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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
- SEZIONE AGRARIA -
Il collegio della Sezione Agraria dell'intestato Tribunale composto da
Alessandra Panichi - presidente
Enza Foti - Giudice relatore
Simona D'Ottavi - giudice
Ciabattoni Pietro - esperto
Crocetti Guido - esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404/2024 promossa da:
(cod. fisc. , (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cod. fisc. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cod. fisc. , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._4
(cod. civ. ), (cod. fisc. Persona_1 C.F._5 Parte_5
), (cod. fisc. ), (cod. C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
fisc. ), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._8 Per_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. CAPRETTI DINA giusta
[...] C.F._9
procura in atti;
ricorrenti contro
) rappresentato e difeso dall'avv. CIRIBÈ ACHILLE Controparte_1 C.F._10
giusta procura in atti;
resistente
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti spiegavano alla Sezione Agraria dell'intestato Tribunale di essere eredi universali del defunto deceduto il 12.04.2020, e che, a seguito dell'apertura della Persona_3 successione e della chiamata all'eredità erano divenuti, per quote indivise, comproprietari di diversi appezzamenti di terreno siti in Comune di Roccafluvione – Località Agelli. Spiegavano tuttavia che, con atto sottoscritto nel mese di agosto del 2002, dante causa dei ricorrenti, Persona_3
cedeva a titolo di comodato gratuito a , che accettava, alcuni dei fondi di cui era Controparte_1
proprietario, senza tuttavia identificarli esattamente, al fine di impiantarvi e coltivare una tartufaia.
Aggiungevano che il citato contratto era espressamente denominato “Contratto di convenzione” ove si prevedeva l'accollo, in capo al proprietario, dell'aratura dei terreni, della fornitura della rete di recinzione e dell'acquisto delle piantine, mentre al comodatario competeva l'acquisto dei paletti di recinzione e la sua realizzazione nonché la piantumazione delle piantine e l'accudimento della piantagione stessa. Nella medesima scrittura privata si conveniva, altresì, che quanto prodotto dalla tartufaia sarebbe stato ripartito tra le parti nella misura del 40% al sig. ed in quella del 60% al Per_3
sig. CP_1
Pertanto, poiché la tartufaia era effettivamente impiantata sugli appezzamenti di terreno catastalmente distinti in C.T. del Comune di Roccafluvione al foglio 29 p.lle 411-412-413-414-415-142-143-147 e poiché il non aveva mai adempiuto all'impegno di consegnare al defunto CP_1 Persona_3
o ai suoi eredi parte della produzione derivante dalla tartufaia, gli odierni ricorrenti – preso atto
[...] dell'impossibilità di definire bonariamente la controversia, nonostante i numerosi tentativi – chiedevano al Tribunale “in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di convenzione dell'agosto 2002 per cui è causa non riveste la qualifica di contratto agrario avendo natura giuridica di comodato essenzialmente gratuito e precario;
conseguentemente e per l'effetto, condannare il resistente all'immediato rilascio dei fondi o nel diverso termine che sarà di giustizia, rimettendo, se del caso, le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno per ogni consequenziale provvedimento in ordine al richiesto rilascio dei fondi;
in via subordinata gradata, nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata la natura di contratto agrario, accertare e dichiarare la nullità del contratto di convenzione dell'agosto 2002 per cui è causa ai sensi dell'art.45 legge n.203/82, ordinando il rilascio dei fondi in favore dei proprietari;
in via ulteriormente subordinata gradata, nella denegata ipotesi di qualificazione come contratto di affitto di fondo rustico, accertare il grave inadempimento del resistente e dichiarare la risoluzione del contratto, ordinando il rilascio dei fondi in favore dei proprietari;
in via estremamente subordinata gradata ed alternata alla ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, determinare la scadenza contrattuale del rapporto agrario ed il canone di
pagina 2 di 9 affitto con condanna del resistente al pagamento delle annualità non ancora prescritte;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in primo luogo, il difetto di competenza della Sezione CP_1
Specializzata in materia Agraria, tenuto conto della qualificazione data dalle parti ricorrenti al contratto quale “comodato essenzialmente gratuito e precario” con conseguente competenza del Tribunale ordinario, non trattandosi di un contratto agrario. Affermava che, nel caso di specie, si trattava di un contratto di affitto di fondo rustico, in considerazione del comportamento tenuto dalle parti. Negava la possibilità di qualificare l'accordo quale “contratto agrario atipico di natura associativa”, in assenza dei necessari requisiti, con conseguente infondatezza della domanda di declaratoria di nullità dello stesso.
Negava, altresì, la necessità di integrare il contratto nella parte relativa alla durata ed al corrispettivo dal momento che il corrispettivo era chiaramente determinato mentre, per ciò che concerneva la durata, trattandosi di un contratto stipulato senza l'ausilio di un'associazione di categoria, lo stesso doveva intendersi regolato dall'art.22 L.203/1982 con la conseguenza che, in assenza di una valida disdetta alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si era tacitamente rinnovato di altri 15 anni. Affermava, infine, l'inesistenza del lamentato inadempimento, avendo il sempre consegnato all' CP_1 Per_3
la propria quota parte di frutti.
