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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1437/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA ( nata in [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1978 con l'Avv. ALESSANDRO BOVE RICORRENTE E
(CF nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
AFRICA con l'avv. VALENTINA MICHELI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale – ed all'esito del passaggio in giudicato di tale decisione lo scioglimento del matrimonio – in relazione al matrimonio civile contratto con Controparte_1 in data il 26.8.2011 a Roma (atto n. 01177, anno 2011, parte 1, serie 03), svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito con riguardo all'affidamento dei fiogli minori ed al loro mantenimento. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla eccepiva in ordine alla richiesta di separazione divorzio, opponendosi parzialmente alle ulteriori avverse richieste. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa avanza dal giudice che era stata così articolata:
“A questo punto il Giudice, visto l'art. 473bis, 21, co. 3 cpc, preso atto delle rispettive deduzioni e dichiarazioni rese in udienza, vista la documentazione depositata, e considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi con l'obbligo del rispetto, formula la seguente proposta conciliativa della controversia
1. assegnare la casa familiare sita in Sutri Largo Europa 20 a parte ricorrente
2. disporre l'affidamento cd. super esclusivo dei tre figli minore alla madre con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
le decisioni di maggior interesse sono assegnate in ogni caso ad entrambi i genitori Il padre ha la facoltà di vedere i figli minori in occasione degli incontri mensili (almeno uno al mese) presso l'istituto di detenzione del resistente e presso il quale la madre li accompagnerà;
3. parte resistente corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico universale sarà corrisposto in favore della sola sig.ra ; Parte_2
5. spese compensate rinuncia all'impugnazione
A questo punto il Tribunale preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni rispetto alle quali le parti hanno dichiarato di aderire oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito. rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) omologa la separazione personale tra e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile celebrato in data il 26.8.2011 a Roma (atto CP_1
n. 01177, anno 2011, parte 1, serie 03), ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1437/2025 Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sulla domanda di divorzio
P.Q.M.
fissa l' udienza del 15.10.2026 ore 9,30 davanti al dr. Eugenio M. Turco . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 03.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA ( nata in [...] il Parte_1 C.F._1
09/03/1978 con l'Avv. ALESSANDRO BOVE RICORRENTE E
(CF nato il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
AFRICA con l'avv. VALENTINA MICHELI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la Parte_1 separazione personale – ed all'esito del passaggio in giudicato di tale decisione lo scioglimento del matrimonio – in relazione al matrimonio civile contratto con Controparte_1 in data il 26.8.2011 a Roma (atto n. 01177, anno 2011, parte 1, serie 03), svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito con riguardo all'affidamento dei fiogli minori ed al loro mantenimento. Costituendosi in giudizio parte resistente, nulla eccepiva in ordine alla richiesta di separazione divorzio, opponendosi parzialmente alle ulteriori avverse richieste. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa avanza dal giudice che era stata così articolata:
“A questo punto il Giudice, visto l'art. 473bis, 21, co. 3 cpc, preso atto delle rispettive deduzioni e dichiarazioni rese in udienza, vista la documentazione depositata, e considerata la concorde richiesta di dichiarare la separazione personale tra coniugi con l'obbligo del rispetto, formula la seguente proposta conciliativa della controversia
1. assegnare la casa familiare sita in Sutri Largo Europa 20 a parte ricorrente
2. disporre l'affidamento cd. super esclusivo dei tre figli minore alla madre con collocamento presso l'abitazione di quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, le quali saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore;
le decisioni di maggior interesse sono assegnate in ogni caso ad entrambi i genitori Il padre ha la facoltà di vedere i figli minori in occasione degli incontri mensili (almeno uno al mese) presso l'istituto di detenzione del resistente e presso il quale la madre li accompagnerà;
3. parte resistente corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo. L'assegno unico universale sarà corrisposto in favore della sola sig.ra ; Parte_2
5. spese compensate rinuncia all'impugnazione
A questo punto il Tribunale preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni rispetto alle quali le parti hanno dichiarato di aderire oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito. rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) omologa la separazione personale tra e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile celebrato in data il 26.8.2011 a Roma (atto CP_1
n. 01177, anno 2011, parte 1, serie 03), ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese al definitivo
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1437/2025 Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le determinazioni sulla domanda di divorzio
P.Q.M.
fissa l' udienza del 15.10.2026 ore 9,30 davanti al dr. Eugenio M. Turco . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 03.12.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco