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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/08/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA causa n. 114/25 RG
Udienza dell'1.8.25
È presente, via teams, l'avv. Torelli, il quale precisa le conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 114/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
- parte convenuta (contumace):
[...]
(codice fiscale, partita i.v.a. ) Controparte_2 P.IVA_1
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dal contratto del 19.5.15, con il quale la essendo proprietaria CP_2 di un'azienda esercente l'attività di bar, sita in comune di Altopascio (LU), v. Mazzei 66, ha venduto tale azienda al con patto di riservato dominio. CP_1
Il Liistro, allegato di avere regolarmente saldato tutte le rate del relativo corrispettivo, in ricorso ha chiesto, nei confronti sia della società, della quale la è legale rappresentante, sia CP_2 della ersonalmente, in via principale la pronuncia di una sentenza costitutiva di trasferimento CP_2 dell'azienda ex art. 2932 cc, in via subordinata la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'intervenuto passaggio della proprietà della medesima azienda. In sede di conclusioni l'attore ha poi insistito unicamente nella seconda domanda.
Le convenute non si sono costituite, ma la comparsa personalmente in udienza, ha CP_2 dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Motivi della decisione
Documentalmente provati sia il contratto, sia il pagamento di tutte le rate del corrispettivo, ne consegue, ex art. 1523 cc, l'intervenuto acquisto della proprietà dell'azienda da parte dell'attore.
La domanda va dunque accolta, sia pure unicamente nei confronti della società e non anche nei confronti della ersonalmente. Venditrice era infatti unicamente la prima e non anche la CP_2 seconda.
Nulla sulle spese, posto che l'attore, che pure in ricorso le aveva chieste, in sede di conclusioni non ha insistito sul punto.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara l'intervenuto acquisto da parte dell'attore, in virtù del pagamento di tutte le rate del corrispettivo, della proprietà dell'azienda di cui in motivazione.
Michele Fornaciari
Udienza dell'1.8.25
È presente, via teams, l'avv. Torelli, il quale precisa le conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 114/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
- parte convenuta (contumace):
[...]
(codice fiscale, partita i.v.a. ) Controparte_2 P.IVA_1
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa trae origine dal contratto del 19.5.15, con il quale la essendo proprietaria CP_2 di un'azienda esercente l'attività di bar, sita in comune di Altopascio (LU), v. Mazzei 66, ha venduto tale azienda al con patto di riservato dominio. CP_1
Il Liistro, allegato di avere regolarmente saldato tutte le rate del relativo corrispettivo, in ricorso ha chiesto, nei confronti sia della società, della quale la è legale rappresentante, sia CP_2 della ersonalmente, in via principale la pronuncia di una sentenza costitutiva di trasferimento CP_2 dell'azienda ex art. 2932 cc, in via subordinata la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'intervenuto passaggio della proprietà della medesima azienda. In sede di conclusioni l'attore ha poi insistito unicamente nella seconda domanda.
Le convenute non si sono costituite, ma la comparsa personalmente in udienza, ha CP_2 dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda.
Motivi della decisione
Documentalmente provati sia il contratto, sia il pagamento di tutte le rate del corrispettivo, ne consegue, ex art. 1523 cc, l'intervenuto acquisto della proprietà dell'azienda da parte dell'attore.
La domanda va dunque accolta, sia pure unicamente nei confronti della società e non anche nei confronti della ersonalmente. Venditrice era infatti unicamente la prima e non anche la CP_2 seconda.
Nulla sulle spese, posto che l'attore, che pure in ricorso le aveva chieste, in sede di conclusioni non ha insistito sul punto.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara l'intervenuto acquisto da parte dell'attore, in virtù del pagamento di tutte le rate del corrispettivo, della proprietà dell'azienda di cui in motivazione.
Michele Fornaciari