Concludeva, dunque, chiedendo “1) in via pregiudiziale di rito, nella denegata ipotesi di riconoscimento di contratto di comodato, accogliere l'eccezione di incompetenza formulata in premessa e dichiarare l'incompetenza funzionale delle Sezioni Specializzate Agrarie in favore del
Giudice Ordinario;
2) in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta dai ricorrenti, perché palesemente strumentale, pretestuosa, ma soprattutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare valido il contratto di convenzione tra le parti, così come le pattuizioni inserite nello stesso;
3) sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il rapporto instauratosi tra le parti sulla scorta del contratto di convenzione in atti sia qualificabile come “contratto di affitto di fondo rustico” e, per l'effetto, accertare l'avvenuto puntuale pagamento del canone stabilito sulla scorta delle predette pattuizioni, nonché stabilire la scadenza dello stesso nell'agosto 2032; 4) in estremo subordine, nella denegata ipotesi che la presente
Sezione Specializzata si dovesse ritenere competente a valutare in relazione al contratto in oggetto, riconoscere e quantificare l'indennizzo spettante al sulla scorta dello ius tollendi;
5) Controparte_1 condannare, ex art.96 cpc ricorrenti al risarcimento del danno da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, avendo agito in giudizio con mala fede. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
In assenza di necessità istruttorie il procedimento era chiamato all'odierna udienza per la discussione e, all'esito, il collegio depositava la presente pronuncia.
pagina 3 di 9 Principiando con l'eccezione di difetto di competenza dell'intestata sezione agraria sollevata dal convenuto, va subito detto che, per pacifica giurisprudenza, da sempre fatta propria da questa sezione agraria, “la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate agrarie - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge 14 febbraio 1990, n. 29 – si estende a tutte le controversie implicanti l'accertamento, positivo e negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e non solo a quelle che postulano esclusivamente la proroga legale dei contratti agrari, ma anche a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto quando si tratti di stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, senza poter trovare deroga in ragione del successivo eventuale risultato dell'indagine di merito sulla sussistenza del preteso rapporto agrario, e senza che a tal fine sia neppure consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, come l'interpretazione di una scrittura privata, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (v. ex plurimis Cass. n. 9689 del 24/09/1990; n. 3830 del 01/04/1995; n. 4251 del 13/04/1995; n. n. 3281 del 16/04/1997; n. 7358 del 08/08/1997; n. 4360 del 29/04/1998; n. 4037 del 23/04/1999; 14689 del 02/10/2003; n. 15881 del 11/07/2014; n. 35345 del 01/12/2022; n. 9191 del
05/04/2024), là dove il tralaticio riferimento alla possibilità di un rilievo di infondatezza prima facie della prospettazione della natura agraria va inteso come emergente dalle stesse allegazioni delle parti, senza necessità di altre indagini che, per l'appunto, costituiscono esercizio di una valutazione del merito riservata, quale che ne sia l'esito, alla sezione specializzata (v. Cass. n. 1169 del 11/02/1999);
(Cass., 08-08-1997, n. 7358)” (così, da ultimo Cass. Sez. III Civ. 23 dicembre 2024, n. 34026).
In alteri termini, "appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale e, dunque, anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chieda l'accertamento negativo di tale rapporto e, quindi, invochi l'applicazione delle regole comuni del diritto civile" (così - Cass. n. 37592 del 22/12/2022)
Trasponendo tali principii al caso che ci occupa è evidente, sin dalle allegazioni delle parti – ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che, ciascuna, fornisce del contratto - che il tema di lite si incentra, costituendone nucleo centrale, sull'accertamento, positivo o negativo, della natura agraria del rapporto dedotto. Ne discende che, essendo questo Tribunale chiamato a determinare la pagina 4 di 9 natura agraria o meno del contratto, non potrebbe dubitarsi della competenza dell'intestata Sezione specializzata.
Passando al merito della pretesa è evidente che, al fine di qualificare correttamente il rapporto per cui è causa, diviene essenziale l'attento vaglio della volontà delle parti trasfusa nel disposto contrattuale.
Sul punto, va innanzitutto precisato come, ai fini dell'incasellamento di un rapporto nell'una o nell'altra fattispecie, non potrebbe di certo assumere rilievo determinante la qualificazione che le parti abbiano dato a quel rapporto qualora la lettura delle clausole contrattuali – e, dunque, la corretta individuazione del sinallagma contrattuale voluto dalle parti – induca a ritenere la sussistenza di una fattispecie diversa rispetto a quella espressamente menzionata.
Ed infatti, ritiene questa Sezione Specializzata che, benchè con la “convenzione” sottoscritta tra il dante causa degli attori ed il il primo si impegnava “a cedere in comodato gratuito gli CP_1 appezzamenti di terreno”, è evidente dall'analisi complessiva delle successive pattuizioni come il rapporto non potrebbe in alcun modo essere incasellato nell'alveo del comodato gratuito, non sussistendone alcuno dei requisiti.
