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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1641 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1411/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: ome in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso di accertamento n. 1641, notificato a mezzo posta il 06.03.2025 (€ 1.430,00), per TARI anno
2018 - omesso/parziale versamento - del Comune di Agrigento (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto (in breve): l' intervenuta decadenza dal potere di accertamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161 della Legge 296/2006, nonché la parziale infondatezza della pretesa (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si è costituito il Comune di Agrigento il quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità e la fondatezza della propria pretesa ed ha concluso per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria a giurisprudenza insistendo.
La controversia – a seguito di rinuncia alla richiesta cautelare e successivi rinvii (cfr. documentazione in atti) - è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. provvedimenti e verbale udienza in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.- Il Comune di Agrigento, preventivamente alla notifica dell'accertamento impugnato, aveva già inviato alla Contribuente l'Avviso per omesso o insufficiente versamento Tari n. 31301 indicante le ragioni ed i presupposti (an e quantum) che sono stati replicati nell'Avviso qui in contestazione (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento di che trattasi è stato consegnato all'ufficio postale in data 5 dicembre 2023
(tempestivamente): si richiama, sul punto la c.d. “scissione degli effetti” della notifica.
La consegna si è perfezionata per “compiuta giacenza” (cfr. documentazione in atti): il provvedimento non
è stato impugnato.
L'Avviso oggetto del presente giudizio, pertanto, si sostanzia in un “provvedimento confermativo” di un precedente tempestivo atto e non introduce una “nuova pretesa”.
La Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli atti “meramente confermativi” sono quelli che si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con precedente determinazione (Consiglio di Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655;
17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230).
L'Avviso qui in esame è stato firmato dal funzionario competente giusta delibera di Giunta comunale n.
180 del 26 settembre 2023 (cfr. provvedimento in atti).
2.- E' fondato il motivo di ricorso riferito al merito della pretesa (numero dei componenti del nucleo familiare): circostanza non contestata anche dal Comune (cfr. controdeduzioni in atti).
Con sentenza n. 10117 del 17 aprile 2023, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione - annullamento", bensì tra quelli di
"impugnazione-merito": in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell'accertamento dell'ufficio. Il Comune dovrà, pertanto, rideterminare la propria pretesa in ragione del numero effettivo dei componenti del nucleo familiare.
-In ragione del parziale accoglimento si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Onera il comune di rideterminare la propria pretesa in ragione del numero effettivo dei componenti del nucleo familiare.
Rigetta per il resto.
Rpese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1429/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1641 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1411/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: ome in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l'Avviso di accertamento n. 1641, notificato a mezzo posta il 06.03.2025 (€ 1.430,00), per TARI anno
2018 - omesso/parziale versamento - del Comune di Agrigento (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto (in breve): l' intervenuta decadenza dal potere di accertamento, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161 della Legge 296/2006, nonché la parziale infondatezza della pretesa (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si è costituito il Comune di Agrigento il quale ha contro dedotto: ha difeso la legittimità e la fondatezza della propria pretesa ed ha concluso per il rigetto.
La contribuente ha versato memoria a giurisprudenza insistendo.
La controversia – a seguito di rinuncia alla richiesta cautelare e successivi rinvii (cfr. documentazione in atti) - è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. provvedimenti e verbale udienza in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.- Il Comune di Agrigento, preventivamente alla notifica dell'accertamento impugnato, aveva già inviato alla Contribuente l'Avviso per omesso o insufficiente versamento Tari n. 31301 indicante le ragioni ed i presupposti (an e quantum) che sono stati replicati nell'Avviso qui in contestazione (cfr. documentazione in atti).
Il provvedimento di che trattasi è stato consegnato all'ufficio postale in data 5 dicembre 2023
(tempestivamente): si richiama, sul punto la c.d. “scissione degli effetti” della notifica.
La consegna si è perfezionata per “compiuta giacenza” (cfr. documentazione in atti): il provvedimento non
è stato impugnato.
L'Avviso oggetto del presente giudizio, pertanto, si sostanzia in un “provvedimento confermativo” di un precedente tempestivo atto e non introduce una “nuova pretesa”.
La Giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli atti “meramente confermativi” sono quelli che si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con precedente determinazione (Consiglio di Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655;
17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230).
L'Avviso qui in esame è stato firmato dal funzionario competente giusta delibera di Giunta comunale n.
180 del 26 settembre 2023 (cfr. provvedimento in atti).
2.- E' fondato il motivo di ricorso riferito al merito della pretesa (numero dei componenti del nucleo familiare): circostanza non contestata anche dal Comune (cfr. controdeduzioni in atti).
Con sentenza n. 10117 del 17 aprile 2023, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione - annullamento", bensì tra quelli di
"impugnazione-merito": in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell'accertamento dell'ufficio. Il Comune dovrà, pertanto, rideterminare la propria pretesa in ragione del numero effettivo dei componenti del nucleo familiare.
-In ragione del parziale accoglimento si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso.
Onera il comune di rideterminare la propria pretesa in ragione del numero effettivo dei componenti del nucleo familiare.
Rigetta per il resto.
Rpese compensate.
Agrigento, 14 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
IG NN