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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/11/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, AN VI, all' esito dell'udienza in trattazione cartolare del
24.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa nella causa civile iscritta al n.7362/2025 R.G.L. vertente fra
, rappr. e dif. dall' avv. Fabiano Amati Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e l' , in persona del Controparte_3 suo Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-Resistente-
Fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 9.7.2025, il ricorrente ha esposto quanto segue: di essere stato individuato in data 17 ottobre 2023, tramite graduatoria di istituto per una supplenza breve su posto di sostegno, presso l' I.I.S.S.“Adriano Olivetti” di Orta Nova;
che presentava la documentazione gia' utilizzata per l'inserimento nelle GPS 2022/2023–2023/2024, dichiarando, tra l'altro, un servizio pluriennale svolto presso la scuola paritaria “Istituto
Garibaldi S.r.l.” di AI NO;
che, all' esito della verifica dell' estratto conto contributivo , effettuata lo stesso giorno su richiesta della segreteria scolastica, CP_4 emergeva l'assenza di contributi previdenziali riferibili al rapporto di lavoro citato e che emergeva, inoltre, che il servizio era stato prestato per sole due ore settimanali, ovvero in misura inferiore al minimo previsto per la valutabilita' dello stesso ai fini della maturazione del punteggio ai sensi dell'art. 15, comma 3, O.M. 112/2022; che la Dirigente scolastica formalizzava la segnalazione in merito all' irregolarità del servizio dichiarato all'
[...]
in data 27 gennaio 2025; che, in data 12 febbraio 2025, veniva avviato il Controparte_5 procedimento disciplinare con la contestazione della violazione dell'art. 55-quater, comma 1, lett. d), D. Lgs. 165/2001; che, con provvedimento del 12 maggio 2025, l' gli irrogava CP_3 la sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso;
che, con decreto del 26 maggio 2025, l'Amministrazione disponeva inoltre l'esclusione del ricorrente da tutte le GPS, ai sensi dell'art. 6 O.M. 88/2024.
Tanto premesso, dedotta l' insussistenza del fatto materiale ascrittogli, la nullità ovvero inesistenza del licenziamento comminato per inesistenza del presupposto della previa instaurazione del rapporto di lavoro, nonché la tardività dell'azione disciplinare ed il mancato rispetto dei termini procedimentali, concludeva come segue: “- dichiarare nullo/inesistente il licenziamento disposto dall' Controparte_6
; - accertare il diritto del dott. al reinserimento nelle
[...] Pt_1 graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); - disapplicare la nota prot. n. U.003095 del
12.2.2025 dell' procedimenti disciplinari per l'ambito Controparte_7 territoriale della Provincia di ed il provvedimento di esclusione dalle graduatorie CP_6 provinciali per le supplenze di cui alla nota prot. n.10796 del 26.5.2025 del medesimo
Ufficio; - condannare il e per esso l' Controparte_1 Controparte_3
al reinserimento del ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze;
-
[...] condannare parte resistente alla refusione delle spese legali in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
2.Costituitosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava integralmente la CP_1 fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva rinviata all' udienza indicata in epigrafe e, all'esito della trattazione cartolare, decisa come da sentenza depositata telematicamente.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1. Sulla censura di tardivita' dell'azione disciplinare
Il ricorrente deduce che il fatto oggetto di contestazione fosse conosciuto dall'istituzione scolastica già il 17 ottobre 2023 e che, dunque, la segnalazione all' UPD, avvenuta solo il 27 gennaio 2025, sarebbe tardiva, avendo violato il termine di dieci giorni previsto dall' art. 55- bis, comma 4,D. Lgs. 165/2001. Tale censura è infondata. Invero, il ricorrente non tiene conto della natura giuridica di detto termine, che la giurisprudenza considera di natura ordinatoria e, dunque, privo di effetti decadenziali. Sono invece perentori i termini di trenta giorni per la contestazione dell'addebito e di centoventi giorni per la conclusione del procedimento, la cui decorrenza va individuata dalla dalla data dall' effettiva acquisizione di elementi sufficienti a integrare una ipotesi suscettibile di valutazione disciplinare.
La ricostruzione che precede e'confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale si e' cosi' espressa sul punto: “L'inosservanza del termine ordinatorio di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui al al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 -bis, comma
3, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 75 del 2017, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda;
di conseguenza, il compimento, da parte del capo struttura, di attivita' istruttorie ulteriori rispetto al momento dell'acquisizione della notizia dell'infrazione non comporta la nullita' del procedimento e della relativa sanzione, che puo' ricorrere solo nel caso in cui
l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilita' o l'eccessiva difficolta' della sua difesa indotta dal compimento di tale attivita' istruttoria pre-procedimentale” cfr.(Cass.,
n. 32491 del 2018).
Ed inoltre: “Il termine perentorio di conclusione dell'azione disciplinare decorre dalla notizia di infrazione e non dal momento in cui l'infrazione e'stata commessa. La notizia di infrazione
e' tale solo se consente al datore di lavoro l'avvio della procedura disciplinare completa.
Infatti, in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ai fini della decadenza dall'azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l'amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell'atto di contestazione, assumendo rilievo l'eventuale ritardo nella comunicazione solo allorche' detto ritardo sia di entita' tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa” ( cfr Cass. 05/12/2018, n. 31482).
Premesse le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento, va osservato che, fino al gennaio 2025, l'Amministrazione non aveva contezza della circostanza che il servizio dichiarato dal ricorrente nella domanda di inserimento nella GPS integrasse una ipotesi qualificabile come falsita'documentale, essendo state ravvisate - con certezza - solo anomalie contributive, le cui cause effettive erano da approfondire. Solo a seguito della formale Cont segnalazione del 27 gennaio 2025, l' ha avuto piena contezza del rilievo disciplinare delle condotte poi contestate al ricorrente, provvedendo entro quindici giorni a notificare la contestazione e, dunque, rispettando il complessivo termine di trenta giorni previsto dalla legge.
Invero, l'istituzione scolastica, con nota prot. 10123 del 29/11/2023, si limitava a richiedere un parere al competente Ufficio provinciale in relazione ad una anomalia contributiva riscontrata (dall'estratto conto contributivo di non si riscontravano i servizi Parte_1 dichiarati presso l' AI NO per gli aa.ss. 2018-2019, 2019- Controparte_9
2020, 2020-2021;2021-2022, 2022-2023), nonche' in relazione alla valutabilita' di un servizio asseritamente prestato per sole due ore settimanali (cfr. All. n. 29 alla nota prot. AOOUSPFG
n. 1778 del 27/01/2025).
Conseguentemente - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - l'Ufficio scolastico, non potendo dedurre dai mancati versamenti contributivi, già rilevati, alcuna falsita' dichiarativa del ricorrente si limitava, per un verso, a sollecitare un approfondimento istruttorio sulla situazione contributivo-previdenziale, e, per altro verso, chiariva che il servizio prestato per due ore settimanali non poteva ritenersi valutabile ai fini della attribuzione del relativo punteggio.
Testualmente, con nota prot. AOOUSPFG n. 16674 del 30/11/2023, rilevava: “…Premesso che la competenza di materia di controlli sulle dichiarazioni presentate spetta in via esclusiva all' Istituzione scolastica, ai sensi dell'O.M. n. 112/2022, si invita innanzitutto ad attendere il riscontro dell' al fine di accertare la problematica della regolarita' contributiva. Sul CP_4 punto, deve evidenziarsi che, secondo un orientamento giurisprudenziale, il regolare versamento dei contributi non rappresenta elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nondimeno, lo stesso orientamento giurisprudenziale precisa che la regolarita' contributiva rappresenta un elemento significativo al fine di accertare l'effettivita' dei servizi prestati. In merito, si invita
l'Istituzione scolastica anche ad effettuare ulteriori accertamenti, ad esempio richiedendo all'interessata la produzione di copia del C.U.D. e dei cedolini paga. Non solo. Dal certificato di servizio allegato emerge che l'insegnamento sarebbe stato prestato su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) per due ore settimanali per
l'intero anno scolastico. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'O.M. n. 112/2022, i servizi prestati nelle scuole paritarie sono valutabili se prestati su insegnamenti curriculari o su posto di sostegno. In altri termini, il servizio deve essere corrispondente a un servizio analogo a quello che si presta nelle Istituzioni scolastiche statali” (cfr. riscontro dell'AT di in all. n. 1 alla nota prot. AOOUSPFG n. 1778 del 27/01/2025). CP_6
Dunque, nel mese di ottobre 2023 ne' la Dirigente scolastica dell' di Orta Controparte_10
Nova, ne' l'Ufficio V–AT di erano nelle condizioni di verificare, con certezza, che il CP_6 ricorrente avesse reso dichiarazioni mendaci.
