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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/11/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 948/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12 novembre 2025, alle ore 11:00, nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dal dott. Luca Facelli, addetto all'Ufficio per il Processo, nonché dalla dott.ssa Sara Marcarino G.O.P. dell'Ufficio per il
Processo è chiamata la causa
TRA
(C.F.: ), nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Colapaoli, indirizzo pec:
Email_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_2
(P. IVA: ), in persona in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Torino, Via Grassi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
AZ e dell'Avv. Alberto Alessandro Caretta dai quali, congiuntamente e disgiuntamente,
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
È presente per parte ricorrente l'Avv. Canavese per delega dell'Avv. Francesco Colapaoli e per parte resistente l'Avv. Pisano per delega dell'Avv. AZ.
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione orale della causa.
L'Avv. Canavese si riporta ai propri atti e delle note depositate per l'odierna udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna della controparte alle spese di lite.
L'Avv. Pisano si riporta agli atti e alle deduzioni tutte, in particolare alle note del 6 novembre
2025, insistendo nelle conclusioni già rassegnato.
- 1 - Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservandosi di provvedere in prosieguo di udienza.
* * * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:30, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
- 2 - N. 948/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 945/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Colapaoli, indirizzo pec:
Email_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_2
(P. IVA: ), in persona in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Torino, Via Grassi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
AZ e dell'Avv. Alberto Alessandro Caretta dai quali, congiuntamente e disgiuntamente,
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs.
n. 150/2011
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale d'udienza.
- 3 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato in data 2 aprile 2021, Parte_1
– in qualità di legale rappresentante p.t. della – ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la Determinazione di ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 n. 73 emessa da in data 8 marzo 2021 nei CP_2 confronti di , quale legale rappresentante della menzionata società – in Parte_2 relazione al verbale n. 16 dell'11 marzo 2016 redatto dal Corpo Forestale dello Stato – e notificata in data 9 marzo 2021, per il pagamento della somma di euro 93.854,16 a titolo di sanzione amministrativa.
1.1. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente, nello specifico, ha dedotto:
a) che, in data 9 marzo 2021, era stata notificata la menzionata determinazione di ingiunzione di pagamento con la quale, sulla base delle indagini effettuate dal Corpo
Forestale dello Stato, culminate nel verbale di contestazione n. 16 dell'11 marzo
2016, era stato ordinato a , legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
di pagare la complessiva somma (largamente inferiore rispetto
[...] all'indebito contestato) di euro 93.854,16, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 3 della legge n. 898/1986;
b) che era stato contestato all'esponente la violazione della norma di cui all'art. 2 L. n.
898/1986 (che, al comma 1, punisce “…chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale…”) per aver percepito aiuti comunitari pari ad euro 137.668,52, mediante l'inserimento nella relativa domanda unica di pagamento n. 30809834960 del 31 maggio 2013 di superfici di pascolamento in relazione, fra gli altri, al Comune di RA superiori all'effettiva disponibilità aziendale, e conseguentemente irrogata la sanzione amministrativa ai sensi del successivo art. 3 di euro 93.854,16;
c) che avverso l'atto amministrativo di accertamento definitivo del credito afferente alla domanda di pagamento fondante la determinazione di ingiunzione era stato, in ogni caso, proposto ricorso per il relativo annullamento innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, iscritto al n. 738/2016 R.G.;
- 4 - d) che, a seguito degli accertamenti effettuati dal CFS, era emerso che i terreni di proprietà comunale, siti nel Comune di RA, nell'anno 2013, non erano stati pascolati e che la società semplice aveva depositato Dichiarazioni CP_1
Sostitutive di Atto di Notorietà risultate mendaci;
e) che la sanzione irrogata doveva ritenersi nulla sotto il profilo dell'importo richiesto siccome quantificato in violazione delle disposizioni di legge dettate al riguardo poiché, in primo luogo, inferiore rispetto al contributo erogato;
f) che nella domanda di pagamento n. 30809834960 del 31 maggio 2013 erano stati esposti 832,87 ettari ammissibili di terreno a fronte di 724 titoli (che necessitavano di 713 ettari) e che, anche decurtando gli ettari effettivamente contestabili (pari a
234,233) la superficie inserita (pari a 832,87 ettari ammissibili) era, in ogni caso, superiore a quella prescritta dalla legge per l'ottenimento del contributo comunitario;
g) che, pertanto, non sussistevano elementi per contestare l'art. 30 del regolamento
CE 73/2009 tanto in considerazione della sua inapplicabilità al caso di specie quanto perché non vi era stata alcuna necessità di creare artificialmente le condizioni per l'ottenimento del premio contestato;
h) che, peraltro, la determinazione, in relazione alla prova delle condizioni artificiose poste in essere ai fini dell'ottenimento degli aiuti comunitari, era fondata su accertamenti posti alla base del procedimento penale RGNR 1981/2018
(RGIP2353/18) radicato presso il Tribunale di Civitavecchia, all'esito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Cuneo, che risultava ancora pendente;
i) che il pascolamento nei terreni siti nel Comune di RA era regolarmente avvenuto, dovendosi pertanto ritenere perseguita la finalità pubblicistica al fine dell'erogazione dei contributi;
j) che, in particolare, tali terreni del Comune di RA erano stati pascolati con n.
16 caprini, monticati in data 25 maggio 2013 e demonticati in data 3 ottobre 2013, nonché con n. 49 bovini, monticati in data 4 giugno 2013 e demonticati in data 3 ottobre 2013 a dimostrazione della buona fede dell'esponente.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale, in via preliminare, di sospendere – anche inaudita altera parte – l'esecuzione del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti ad esso prodromici, stante la pendenza del giudizio amministrativo rubricato al n. 738/2016 R.G. Tribunale Amministrativo Regionale
- 5 - per il Piemonte relativo alla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, e, nel merito,
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque disporre
l'annullamento della determinazione di ingiunzione di pagamento n. 73/2021 emessa in data
8.3.2021 nei confronti della società e notificata in data 9 marzo 2021, Parte_3 nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali, anche sotto il profilo dell'importo non previsto dalla legge, accertando e dichiarando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestate violazioni, con ogni conseguenza sulla determinazione citata e su tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali;
in subordine e salvo gravame nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, piaccia contenere il pagamento nel minimo edittale, il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., la quale, nella propria comparsa di risposta, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della spiegata opposizione siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata.
2.1. In particolare, l'Amministrazione resistente, in via preliminare, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di sospensione della sanzione irrogata in assenza dei relativi presupposti di legge;
nel merito, la parte convenuta ha contestato quanto dedotto dall'opponente in ordine alla erroneità della somma ingiunta, evidenziando, peraltro, che un eventuale errore di quantificazione dell'importo della sanzione non sarebbe comunque stato idoneo ad incidere sulla validità dell'atto, attesa la possibilità di correzione della stessa ad opera dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 6, comma 12 del d.lgs. n. 150/2011. La stessa ha, inoltre, eccepito l'erroneità dei calcoli effettuati dalla controparte in relazione alla quantificazione della sanzione eventualmente dovuta. Ha contestato, altresì, la fondatezza delle avverse deduzioni relativamente all'insussistenza di irregolarità e all'inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 30 del Regolamento CE n. 73 del 2009, rimarcando al riguardo la corretta applicazione da parte dell'amministrazione procedente della disciplina prevista dalle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986 in quanto erano state riscontrate nella domanda di pagamento dichiarazioni oggettivamente non corrispondenti al vero in relazione a terreni, siti nel Comune di RA, con riferimento ai quali non vi era stato effettivo pascolamento, non assumendo alcun rilievo, in ogni caso,
- 6 - l'eventuale accertamento dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dei benefici. Ha precisato, poi, che la quantificazione della sanzione era avvenuta parametrando la stessa alla superficie in contestazione risultata illegittimamente indicata in domanda e moltiplicando quest'ultima per il valore unitario dei titoli dichiarati.
2.2. In relazione alle singole contestazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, l'amministrazione convenuta ha rilevato come, dall'esame del processo verbale del CFS dell'11 marzo 2016, emergesse l'accertamento dell'effettiva falsità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attraverso le quali era stato attestato il preteso pascolamento dei terreni nel Comune di RA;
ha contestato, peraltro, le avverse allegazioni in relazione al possesso di validi titoli di conduzione, atteso che, nel caso in esame, a venire in rilievo era stato l'omesso effettivo pascolamento.
La convenuta ha, altresì, contestato l'applicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 9 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 in considerazione della circostanza che la procedura di sanatoria ivi disciplinata aveva avuto riguardo a procedimenti di verifica avviati nel corso dell'annualità 2013 diversamente dall'accertamento afferente alla vicenda in esame che aveva riguardato un procedimento avviato nel corso del 2016. ha, infine, eccepito l'infondatezza della richiesta di controparte volta all'irrogazione CP_2 della sanzione nel minimo edittale, non essendo prevista dalla normativa di riferimento alcuna forbice sanzionatoria ricompresa tra un valore minimo ed uno massimo, essendo diversamente ivi indicata la sanzione in misura fissa.
3. Pertanto, all'esito dell'udienza cartolare del 25 giugno 2021 di trattazione e discussione della causa, con ordinanza dell'8 settembre 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sanzione.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 27 settembre 2021 – è pervenuta, dunque, all'udienza del 21 dicembre 2021, fissata per il prosieguo del giudizio, all'esito della quale è stata disposta la sospensione dello stesso, attesa la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti posti a fondamento della sanzione amministrativa a carico dell'opponente.
3.1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2023, all'esito della decisione resa dal
Tribunale penale di Civitavecchia in data 13 aprile 2023, il giudizio è stato quindi riassunto
- 7 - da e rinviato per il prosieguo;
assunte le prove articolate dalle parti, la causa, Parte_1 ritenuta dunque matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11 novembre 2025, ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata pronunciata sentenza come da dispositivo, di cui è stata data contestuale lettura.
4. Tanto premesso, l'opposizione è risultata fondata e merita, conseguentemente, accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
4.1. Nella controversia in esame, invero, , in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della , lamenta l'illegittimità della determinazione n. 73 dell'8 Controparte_1 marzo 2021, emessa da Controparte_2
e notificata in data 9 marzo 2021, di ingiunzione di pagamento della somma di
[...] euro 93.854,16 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2 della legge n. 898/1986.
Parte opponente, in particolare, assume che l'illegittimità della menzionata ordinanza derivi, in primo luogo ed in via preliminare, dall'erroneità dell'importo richiesto in quanto non rispettoso dei parametri previsti dalla disciplina normativa per la determinazione della sanzione connessa alla menzionata violazione;
in secondo luogo, poi, contesta la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della sanzione in quanto, avendo la società medesima a disposizione titoli di conduzione relativi a superfici superiori rispetto a quelli necessari all'ottenimento del contributo ed avendo effettivamente pascolato terreni per
155,387 ettari sul Comune di RA, l'eventuale mancanza di validi titoli di conduzione dei terreni avrebbe dovuto ritenersi irrilevante ai fini della quantificazione del contributo stesso, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 73 del 2009 e degli artt. 58 e 60 del Reg. CE N. 1122 del 2009. Infine, nel merito, lamenta l'insussistenza dei presupposti – sub specie della condotta elusiva contestata – per l'applicazione della sanzione, essendo la ricorrente in possesso delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti che i terreni del Comune di RA erano stati regolarmente utilizzati per il pascolo e dovendo, al più ed eventualmente, la fattispecie essere ricondotta nell'ambito del mancato pascolamento su superficie eccessiva, ossia al mancato pascolamento di superfici “eccedenti quelle necessarie per il lecito percepimento del premio” non sanzionabile in considerazione della circostanza che il pascolamento era stato correttamente effettuato su un'estensione di terreno sufficiente per l'abbinamento ettari/Titoli e per il rispetto dei criteri di ammissibilità.
- 8 - 4.2. L'Amministrazione resistente, nel domandare il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, osserva in primo luogo che la erroneità della somma ingiunta, inferiore rispetto a quella in ipotesi dovuta, non possa costituire rilievo di nullità della determina, potendo sempre essere corretta dal giudice adito. Del pari contesta la rilevanza della prospettazione di controparte in relazione agli ettari in esubero al fine dell'ottenimento del contributo evidenziando che i terreni in contestazione siti nel Comune di
RA non erano stati pascolati da controparte, richiamando al riguardo la fede privilegiata di cui è dotato il verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato, in cui era stata evidenziata la falsità delle dichiarazioni contenute nella Domanda Unica.
Invoca, a sostegno della legittimità della sanzione irrogata, la giurisprudenza unionale e le disposizioni regolamentari che prevedono la sospensione o la revoca dell'erogazione dei contributi comunitari in presenza di artifici volti ad ottenere i vantaggi per scopi contrari agli obiettivi del diritto comunitario, nonché la normativa nazionale volta ad evitare che i contributi siano erogati a soggetti che occupino terreni senza il consenso dei legittimi proprietari.
Quanto alla insussistenza dei requisiti per l'irrogazione della sanzione ai sensi degli artt. 30,
58 e 60 del Reg. CE 73/2009, rileva altresì di avere fatto corretta applicazione degli artt. 2 e
3 della legge n. 898/1986 – che sanziona i comportamenti fraudolenti volti a conseguire indebitamente contributi o altre erogazioni – evidenziando anche in tal caso il valore probatorio del verbale di contestazione dal quale sono risultate le dichiarazioni obiettivamente non corrispondenti al vero, contestando peraltro la dedotta natura residuale dell'art. 30 del Reg. CE 73/2009, attesa la sua natura di norma generale applicabile a qualsiasi dichiarazione non veritiera posta a fondamento della richiesta di contributi, diversamente dalle norme di cui agli artt. 58 e 60 che sanzionano unicamente i soggetti che richiedono l'erogazione di contributi comunitari in relazione a superfici maggiori rispetto a quelle effettivamente condotte, sia in maniera intenzionale che per mero errore;
quanto, infine, al richiamo effettuato in relazione all'art. 9 D.M. n. 1922/2015, la resistente ne contesta la rilevanza e l'applicabilità, non costituendo sanatoria “postuma” ed essendo applicabile in ogni caso ai procedimenti di verifica avviati nel corso dell'annualità 2013, da ultimo contestando la richiesta di applicazione della sanzione nel minimo edittale, trattandosi di sanzione applicata in misura fissa.
