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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/09/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1502/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 1502/2024 promosso congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...], l'[...] (c.f. ), entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Lucia Bucci (c.f. - PEC C.F._3
) Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 9.9.2024 avente per oggetto: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c., personalmente sottoscritto, depositato in data
17.4.2024, e hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio contratto il 12.5.2001 a Pomezia (RM) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n.24, P.2, S. C, anno 2001, deducendo che dalla loro unione era nata una figlia, (n. il 21 febbraio 2004), oggi Persona_1 maggiorenne e autosufficiente e che, data l'impossibilita di proseguire la vita coniugale, hanno deciso di separarsi alle seguenti: “
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. i coniugi concedono reciprocamente
l'assenso per il rilascio e/o per il rinnovo dei rispettivi passaporti. Con richiesta di disporre la trasmissione della emananda sentenza al competente ufficio dello stato civile di Pomezia, affinché proceda alle annotazioni di legge.”.
2. I medesimi ricorrenti, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.D. (nella specie, il 9.9.2024) hanno chiesto, altresì, data la loro volontà di non volersi riconciliare, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra gli stessi alle medesime condizioni espresse nel libello introduttivo.
3. Con sentenza n. 1830/2024 pubbl. l'11/09/2024, il Tribunale di Velletri omologava la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
L'anzidetto provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del 7.4.2025.
4. La causa è stata rimessa sul ruolo, per il decorso del termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, e con fissazione dell'udienza al 26.5.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Nelle note in sostituzione dell'udienza le parti hanno ribadito che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale le medesime non si sono riconciliate e, rinunciando alla comparizione personale all'udienza fissata, hanno insistito nella dichiarazione di scioglimento del matrimonio e nell'accoglimento delle domande congiunte come di seguito riportate: “
1. i ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, senza previsione, quindi, di alcun assegno di mantenimento;
3. la sig.ra
e il sig. ad ogni effetto di legge e per quanto possa occorrere, prestano Parte_1 Parte_2 in via irrevocabile reciprocamente il consenso per il rinnovo dei passaporti”.
6. Tanto premesso, è provata l'esistenza di una sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato. Risulta, altresì, decorso il termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della figlia e dei coniugi stessi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il Parte_1
20.12.1974 (c.f. ) e nato a [...], l'[...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) il 12.5.2001 a Pomezia (RM) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio C.F._2 del predetto comune al n.24, P.2, S. C, anno 2001;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 1502/2024 promosso congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...] nato a [...], l'[...] (c.f. ), entrambi rappresentati e Pt_2 C.F._2 difesi dall'Avv. Lucia Bucci (c.f. - PEC C.F._3
) Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 9.9.2024 avente per oggetto: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note congiunte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c., personalmente sottoscritto, depositato in data
17.4.2024, e hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda Parte_1 Parte_2 congiunta di separazione e scioglimento del matrimonio contratto il 12.5.2001 a Pomezia (RM) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n.24, P.2, S. C, anno 2001, deducendo che dalla loro unione era nata una figlia, (n. il 21 febbraio 2004), oggi Persona_1 maggiorenne e autosufficiente e che, data l'impossibilita di proseguire la vita coniugale, hanno deciso di separarsi alle seguenti: “
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3. i coniugi concedono reciprocamente
l'assenso per il rilascio e/o per il rinnovo dei rispettivi passaporti. Con richiesta di disporre la trasmissione della emananda sentenza al competente ufficio dello stato civile di Pomezia, affinché proceda alle annotazioni di legge.”.
2. I medesimi ricorrenti, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.D. (nella specie, il 9.9.2024) hanno chiesto, altresì, data la loro volontà di non volersi riconciliare, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra gli stessi alle medesime condizioni espresse nel libello introduttivo.
3. Con sentenza n. 1830/2024 pubbl. l'11/09/2024, il Tribunale di Velletri omologava la separazione personale dei coniugi per mutuo consenso alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
L'anzidetto provvedimento è passato in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del 7.4.2025.
4. La causa è stata rimessa sul ruolo, per il decorso del termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, e con fissazione dell'udienza al 26.5.2025, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Nelle note in sostituzione dell'udienza le parti hanno ribadito che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale le medesime non si sono riconciliate e, rinunciando alla comparizione personale all'udienza fissata, hanno insistito nella dichiarazione di scioglimento del matrimonio e nell'accoglimento delle domande congiunte come di seguito riportate: “
1. i ricorrenti continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento, senza previsione, quindi, di alcun assegno di mantenimento;
3. la sig.ra
e il sig. ad ogni effetto di legge e per quanto possa occorrere, prestano Parte_1 Parte_2 in via irrevocabile reciprocamente il consenso per il rinnovo dei passaporti”.
6. Tanto premesso, è provata l'esistenza di una sentenza di separazione personale dei coniugi passata in giudicato. Risulta, altresì, decorso il termine di procedibilità della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse preminente della figlia e dei coniugi stessi e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da , nata a [...] il Parte_1
20.12.1974 (c.f. ) e nato a [...], l'[...] (c.f. C.F._1 Parte_2
) il 12.5.2001 a Pomezia (RM) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio C.F._2 del predetto comune al n.24, P.2, S. C, anno 2001;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomezia di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi