Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1294
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 gennaio 1958
Art. 7.
La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.
Ove risulti una differenza passiva il relativo onere e' assunto a carico dello Stato.
La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente art. 5.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
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