Tale conoscenza può fondatamente ravvisarsi solo a seguito del riscontro dell di Caserta CP_4 pervenuto all' istituzione scolastica- in risposta alla richiesta formulata il 06/11/2023 -solo in data 10/01/2025 e trasmesso in data 27/01/2025 al competente Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari, il quale, tempestivamente, provvedeva alla formale contestazione scritta degli addebiti con nota prot. AOOUSPFG n. 3095 del 12/02/2025.
Vi si legge testualmente: “In riscontro alla Vs richiesta Pec del 06/11/2023 vs Prot.
0008814/U del 27/10/2023, si comunica che il rapporto di lavoro del Sig. (nato Parte_1
a Stornara FG il 28/10/1967 – Cf ) con l'ISTITUTO GARIBALDI SRL – C.F._1
Matricola 20100674138 e Codice fiscale – in esito alla verifica ispettiva CP_4 P.IVA_1 di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 27/09/202 è risultato ab origine insussistente e dunque “fittizio” ad ogni effetto di legge” (cfr. riscontro di Caserta del CP_4
10/01/2025 in all. n.2 alla nota prot. AOOUSPFG n. 1778 del 27/01/2025).
I termini iniziali e finali che cadenzano il procedimento disciplinare, la cui scansione appare rispettata nella fattispecie in esame, rappresentano, dunque, il limite per l'esercizio del potere disciplinare ed alla loro violazione e' ricollegata la sanzione della decadenza. L' eventuale violazione di questi termini si sostanzia, infatti, nella preclusione irrimediabile all'adozione del provvedimento disciplinare, operando in via automatica la decadenza prevista dalla disposizione, in quanto con la fissazione di tale ambito temporale massimo il legislatore ha inteso disciplinare l'esercizio di uno dei tipici poteri di cui il datore di lavoro e' titolare nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare, l'esercizio del quale incide sulla sfera giuridica del lavoratore.
Ne', ad ogni modo, appare compromesso il diritto di difesa del ricorrente, che ha infatti depositato memoria scritta in fase endoprocedimentale.
La censura, dunque, è destituita di fondamento.
3.2. Sulla asserita inesistenza giuridica del licenziamento in ragione della mancata sottoscrizione del contratto di lavoro individuale fra le parti.
Il ricorrente sostiene che, non avendo mai sottoscritto un contratto di lavoro con l'Amministrazione scolastica, il licenziamento sarebbe giuridicamente inesistente o nullo, in difetto della previa instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del provvedimento.
Tale assunto non appare, tuttavia, condivisibile.
Invero, come eccepito dall' Amministrazione resistente, l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), D.
Lgs. 165/2001 sanziona espressamente le falsita' documentali o dichiarative commesse “ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro”.
Posto che la norma applicabile alla fattispecie, dunque, considera espressamente quali condotte sanzionabili con il licenziamento anche quelle poste in essere in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, parte resistente sostiene che la previsione normativa appare di sicuro riferibile alla condotta del ricorrente, che dichiarava un falso servizio nella domanda di inserimento delle GPS, le quali vengono utilizzate ai fini dell' individuazione del personale docente cui conferire gli incarichi di supplenza, previa sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro. Ne deriverebbe, dunque, che la falsità dichiarativa contestata al ricorrente dovrebbe intendersi, sicuramente, posta in essere ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, laddove - nel caso di specie - la verifica del punteggio personale maturato dal docente potenzialmente destinatario dell'incarico è una precondizione verificata in sede di conferimento dello stesso.
