CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1074/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2015
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2015
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2017
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2018
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, ricorre contro il Comune di Roma Capitale per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato sulla richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di IMU e TASI per gli anni 2015-2019 chiedendone il rimborso.
Deduce in fatto:
1.1. d'esser proprietaria di due immobili entrambi dichiarati con DM 15/11/1990 di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004;
1.2. di aver sempre pagato ICI, IMU e TASI in forma completa senza alcuna riduzione;
1.3. che il 17 luglio 2020 aveva pertanto chiesto il rimborso delle somme pagate in eccesso pari ad euro
31.771 per l'IMU e ad euro 2358 per la TASI.
2. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio riconoscendo nell'an la pretesa ma ritenendo, quanto alla
TASI, di dovere euro 2187 in luogo dei 2411 richiesti.
3. All'odierna pubblica udienza il processo è stato trattenuto a decisione e definito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Il Comune di Roma non contesta il diritto alla riduzione dell'IMU nella misura del 50%, così come stabilito dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del
2011, che la ricorrente invoca in relazione agli immobili di sua proprietà dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004. Nè contesta che tale riduzione spetti anche ai fini della TASI, trattandosi di tassa che condivide con l'IMU la medesima base imponibile (art. 1, comma 675, legge n. 147 del 2013, che richiama, a fini imponibili, l'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, cit.).
La divergenza non riguarda l'an bensì il quantum relativamente, peraltro, alla sola TASI. Secondo il Comune la ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di euro 2.187,38; quest'ultima rivendica la restituzione della somma di euro 2.358,00. Il Comune deduce, al riguardo, che la ricorrente ha versato per il quinquennio di interesse (2015-2019) la complessiva somma di euro 4.797,00, la stessa indicata dalla contribuente. Il contrasto sta nel fatto che il Comune riconosce, senza spiegarne le ragioni, una percentuale di riduzione minore per gli anni di imposta 2015-2016 (circa il 64,8% per il 2015; il 56% per il 2016), mentre per gli anni di imposta 2017-2018 e 2019 riconosce una riduzione del 50%. I calcoli del Comune non sono coerenti con le premesse non essendo chiara la ragione per la quale per i soli anni di imposta 2015-2016 è stata applicata, ai fini TASI, una percentuale di riduzione inferiore a quella applicata per la medesima imposta negli anni successivi e per l'IMU negli stessi anni 2015-2016. Il ricorso, quindi, va accolto e il Comune (che ha comunque costretto parte ricorrente ad agire in giudizio per ottenere il dovuto ed è anche soccombente) condannato al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Roma Capitale a rimborsare alla ricorrente la complessiva somma di euro 34.129,00 oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
- condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida, per compensi, in euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Roma il 14/11/2025
Il Presidente, estensore
DO CE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1074/2024 depositato il 19/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2015
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2016
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2019
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2015
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2017
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2018
- DINIEGO RIMBORSO TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, ricorre contro il Comune di Roma Capitale per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato sulla richiesta di restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di IMU e TASI per gli anni 2015-2019 chiedendone il rimborso.
Deduce in fatto:
1.1. d'esser proprietaria di due immobili entrambi dichiarati con DM 15/11/1990 di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004;
1.2. di aver sempre pagato ICI, IMU e TASI in forma completa senza alcuna riduzione;
1.3. che il 17 luglio 2020 aveva pertanto chiesto il rimborso delle somme pagate in eccesso pari ad euro
31.771 per l'IMU e ad euro 2358 per la TASI.
2. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio riconoscendo nell'an la pretesa ma ritenendo, quanto alla
TASI, di dovere euro 2187 in luogo dei 2411 richiesti.
3. All'odierna pubblica udienza il processo è stato trattenuto a decisione e definito come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. Il Comune di Roma non contesta il diritto alla riduzione dell'IMU nella misura del 50%, così come stabilito dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del
2011, che la ricorrente invoca in relazione agli immobili di sua proprietà dichiarati di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004. Nè contesta che tale riduzione spetti anche ai fini della TASI, trattandosi di tassa che condivide con l'IMU la medesima base imponibile (art. 1, comma 675, legge n. 147 del 2013, che richiama, a fini imponibili, l'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, cit.).
La divergenza non riguarda l'an bensì il quantum relativamente, peraltro, alla sola TASI. Secondo il Comune la ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di euro 2.187,38; quest'ultima rivendica la restituzione della somma di euro 2.358,00. Il Comune deduce, al riguardo, che la ricorrente ha versato per il quinquennio di interesse (2015-2019) la complessiva somma di euro 4.797,00, la stessa indicata dalla contribuente. Il contrasto sta nel fatto che il Comune riconosce, senza spiegarne le ragioni, una percentuale di riduzione minore per gli anni di imposta 2015-2016 (circa il 64,8% per il 2015; il 56% per il 2016), mentre per gli anni di imposta 2017-2018 e 2019 riconosce una riduzione del 50%. I calcoli del Comune non sono coerenti con le premesse non essendo chiara la ragione per la quale per i soli anni di imposta 2015-2016 è stata applicata, ai fini TASI, una percentuale di riduzione inferiore a quella applicata per la medesima imposta negli anni successivi e per l'IMU negli stessi anni 2015-2016. Il ricorso, quindi, va accolto e il Comune (che ha comunque costretto parte ricorrente ad agire in giudizio per ottenere il dovuto ed è anche soccombente) condannato al pagamento delle spese in favore della ricorrente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Roma Capitale a rimborsare alla ricorrente la complessiva somma di euro 34.129,00 oltre interessi maturati e maturandi fino al soddisfo;
- condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida, per compensi, in euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Roma il 14/11/2025
Il Presidente, estensore
DO CE