È noto, infatti, che caratteristiche essenziali del contratto di comodato siano la gratuità e, in assenza di un termine finale, la precarietà. Elementi, entrambi, che non solo non si rinvengono negli accordi sottoscritti dalle parti ma risultano altresì ampiamente smentiti dalla chiara volontà manifestata dai paciscenti già al momento della sottoscrizione del contratto.
Innanzitutto vi è, a monte, un'incompatibilità funzionale tra il contratto di comodato precario e il tipo di coltivazione voluta tra le parti, ossia quella del tartufo. È noto, infatti, che non si tratta di una coltivazione annuale dal momento che la stessa richiede importanti investimenti iniziali volti all'ottenimento dei frutti a distanza di numerosi anni, anche decenni. Da ciò discende che sarebbe illogico che un soggetto accetti di coltivare dei tartufi su un fondo altrui sulla base di un contratto precario, in forza del quale il proprietario potrebbe, in qualunque momento, richiedere indietro il fondo.
In secondo luogo, risulta del tutto assente, il requisito della gratuità laddove le parti concordavano che
“una volta giunti alla produzione del tartufo, questo verrà ripartito nel seguente modo: il 40% al sig.
, il 60% al sig. . Parte_1 CP_1
E tuttavia, se è vero che, per definizione, il comodato è un contratto gratuito, il cui “sacrificio” economico è sopportato da una sola delle parti è anche vero che, per pacifica interpretazione,
l'inserimento di pattuizioni accessorie di carattere economico nel contratto di comodato, non necessariamente lo trasformano in un'altra fattispecie contrattuale a patto, però, che le stesse non pagina 5 di 9 vengano configurate quale controprestazione del comodatario alla concessione del bene da parte del comodante.
Si è detto, sul punto, che “il carattere essenziale del comodato non viene meno se vi si inerisce un
“modus” posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non potere integrare le caratteristiche di vero e proprio godimento della cosa (Cass. n. 4976/97; Cass. n. 9718/90; Cass. n. 2091/85; Cass. n.
2151/84). In proposito, è stato precisato che la corresponsione di un compenso meramente simbolico non esclude la figura del comodato, la quale, tra l'altro, comprende anche la ipotesi di pagamento dei canoni per luce ed acqua da parte del parente coabitante (Cass. n. 3834/80); la ipotesi di concessione gratuita dell'alloggio con l'onere di tenere presso di sé i figli del concedente (Cass. n. 2684/71); quella di versare i tributi e le spese inerenti all'immobile concesso in uso (Cass. n. 2534/58); l'altra di prestazione di custodia nonché di oneri riguardanti la fornitura di energia elettrica e le spese di riparazione del fabbricato (Cass. n. 9718/90)” (così Cass. n. 485/2003).
Diversamente, l'esistenza di un comodato andrà certamente esclusa allorchè la controprestazione alla concessione in godimento del bene sia di tale importanza da non potersi considerare quale semplice
“onere” ma dovendosi necessariamente qualificare come corrispettivo.
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, pare evidente, infatti, come la previsione di un
“compenso” in natura – costituito dal 40% della produzione – non potrebbe in alcun modo essere considerata una prestazione accessoria, un “onere”, assurgendo, a pieno titolo, alla qualificazione di controprestazione della concessione del fondo.
Ritenere, infatti, il rapporto che ci occupa “gratuito” significherebbe, infatti, mortificare la chiara volontà delle parti e l'esistenza di un importante vantaggio, economicamente valutabile, in capo al comodante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, andrà certamente escluso che il rapporto possa essere incasellato nell'alveo del comodato.
E nemmeno potrebbe ritenersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di un contratto di affitto di fondo rustico posto che, anche gli elementi essenziali di tale fattispecie, risultano del tutto snaturati e, dunque, inesistenti nella “convenzione” sottoscritta.
Ed infatti, in base alla sinergica lettura delle previsioni contrattuali emerge in maniera evidente come entrambe le parti abbiano assunto obbligazioni che vanno oltre il sinallagma tipico del contratto di affitto di fondo rustico.
A ben vedere, l'obbligazione assunta dall' non si limitava alla concessione in godimento del Per_3 terreno dal momento che lo stesso si accollava altresì “l'onere per l'aratura dei terreni, la fornitura della rete di recinzione e l'acquisto delle piantine da tartufo”. Si tratta di obbligazioni che non pagina 6 di 9 potrebbero, in considerazione della loro portata, essere relegate nell'alveo degli obblighi dell'affittante di assicurare il godimento della cosa, in quanto ineriscono specificamente all'attività – coltivazione dei tartufi - che l' ed il decidevano di intraprendere. Per_3 CP_1
Le parti, poi, convenivano che, in caso di infruttuosità della piantagione, le stesse “si riuniranno e di comune accordo decideranno se proseguire o interrompere il presente accordo”. Anche la citata previsione conduce l'accordo che ci occupa certamente al di fuori dei confini del contratto di affitto di fondo rustico, ove il rischio dell'improduttività del fondo ricade integralmente sull'affittuario, rimanendo invece l'affittante del tutto estraneo alle vicende della coltivazione e della produzione. Allo stesso modo, nella medesima convenzione, era previsto che l'eventuale furto delle piantine o del raccolto sarebbe ricaduto proporzionalmente su entrambe le parti e, dunque, anche sul concedente, confermandosi così la ripartizione del rischio di impresa anche in capo al proprietario del fondo.
Si è affermato, sul punto, che “in tema di contratti agrari per distinguere l'affitto dal rapporto associativo occorre aver riguardo al rischio dell'impresa, il quale non può ridursi alle oscillazioni che può subire la produzione del fondo – giacché siffatto rischio può ricorrere anche nell'ipotesi di affitto con canone costituito da una quota dei rapporti – ma va invece riferito al lato passivo della gestione, all'incidenza di tutte le spese e delle perdite e, quindi, alla responsabilità della gestione stessa”
(Cassazione civile, sez. III, n. 5316 del 29.10.1985).
In particolare, se è vero che “nell'affitto (e negli altri contratti agrari a questo assimilato) la qualità di imprenditore agricolo compete esclusivamente al conduttore il quale, oltre ad essere soggetto, in via esclusiva, al rischio dell'impresa, è, altresì, l'unico arbitro delle strategie aziendali e, di conseguenza, egli, nella più completa autonomia, sceglie le colture cui destinare il fondo e nella gestione di tali scelte non è soggetto ad alcun controllo tecnico da parte del proprietario (ad esempio, quanto alla data in cui procedere al raccolto), fermo esclusivamente l'obbligo di rispettare la destinazione originaria del fondo stesso”, pare evidente che i citati caratteri risultano del tutto assenti nel caso di specie posto che, basta leggere la “convenzione” per comprende che, a monte, le “strategie aziendali” ed il “rischio di impresa” fossero di competenza comune e congiunta di entrambe le parti.
Esclusa, dunque, la possibilità di inquadrare la fattispecie nel solco dei contratti agrari - sulla base della costante giurisprudenza in forza della quale “l'art. 27 l. 3 maggio 1982 n. 203, secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo
l'entrata in vigore della legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, si applica ai soli contratti atipici omogenei, sotto il profilo causale, all'affitto, in quanto caratterizzati dallo scambio tra concessione in godimento di un fondo rustico e altre utilità, mentre resta preclusa ogni possibilità di pretendere la conversione in affitto dei
pagina 7 di 9 contratti associativi stipulati nella vigenza della l. n. 203 cit.” – non può che concludersi per l'inquadramento della convenzione nell'alveo dei contratti compartecipativi/associativi.
Di tali fattispecie, infatti, se ne rinvengono la maggior parte delle caratteristiche posto che, come visto,
i costi relativi all'attività di coltivazione erano sostenuti da entrambe le parti ( arava i terreni, Per_3
forniva la rete di recinzione ed acquistava le piantine mentre forniva i paletti della recinzione CP_1
e la realizzava, piantumava le piantine e si occupava dell'accudimento delle stesse) e su entrambe le parti, gravava il rischio di impresa ed il rischio di furto così come su entrambe le parti gravava la decisione di proseguire o meno l'attività in caso di improduttività della piantagione.
Ciò chiarito, è noto che, a norma dell'art. 45 c. II della legge n. 203/82, “è fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida”.
Il divieto è perentorio salvo che nel caso in cui la coltura sia stagionale.
Stagionalità che, pacificamente, non ricorre nel caso di specie, in considerazione della tipologia della piantagione de qua che, per sua stessa natura, richiede un ciclo pluridecennale.
Ne discende che, appurata l'esistenza, tra le parti, di un contratto certamente non stagionale finalizzato allo svolgimento di un'attività associativa agricola volta alla coltivazione del tartufo a fronte dell'attribuzione al proprietario di una quota maggiore di frutti quale corrispettivo per il godimento del fondo, lo stesso andrà necessariamente dichiarato nullo con conseguente obbligo per la parte resistente, di restituzione alla parte ricorrente dei fondi per cui è causa.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 404 del 2024,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuta la competenza a decidere dell'intestata Sezione Agraria:
- Accerta che il contratto stipulato tra il dante causa delle parti ricorrenti e la parte resistente nel mese di agosto del 2002 è un contratto associativo agrario, vietato ex art. 45 c. II c.p.c.;
- Dichiara la nullità del citato accordo;
- Condanna la parte resistente alla restituzione dei fondi oggetto del contratto alle parti ricorrenti;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 8 di 9 Ascoli Piceno, 24 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
- SEZIONE AGRARIA -
Il collegio della Sezione Agraria dell'intestato Tribunale composto da
Alessandra Panichi - presidente
Enza Foti - Giudice relatore
Simona D'Ottavi - giudice
Ciabattoni Pietro - esperto
Crocetti Guido - esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 404/2024 promossa da:
(cod. fisc. , (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cod. fisc. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cod. fisc. , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._4
(cod. civ. ), (cod. fisc. Persona_1 C.F._5 Parte_5
), (cod. fisc. ), (cod. C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
fisc. ), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._8 Per_2
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'avv. CAPRETTI DINA giusta
[...] C.F._9
procura in atti;
ricorrenti contro
) rappresentato e difeso dall'avv. CIRIBÈ ACHILLE Controparte_1 C.F._10
giusta procura in atti;
resistente
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti spiegavano alla Sezione Agraria dell'intestato Tribunale di essere eredi universali del defunto deceduto il 12.04.2020, e che, a seguito dell'apertura della Persona_3 successione e della chiamata all'eredità erano divenuti, per quote indivise, comproprietari di diversi appezzamenti di terreno siti in Comune di Roccafluvione – Località Agelli. Spiegavano tuttavia che, con atto sottoscritto nel mese di agosto del 2002, dante causa dei ricorrenti, Persona_3
cedeva a titolo di comodato gratuito a , che accettava, alcuni dei fondi di cui era Controparte_1
proprietario, senza tuttavia identificarli esattamente, al fine di impiantarvi e coltivare una tartufaia.
Aggiungevano che il citato contratto era espressamente denominato “Contratto di convenzione” ove si prevedeva l'accollo, in capo al proprietario, dell'aratura dei terreni, della fornitura della rete di recinzione e dell'acquisto delle piantine, mentre al comodatario competeva l'acquisto dei paletti di recinzione e la sua realizzazione nonché la piantumazione delle piantine e l'accudimento della piantagione stessa. Nella medesima scrittura privata si conveniva, altresì, che quanto prodotto dalla tartufaia sarebbe stato ripartito tra le parti nella misura del 40% al sig. ed in quella del 60% al Per_3
sig. CP_1
Pertanto, poiché la tartufaia era effettivamente impiantata sugli appezzamenti di terreno catastalmente distinti in C.T. del Comune di Roccafluvione al foglio 29 p.lle 411-412-413-414-415-142-143-147 e poiché il non aveva mai adempiuto all'impegno di consegnare al defunto CP_1 Persona_3
o ai suoi eredi parte della produzione derivante dalla tartufaia, gli odierni ricorrenti – preso atto
[...] dell'impossibilità di definire bonariamente la controversia, nonostante i numerosi tentativi – chiedevano al Tribunale “in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di convenzione dell'agosto 2002 per cui è causa non riveste la qualifica di contratto agrario avendo natura giuridica di comodato essenzialmente gratuito e precario;
conseguentemente e per l'effetto, condannare il resistente all'immediato rilascio dei fondi o nel diverso termine che sarà di giustizia, rimettendo, se del caso, le parti dinanzi al Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno per ogni consequenziale provvedimento in ordine al richiesto rilascio dei fondi;
in via subordinata gradata, nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata la natura di contratto agrario, accertare e dichiarare la nullità del contratto di convenzione dell'agosto 2002 per cui è causa ai sensi dell'art.45 legge n.203/82, ordinando il rilascio dei fondi in favore dei proprietari;
in via ulteriormente subordinata gradata, nella denegata ipotesi di qualificazione come contratto di affitto di fondo rustico, accertare il grave inadempimento del resistente e dichiarare la risoluzione del contratto, ordinando il rilascio dei fondi in favore dei proprietari;
in via estremamente subordinata gradata ed alternata alla ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, determinare la scadenza contrattuale del rapporto agrario ed il canone di
pagina 2 di 9 affitto con condanna del resistente al pagamento delle annualità non ancora prescritte;
in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in primo luogo, il difetto di competenza della Sezione CP_1
Specializzata in materia Agraria, tenuto conto della qualificazione data dalle parti ricorrenti al contratto quale “comodato essenzialmente gratuito e precario” con conseguente competenza del Tribunale ordinario, non trattandosi di un contratto agrario. Affermava che, nel caso di specie, si trattava di un contratto di affitto di fondo rustico, in considerazione del comportamento tenuto dalle parti. Negava la possibilità di qualificare l'accordo quale “contratto agrario atipico di natura associativa”, in assenza dei necessari requisiti, con conseguente infondatezza della domanda di declaratoria di nullità dello stesso.
Negava, altresì, la necessità di integrare il contratto nella parte relativa alla durata ed al corrispettivo dal momento che il corrispettivo era chiaramente determinato mentre, per ciò che concerneva la durata, trattandosi di un contratto stipulato senza l'ausilio di un'associazione di categoria, lo stesso doveva intendersi regolato dall'art.22 L.203/1982 con la conseguenza che, in assenza di una valida disdetta alla scadenza naturale del contratto, lo stesso si era tacitamente rinnovato di altri 15 anni. Affermava, infine, l'inesistenza del lamentato inadempimento, avendo il sempre consegnato all' CP_1 Per_3
la propria quota parte di frutti.
Concludeva, dunque, chiedendo “1) in via pregiudiziale di rito, nella denegata ipotesi di riconoscimento di contratto di comodato, accogliere l'eccezione di incompetenza formulata in premessa e dichiarare l'incompetenza funzionale delle Sezioni Specializzate Agrarie in favore del
Giudice Ordinario;
2) in via principale e nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta dai ricorrenti, perché palesemente strumentale, pretestuosa, ma soprattutto infondata sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in narrativa e, per l'effetto, dichiarare valido il contratto di convenzione tra le parti, così come le pattuizioni inserite nello stesso;
3) sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il rapporto instauratosi tra le parti sulla scorta del contratto di convenzione in atti sia qualificabile come “contratto di affitto di fondo rustico” e, per l'effetto, accertare l'avvenuto puntuale pagamento del canone stabilito sulla scorta delle predette pattuizioni, nonché stabilire la scadenza dello stesso nell'agosto 2032; 4) in estremo subordine, nella denegata ipotesi che la presente
Sezione Specializzata si dovesse ritenere competente a valutare in relazione al contratto in oggetto, riconoscere e quantificare l'indennizzo spettante al sulla scorta dello ius tollendi;
5) Controparte_1 condannare, ex art.96 cpc ricorrenti al risarcimento del danno da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, avendo agito in giudizio con mala fede. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
In assenza di necessità istruttorie il procedimento era chiamato all'odierna udienza per la discussione e, all'esito, il collegio depositava la presente pronuncia.
pagina 3 di 9 Principiando con l'eccezione di difetto di competenza dell'intestata sezione agraria sollevata dal convenuto, va subito detto che, per pacifica giurisprudenza, da sempre fatta propria da questa sezione agraria, “la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate agrarie - da ultimo prevista, in via generale, dalla legge 14 febbraio 1990, n. 29 – si estende a tutte le controversie implicanti l'accertamento, positivo e negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e non solo a quelle che postulano esclusivamente la proroga legale dei contratti agrari, ma anche a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto quando si tratti di stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, senza poter trovare deroga in ragione del successivo eventuale risultato dell'indagine di merito sulla sussistenza del preteso rapporto agrario, e senza che a tal fine sia neppure consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, come l'interpretazione di una scrittura privata, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice (v. ex plurimis Cass. n. 9689 del 24/09/1990; n. 3830 del 01/04/1995; n. 4251 del 13/04/1995; n. n. 3281 del 16/04/1997; n. 7358 del 08/08/1997; n. 4360 del 29/04/1998; n. 4037 del 23/04/1999; 14689 del 02/10/2003; n. 15881 del 11/07/2014; n. 35345 del 01/12/2022; n. 9191 del
05/04/2024), là dove il tralaticio riferimento alla possibilità di un rilievo di infondatezza prima facie della prospettazione della natura agraria va inteso come emergente dalle stesse allegazioni delle parti, senza necessità di altre indagini che, per l'appunto, costituiscono esercizio di una valutazione del merito riservata, quale che ne sia l'esito, alla sezione specializzata (v. Cass. n. 1169 del 11/02/1999);
(Cass., 08-08-1997, n. 7358)” (così, da ultimo Cass. Sez. III Civ. 23 dicembre 2024, n. 34026).
In alteri termini, "appartengono alla competenza della sezione specializzata agraria le controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie a cui è applicabile la disciplina speciale e, dunque, anche la domanda con la quale l'attore, in presenza di una condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chieda l'accertamento negativo di tale rapporto e, quindi, invochi l'applicazione delle regole comuni del diritto civile" (così - Cass. n. 37592 del 22/12/2022)
Trasponendo tali principii al caso che ci occupa è evidente, sin dalle allegazioni delle parti – ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica che, ciascuna, fornisce del contratto - che il tema di lite si incentra, costituendone nucleo centrale, sull'accertamento, positivo o negativo, della natura agraria del rapporto dedotto. Ne discende che, essendo questo Tribunale chiamato a determinare la pagina 4 di 9 natura agraria o meno del contratto, non potrebbe dubitarsi della competenza dell'intestata Sezione specializzata.
Passando al merito della pretesa è evidente che, al fine di qualificare correttamente il rapporto per cui è causa, diviene essenziale l'attento vaglio della volontà delle parti trasfusa nel disposto contrattuale.
Sul punto, va innanzitutto precisato come, ai fini dell'incasellamento di un rapporto nell'una o nell'altra fattispecie, non potrebbe di certo assumere rilievo determinante la qualificazione che le parti abbiano dato a quel rapporto qualora la lettura delle clausole contrattuali – e, dunque, la corretta individuazione del sinallagma contrattuale voluto dalle parti – induca a ritenere la sussistenza di una fattispecie diversa rispetto a quella espressamente menzionata.
