Art. 7.
La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.
Ove risulti una differenza passiva il relativo onere e' assunto a carico dello Stato.
La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente art. 5.
La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.
Ove risulti una differenza passiva il relativo onere e' assunto a carico dello Stato.
La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente art. 5.