) Il Sig. terrà con sé i figli e secondo lo schema CP_1 Per_1 Per_2 di seguito specificato, compatibilmente con le esigenze degli stessi:
9) Il Sig. prenderà i figli per tre giorni la settimana, lunedì, CP_1 mercoledì e venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
10) A weekend alterni il Sig. terrà con sé e dalle CP_1 Per_1 Per_2 ore 20:00 del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica;
11) Ciascuno dei genitori provvederà a che i figli rispettino gli impegni scolastici ed extra-scolastici che ricadono nelle ore in cui gli stessi è con sé.
12) In caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli durante le notti programmate, questi pernotteranno con la madre.
13) I figli trascorreranno con il padre e la madre, ad anni alterni, i giorni
24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, 1° novembre, 8 dicembre,
1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, affinché, per ciascuna festività, alternativamente, sia garantita ai figli la frequentazione dell'uno e dell'altro genitore. I minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre nel periodo che i genitori stabiliranno annualmente, previa congrua comunicazione all'altro, in modo che sia l'uno che l'altro genitore possano programmare con anticipo le vacanze estive con i figli, anche fuori Regione. Nel suddetto periodo non sarà interrotta la frequentazione dell'altro genitore.
3 R.G.V.G. 3433/2024
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto (parere del 26/09/2024).
1.3.- All'udienza del 12/11/2024, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che la condizione sub 5 prevede l'impegno di a versare in favore di l'assegno mensile pari a € 200,00 CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate in udienza, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3433/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 01/08/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Campi Salentina (LE), 25/02/1983) e (Brindisi Controparte_1
(BR), 17/01/1971) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 12/11/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Squinzano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 25/02/2025.
4 R.G.V.G. 3433/2024
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
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