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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4181/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 17 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4181/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Attilio Giulio;
Parte_1
- Attore opponente;
e
- con l'avv. Filippo Argento;
Controparte_1
- Convenuto opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte prospettando come i lavori ai quali lo stesso si riferisce non sarebbero mai stati effettuati.
Il convenuto, costituendosi, ha eccepito la tardività dell'opposizione e, nel merito, ha comunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposizione, ancorché tardiva, deve essere ritenuta ammissibile ex art. 650 c.p.c. poiché la notifica del decreto ingiuntivo è invalida essendo stata effettuata ad un indirizzo differente (Roncello via Del Guadagno 13/9) rispetto a quello di residenza dell'attore opponente (Roncello via Del Guadagno 13/9A).
Nel merito l'opposizione appare fondata atteso che la fattura oggetto di ingiunzione è assai generica e, nei termini previsti per le allegazioni in fatto, il convenuto non ha in alcun modo precisato i lavori dei quali lo stesso pretende in questa sede il pagamento.
Soltanto nella seconda memoria istruttoria il ha prodotto documenti e CP_1
formulato dei capitoli di prova orale aventi ad oggetto lavori conclusi nell'anno 2018, mezzi di prova da ritenersi tuttavia inammissibili poiché diretti a provare circostanze non specificamente allegate nei precedenti atti processuali.
In ogni caso, con riguardo a tali lavori, l'attore ha dato prova di una serie di pagamenti già effettuati proprio nel corso dell'anno 2018 per la non certo insignificante somma complessiva di euro 109.000,00 (cfr. doc. 14 attoreo) ed appare assai inverosimile che il convenuto, laddove non integralmente soddisfatto, abbia atteso più di tre anni per pretendere il cospicuo saldo oggetto dell'ingiunzione qui opposta.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna del convenuto soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
1) Dichiara ammissibile l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. 2) Condanna il convenuto opposto a rifondere l'attore opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 per spese ed euro 5000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 4181/2023 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 17 Giugno 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4181/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Attilio Giulio;
Parte_1
- Attore opponente;
e
- con l'avv. Filippo Argento;
Controparte_1
- Convenuto opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE L'attore ha opposto il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte prospettando come i lavori ai quali lo stesso si riferisce non sarebbero mai stati effettuati.
Il convenuto, costituendosi, ha eccepito la tardività dell'opposizione e, nel merito, ha comunque chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
L'opposizione, ancorché tardiva, deve essere ritenuta ammissibile ex art. 650 c.p.c. poiché la notifica del decreto ingiuntivo è invalida essendo stata effettuata ad un indirizzo differente (Roncello via Del Guadagno 13/9) rispetto a quello di residenza dell'attore opponente (Roncello via Del Guadagno 13/9A).
Nel merito l'opposizione appare fondata atteso che la fattura oggetto di ingiunzione è assai generica e, nei termini previsti per le allegazioni in fatto, il convenuto non ha in alcun modo precisato i lavori dei quali lo stesso pretende in questa sede il pagamento.
Soltanto nella seconda memoria istruttoria il ha prodotto documenti e CP_1
formulato dei capitoli di prova orale aventi ad oggetto lavori conclusi nell'anno 2018, mezzi di prova da ritenersi tuttavia inammissibili poiché diretti a provare circostanze non specificamente allegate nei precedenti atti processuali.
In ogni caso, con riguardo a tali lavori, l'attore ha dato prova di una serie di pagamenti già effettuati proprio nel corso dell'anno 2018 per la non certo insignificante somma complessiva di euro 109.000,00 (cfr. doc. 14 attoreo) ed appare assai inverosimile che il convenuto, laddove non integralmente soddisfatto, abbia atteso più di tre anni per pretendere il cospicuo saldo oggetto dell'ingiunzione qui opposta.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna del convenuto soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, spese liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
1) Dichiara ammissibile l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. 2) Condanna il convenuto opposto a rifondere l'attore opponente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500,00 per spese ed euro 5000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 17 Giugno 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa