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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2829 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. LICITRA CECILIA;
C.F._1
ricorrente contro Contr
(c.f. ) con la dott.ssa e il P.IVA_1 Controparte_2
dott. Controparte_3
resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 8 Parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e nel corrente 2024/2025, afferma di non avere ottenuto, per il servizio pre-ruolo prestato, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente
(legge n. 107 del 13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi contrastante con la clausola 4 e
6 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché con gli artt. 63 e 64 del
CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede quindi che il Tribunale voglia condannare il convenuto CP_4
all'assegnazione in suo favore della Carta elettronica in parola per gli anni scolastici di cui sopra.
Il , preliminarmente, eccepisce l'intervenuta Controparte_5
parziale prescrizione delle pretese attoree;
nel merito, chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
Deve, preliminarmente, disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal , ritenuta la tardività della costituzione di parte CP_4
Pagina 2 di 8 resistente in quanto, per ormai costante orientamento di legittimità, qualora il termine a ritroso scada di sabato, la scadenza è anticipata al venerdì (C. 21335/2017; C. 14767/2014; C. 17103/2009).
Nel caso di specie, è stato assegnato termine per trattazione scritta sino al
6.5.2025; il decimo giorno antecedente, ossia il 26.4.2025, era sabato;
il giorno antecedente era il 25 aprile e quindi festivo;
pertanto ai sensi Contr dell'art. 155 c.p.c. il termine per la tempestiva costituzione del è scaduto nel primo giorno precedente non festivo rispetto al 26 aprile
2025 (giorno festivo), e dunque, il 24 aprile.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 4 l. 124/1999 disciplina le varie tipologie di supplenze che possono essere conferite dall'Amministrazione scolastica.
In particolare, la disposizione prevede che:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Pagina 3 di 8 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994, il quale prevede:
“1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami,
e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ricevuto i seguenti incarichi (cfr. contratti allegati al ricorso):
- per l'a.s. 2017/2018, dal 2.10.2017 al 30.06.2018;
- per l'a.s. 2018/2019, dal 24.09.2018 al 30.06.2019;
- per l'a.s. 2019/2020, dal 28.09.2019 al 31.08.2020;
- per l'a.s. 2020/2021, dal 22.09.2020 al 31.08.2021;
- per l'a.s. 2021/2022, dal 06.09.2021 al 31.08.2022;
- per l'a.s. 2022/2023, dal 07.09.2022 al 31.08.2023;
- per l'a.s. 2024/2025, dal 09.09.2024 al 30.06.2025.
Si tratta quindi di incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999.
Inoltre, parte ricorrente ha documentato la permanenza all'interno del sistema scolastico, essendo titolare di contratto a tempo determinato dal
09.09.2024 al 30.06.2025.
Va soggiunto che, trattandosi di Bonus riconosciuto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico ed indipendentemente da eventuali successive assenze da lavoro, alcuna rilevanza assume la circostanza che,
Pagina 4 di 8 alla data del deposito del ricorso (29.10.2024), l'anno scolastico in questione non fosse ancora terminato.
Sulla spettanza della c.d. Carta Docenti nella fattispecie dedotta in questo giudizio, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte con la
Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha chiarito i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano
Pagina 5 di 8 fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Alla luce dei principi sopra enunciati, e risultando che parte ricorrente è ancora inserita nel sistema delle supplenze scolastiche, deve accertarsi il diritto della stessa a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per il servizio prestato negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2024/2025, e dunque per complessivi € 3.500,00.
Pagina 6 di 8 A tale conclusione deve pervenirsi nonostante il recente disposto di cui all'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche nella L. n.
103/2023, che ha esteso il beneficio in discorso alle sole supplenze annuali sino al 31 agosto, prevedendo che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Invero, ancorché l'incarico di supplenza sia stato in specie conferito sino al 30.6.2024, non può prescindersi dal principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, che ha stigmatizzato la disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello precario che ha comunque svolto attività didattica annuale, per tale intendendosi anche quella prestata “sino al termine delle attività didattiche”, ossia sino al 30 giugno. Di talché anche la disposizione di legge da ultimo intervenuta - al pari dell'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 in parte qua - va disapplicata, per identità di ratio ingiustificatamente discriminatoria in contrasto con il richiamato diritto unionale.
Deve, pertanto, condannarsi il convenuto agli adempimenti CP_4
dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per ciascun anno alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art.
Pagina 7 di 8 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 la carta docente e di percepire per ciascuna annualità l'importo per aggiornamento e formazione previsto dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121
(valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare l'importo di € 3.500,00, oltre CP_4
accessori, sulla carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
- condanna il al pagamento, in favore della Controparte_5
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.030 per compensi e € 49 per contributo unificato oltre iva c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, e distrae in favore dell'Avv.
Cecilia Licitra.
14/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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