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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via A. Vespucci Sc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKTJKM001801 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina opponendo ricorso all'avviso di accertamento n. TJKTJKM001801 notificato il 31 marzo 2025 dallo stesso ufficio provinciale e relativo all'imposta 2016 per aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi corrisposti da sostituti d'imposta, conseguentemente alla quale venivano recuperati con l'atto maggiori importi a titolo di
Irpef, Add.Regionale, Add. Comunale e sanzioni.
Propone quindi il ricorso affermando che tale atto, avente ad oggetto il reddito accertato per un imponibile non dichiarato di euro 16.735,00, sia illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa in quanto notificato tardivamente in violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/73. Sostiene che tale deduzione resti ferma pur anche a voler ritenere applicabili i termini decadenziali prorogati per effetto delle sospensioni covid, che comunque ponevano quale termine ultimo il 26 marzo 2025, mentre nel caso di specie l'atto è pervenuto soltanto il 31 marzo 2025. Ne chiede, quindi, previa sospensione, l'annullamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, depositando refertazione di notifica dalla quale ritiene si evinca l''avvenuta consegna dell'atto al messo comunale entro i termini di decadenza sì come pur pacificamente prorogati, come ammesso dallo stesso ricorrente. Ritenendo quindi l'atto del tutto tempestivo chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto, relativo all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, deducendo, quale unico motivo di doglianza, l'intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, sostenendo che l'atto fosse stato notificato oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'infondatezza del ricorso. L'Ufficio sosteneva la tempestività della notifica, documentando di aver consegnato l'atto per la spedizione postale in data
28/08/2024, ben prima della scadenza del termine prorogato per l'emergenza pandemica (fissato al
26/03/2025).
Conformemente alle eccezioni sollevate dall'ufficio resistente, che si condividono, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
L'unica questione controversa attiene alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Al riguardo, si osserva quanto segue: sui termini di decadenza per i casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 fissa il termine di decadenza al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione omessa. È pacifico tra le parti che, per l'anno d'imposta 2016
e in virtù delle proroghe per l'emergenza COVID-19 (85 giorni), il termine ultimo per la notifica scadesse il
26/03/2025.
L'Ufficio ha prodotto in atti prova documentale attestante che la consegna dell'atto al Comune di Terracina per la spedizione postale è avvenuta in data 28/08/2024, con ricezione definitiva da parte del destinatario in data 31/03/2025. Poiché per l'Ente impositore rileva la data di spedizione/consegna (28/08/2024), l'atto
è stato notificato ampiamente entro il termine di decadenza del 26/03/2025.
L'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente è pertanto destituita di fondamento giuridico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in omniacompresivi euro 300.
Latina 30/01/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 705/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via A. Vespucci Sc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKTJKM001801 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina opponendo ricorso all'avviso di accertamento n. TJKTJKM001801 notificato il 31 marzo 2025 dallo stesso ufficio provinciale e relativo all'imposta 2016 per aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi corrisposti da sostituti d'imposta, conseguentemente alla quale venivano recuperati con l'atto maggiori importi a titolo di
Irpef, Add.Regionale, Add. Comunale e sanzioni.
Propone quindi il ricorso affermando che tale atto, avente ad oggetto il reddito accertato per un imponibile non dichiarato di euro 16.735,00, sia illegittimo per intervenuta prescrizione della pretesa in quanto notificato tardivamente in violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/73. Sostiene che tale deduzione resti ferma pur anche a voler ritenere applicabili i termini decadenziali prorogati per effetto delle sospensioni covid, che comunque ponevano quale termine ultimo il 26 marzo 2025, mentre nel caso di specie l'atto è pervenuto soltanto il 31 marzo 2025. Ne chiede, quindi, previa sospensione, l'annullamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, depositando refertazione di notifica dalla quale ritiene si evinca l''avvenuta consegna dell'atto al messo comunale entro i termini di decadenza sì come pur pacificamente prorogati, come ammesso dallo stesso ricorrente. Ritenendo quindi l'atto del tutto tempestivo chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto, relativo all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, deducendo, quale unico motivo di doglianza, l'intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, sostenendo che l'atto fosse stato notificato oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Latina ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'infondatezza del ricorso. L'Ufficio sosteneva la tempestività della notifica, documentando di aver consegnato l'atto per la spedizione postale in data
28/08/2024, ben prima della scadenza del termine prorogato per l'emergenza pandemica (fissato al
26/03/2025).
Conformemente alle eccezioni sollevate dall'ufficio resistente, che si condividono, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
L'unica questione controversa attiene alla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento. Al riguardo, si osserva quanto segue: sui termini di decadenza per i casi di omessa presentazione della dichiarazione, l'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 fissa il termine di decadenza al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione omessa. È pacifico tra le parti che, per l'anno d'imposta 2016
e in virtù delle proroghe per l'emergenza COVID-19 (85 giorni), il termine ultimo per la notifica scadesse il
26/03/2025.
L'Ufficio ha prodotto in atti prova documentale attestante che la consegna dell'atto al Comune di Terracina per la spedizione postale è avvenuta in data 28/08/2024, con ricezione definitiva da parte del destinatario in data 31/03/2025. Poiché per l'Ente impositore rileva la data di spedizione/consegna (28/08/2024), l'atto
è stato notificato ampiamente entro il termine di decadenza del 26/03/2025.
L'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente è pertanto destituita di fondamento giuridico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica,rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in omniacompresivi euro 300.
Latina 30/01/2026