Ed infatti, ritiene questa Sezione Specializzata che, benchè con la “convenzione” sottoscritta tra il dante causa degli attori ed il il primo si impegnava “a cedere in comodato gratuito gli CP_1 appezzamenti di terreno”, è evidente dall'analisi complessiva delle successive pattuizioni come il rapporto non potrebbe in alcun modo essere incasellato nell'alveo del comodato gratuito, non sussistendone alcuno dei requisiti.
È noto, infatti, che caratteristiche essenziali del contratto di comodato siano la gratuità e, in assenza di un termine finale, la precarietà. Elementi, entrambi, che non solo non si rinvengono negli accordi sottoscritti dalle parti ma risultano altresì ampiamente smentiti dalla chiara volontà manifestata dai paciscenti già al momento della sottoscrizione del contratto.
Innanzitutto vi è, a monte, un'incompatibilità funzionale tra il contratto di comodato precario e il tipo di coltivazione voluta tra le parti, ossia quella del tartufo. È noto, infatti, che non si tratta di una coltivazione annuale dal momento che la stessa richiede importanti investimenti iniziali volti all'ottenimento dei frutti a distanza di numerosi anni, anche decenni. Da ciò discende che sarebbe illogico che un soggetto accetti di coltivare dei tartufi su un fondo altrui sulla base di un contratto precario, in forza del quale il proprietario potrebbe, in qualunque momento, richiedere indietro il fondo.
In secondo luogo, risulta del tutto assente, il requisito della gratuità laddove le parti concordavano che
“una volta giunti alla produzione del tartufo, questo verrà ripartito nel seguente modo: il 40% al sig.
, il 60% al sig. . Parte_1 CP_1
E tuttavia, se è vero che, per definizione, il comodato è un contratto gratuito, il cui “sacrificio” economico è sopportato da una sola delle parti è anche vero che, per pacifica interpretazione,
l'inserimento di pattuizioni accessorie di carattere economico nel contratto di comodato, non necessariamente lo trasformano in un'altra fattispecie contrattuale a patto, però, che le stesse non pagina 5 di 9 vengano configurate quale controprestazione del comodatario alla concessione del bene da parte del comodante.
Si è detto, sul punto, che “il carattere essenziale del comodato non viene meno se vi si inerisce un
“modus” posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non potere integrare le caratteristiche di vero e proprio godimento della cosa (Cass. n. 4976/97; Cass. n. 9718/90; Cass. n. 2091/85; Cass. n.
2151/84). In proposito, è stato precisato che la corresponsione di un compenso meramente simbolico non esclude la figura del comodato, la quale, tra l'altro, comprende anche la ipotesi di pagamento dei canoni per luce ed acqua da parte del parente coabitante (Cass. n. 3834/80); la ipotesi di concessione gratuita dell'alloggio con l'onere di tenere presso di sé i figli del concedente (Cass. n. 2684/71); quella di versare i tributi e le spese inerenti all'immobile concesso in uso (Cass. n. 2534/58); l'altra di prestazione di custodia nonché di oneri riguardanti la fornitura di energia elettrica e le spese di riparazione del fabbricato (Cass. n. 9718/90)” (così Cass. n. 485/2003).
Diversamente, l'esistenza di un comodato andrà certamente esclusa allorchè la controprestazione alla concessione in godimento del bene sia di tale importanza da non potersi considerare quale semplice
“onere” ma dovendosi necessariamente qualificare come corrispettivo.
Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, pare evidente, infatti, come la previsione di un
“compenso” in natura – costituito dal 40% della produzione – non potrebbe in alcun modo essere considerata una prestazione accessoria, un “onere”, assurgendo, a pieno titolo, alla qualificazione di controprestazione della concessione del fondo.
Ritenere, infatti, il rapporto che ci occupa “gratuito” significherebbe, infatti, mortificare la chiara volontà delle parti e l'esistenza di un importante vantaggio, economicamente valutabile, in capo al comodante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, andrà certamente escluso che il rapporto possa essere incasellato nell'alveo del comodato.
E nemmeno potrebbe ritenersi che, nel caso di specie, si sia in presenza di un contratto di affitto di fondo rustico posto che, anche gli elementi essenziali di tale fattispecie, risultano del tutto snaturati e, dunque, inesistenti nella “convenzione” sottoscritta.
Ed infatti, in base alla sinergica lettura delle previsioni contrattuali emerge in maniera evidente come entrambe le parti abbiano assunto obbligazioni che vanno oltre il sinallagma tipico del contratto di affitto di fondo rustico.
A ben vedere, l'obbligazione assunta dall' non si limitava alla concessione in godimento del Per_3 terreno dal momento che lo stesso si accollava altresì “l'onere per l'aratura dei terreni, la fornitura della rete di recinzione e l'acquisto delle piantine da tartufo”. Si tratta di obbligazioni che non pagina 6 di 9 potrebbero, in considerazione della loro portata, essere relegate nell'alveo degli obblighi dell'affittante di assicurare il godimento della cosa, in quanto ineriscono specificamente all'attività – coltivazione dei tartufi - che l' ed il decidevano di intraprendere. Per_3 CP_1
Le parti, poi, convenivano che, in caso di infruttuosità della piantagione, le stesse “si riuniranno e di comune accordo decideranno se proseguire o interrompere il presente accordo”. Anche la citata previsione conduce l'accordo che ci occupa certamente al di fuori dei confini del contratto di affitto di fondo rustico, ove il rischio dell'improduttività del fondo ricade integralmente sull'affittuario, rimanendo invece l'affittante del tutto estraneo alle vicende della coltivazione e della produzione. Allo stesso modo, nella medesima convenzione, era previsto che l'eventuale furto delle piantine o del raccolto sarebbe ricaduto proporzionalmente su entrambe le parti e, dunque, anche sul concedente, confermandosi così la ripartizione del rischio di impresa anche in capo al proprietario del fondo.
Si è affermato, sul punto, che “in tema di contratti agrari per distinguere l'affitto dal rapporto associativo occorre aver riguardo al rischio dell'impresa, il quale non può ridursi alle oscillazioni che può subire la produzione del fondo – giacché siffatto rischio può ricorrere anche nell'ipotesi di affitto con canone costituito da una quota dei rapporti – ma va invece riferito al lato passivo della gestione, all'incidenza di tutte le spese e delle perdite e, quindi, alla responsabilità della gestione stessa”
(Cassazione civile, sez. III, n. 5316 del 29.10.1985).
In particolare, se è vero che “nell'affitto (e negli altri contratti agrari a questo assimilato) la qualità di imprenditore agricolo compete esclusivamente al conduttore il quale, oltre ad essere soggetto, in via esclusiva, al rischio dell'impresa, è, altresì, l'unico arbitro delle strategie aziendali e, di conseguenza, egli, nella più completa autonomia, sceglie le colture cui destinare il fondo e nella gestione di tali scelte non è soggetto ad alcun controllo tecnico da parte del proprietario (ad esempio, quanto alla data in cui procedere al raccolto), fermo esclusivamente l'obbligo di rispettare la destinazione originaria del fondo stesso”, pare evidente che i citati caratteri risultano del tutto assenti nel caso di specie posto che, basta leggere la “convenzione” per comprende che, a monte, le “strategie aziendali” ed il “rischio di impresa” fossero di competenza comune e congiunta di entrambe le parti.
Esclusa, dunque, la possibilità di inquadrare la fattispecie nel solco dei contratti agrari - sulla base della costante giurisprudenza in forza della quale “l'art. 27 l. 3 maggio 1982 n. 203, secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo
l'entrata in vigore della legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, si applica ai soli contratti atipici omogenei, sotto il profilo causale, all'affitto, in quanto caratterizzati dallo scambio tra concessione in godimento di un fondo rustico e altre utilità, mentre resta preclusa ogni possibilità di pretendere la conversione in affitto dei
pagina 7 di 9 contratti associativi stipulati nella vigenza della l. n. 203 cit.” – non può che concludersi per l'inquadramento della convenzione nell'alveo dei contratti compartecipativi/associativi.
Di tali fattispecie, infatti, se ne rinvengono la maggior parte delle caratteristiche posto che, come visto,
i costi relativi all'attività di coltivazione erano sostenuti da entrambe le parti ( arava i terreni, Per_3
forniva la rete di recinzione ed acquistava le piantine mentre forniva i paletti della recinzione CP_1
e la realizzava, piantumava le piantine e si occupava dell'accudimento delle stesse) e su entrambe le parti, gravava il rischio di impresa ed il rischio di furto così come su entrambe le parti gravava la decisione di proseguire o meno l'attività in caso di improduttività della piantagione.
Ciò chiarito, è noto che, a norma dell'art. 45 c. II della legge n. 203/82, “è fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida”.
Il divieto è perentorio salvo che nel caso in cui la coltura sia stagionale.
Stagionalità che, pacificamente, non ricorre nel caso di specie, in considerazione della tipologia della piantagione de qua che, per sua stessa natura, richiede un ciclo pluridecennale.
Ne discende che, appurata l'esistenza, tra le parti, di un contratto certamente non stagionale finalizzato allo svolgimento di un'attività associativa agricola volta alla coltivazione del tartufo a fronte dell'attribuzione al proprietario di una quota maggiore di frutti quale corrispettivo per il godimento del fondo, lo stesso andrà necessariamente dichiarato nullo con conseguente obbligo per la parte resistente, di restituzione alla parte ricorrente dei fondi per cui è causa.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 404 del 2024,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ritenuta la competenza a decidere dell'intestata Sezione Agraria:
- Accerta che il contratto stipulato tra il dante causa delle parti ricorrenti e la parte resistente nel mese di agosto del 2002 è un contratto associativo agrario, vietato ex art. 45 c. II c.p.c.;
- Dichiara la nullità del citato accordo;
- Condanna la parte resistente alla restituzione dei fondi oggetto del contratto alle parti ricorrenti;
- condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 8 di 9 Ascoli Piceno, 24 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Enza Foti
Il Presidente
Alessandra Panichi
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