Parte resistente richiama, a sostegno della ricostruzione in esame, il comma 9 dell'art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001, che dispone: “La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Sicchè, per espressa previsione normativa, la vigenza del rapporto di lavoro non integrerebbe presupposto per l'applicazione della massima sanzione disciplinare.
Invero, per il caso di licenziamento irrogato dopo la verificazione di una causa risolutiva del rapporto di lavoro, e'stata ravvisata la sussistenza dell'interesse della pubblica amministrazione rispetto all'applicazione della sanzione espulsiva. Sul punto, tra gli altri,
Cass. civ. Sez. Lavoro, 27/11/2024, n. 30535 espressamente afferma che: “Le falsita' documentali o dichiarative ai fini dell'accesso al lavoro pubblico o delle progressioni di carriera sono suscettibili di sanzione con il licenziamento ai sensi dell'art. 55-quater del
D.Lgs. n. 165 del 2001, anche se accertate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora siano emerse irregolarita' che rendano necessaria l'attivazione del potere disciplinare… Ai fini della valida irrogazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della peculiarita' del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, non e'necessario, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, del
d. lgs. n. 165 del 2001 (nella versione ratione temporis applicabile), che l'azione disciplinare sia esercitata prima della risoluzione del rapporto di lavoro, perche'anche in caso di successivo avvio del procedimento disciplinare perdura l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento della responsabilita' disciplinare, in ossequio ai principi di legalita', buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa”.
Peraltro, accedendo alla tesi di parte resistente, l'opzione ermeneutica che vorrebbe ricondurre l'esperibilita' del licenziamento disciplinare unicamente al caso in cui il rapporto di lavoro si sia gia'costituito, generebbe conseguenze logiche e giuridiche paradossali, finendo per trattare diversamente casi analoghi, distinti unicamente dal momento in cui si verifica la condizione della conoscenza da parte del datore di lavoro della falsita' documentale o dichiarativa. In altri termini, condotte materialmente identiche comporterebbero conseguenze giuridiche differenti a seconda che il datore di lavoro scopra la falsita' prima o dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Ed inoltre, solo nel caso di scoperta successiva alla formazione del rapporto di lavoro - potendo essere legittimamente comminato il licenziamento - si conseguirebbe il decisivo effetto di impedire definitivamente al lavoratore di poter ottenere, anche in futuro, l'impiego pubblico, così tutelando l'interesse generale del buon andamento della pubblica amministrazione.
Di contro, nel caso in cui il datore di lavoro accerti la falsita' documentale o dichiarativa prima della costituzione del rapporto di lavoro, egli non potrebbe impedire all'autore della condotta illecita di ottenere comunque un rapporto di pubblico impiego. Invero, come rilevato da parte resistente, nel caso specifico dell'amministrazione scolastica, la sola esclusione dalle graduatorie per le supplenze (GPS) non precluderebbe al soggetto escluso di avanzare una nuova domanda di inserimento al termine di durata biennale delle graduatorie medesime, così consentendogli di concorrere all' attribuzione di un nuovo incarico previa chiamata dalle nuove GPS frattanto stilate. La tesi dell'inesistenza giuridica del licenziamento non sarebbe, dunque, accoglibile ed il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato nell'esercizio di un potere tipico, previsto da norma speciale e non puo' ritenersi sussistente alcuna ipotesi di nullita' assoluta ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990.
La tesi di parte resistente, alla luce della ricostruzione giurisprudenziale in materia, appare corretta. In merito, l' ordinanza n. 12460 del 19 aprile 2022, della Cassazione ha ribadito i principi enunciati nella precedente sentenza n. 18699 del 2019, secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r.
445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego e' causa di decadenza, per conseguente nullita' del contratto, allorquando tali infedelta' comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.
Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55 -quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravita' dei comportamenti tenuti».
Nella citata sentenza si e' altresi' chiarito che la Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che «la non veridicita' della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R.
n. 445 del 2000» ha avuto cura di precisare che cio' costituiva «effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti», per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
In senso non dissimile si è espressa la giurisprudenza amministrativa ( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192).