4.3. Ebbene, come già rilevato in premessa, l'opposizione ha ad oggetto la determinazione con cui ha ingiunto alla società ricorrente il pagamento della somma CP_2
- 9 - di euro 93.854,16 per violazione della legge n. 898/1986, sulla scorta del verbale di contestazione elevato dal Corpo Forestale dello Stato l'11 marzo 2016, in quanto, in violazione dell'art. 2 Legge n. 898/1986, la società semplice aveva percepito CP_1
“…somme non dovute a titolo di aiuto comunitario a seguito all'adesione al Regime di pagamento unico domanda numero n. 30809834960. In particolare la contestazione si riferisce all'inserimento di superfici richieste a premio non pascolate ubicate nei Comuni di
AC (CN) – ZA (GE) _ RA (TO) – ON (VB) per € 137.668,52” (cfr. doc. n 1 allegato alla produzione di parte convenuta). L'amministrazione procedente aveva erogato la sanzione prendendo atto che “… la superficie contestata ammonta a 234,233 ettari e che il valore unitario dei titoli ammonta a € 400,69 dato dal rapporto fra il Parte_4
Titoli di € 290.097,51 rispetto alla disponibilità di 724 titoli … in relazione alla superficie del
Comune di RA (Fg. 2, mappali vari) per ha 155,387 risultano dichiarazioni mendaci, atte a dimostrare l'avvenuto pascolamento nell'area…” e, conseguentemente, “…tutti gli elementi a dimostrazione delle condizioni artificiose ai fini dell'ottenimento dell'aiuto
(clausola di elusione art. 30 Reg. CE 73/2009), così come indicato nel rapporto verbale del
Corpo Forestale … potranno trovare conferma all'esito del procedimento penale sopra indicato, ancora pendente” e, pertanto, aveva “…ritenuto opportuno, senza entrare nel merito della intenzionalità della condotta, circoscrivere la contestazione alle superfici irregolari, essendo ancora pendente il giudizio penale…”.
4.3.1. La falsa dichiarazione consiste pertanto nell'aver esposto un ammontare di superfici pascolive superiori a quelle effettivamente pascolate, poiché era emerso, all'esito degli accertamenti condotti dal Corpo Forestale, che, tra gli altri, i terreni siti nel Comune di
RA non erano stati pascolati in relazione a 155,387 ettari, con conseguente mendacità e falsità delle dichiarazioni rese dall'opponente e contenute nella Domanda
Unica; a difettare, pertanto, secondo la prospettazione di era stato l'effettivo CP_2 pascolamento in relazione alle superfici pascolive del Comune , diversamente Parte_5 da quanto attestato in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dei contributi.
Di qui, la contestazione della violazione dell'art. 2 Legge n. 898/1986, che prevede che
“…chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé
o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo europeo Controparte_3
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione
[...]
- 10 - da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000,00 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti”.
Giova al riguardo evidenziare – come, peraltro, osservato dalla Corte d'Appello di Torino in procedimento del tutto analogo – che, per la sussistenza dell'illecito de quo, che la Suprema
Corte ha precisato essere di danno (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 10459/2019, che richiama
Cass. civ., sez. 1, n. 3125/2005), occorre che le false dichiarazioni abbiano determinato l'indebita erogazione dei contributi, ossia che sussista un rapporto causale tra le dichiarazioni stesse e il pregiudizio subito dalla Comunità europea. In altri termini, il falso non assume alcuna rilevanza ai fini del legittimo conseguimento dei contributi, atteso che la norma, come già rilevato, non sanziona il falso in quanto tale, ma in quanto volto a conseguire indebitamente il contributo.
4.3.2. Avuto riguardo ai contributi, gli stessi sono quelli determinati dal Reg. CE 73/2009, recante un regime di sostegno diretto per gli agricoltori, per tali intendendo “una persona fisica o giuridica … la cui azienda si trova nel territorio della Comunità … che esercita un'attività agricola” (art. 2 lett. a), consistente nella “…produzione, allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali…” (art. 2 lett. c). Il citato Regolamento prevede le modalità di accesso al sostegno, tramite la presentazione di una Domanda Unica, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, la cui sussistenza è valutata da ciascuno Stato membro e, all'art. 30, prevede la clausola di elusione, stabilendo che “senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.
La determinazione della sanzione, come rappresentato dall'Amministrazione resistente, è avvenuta sulla scorta dell'art. 60 del Reg. CE n. 1122/2009, che esclude l'ottenimento del contributo qualora le differenze tra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi del precedente art. 57 del medesimo Regolamento, siano dovute a “dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale”; in tali casi, la norma stabilisce che l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza sia superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro. Il successivo paragrafo prevede altresì che qualora la differenza sia superiore al 20%, “l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio
- 11 - dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 57”.
4.3.3. Orbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, parte ricorrente ha sostenuto, sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, l'erroneità della quantificazione degli ettari contestati – che, in base al verbale del Corpo forestale dello Stato, erano complessivamente
234,33 – in considerazione del fatto che, avuto riguardo ai terreni siti nel Comune di
RA, rispetto ai quali la contestazione era ammontante ad ettari 155,387, vi era stato effettivo pascolamento, con la conseguenza che, la domanda di pagamento, considerata tale superficie, sarebbe stata comunque ammissibile essendo la complessiva superficie non contestata sommata a quella relativa al Comune sufficiente all'ottenimento del Parte_5 contributo percepito.
Tale ultima affermazione – secondo cui gli ettari non contestati unitamente a quelli effettivamente pascolati sarebbero stati sufficienti a sorreggere i titoli necessari per l'ottenimento del premio – non è stata revocata in dubbio né contestata espressamente dall'Amministrazione resistente, la quale si è difesa sostenendo, invece, che fosse sufficiente, ai fini sanzionatori, l'oggettiva falsità delle dichiarazioni, riscontrata, peraltro, nel verbale di accertamento dotato al riguardo di fede privilegiata, a mente del quale i terreni siti nel Comune di RA non erano stati oggetto di effettivo pascolamento.
In defintiva, la pretesa sanzionatoria di si fonda sulle risultanze delle indagini CP_2 condotte dal Corpo Forestale dello Stato, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e
Forestale e, in particolare, sulle risultanze del verbale dell'11 marzo 2016 n. 16, da cui erano emerse irregolarità in relazione all'utilizzo di superfici pascolive site nei Comuni di AC,
ZA, RA e ON per l'anno 2013.
4.3.4. Nondimeno, al riguardo, deve evidenziarsi come non possa nella fattispecie in esame, ritenersi raggiunta la prova – incombente in capo all'amministrazione procedente – della commissione da parte dell'odierna ricorrente dell'illecito contestatole, sub specie del mendace inserimento, nella Domanda Unica, di superfici richieste a premio, non effettivamente pascolate, nel Comune di RA, per una estensione di 155,387 ettari.
4.3.5. In proposito, dalle risultanze dell'istruttoria in atti è, invero, emerso che le superfici pascolive site nel Comune di RA erano state effettivamente adibite a pascolo.
Al riguardo, i testi e , escussi in corso di causa, Tes_1 Testimone_2 hanno convalidato la circostanza dell'avvenuta monticazione e demonticazione del bestiame
- 12 - in loro possesso sui terreni siti in RA;
in particolare, la teste , coltivatrice Tes_1 diretta, nel confermare che gli animali da essa custoditi sono monticati dal Comune di
Tavagnasco e hanno, poi, pascolato nel Comune di RA, ha precisato che “ricordo che avevo iniziato a pascolare gli animali nel Comune di Tavagnasco ma poiché non vi era erba a sufficienza ho portato il bestiame nei terreni affittati dalla società agricola CP_1 nel Comune di RA. Ho l'alpeggio confinante con gli alpeggi affittati dalla
[...]
e mentre conducevo il bestiame ho conosciuto il padre del legale Parte_6 rappresentante della società e così ho appreso che avevano affittato proprio quei terreni”
(cfr. verbale d'udienza del 19 novembre 2024), evidenziando altresì “di aver reso quelle false dichiarazioni (ndr. agli agenti accertatori in sede di sommarie informazioni) in quanto non sono abituata a vedere molte persone e alla presenza di due soggetti in divisa sono andata in agitazione. Confermo tuttavia di aver pascolato il bestiame, bovini e caprini, in RA nei terreni indicati innanzi, in quanto i pascoli consentivano il passaggio di entrambe le specie animali”.
Tali circostanze sono state vieppiù ribadite dal teste , il quale Testimone_2 ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto so che La Parte_7 aveva affittato dei terreni e delle baite in Val Chiusella nel Comune di RA. Ed io ho pascolato le mie capre nei terreni affittati dalla società”, precisando che “le capre di mia proprietà hanno pascolato principalmente nella baita denominata Il Gallo in RA” (cfr. verbale d'udienza del 19 novembre 2024).
È, peraltro, emerso – anche all'esito dell'escussione, in qualità di testi, degli agenti appartenenti al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale – che l'accertamento dagli stessi effettuato aveva avuto carattere principalmente documentale, risolvendosi per la gran parte nella comparazione della documentazione in possesso (modelli 7), oltre all'assunzione di sommarie informazioni tra i diversi pascolatori (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 19 novembre 2024, dal teste, , Colonnello dei Carabinieri Testimone_3 in Servizio presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria-Asti dal 15 settembre 2023
e, in precedenza, in servizio a Cuneo e, altresì, dal teste , Brigadiere Capo Testimone_4 dei Carabinieri in Servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestali di Calizzano e, all'epoca dei fatti, in servizio presso la Stazione del Corpo Forestale di Ceva ed applicato per l'indagine al Nucleo Investigativo di Cuneo).
- 13 - Sul punto, dunque, si rendono necessarie due considerazioni. In primo luogo, si deve rilevare come i risultati cui è pervenuta l'Amministrazione procedente all'esito degli accertamenti condotti nei modi innanzi descritti non appaiono confortati da adeguata istruttoria: ed invero, il verbale n. 16 dell'11 marzo 2016 – posto a fondamento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata – ha riportato genericamente l'indicazione “A seguito degli accertamenti svolti, si appurava che i terreni, di proprietà comunale, siti in comune di RA, nell'anno 2013, NON ERANO Parte_8
(cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte ricorrente), senza specificazione alcuna in ordine al tipo di accertamento effettuato per la verifica concreta di tali assunti;
del pari, è stato riportato, in modo altrettanto generico, l'elenco delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto di
Notorietà risultate mendaci. Non vi è, tuttavia, la specifica indicazione dei terreni oggetto delle false dichiarazioni e delle loro rispettive ubicazioni, circostanza che avrebbe consentito di verificare l'effettiva consistenza e collocazione dei terreni ritenuti non pascolati. A ciò deve aggiungersi, altresì, che neanche risultano in atti i verbali relativi alle sommarie informazioni testimoniali delle persone sentite dal Nucleo Operativo nel corso delle indagini dallo stesso espletate, tenuto conto che – come risulta finanche dalle dichiarazioni rese dai testimoni assunti in corso di causa – soltanto alcuni di essi erano stati escussi a sommarie informazioni.
Per tali ragioni, deve ritenersi che l'istruttoria condotta da ai fini della CP_2 determinazione della sanzione, non si sia presentata completa.
A questa considerazione, poi, si salda quella ulteriore che deve tenere conto dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare, in siffatta materia, la questione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem – attesa la concorrenza della sanzione penale e della sanzione amministrativa in relazione agli stessi fatti descritti dalle norme degli artt. 2 e 3 Legge n. 898/1986 – ha specificamente affermato che ciò che rileva, ai fini della verifica del corretto conseguimento degli aiuti comunitari è la verifica dell'uso effettivo e legittimo dei terreni adibiti a pascolo;
in alti termini, secondo la ricostruzione della Corte, la ratio della normativa degli aiuti comunitari di cui trattasi, è quella di premiare l'effettiva utilizzazione della superficie foraggera, il che richiede il necessario accertamento in concreto della effettiva fruizione dei fondi e non può consistere esclusivamente nella raccolta dei documenti comprovanti la sussistenza dei titoli legittimanti la disponibilità dei terreni.
- 14 - Secondo la Corte “alla luce della nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 24 giugno 2010, causa C-375/08, e a.), l'ammissibilità di una Persona_1 domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l'estensivizzazione non può essere subordinata alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere, posto che l'erogazione dei premi in parola è determinata sulla scorta, da un lato, delle misure delle superfici foraggere effettivamente utilizzate, e dall'altro, dal numero di animali detenuti su tali superfici nel corso dell'anno civile
(p. 66)” (cfr. Cass. Civ. n. 34657/2023). Circostanze che, nella fattispecie che ci vede impegnati, non emergono, tenuto conto che, come già innanzi rilevato, l'istruttoria condotta dall'Amministrazione procedente, nell'ambito delle indagini svolte in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese da , quale legale rappresentante della società semplice Parte_1 [...]
si è limitata, in ogni caso, esclusivamente alla verifica, solo sul piano documentale, CP_1 dell'assenza di effettivo pascolamento, circostanza che ha determinato l'esclusione dei terreni oggetto delle dichiarazioni fraudolente, con conseguente applicazione della relativa sanzione.
E tanto in conformità ai generali principi di ripartizione dell'onere della prova, posto che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, oggetto di valutazione è la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione procedente, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale e su cui incombe pertanto di fornire adeguata prova della fondatezza della pretesa, tramite verifiche, anche in loco, per accertare l'effettiva utilizzazione dei fondi adibiti a pascoli, quale fosse la loro estensione in rapporto ai coefficienti di densità prescritti dalla normativa comunitaria e chi ne fosse il fruitore reale (cfr. C. Civ. n. 34657/2023), vieppiù considerando che parte ricorrente ha dedotto in ogni caso la legittimità della propria conduzione e l'erroneità dei calcoli effettuati da assumendo e provando l'effettivo CP_2 pascolamento dei terreni contestati.
Orbene, a fronte di tali specifiche contestazioni formulate dal ricorrente, sarebbe stato onere della convenuta Amministrazione fornire la prova della correttezza degli accertamenti, al di là delle risultanze documentali esaminate, in conformità all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato.
4.3.6. Ne deriva, pertanto, come, tenendo conto degli ettari di terreni relativi al Comune di
RA e degli ettari indicati in eccesso da (in ordine ai quali non vi è Parte_1 contestazione tra le parti), non vi sia stata corresponsione in suo favore di contributi indebiti
- 15 - essendo a tale fine sufficienti gli ettari di terreno che la ricorrente deteneva in forza di un valido titolo di concessione e che aveva, altresì, adibito all'effettivo pascolamento.
Si ritiene, quindi, che, l'illecito contestato non sussista perché la falsità della dichiarazione – relativa ai terreni diversi da quelli siti nel Comune di RA – non abbia determinato un danno in termini di erogazione da parte dell'Unione Europea di un contributo non dovuto.
4.4. In definitiva, per tutti i motivi innanzi esposti, l'opposizione merita di essere accolta, con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione adottata da con la CP_2 determina n. 73/2021 dell'8 marzo 2021 ed assorbimento degli ulteriori motivi di merito prospettati nel ricorso.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della controversia, per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie il ricorso in opposizione proposto da , in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della – per le ragioni di cui alla parte motiva Controparte_1
– e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione adottata da con la determina n. CP_2
73/2021 dell'8 marzo 2021;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in CP_2 favore di , in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi
[...] ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Cuneo, il 12 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
- 16 -
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12 novembre 2025, alle ore 11:00, nella Sezione Civile del Tribunale di Cuneo, all'udienza del Giudice dott.ssa Chiara Martello, assistita dal dott. Luca Facelli, addetto all'Ufficio per il Processo, nonché dalla dott.ssa Sara Marcarino G.O.P. dell'Ufficio per il
Processo è chiamata la causa
TRA
(C.F.: ), nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Colapaoli, indirizzo pec:
Email_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_2
(P. IVA: ), in persona in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Torino, Via Grassi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
AZ e dell'Avv. Alberto Alessandro Caretta dai quali, congiuntamente e disgiuntamente,
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
È presente per parte ricorrente l'Avv. Canavese per delega dell'Avv. Francesco Colapaoli e per parte resistente l'Avv. Pisano per delega dell'Avv. AZ.
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione orale della causa.
L'Avv. Canavese si riporta ai propri atti e delle note depositate per l'odierna udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso;
chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna della controparte alle spese di lite.
L'Avv. Pisano si riporta agli atti e alle deduzioni tutte, in particolare alle note del 6 novembre
2025, insistendo nelle conclusioni già rassegnato.
- 1 - Il Giudice, all'esito della discussione orale, si ritira in camera di consiglio, riservandosi di provvedere in prosieguo di udienza.
* * * * * *
Al termine della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 12:30, in assenza delle parti, il Giudice decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente sentenza.
- 2 - N. 948/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Chiara Martello, all'odierna udienza, all'esito della discussione tra le parti costituite, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo - la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 945/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(C.F.: ), nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Francesco Colapaoli, indirizzo pec:
Email_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_2
(P. IVA: ), in persona in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Torino, Via Grassi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
AZ e dell'Avv. Alberto Alessandro Caretta dai quali, congiuntamente e disgiuntamente,
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981 e art. 6 d.lgs.
n. 150/2011
Conclusioni: I difensori delle parti costituite hanno concluso come da relativo verbale d'udienza.
- 3 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 D. lgs n. 150/2011, depositato in data 2 aprile 2021, Parte_1
– in qualità di legale rappresentante p.t. della – ha adito Controparte_1
l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la Determinazione di ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/1981 n. 73 emessa da in data 8 marzo 2021 nei CP_2 confronti di , quale legale rappresentante della menzionata società – in Parte_2 relazione al verbale n. 16 dell'11 marzo 2016 redatto dal Corpo Forestale dello Stato – e notificata in data 9 marzo 2021, per il pagamento della somma di euro 93.854,16 a titolo di sanzione amministrativa.
1.1. A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente, nello specifico, ha dedotto:
a) che, in data 9 marzo 2021, era stata notificata la menzionata determinazione di ingiunzione di pagamento con la quale, sulla base delle indagini effettuate dal Corpo
Forestale dello Stato, culminate nel verbale di contestazione n. 16 dell'11 marzo
2016, era stato ordinato a , legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
di pagare la complessiva somma (largamente inferiore rispetto
[...] all'indebito contestato) di euro 93.854,16, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 3 della legge n. 898/1986;
b) che era stato contestato all'esponente la violazione della norma di cui all'art. 2 L. n.
898/1986 (che, al comma 1, punisce “…chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale…”) per aver percepito aiuti comunitari pari ad euro 137.668,52, mediante l'inserimento nella relativa domanda unica di pagamento n. 30809834960 del 31 maggio 2013 di superfici di pascolamento in relazione, fra gli altri, al Comune di RA superiori all'effettiva disponibilità aziendale, e conseguentemente irrogata la sanzione amministrativa ai sensi del successivo art. 3 di euro 93.854,16;
c) che avverso l'atto amministrativo di accertamento definitivo del credito afferente alla domanda di pagamento fondante la determinazione di ingiunzione era stato, in ogni caso, proposto ricorso per il relativo annullamento innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, iscritto al n. 738/2016 R.G.;
- 4 - d) che, a seguito degli accertamenti effettuati dal CFS, era emerso che i terreni di proprietà comunale, siti nel Comune di RA, nell'anno 2013, non erano stati pascolati e che la società semplice aveva depositato Dichiarazioni CP_1
Sostitutive di Atto di Notorietà risultate mendaci;
e) che la sanzione irrogata doveva ritenersi nulla sotto il profilo dell'importo richiesto siccome quantificato in violazione delle disposizioni di legge dettate al riguardo poiché, in primo luogo, inferiore rispetto al contributo erogato;
f) che nella domanda di pagamento n. 30809834960 del 31 maggio 2013 erano stati esposti 832,87 ettari ammissibili di terreno a fronte di 724 titoli (che necessitavano di 713 ettari) e che, anche decurtando gli ettari effettivamente contestabili (pari a
234,233) la superficie inserita (pari a 832,87 ettari ammissibili) era, in ogni caso, superiore a quella prescritta dalla legge per l'ottenimento del contributo comunitario;
g) che, pertanto, non sussistevano elementi per contestare l'art. 30 del regolamento
CE 73/2009 tanto in considerazione della sua inapplicabilità al caso di specie quanto perché non vi era stata alcuna necessità di creare artificialmente le condizioni per l'ottenimento del premio contestato;
h) che, peraltro, la determinazione, in relazione alla prova delle condizioni artificiose poste in essere ai fini dell'ottenimento degli aiuti comunitari, era fondata su accertamenti posti alla base del procedimento penale RGNR 1981/2018
(RGIP2353/18) radicato presso il Tribunale di Civitavecchia, all'esito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Cuneo, che risultava ancora pendente;
i) che il pascolamento nei terreni siti nel Comune di RA era regolarmente avvenuto, dovendosi pertanto ritenere perseguita la finalità pubblicistica al fine dell'erogazione dei contributi;
j) che, in particolare, tali terreni del Comune di RA erano stati pascolati con n.
16 caprini, monticati in data 25 maggio 2013 e demonticati in data 3 ottobre 2013, nonché con n. 49 bovini, monticati in data 4 giugno 2013 e demonticati in data 3 ottobre 2013 a dimostrazione della buona fede dell'esponente.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale, in via preliminare, di sospendere – anche inaudita altera parte – l'esecuzione del provvedimento impugnato nonché di tutti gli atti ad esso prodromici, stante la pendenza del giudizio amministrativo rubricato al n. 738/2016 R.G. Tribunale Amministrativo Regionale
- 5 - per il Piemonte relativo alla legittimità dell'atto amministrativo presupposto, e, nel merito,
“accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque disporre
l'annullamento della determinazione di ingiunzione di pagamento n. 73/2021 emessa in data
8.3.2021 nei confronti della società e notificata in data 9 marzo 2021, Parte_3 nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali, anche sotto il profilo dell'importo non previsto dalla legge, accertando e dichiarando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestate violazioni, con ogni conseguenza sulla determinazione citata e su tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali;
in subordine e salvo gravame nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, piaccia contenere il pagamento nel minimo edittale, il tutto con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., la quale, nella propria comparsa di risposta, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della spiegata opposizione siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata.
2.1. In particolare, l'Amministrazione resistente, in via preliminare, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di sospensione della sanzione irrogata in assenza dei relativi presupposti di legge;
nel merito, la parte convenuta ha contestato quanto dedotto dall'opponente in ordine alla erroneità della somma ingiunta, evidenziando, peraltro, che un eventuale errore di quantificazione dell'importo della sanzione non sarebbe comunque stato idoneo ad incidere sulla validità dell'atto, attesa la possibilità di correzione della stessa ad opera dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 6, comma 12 del d.lgs. n. 150/2011. La stessa ha, inoltre, eccepito l'erroneità dei calcoli effettuati dalla controparte in relazione alla quantificazione della sanzione eventualmente dovuta. Ha contestato, altresì, la fondatezza delle avverse deduzioni relativamente all'insussistenza di irregolarità e all'inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 30 del Regolamento CE n. 73 del 2009, rimarcando al riguardo la corretta applicazione da parte dell'amministrazione procedente della disciplina prevista dalle norme di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986 in quanto erano state riscontrate nella domanda di pagamento dichiarazioni oggettivamente non corrispondenti al vero in relazione a terreni, siti nel Comune di RA, con riferimento ai quali non vi era stato effettivo pascolamento, non assumendo alcun rilievo, in ogni caso,
- 6 - l'eventuale accertamento dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento dei benefici. Ha precisato, poi, che la quantificazione della sanzione era avvenuta parametrando la stessa alla superficie in contestazione risultata illegittimamente indicata in domanda e moltiplicando quest'ultima per il valore unitario dei titoli dichiarati.
2.2. In relazione alle singole contestazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, l'amministrazione convenuta ha rilevato come, dall'esame del processo verbale del CFS dell'11 marzo 2016, emergesse l'accertamento dell'effettiva falsità delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attraverso le quali era stato attestato il preteso pascolamento dei terreni nel Comune di RA;
ha contestato, peraltro, le avverse allegazioni in relazione al possesso di validi titoli di conduzione, atteso che, nel caso in esame, a venire in rilievo era stato l'omesso effettivo pascolamento.
La convenuta ha, altresì, contestato l'applicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 9 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 in considerazione della circostanza che la procedura di sanatoria ivi disciplinata aveva avuto riguardo a procedimenti di verifica avviati nel corso dell'annualità 2013 diversamente dall'accertamento afferente alla vicenda in esame che aveva riguardato un procedimento avviato nel corso del 2016. ha, infine, eccepito l'infondatezza della richiesta di controparte volta all'irrogazione CP_2 della sanzione nel minimo edittale, non essendo prevista dalla normativa di riferimento alcuna forbice sanzionatoria ricompresa tra un valore minimo ed uno massimo, essendo diversamente ivi indicata la sanzione in misura fissa.
3. Pertanto, all'esito dell'udienza cartolare del 25 giugno 2021 di trattazione e discussione della causa, con ordinanza dell'8 settembre 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sanzione.
Atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori in dipendenza del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del magistrato originariamente assegnatario del procedimento, la causa – assegnata alla scrivente solo in data 27 settembre 2021 – è pervenuta, dunque, all'udienza del 21 dicembre 2021, fissata per il prosieguo del giudizio, all'esito della quale è stata disposta la sospensione dello stesso, attesa la pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti posti a fondamento della sanzione amministrativa a carico dell'opponente.
3.1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2023, all'esito della decisione resa dal
Tribunale penale di Civitavecchia in data 13 aprile 2023, il giudizio è stato quindi riassunto
- 7 - da e rinviato per il prosieguo;
assunte le prove articolate dalle parti, la causa, Parte_1 ritenuta dunque matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11 novembre 2025, ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata pronunciata sentenza come da dispositivo, di cui è stata data contestuale lettura.
4. Tanto premesso, l'opposizione è risultata fondata e merita, conseguentemente, accoglimento per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
4.1. Nella controversia in esame, invero, , in qualità di legale rappresentante Parte_1
p.t. della , lamenta l'illegittimità della determinazione n. 73 dell'8 Controparte_1 marzo 2021, emessa da Controparte_2
e notificata in data 9 marzo 2021, di ingiunzione di pagamento della somma di
[...] euro 93.854,16 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 2 della legge n. 898/1986.
Parte opponente, in particolare, assume che l'illegittimità della menzionata ordinanza derivi, in primo luogo ed in via preliminare, dall'erroneità dell'importo richiesto in quanto non rispettoso dei parametri previsti dalla disciplina normativa per la determinazione della sanzione connessa alla menzionata violazione;
in secondo luogo, poi, contesta la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della sanzione in quanto, avendo la società medesima a disposizione titoli di conduzione relativi a superfici superiori rispetto a quelli necessari all'ottenimento del contributo ed avendo effettivamente pascolato terreni per
155,387 ettari sul Comune di RA, l'eventuale mancanza di validi titoli di conduzione dei terreni avrebbe dovuto ritenersi irrilevante ai fini della quantificazione del contributo stesso, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. CE n. 73 del 2009 e degli artt. 58 e 60 del Reg. CE N. 1122 del 2009. Infine, nel merito, lamenta l'insussistenza dei presupposti – sub specie della condotta elusiva contestata – per l'applicazione della sanzione, essendo la ricorrente in possesso delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti che i terreni del Comune di RA erano stati regolarmente utilizzati per il pascolo e dovendo, al più ed eventualmente, la fattispecie essere ricondotta nell'ambito del mancato pascolamento su superficie eccessiva, ossia al mancato pascolamento di superfici “eccedenti quelle necessarie per il lecito percepimento del premio” non sanzionabile in considerazione della circostanza che il pascolamento era stato correttamente effettuato su un'estensione di terreno sufficiente per l'abbinamento ettari/Titoli e per il rispetto dei criteri di ammissibilità.
- 8 - 4.2. L'Amministrazione resistente, nel domandare il rigetto della proposta opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, osserva in primo luogo che la erroneità della somma ingiunta, inferiore rispetto a quella in ipotesi dovuta, non possa costituire rilievo di nullità della determina, potendo sempre essere corretta dal giudice adito. Del pari contesta la rilevanza della prospettazione di controparte in relazione agli ettari in esubero al fine dell'ottenimento del contributo evidenziando che i terreni in contestazione siti nel Comune di
RA non erano stati pascolati da controparte, richiamando al riguardo la fede privilegiata di cui è dotato il verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato, in cui era stata evidenziata la falsità delle dichiarazioni contenute nella Domanda Unica.
Invoca, a sostegno della legittimità della sanzione irrogata, la giurisprudenza unionale e le disposizioni regolamentari che prevedono la sospensione o la revoca dell'erogazione dei contributi comunitari in presenza di artifici volti ad ottenere i vantaggi per scopi contrari agli obiettivi del diritto comunitario, nonché la normativa nazionale volta ad evitare che i contributi siano erogati a soggetti che occupino terreni senza il consenso dei legittimi proprietari.
Quanto alla insussistenza dei requisiti per l'irrogazione della sanzione ai sensi degli artt. 30,
58 e 60 del Reg. CE 73/2009, rileva altresì di avere fatto corretta applicazione degli artt. 2 e
3 della legge n. 898/1986 – che sanziona i comportamenti fraudolenti volti a conseguire indebitamente contributi o altre erogazioni – evidenziando anche in tal caso il valore probatorio del verbale di contestazione dal quale sono risultate le dichiarazioni obiettivamente non corrispondenti al vero, contestando peraltro la dedotta natura residuale dell'art. 30 del Reg. CE 73/2009, attesa la sua natura di norma generale applicabile a qualsiasi dichiarazione non veritiera posta a fondamento della richiesta di contributi, diversamente dalle norme di cui agli artt. 58 e 60 che sanzionano unicamente i soggetti che richiedono l'erogazione di contributi comunitari in relazione a superfici maggiori rispetto a quelle effettivamente condotte, sia in maniera intenzionale che per mero errore;
quanto, infine, al richiamo effettuato in relazione all'art. 9 D.M. n. 1922/2015, la resistente ne contesta la rilevanza e l'applicabilità, non costituendo sanatoria “postuma” ed essendo applicabile in ogni caso ai procedimenti di verifica avviati nel corso dell'annualità 2013, da ultimo contestando la richiesta di applicazione della sanzione nel minimo edittale, trattandosi di sanzione applicata in misura fissa.
4.3. Ebbene, come già rilevato in premessa, l'opposizione ha ad oggetto la determinazione con cui ha ingiunto alla società ricorrente il pagamento della somma CP_2
- 9 - di euro 93.854,16 per violazione della legge n. 898/1986, sulla scorta del verbale di contestazione elevato dal Corpo Forestale dello Stato l'11 marzo 2016, in quanto, in violazione dell'art. 2 Legge n. 898/1986, la società semplice aveva percepito CP_1
“…somme non dovute a titolo di aiuto comunitario a seguito all'adesione al Regime di pagamento unico domanda numero n. 30809834960. In particolare la contestazione si riferisce all'inserimento di superfici richieste a premio non pascolate ubicate nei Comuni di
AC (CN) – ZA (GE) _ RA (TO) – ON (VB) per € 137.668,52” (cfr. doc. n 1 allegato alla produzione di parte convenuta). L'amministrazione procedente aveva erogato la sanzione prendendo atto che “… la superficie contestata ammonta a 234,233 ettari e che il valore unitario dei titoli ammonta a € 400,69 dato dal rapporto fra il Parte_4
Titoli di € 290.097,51 rispetto alla disponibilità di 724 titoli … in relazione alla superficie del
Comune di RA (Fg. 2, mappali vari) per ha 155,387 risultano dichiarazioni mendaci, atte a dimostrare l'avvenuto pascolamento nell'area…” e, conseguentemente, “…tutti gli elementi a dimostrazione delle condizioni artificiose ai fini dell'ottenimento dell'aiuto
(clausola di elusione art. 30 Reg. CE 73/2009), così come indicato nel rapporto verbale del
Corpo Forestale … potranno trovare conferma all'esito del procedimento penale sopra indicato, ancora pendente” e, pertanto, aveva “…ritenuto opportuno, senza entrare nel merito della intenzionalità della condotta, circoscrivere la contestazione alle superfici irregolari, essendo ancora pendente il giudizio penale…”.
4.3.1. La falsa dichiarazione consiste pertanto nell'aver esposto un ammontare di superfici pascolive superiori a quelle effettivamente pascolate, poiché era emerso, all'esito degli accertamenti condotti dal Corpo Forestale, che, tra gli altri, i terreni siti nel Comune di
RA non erano stati pascolati in relazione a 155,387 ettari, con conseguente mendacità e falsità delle dichiarazioni rese dall'opponente e contenute nella Domanda
Unica; a difettare, pertanto, secondo la prospettazione di era stato l'effettivo CP_2 pascolamento in relazione alle superfici pascolive del Comune , diversamente Parte_5 da quanto attestato in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dei contributi.
Di qui, la contestazione della violazione dell'art. 2 Legge n. 898/1986, che prevede che
“…chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé
o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo europeo Controparte_3
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione
[...]
- 10 - da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000,00 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti”.
Giova al riguardo evidenziare – come, peraltro, osservato dalla Corte d'Appello di Torino in procedimento del tutto analogo – che, per la sussistenza dell'illecito de quo, che la Suprema
Corte ha precisato essere di danno (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 10459/2019, che richiama
Cass. civ., sez. 1, n. 3125/2005), occorre che le false dichiarazioni abbiano determinato l'indebita erogazione dei contributi, ossia che sussista un rapporto causale tra le dichiarazioni stesse e il pregiudizio subito dalla Comunità europea. In altri termini, il falso non assume alcuna rilevanza ai fini del legittimo conseguimento dei contributi, atteso che la norma, come già rilevato, non sanziona il falso in quanto tale, ma in quanto volto a conseguire indebitamente il contributo.
4.3.2. Avuto riguardo ai contributi, gli stessi sono quelli determinati dal Reg. CE 73/2009, recante un regime di sostegno diretto per gli agricoltori, per tali intendendo “una persona fisica o giuridica … la cui azienda si trova nel territorio della Comunità … che esercita un'attività agricola” (art. 2 lett. a), consistente nella “…produzione, allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali…” (art. 2 lett. c). Il citato Regolamento prevede le modalità di accesso al sostegno, tramite la presentazione di una Domanda Unica, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, la cui sussistenza è valutata da ciascuno Stato membro e, all'art. 30, prevede la clausola di elusione, stabilendo che “senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”.
La determinazione della sanzione, come rappresentato dall'Amministrazione resistente, è avvenuta sulla scorta dell'art. 60 del Reg. CE n. 1122/2009, che esclude l'ottenimento del contributo qualora le differenze tra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi del precedente art. 57 del medesimo Regolamento, siano dovute a “dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale”; in tali casi, la norma stabilisce che l'aiuto non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza sia superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro. Il successivo paragrafo prevede altresì che qualora la differenza sia superiore al 20%, “l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio
- 11 - dell'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 57”.
4.3.3. Orbene, nella fattispecie che ci vede impegnati, parte ricorrente ha sostenuto, sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, l'erroneità della quantificazione degli ettari contestati – che, in base al verbale del Corpo forestale dello Stato, erano complessivamente
234,33 – in considerazione del fatto che, avuto riguardo ai terreni siti nel Comune di
RA, rispetto ai quali la contestazione era ammontante ad ettari 155,387, vi era stato effettivo pascolamento, con la conseguenza che, la domanda di pagamento, considerata tale superficie, sarebbe stata comunque ammissibile essendo la complessiva superficie non contestata sommata a quella relativa al Comune sufficiente all'ottenimento del Parte_5 contributo percepito.
Tale ultima affermazione – secondo cui gli ettari non contestati unitamente a quelli effettivamente pascolati sarebbero stati sufficienti a sorreggere i titoli necessari per l'ottenimento del premio – non è stata revocata in dubbio né contestata espressamente dall'Amministrazione resistente, la quale si è difesa sostenendo, invece, che fosse sufficiente, ai fini sanzionatori, l'oggettiva falsità delle dichiarazioni, riscontrata, peraltro, nel verbale di accertamento dotato al riguardo di fede privilegiata, a mente del quale i terreni siti nel Comune di RA non erano stati oggetto di effettivo pascolamento.
In defintiva, la pretesa sanzionatoria di si fonda sulle risultanze delle indagini CP_2 condotte dal Corpo Forestale dello Stato, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e
Forestale e, in particolare, sulle risultanze del verbale dell'11 marzo 2016 n. 16, da cui erano emerse irregolarità in relazione all'utilizzo di superfici pascolive site nei Comuni di AC,
ZA, RA e ON per l'anno 2013.
4.3.4. Nondimeno, al riguardo, deve evidenziarsi come non possa nella fattispecie in esame, ritenersi raggiunta la prova – incombente in capo all'amministrazione procedente – della commissione da parte dell'odierna ricorrente dell'illecito contestatole, sub specie del mendace inserimento, nella Domanda Unica, di superfici richieste a premio, non effettivamente pascolate, nel Comune di RA, per una estensione di 155,387 ettari.
4.3.5. In proposito, dalle risultanze dell'istruttoria in atti è, invero, emerso che le superfici pascolive site nel Comune di RA erano state effettivamente adibite a pascolo.
Al riguardo, i testi e , escussi in corso di causa, Tes_1 Testimone_2 hanno convalidato la circostanza dell'avvenuta monticazione e demonticazione del bestiame
- 12 - in loro possesso sui terreni siti in RA;
in particolare, la teste , coltivatrice Tes_1 diretta, nel confermare che gli animali da essa custoditi sono monticati dal Comune di
Tavagnasco e hanno, poi, pascolato nel Comune di RA, ha precisato che “ricordo che avevo iniziato a pascolare gli animali nel Comune di Tavagnasco ma poiché non vi era erba a sufficienza ho portato il bestiame nei terreni affittati dalla società agricola CP_1 nel Comune di RA. Ho l'alpeggio confinante con gli alpeggi affittati dalla
[...]
e mentre conducevo il bestiame ho conosciuto il padre del legale Parte_6 rappresentante della società e così ho appreso che avevano affittato proprio quei terreni”
(cfr. verbale d'udienza del 19 novembre 2024), evidenziando altresì “di aver reso quelle false dichiarazioni (ndr. agli agenti accertatori in sede di sommarie informazioni) in quanto non sono abituata a vedere molte persone e alla presenza di due soggetti in divisa sono andata in agitazione. Confermo tuttavia di aver pascolato il bestiame, bovini e caprini, in RA nei terreni indicati innanzi, in quanto i pascoli consentivano il passaggio di entrambe le specie animali”.
Tali circostanze sono state vieppiù ribadite dal teste , il quale Testimone_2 ha dichiarato: “conosco i fatti di causa in quanto so che La Parte_7 aveva affittato dei terreni e delle baite in Val Chiusella nel Comune di RA. Ed io ho pascolato le mie capre nei terreni affittati dalla società”, precisando che “le capre di mia proprietà hanno pascolato principalmente nella baita denominata Il Gallo in RA” (cfr. verbale d'udienza del 19 novembre 2024).
È, peraltro, emerso – anche all'esito dell'escussione, in qualità di testi, degli agenti appartenenti al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale – che l'accertamento dagli stessi effettuato aveva avuto carattere principalmente documentale, risolvendosi per la gran parte nella comparazione della documentazione in possesso (modelli 7), oltre all'assunzione di sommarie informazioni tra i diversi pascolatori (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 19 novembre 2024, dal teste, , Colonnello dei Carabinieri Testimone_3 in Servizio presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria-Asti dal 15 settembre 2023
e, in precedenza, in servizio a Cuneo e, altresì, dal teste , Brigadiere Capo Testimone_4 dei Carabinieri in Servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestali di Calizzano e, all'epoca dei fatti, in servizio presso la Stazione del Corpo Forestale di Ceva ed applicato per l'indagine al Nucleo Investigativo di Cuneo).
- 13 - Sul punto, dunque, si rendono necessarie due considerazioni. In primo luogo, si deve rilevare come i risultati cui è pervenuta l'Amministrazione procedente all'esito degli accertamenti condotti nei modi innanzi descritti non appaiono confortati da adeguata istruttoria: ed invero, il verbale n. 16 dell'11 marzo 2016 – posto a fondamento dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione in questa sede impugnata – ha riportato genericamente l'indicazione “A seguito degli accertamenti svolti, si appurava che i terreni, di proprietà comunale, siti in comune di RA, nell'anno 2013, NON ERANO Parte_8
(cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione di parte ricorrente), senza specificazione alcuna in ordine al tipo di accertamento effettuato per la verifica concreta di tali assunti;
del pari, è stato riportato, in modo altrettanto generico, l'elenco delle Dichiarazioni Sostitutive di Atto di
Notorietà risultate mendaci. Non vi è, tuttavia, la specifica indicazione dei terreni oggetto delle false dichiarazioni e delle loro rispettive ubicazioni, circostanza che avrebbe consentito di verificare l'effettiva consistenza e collocazione dei terreni ritenuti non pascolati. A ciò deve aggiungersi, altresì, che neanche risultano in atti i verbali relativi alle sommarie informazioni testimoniali delle persone sentite dal Nucleo Operativo nel corso delle indagini dallo stesso espletate, tenuto conto che – come risulta finanche dalle dichiarazioni rese dai testimoni assunti in corso di causa – soltanto alcuni di essi erano stati escussi a sommarie informazioni.
Per tali ragioni, deve ritenersi che l'istruttoria condotta da ai fini della CP_2 determinazione della sanzione, non si sia presentata completa.
A questa considerazione, poi, si salda quella ulteriore che deve tenere conto dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare, in siffatta materia, la questione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem – attesa la concorrenza della sanzione penale e della sanzione amministrativa in relazione agli stessi fatti descritti dalle norme degli artt. 2 e 3 Legge n. 898/1986 – ha specificamente affermato che ciò che rileva, ai fini della verifica del corretto conseguimento degli aiuti comunitari è la verifica dell'uso effettivo e legittimo dei terreni adibiti a pascolo;
in alti termini, secondo la ricostruzione della Corte, la ratio della normativa degli aiuti comunitari di cui trattasi, è quella di premiare l'effettiva utilizzazione della superficie foraggera, il che richiede il necessario accertamento in concreto della effettiva fruizione dei fondi e non può consistere esclusivamente nella raccolta dei documenti comprovanti la sussistenza dei titoli legittimanti la disponibilità dei terreni.
- 14 - Secondo la Corte “alla luce della nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(sentenza 24 giugno 2010, causa C-375/08, e a.), l'ammissibilità di una Persona_1 domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l'estensivizzazione non può essere subordinata alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere, posto che l'erogazione dei premi in parola è determinata sulla scorta, da un lato, delle misure delle superfici foraggere effettivamente utilizzate, e dall'altro, dal numero di animali detenuti su tali superfici nel corso dell'anno civile
(p. 66)” (cfr. Cass. Civ. n. 34657/2023). Circostanze che, nella fattispecie che ci vede impegnati, non emergono, tenuto conto che, come già innanzi rilevato, l'istruttoria condotta dall'Amministrazione procedente, nell'ambito delle indagini svolte in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese da , quale legale rappresentante della società semplice Parte_1 [...]
si è limitata, in ogni caso, esclusivamente alla verifica, solo sul piano documentale, CP_1 dell'assenza di effettivo pascolamento, circostanza che ha determinato l'esclusione dei terreni oggetto delle dichiarazioni fraudolente, con conseguente applicazione della relativa sanzione.
E tanto in conformità ai generali principi di ripartizione dell'onere della prova, posto che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, oggetto di valutazione è la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione procedente, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale e su cui incombe pertanto di fornire adeguata prova della fondatezza della pretesa, tramite verifiche, anche in loco, per accertare l'effettiva utilizzazione dei fondi adibiti a pascoli, quale fosse la loro estensione in rapporto ai coefficienti di densità prescritti dalla normativa comunitaria e chi ne fosse il fruitore reale (cfr. C. Civ. n. 34657/2023), vieppiù considerando che parte ricorrente ha dedotto in ogni caso la legittimità della propria conduzione e l'erroneità dei calcoli effettuati da assumendo e provando l'effettivo CP_2 pascolamento dei terreni contestati.
Orbene, a fronte di tali specifiche contestazioni formulate dal ricorrente, sarebbe stato onere della convenuta Amministrazione fornire la prova della correttezza degli accertamenti, al di là delle risultanze documentali esaminate, in conformità all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato.
4.3.6. Ne deriva, pertanto, come, tenendo conto degli ettari di terreni relativi al Comune di
RA e degli ettari indicati in eccesso da (in ordine ai quali non vi è Parte_1 contestazione tra le parti), non vi sia stata corresponsione in suo favore di contributi indebiti
- 15 - essendo a tale fine sufficienti gli ettari di terreno che la ricorrente deteneva in forza di un valido titolo di concessione e che aveva, altresì, adibito all'effettivo pascolamento.
Si ritiene, quindi, che, l'illecito contestato non sussista perché la falsità della dichiarazione – relativa ai terreni diversi da quelli siti nel Comune di RA – non abbia determinato un danno in termini di erogazione da parte dell'Unione Europea di un contributo non dovuto.
4.4. In definitiva, per tutti i motivi innanzi esposti, l'opposizione merita di essere accolta, con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione adottata da con la CP_2 determina n. 73/2021 dell'8 marzo 2021 ed assorbimento degli ulteriori motivi di merito prospettati nel ricorso.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della controversia, per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie il ricorso in opposizione proposto da , in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della – per le ragioni di cui alla parte motiva Controparte_1
– e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione adottata da con la determina n. CP_2
73/2021 dell'8 marzo 2021;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in CP_2 favore di , in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 786,00 per esborsi
[...] ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Cuneo, il 12 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
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