Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00595/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 595 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Fiorellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
a) del Decreto-OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto l'istanza della sig.ra -OMISSIS- tesa ad ottenere il rilascio del porto di fucile uso tiro a volo;
b) per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota della Questura di Cosenza -OMISSIS-, recante la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex legge 241/90 per il “Rigetto di rilascio porto di fucile uso tiro a volo”;
c) nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. GI AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati i provvedimenti enucleati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare, la controversia riguarda la legittimità o meno del decreto con il quale il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere il rilascio del porto di fucile uso tiro a volo.
2. I motivi di doglianza attengono, in sostanza, alla denunziata violazione degli artt. 8, 10, 11, 42 e 43 del r.d. 18.06.1931 n.773 e ss.mm.ii. (t.u.l.p.s.), all’eccesso di potere per presupposto erroneo, alla manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, alla erroneità di fatto e di diritto, al travisamento ed alla illogicità manifesta, considerando la contraddittorietà la perplessità l’abnormità, lo sviamento e l’arbitrarietà degli atti impugnati. Vengono inoltre evidenziate violazioni dei principi del giusto procedimento, dei canoni di proporzionalità, trasparenza, correttezza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa, ed infine della trasparenza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando ed avversando le domande ricorsuali, evidenziando l’ampia discrezionalità di cui gode e l’estrema delicatezza degli interessi pubblici che vengono in considerazione nella materia considerata, ed infine chiedendo il respingimento del gravame.
4. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve dunque essere respinto.
6. La questione essenziale e dirimente su cui verte la controversia attiene alla incidenza di una controindicazione relativa al (ex) marito della richiedente, il quale risultava gravato da diversi accertamenti giudiziari negativi, la cui pregnanza è rimasta incontestata.
Secondo l’ultima memoria della ricorrente “ E’ un dato ampiamente comprovato che il “congiunto” al quale si riferisce l’Amministrazione (Sig. -OMISSIS-) non convive più con la -OMISSIS- dal -OMISSIS-. La circostanza, oltretutto, è ben nota alla Questura. Invero già in sede di memorie difensive, conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento, la ricorrente e lo stesso -OMISSIS-, mediante due distinte autocertificazioni, avevano precisato che l’uomo viveva in tutt’altro luogo, “separato dalla sig.ra -OMISSIS-, la quale invece vive in -OMISSIS-”. Le deduzioni di segno contrario – contenute nel provvedimento di diniego, per cui da accertamenti anagrafici compiuti dai Carabinieri di -OMISSIS-, il congiunto risulterebbe “ancora inserito nello stato di famiglia di-OMISSIS-” – vengono definitivamente smentite: a)- dal Certificato di stato di famiglia della -OMISSIS-, rilasciato dal Comune di -OMISSIS- in data-OMISSIS-, in cui figurano unicamente l’odierna ricorrente e la -OMISSIS- con residenza in -OMISSIS- alla -OMISSIS-; b)- dall’ attestazione Isee presentata dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, dalla quale emerge che il nucleo familiare del dichiarante è composto unicamente dalla medesima e dalla figlia; c)- dal Certificato storico di residenza del sig. --OMISSIS-, rilasciato dall’ Ufficio anagrafe del Comune di -OMISSIS-, nel quale si evidenzia che l’uomo è stato, addirittura, cancellato dall’ APR per emigrazione a -OMISSIS-(!). 2 Cade quindi il presupposto principale su cui si regge il diniego gravato, ossia un ambiente familiare “turbato”, a dire della Questura, dalla convivenza del richiedente porto d’armi con un soggetto “poco incline alla serenità dei rapporti familiari ”.
Tuttavia, il Collegio ritiene di dover osservare che il provvedimento impugnato è del -OMISSIS-, quindi al momento della sua emanazione il possibile “contagio” e la sussistenza di un ambiente perturbato non poteva affatto escludersi.
Vale infatti considerare, da un lato, che non era trascorso nemmeno un anno dalla separazione “dichiarata” dei suddetti coniugi e, dall’altro lato, che gli elementi più consistenti a riprova della cesura tra gli ormai ex coniugi vengono da documenti posteriori al provvedimento.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, dal momento che la circostanza ostativa sopra enucleata era sufficiente a sorreggere, secondo il principio tempus regit actum , la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Rimane salva la possibilità di riproporre l’istanza da parte della ricorrente, corredandola di tutti gli elementi all’uopo necessari, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di rivalutarne la posizione alla luce delle non insignificanti sopravvenienze.
7. La ricorrente va ammessa in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, che sarà liquidato con separato decreto successivamente alla ripresentazione di apposita parcella e di dichiarazione della medesima sulla permanenza dei requisiti reddituali di legge.
8. Le spese di lite vanno compensate considerando che le sopravvenienze evidenziate dalla ricorrente, seppure insufficienti ai fini dell’annullamento per le ragioni sopra esplicate, appaiono significative ai fini di un riesame e non sono state smentite dalla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Accoglie definitivamente l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nei sensi e con le modalità indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
GI AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AP | IV AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.