Ed ancora: “ La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui ha fatto leva la Corte d'Appello nel caso di specie al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non puo' infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneita' o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicche' e' solo la falsita' sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comportera' la decadenza, senza possibilita' di qualsivoglia valutazione di diverso tipo” (Cass., n. 18699 del 2019).
Ed anche: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del
d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, hanno riguardo
a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il caso di falsita' "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l'automatica decadenza nel caso in cui "l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile", ovverosia quando la falsita' abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere
l'impiego; ove, peraltro, la falsita' verta su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma e' applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravita' dei comportamenti tenuti” (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, irrogato con riferimento alla falsa autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione per insegnanti di sostegno, il quale non era titolo necessario per ottenere i contratti di docenza, senza valutare in concreto la gravita' della condotta cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/02/2023, n.5805).
Peraltro, quanto alla valutazione della effettiva sussistenza della condotta contestata, quella posta in essere dal ricorrente integra senza dubbio la richiamata ipotesi della falsità dichiarativa, in quanto il servizio dichiarato dallo stesso, all' esito degli accertamenti condotti CP_ dagli ispettori dell' e richiamati in atti, veniva qualificato fittizio e, dunque, mai prestato.
Né il ricorrente ha preso una posizione specifica in merito agli esiti degli accertamenti predetti, limitandosi a dedurre che il rapporto di lavoro contestato fosse in realtà viziato da una mera irregolarità contributiva- non risultando alcuna contribuzione versata dal datore di lavoro in relazione ai periodi formalmente coperti dai contratti di assunzione- e che detta irregolarità, imputabile al datore di lavoro, non avrebbe potuto riverberarsi sulla validità ed efficacia dei rapporti di lavoro asseritamente prestati.
Sotto altro profilo, esaminando la legittimita' del licenziamento per giusta causa adottato ai sensi dell'art. 55-quater, co. 1, lett. d) del D.lgs n. 165/2001, deve rilevarsi che la giurisprudenza richiede un apprezzamento circa la proporzionalita' della sanzione adottata rispetto alla gravita' dell'addebito solo quando la falsa dichiarazione non concerne fatti ostativi alla costituzione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha infatti differenziato il caso in cui la falsita' dichiarativa sia decisiva ai fini dell'assunzione, dall'ipotesi in cui la falsa attestazione non sia decisiva per l'instaurazione del rapporto di lavoro, richiedendo solo in quest'ultimo caso che la sussistenza della ragione giustificatrice del recesso datoriale sia accertata effettuando il giudizio di proporzionalita' del provvedimento espulsivo rispetto alla gravita' dell'infrazione commessa
(cfr. Cass. 11.7.2019 n. 18699).
Con riguardo al caso di specie, tenuto conto che la falsa dichiarazione del ricorrente ha riguardato la prestazione di servizi mai regolarmente svolti, in relazione ai quali veniva dichiarato un punteggio sicuramente determinante ai fini dell'individuazione dell'avente diritto alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, non sembrerebbero ammesse, dunque, ulteriori indagini da parte del Giudice.
Tuttavia, la sanzione espulsiva appare congrua anche a voler operare la valutazione di proporzionalita' demandata al giudice di merito ( cfr ex multis Cass 25.6.2015 nr 13158).
Invero, la condotta posta in essere dal ricorrente è, di sicuro, di portata tale da scuotere in modo significativo la fiducia del datore di lavoro, vertendo su circostanze di fatto rilevanti ai fini della individuazione del docente cui conferire l'incarico di supplenza e, dunque, su una delle condizioni che avrebbero determinano le parti a contrarre.
A tal riguardo va rammentato che: “l'attivita' di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., che prevede il licenziamento senza preavviso per il caso in cui si verifichi una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", norma c.d. elastica, e' demandata al giudice di merito il quale e' tenuto a verificare la riconducibilita' della condotta contestata ed in concreto accertata nella nozione di giusta causa di licenziamento sulla base di un procedimento sussuntivo che richiede al giudice di procedere in sede interpretativa alla selezione delle condotte valorizzando sia fattori esterni relativi alla coscienza generale che principi dalla stessa disposizione implicitamente richiamati (cfr. tra le altre Cass. 26/10/2018 n. 27238 ed ivi le richiamate Cass. 05/10/2009 n. 21214 e 29/04/2004
n. 2254. Si veda anche Cass. 22/08/ 2002 n. 12414).
Quella di "giusta causa" e' una nozione articolata e mutevole nel tempo, ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali e astratte, un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa. Si tratta di specificazioni del parametro normativo che hanno natura giuridica la cui contestazione ed eventuale disapplicazione e' percio' deducibile in sede di legittimita' come violazione di legge. Al contrario, l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici ( cfr.Cassazione civile sez. lav., 21/04/2022,
(ud. 02/02/2022, dep. 21/04/2022), n.12745)
Né, in ultimo, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di circostanze di fatto suscettibili di escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo relativo alla condotta materiale ascrittagli. In merito, la Giurisprudenza si e' espressa come segue: "Nei casi in cui è contestata la condotta prevista dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater,comma 1, lett. d), il datore di lavoro, su cui a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5, grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, puo' limitarsi a provare, nel caso in cui la giusta causa sia costituita da falsita' dichiarative, commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero di progressioni di carriera, e, in particolare, da false attestazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso e poi di assunzione, nella loro valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, la falsita' delle attestazioni e delle dichiarazioni nella loro oggettivita'. Grava, invece, sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione, e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, essendo soltanto l'autore delle false dichiarazioni, in grado di provare che la sua condotta è stata il frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicita' delle sue dichiarazioni" (ex plurimiis, Cass.
24.8.2016 n, 17304).
3. 3 Sulla esclusione dalle GPS
Il ricorrente deduce che l'esclusione dalle GPS sarebbe illegittima in quanto egli conserverebbe comunque i requisiti di inserimento. Ne sarebbe prova l'inserimento del ricorrente nella graduatoria GPS stilata dopo la rettifica del punteggio nel 2023.
Tuttavia, l'art. 6 dell'O.M. 88/2024 stabilisce in modo chiaro che l'accertamento di una falsa dichiarazione comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali per le supplenze. Tale effetto non e' una sanzione autonoma, ma una conseguenza automatica del provvedimento disciplinare, applicato ex lege senza margini di discrezionalita' per l'Amministrazione. Inoltre, il servizio formalmente dichiarato non era valutabile ai sensi dell'art. 15, comma 3,
O.M. 112/2022, poiche' prestato per sole due ore settimanali, inferiori al minimo orario previsto per la sua considerazione ai fini del punteggio dalla normativa applicabile.
In merito si era già espresso il Tribunale (cfr. sentenza nr 2214/2024 del 12.7.2024). Detta circostanza appare, peraltro, esaustivamente chiarita proprio nel provvedimento disciplinare impugnato, ove si precisa che, pur considerate le argomentazioni difensive, “…l'accertamento riferito dall' di Caserta nella nota trasmessa a questo Ufficio dalla D.S. erode ogni CP_4 fondamento della ricostruzione difensivamente addotta dal docente , secondo la Parte_1 quale egli avrebbe effettivamente prestato servizio presso la scuola “G. Garibaldi” di
AI NO (CE) nel corso degli aa.ss. 2018-2019, 2019-202, 2020-2021, 2021-2022 e
2022-2023 per due ore settimanali..”. Nè il ricorrente, docente abilitato e con esperienza, poteva verosimilmente ignorare i requisiti minimi di valutabilita' del servizio, indicati nella normativa vigente e dichiarati per l'inserimento nelle GPS mediante la compilazione di schemi di domande su format ministeriali. Nella richiamata prospettiva, deve concludersi che il licenziamento irrogato al ricorrente appare sorretto da giusta causa e che appare altresì legittima la cancellazione dalle GPS allo stesso comminata.
Il ricorso, per le considerazioni svolte, deve essere rigettato.
4.Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto della qualità delle parti e della non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.630,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN VI