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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9477 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13339/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1
Nata a EL SALVADOR il 12/02/1990 Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA FRATELLI BRONZETTI N. 15 MILANO ITALIA con l'Avv. Joelle PICCININO presso il cui studio in Milano Via Fontana n. 22 ha eletto domicilio telematico e
Parte_2
Nato in CILE il 20/07/1978 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a caselle Lurani (LO) con l'Avv. Matteo FERRARI ZANOLINI presso il cui studio in Novara Via Canobio n. 16 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 04.02.2019 è nata Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori. Con decreto del 17.09.2020 emesso dal Tribunale di Milano a seguito di ricorso congiunto delle parti è stato disposto: l'affido super esclusivo della minore alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni tra il papà e rimesse agli accordi tra i genitori, l'obbligo del padre di contribuire Per_1 al mantenimento della minore mediante versamento della somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese extra assegno, l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre visite minore previ accordi con madre nell'ambito del procedimento per la modifica delle statuizioni di cui al sopra citato decreto promosso da nei confronti di le Parte_1 Parte_2 parti, comparse personalmente assistite dai propri difensori all'udienza ex art. 473 bis. 21 celebrata in data 3.12.2025 hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.le parti concordano che la minore starà con il papà il secondo sabato del mese e la quarta domenica del mese dalle ore 10 alle ore 18 salvi impedimenti di lavoro da comunicare almeno 48 ore prima
2. con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie che non necessitano del preventivo accordo
3. conferma nel resto delle statuizioni vigenti inquanto compatibili
4. spese di lite compensate
I difensori delle parti hanno, quindi, rinunciato alle istanze formulate in atti. Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha invitato i difnesori a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori hanno congiuntamente domandato il recepimento dell'accordo raggiunto dai propri assistiti. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti, , nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di attese le sopravvenienze così come concordemente valutate dalle aprti e dai rispettivi Per_1 difensori. Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 13339 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica del decreto del tribunale di Milano 17.09.2020 così provvede:
1.dispone che, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provevdimento, la minore starà con il papà il secondo sabato del mese e la quarta domenica del mese dalle ore 10 alle ore 18 salvi impedimenti di lavoro da comunicare almeno 48 ore prima
2. dispone che con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie che non necessitano del preventivo accordo
3. conferma nel resto delle statuizioni vigenti inquanto compatibili
4. spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Parte_1
Nata a EL SALVADOR il 12/02/1990 Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA FRATELLI BRONZETTI N. 15 MILANO ITALIA con l'Avv. Joelle PICCININO presso il cui studio in Milano Via Fontana n. 22 ha eletto domicilio telematico e
Parte_2
Nato in CILE il 20/07/1978 Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a caselle Lurani (LO) con l'Avv. Matteo FERRARI ZANOLINI presso il cui studio in Novara Via Canobio n. 16 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPOSNABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale il 04.02.2019 è nata Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori. Con decreto del 17.09.2020 emesso dal Tribunale di Milano a seguito di ricorso congiunto delle parti è stato disposto: l'affido super esclusivo della minore alla madre, la regolamentazione delle frequentazioni tra il papà e rimesse agli accordi tra i genitori, l'obbligo del padre di contribuire Per_1 al mantenimento della minore mediante versamento della somma mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese extra assegno, l'integrale percezione dell'assegno unico universale da parte della madre visite minore previ accordi con madre nell'ambito del procedimento per la modifica delle statuizioni di cui al sopra citato decreto promosso da nei confronti di le Parte_1 Parte_2 parti, comparse personalmente assistite dai propri difensori all'udienza ex art. 473 bis. 21 celebrata in data 3.12.2025 hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal Giudice Delegato:
1.le parti concordano che la minore starà con il papà il secondo sabato del mese e la quarta domenica del mese dalle ore 10 alle ore 18 salvi impedimenti di lavoro da comunicare almeno 48 ore prima
2. con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie che non necessitano del preventivo accordo
3. conferma nel resto delle statuizioni vigenti inquanto compatibili
4. spese di lite compensate
I difensori delle parti hanno, quindi, rinunciato alle istanze formulate in atti. Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha invitato i difnesori a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. I difensori hanno congiuntamente domandato il recepimento dell'accordo raggiunto dai propri assistiti. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti, , nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di attese le sopravvenienze così come concordemente valutate dalle aprti e dai rispettivi Per_1 difensori. Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite. Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 13339 del 2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica del decreto del tribunale di Milano 17.09.2020 così provvede:
1.dispone che, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provevdimento, la minore starà con il papà il secondo sabato del mese e la quarta domenica del mese dalle ore 10 alle ore 18 salvi impedimenti di lavoro da comunicare almeno 48 ore prima
2. dispone che con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese della somma mensile di € 450,00 oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie che non necessitano del preventivo accordo
3. conferma nel resto delle statuizioni vigenti inquanto compatibili
4. spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato