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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1635/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15541/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301K402067 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301K402067 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301K402067 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1109/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'odierna udienza è stata fissata a seguito di istanza per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.
Lgs.546/1992.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
L'Avv. ricorrente 1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento T301K402067/2025 emesso da Agenzia delle Entrate inerente l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali addizionali regionale e comunale per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 riguarante i redditi di Mons. Nominativo_1, deceduto il 18.2.2021 per i redditi di pensione (€. 7.238) e di lavoro dipendente e assimilati (€. 10.892 – complessivamente €. 18.130,00) per un ammontare complessivo lordo di €. 2.116,00 per maggior imposta accertata ed €. 163,00 maggiore addizionale comunale accertata – sanzioni erogate
€. 3.039,20.
Il contribuente ritiene l'atto illegittimo in quanto non è erede ma legatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma che in esito all'istruttoria espletata conferma quanto prospettato dal contribuente e pertanto ha provveduto all'annullamento dell'atto come da documentazione allegata.
Per tali motivi, richiede dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.La Corte in composizione monocratica, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500,00, oltre ad accessori di legge.
Roma li, 29/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15541/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301K402067 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301K402067 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK301K402067 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1109/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'odierna udienza è stata fissata a seguito di istanza per la sospensione dell'atto impugnato ex art. 47 d.
Lgs.546/1992.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
L'Avv. ricorrente 1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento T301K402067/2025 emesso da Agenzia delle Entrate inerente l'imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali addizionali regionale e comunale per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 riguarante i redditi di Mons. Nominativo_1, deceduto il 18.2.2021 per i redditi di pensione (€. 7.238) e di lavoro dipendente e assimilati (€. 10.892 – complessivamente €. 18.130,00) per un ammontare complessivo lordo di €. 2.116,00 per maggior imposta accertata ed €. 163,00 maggiore addizionale comunale accertata – sanzioni erogate
€. 3.039,20.
Il contribuente ritiene l'atto illegittimo in quanto non è erede ma legatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma che in esito all'istruttoria espletata conferma quanto prospettato dal contribuente e pertanto ha provveduto all'annullamento dell'atto come da documentazione allegata.
Per tali motivi, richiede dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.La Corte in composizione monocratica, pertanto, stante la comunicazione di cui sopra ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 500,00, oltre ad accessori di legge.
Roma li, 29/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis