TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN LA SS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4938 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
NZ Di PI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via Bartolomeo
Camerario n. 11,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
ST TT ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio, esposto all'inalazione di antigeni quali polveri di pietra, cemento, esalazioni di bitume bollente ed amianto, la malattia tabellata
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva – asma bronchiale”, di avere denunciato la suddetta malattia all' in data 22/01/2024, che la pratica era stata archiviata, che aveva inutilmente CP_1 proposto opposizione e che gli era già stato riconosciuto un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica, riconducibile a cause lavorative, pari all'11%, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: -) accertare e dichiarare che la patologia lamentata dalla parte ricorrente CP_1
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva, – asma bronchiale-” è stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa;
-) valutare in termini percentuali la menomazione psicofisica patita dalla ricorrente per “Broncopneumopatia cronica ostruttiva, – asma bronchiale-”; -) accertare e dichiarare il grado complessivo della menomazione psicofisica valutando in “unifica” il pregresso danno pari al 11% aumentato della percentuale di danno derivante dalla “Broncopneumopatia cronica ostruttiva, – asma bronchiale-” oggi accertata;
-) condannare l' nella persona del legale rappresentante p.t., alla pagamento del relativo CP_1 indennizzo per danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6
1 % ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16 %”; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con domanda del 22/01/2024 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della patologia “broncopneumopatia cronica ostruttiva”, in correlazione con l'esposizione al rischio derivante dall'inalazione di polveri di cemento, calcare, gesso, calce e altro, nell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio macinatore di pietra svolta dal 1976 al 2020. La pratica è stata archiviata dall' , che ha ritenuto il rischio lavorativo inidoneo a causare la CP_1 malattia denunciata.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad 2 eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sent.
n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ord. n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato. In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale.
Venendo al caso di specie, la broncopneumopatia cronica ostruttiva è tabellata con riferimento a lavorazioni che comportano l'esposizione a diverse sostanze, fra cui produzione di soda, potassa caustica, calce viva;
insaccamento e travaso del cemento sfuso;
estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie;
lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce;
lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali, qualora insorga entro sei anni dalla cessazione della lavorazione.
Dall'estratto contributivo, dalla denuncia di malattia professionale e dall'anamnesi risulta CP_1 confermato che il ricorrente, dal 2000 al 2020, ha lavorato alle dipendenze della ditta
[...]
e poi della Ing. dedite alla lavorazione di materiali per CP_3 Controparte_4 costruzioni, svolgendo mansioni di operaio addetto, specificamente, all'ingrassatura dell'impianto di frantumazione della pietra, controllo dell'impianto e riposizionamento delle pietre cadute dal nastro, sostituzione martelli e riduttori.
I testi e , entrambi impiegati alle dipendenze di un'altra società Testimone_1 Testimone_2
(Cave Sannite) operante nel medesimo impianto dove lavorava il hanno dichiarato che Pt_1 il ricorrente manovrava l'impianto di frantumazione, occupandosi altresì della pulizia del cemento nelle betoniere e dei residui di asfalto nei filtri dell'impianto dei conglomerati, venendo a contatto con polveri sottili di vario genere e polveri di bitume, e tanto su turni di otto ore al giorno.
Risulta, pertanto, provato che il sia stato costantemente soggetto al rischio derivante Pt_1 dall'inalazione di polveri di pietra e di calce e di esalazioni di catrame.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia escluso che il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata (broncopatia cronica ostruttiva), e ha invece riscontrato un asma bronchiale allergico – malattia che è tabellata in industria con riferimento soltanto a lavorazioni di disinfezione in zootecnia che espongono a formaldeide, mai svolte dal Pt_1
In proposito, l'ausiliare ha infatti rilevato che “non risulta agli atti alcuna documentazione sanitaria attestante la patologia. Nella documentazione presentata la diagnosi non risulta, inoltre non c'è stata la classica evoluzione peggiorativa nonostante la terapia in quanto a tutt'oggi la funzionalità polmonare ai test spirometrici risulta pressoché nella norma …”. Quanto all'“asma bronchiale allergico con deficit ventilatorio ostruttivo lieve”, il CTU ne ha invece escluso l'origine lavorativa rilevando quanto segue: “Agli atti non sono presenti test allergologici che possano permetterci di identificare come causa qualche allergene presente nel luogo di lavoro. È presente invece l'esito di un Prick-test cutaneo del 22/04/2021 positivo per dermatofagoidi. I dermatofagoidi (acari della polvere) possono provocare l'asma e rappresentano uno dei fattori di 3 rischio più importanti per l'asma allergico. L'allergia a questi acari può causare sintomi tipici come difficoltà respiratorie, tosse stizzosa, respiro sibilante e dolore al torace. I dermatofagoidi si trovano principalmente nelle case, in particolare nei letti (materassi, cuscini e lenzuola) e negli ambienti domestici in generale. Si annidano in luoghi caldi, umidi e ricchi di polvere, come tappeti, tende, divani e mobili imbottiti. La circostanza che il ricorrente presenti allergia ai dermatofagoidi consente di superare la cosiddetta “presunzione legale d'origine”, possibile soltanto con la prova che la malattia è stata determinata da cause esclusivamente extraprofessionali e non dal lavoro”.
La consulenza tecnica è sorretta da una chiara ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche.
In merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente, si osserva che la documentazione prodotta a corredo del ricorso (docc. 9-10) evidenzia una diagnosi di “asma bronchiale allergico”.
All'infuori della CTP, che rappresenta una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Sez. U,
Sentenza n. 13902 del 03/06/2013), non vi è invece alcun certificato con diagnosi di broncopatia cronica ostruttiva, ma unicamente una TC torace del 2023 (in prod. ) che evidenzia CP_1
“polmoni iperespansi con aree di sfumato addensamento parenchimale … come da note di bronchite cronica enfisematosa”, e il CTU ha adeguatamente motivato l'esclusione, allo stato, di una BPCO.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono, inoltre, coerenti con il principio per cui la prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nella fattispecie, non vi è prova che il ricorrente sia stato assoggettato sul luogo di lavoro agli allergeni da cui è scaturito un asma allergico inveterato, mentre sussiste documentazione precedente la domanda amministrativa che comprova un'allergia ai dermatofagoidi (il prick test del 2021, richiamato nel referto di visita pneumologica del 4/06/2024 messo a disposizione del consulente, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, in sede di operazioni peritali).
Nemmeno la documentazione più recente allegata alle note di trattazione scritta (di cui la parte contesta la mancata valutazione da parte del CTU, sebbene la stessa non risulti essere stata mai ritualmente acquisita al giudizio e trasmessa al consulente, pur essendo ampiamente precedente le operazioni peritali), se pure fa emergere un esito negativo quanto ai dermatofagoidi – peraltro all'attualità, in epoca di molto successiva alla prima diagnosi e alla domanda di malattia professionale –, attesta una sensibilità a potenziali allergeni presenti specificamente sul luogo di lavoro.
Ne discende, in assenza di prova dell'origine professionale della malattia denunciata, il rigetto del ricorso. 4 Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata. Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in uguale misura, per il principio per cui “il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
17739 del 07/09/2016).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
CI AN LA SS
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI AN LA SS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4938 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
NZ Di PI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, via Bartolomeo
Camerario n. 11,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
ST TT ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio, esposto all'inalazione di antigeni quali polveri di pietra, cemento, esalazioni di bitume bollente ed amianto, la malattia tabellata
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva – asma bronchiale”, di avere denunciato la suddetta malattia all' in data 22/01/2024, che la pratica era stata archiviata, che aveva inutilmente CP_1 proposto opposizione e che gli era già stato riconosciuto un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica, riconducibile a cause lavorative, pari all'11%, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: -) accertare e dichiarare che la patologia lamentata dalla parte ricorrente CP_1
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva, – asma bronchiale-” è stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa;
-) valutare in termini percentuali la menomazione psicofisica patita dalla ricorrente per “Broncopneumopatia cronica ostruttiva, – asma bronchiale-”; -) accertare e dichiarare il grado complessivo della menomazione psicofisica valutando in “unifica” il pregresso danno pari al 11% aumentato della percentuale di danno derivante dalla “Broncopneumopatia cronica ostruttiva, – asma bronchiale-” oggi accertata;
-) condannare l' nella persona del legale rappresentante p.t., alla pagamento del relativo CP_1 indennizzo per danno biologico da erogarsi in capitale per gradi di invalidità pari o superiore al 6
1 % ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16 %”; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con domanda del 22/01/2024 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale della patologia “broncopneumopatia cronica ostruttiva”, in correlazione con l'esposizione al rischio derivante dall'inalazione di polveri di cemento, calcare, gesso, calce e altro, nell'espletamento dell'attività lavorativa di operaio macinatore di pietra svolta dal 1976 al 2020. La pratica è stata archiviata dall' , che ha ritenuto il rischio lavorativo inidoneo a causare la CP_1 malattia denunciata.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad 2 eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sent. n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L, Sent.
n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ord. n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato. In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il nesso causale.
Venendo al caso di specie, la broncopneumopatia cronica ostruttiva è tabellata con riferimento a lavorazioni che comportano l'esposizione a diverse sostanze, fra cui produzione di soda, potassa caustica, calce viva;
insaccamento e travaso del cemento sfuso;
estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie;
lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce;
lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali, qualora insorga entro sei anni dalla cessazione della lavorazione.
Dall'estratto contributivo, dalla denuncia di malattia professionale e dall'anamnesi risulta CP_1 confermato che il ricorrente, dal 2000 al 2020, ha lavorato alle dipendenze della ditta
[...]
e poi della Ing. dedite alla lavorazione di materiali per CP_3 Controparte_4 costruzioni, svolgendo mansioni di operaio addetto, specificamente, all'ingrassatura dell'impianto di frantumazione della pietra, controllo dell'impianto e riposizionamento delle pietre cadute dal nastro, sostituzione martelli e riduttori.
I testi e , entrambi impiegati alle dipendenze di un'altra società Testimone_1 Testimone_2
(Cave Sannite) operante nel medesimo impianto dove lavorava il hanno dichiarato che Pt_1 il ricorrente manovrava l'impianto di frantumazione, occupandosi altresì della pulizia del cemento nelle betoniere e dei residui di asfalto nei filtri dell'impianto dei conglomerati, venendo a contatto con polveri sottili di vario genere e polveri di bitume, e tanto su turni di otto ore al giorno.
Risulta, pertanto, provato che il sia stato costantemente soggetto al rischio derivante Pt_1 dall'inalazione di polveri di pietra e di calce e di esalazioni di catrame.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia escluso che il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata (broncopatia cronica ostruttiva), e ha invece riscontrato un asma bronchiale allergico – malattia che è tabellata in industria con riferimento soltanto a lavorazioni di disinfezione in zootecnia che espongono a formaldeide, mai svolte dal Pt_1
In proposito, l'ausiliare ha infatti rilevato che “non risulta agli atti alcuna documentazione sanitaria attestante la patologia. Nella documentazione presentata la diagnosi non risulta, inoltre non c'è stata la classica evoluzione peggiorativa nonostante la terapia in quanto a tutt'oggi la funzionalità polmonare ai test spirometrici risulta pressoché nella norma …”. Quanto all'“asma bronchiale allergico con deficit ventilatorio ostruttivo lieve”, il CTU ne ha invece escluso l'origine lavorativa rilevando quanto segue: “Agli atti non sono presenti test allergologici che possano permetterci di identificare come causa qualche allergene presente nel luogo di lavoro. È presente invece l'esito di un Prick-test cutaneo del 22/04/2021 positivo per dermatofagoidi. I dermatofagoidi (acari della polvere) possono provocare l'asma e rappresentano uno dei fattori di 3 rischio più importanti per l'asma allergico. L'allergia a questi acari può causare sintomi tipici come difficoltà respiratorie, tosse stizzosa, respiro sibilante e dolore al torace. I dermatofagoidi si trovano principalmente nelle case, in particolare nei letti (materassi, cuscini e lenzuola) e negli ambienti domestici in generale. Si annidano in luoghi caldi, umidi e ricchi di polvere, come tappeti, tende, divani e mobili imbottiti. La circostanza che il ricorrente presenti allergia ai dermatofagoidi consente di superare la cosiddetta “presunzione legale d'origine”, possibile soltanto con la prova che la malattia è stata determinata da cause esclusivamente extraprofessionali e non dal lavoro”.
La consulenza tecnica è sorretta da una chiara ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche.
In merito alle contestazioni sollevate da parte ricorrente, si osserva che la documentazione prodotta a corredo del ricorso (docc. 9-10) evidenzia una diagnosi di “asma bronchiale allergico”.
All'infuori della CTP, che rappresenta una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16552 del 06/08/2015, Sez. U,
Sentenza n. 13902 del 03/06/2013), non vi è invece alcun certificato con diagnosi di broncopatia cronica ostruttiva, ma unicamente una TC torace del 2023 (in prod. ) che evidenzia CP_1
“polmoni iperespansi con aree di sfumato addensamento parenchimale … come da note di bronchite cronica enfisematosa”, e il CTU ha adeguatamente motivato l'esclusione, allo stato, di una BPCO.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono, inoltre, coerenti con il principio per cui la prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nella fattispecie, non vi è prova che il ricorrente sia stato assoggettato sul luogo di lavoro agli allergeni da cui è scaturito un asma allergico inveterato, mentre sussiste documentazione precedente la domanda amministrativa che comprova un'allergia ai dermatofagoidi (il prick test del 2021, richiamato nel referto di visita pneumologica del 4/06/2024 messo a disposizione del consulente, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, in sede di operazioni peritali).
Nemmeno la documentazione più recente allegata alle note di trattazione scritta (di cui la parte contesta la mancata valutazione da parte del CTU, sebbene la stessa non risulti essere stata mai ritualmente acquisita al giudizio e trasmessa al consulente, pur essendo ampiamente precedente le operazioni peritali), se pure fa emergere un esito negativo quanto ai dermatofagoidi – peraltro all'attualità, in epoca di molto successiva alla prima diagnosi e alla domanda di malattia professionale –, attesta una sensibilità a potenziali allergeni presenti specificamente sul luogo di lavoro.
Ne discende, in assenza di prova dell'origine professionale della malattia denunciata, il rigetto del ricorso. 4 Non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in misura minima e con riduzione tenuto conto della ridotta attività difensiva espletata. Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in uguale misura, per il principio per cui “il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1023 del 17/01/2013; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n.
17739 del 07/09/2016).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
CI AN LA SS
5