CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA SE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5375/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006828768000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7412/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva la Ricorrente_1 Ricorrente_1 SRL p.iva n. P.IVA_1 avverso l'avviso di intimazione n. 295 2025 9006828768 000 notificato il 15/04/2025 limitatamente alle seguenti sottese cartelle :
1) 295 2023 0029577020 000 notificata il 26/09/2023 per € 24.918,63;
2) 295 2023 0036524322 000 notificata il 26/01/2024 per € 6.739,73;
3) 295 2024 0006710626 000 notificata il 13/03/2024 per € 7.118,45
IV : mancata notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione ed allegazione;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme richieste
Chiedeva l'accoglimento del ricorso , previa sospensione e con il favore delle spese .
IS si costituiva e depositava prova delle notifiche con pec di tutte e 3 le cartelle di cui veniva contestata la notifica;
precisava che per tutte le cartelle veniva formulata istanza di rateizzazione in 72 rate da cui la società decadeva in data 13/02/2025 ,e dopo aver pagato soltanto 3 rate.
Concludeva per il rigetto del ricorso introduttivo con condanna alle spese di lite.
All'esito della produzione la ricorrente nulla controdeduceva.
Si costituita l'Agenzia delle Entrate che chiedeva l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite.
Fissato il giudizio, il contribuente all'udienza del 11/12/2025 eccepiva la tardività della produzione documentale di IS di cui chiedeva l'inutilizzabilità . Insisteva nell'accoglimento del ricorso con condanna alle spese con distrazione . L'Agenzia si riportava in atti. La Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorrerà decidere , in ordine ai documenti prodotti dalla IS in data 4/12/2025 per l'udienza di trattazione dell' 11/12/2025. La documentazione è inutilizzabile poiché , se da un lato la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente , non determina alcuna inammissibilità
( Cass. n. 6734 del 2/4/2015) , dall'altro , parte resistente , non potrà sollevare eccezioni né processuali né di merito che non siano rilevabili d'ufficio e potrà depositare documenti con i limiti di cui all'art. 32 del Dlgs 546/92.
Il deposito degli atti presupposti e delle relate di notifica oltre il termine dei 20 gg liberi previsti dall'art 32 codice del processo tributario , considerato per giurisprudenza costante come perentorio , deve essere considerato tardivo e pertanto ininfluenti sull'esito del giudizio , i documenti prodotti. Conseguentemente detta documentazione non potrà essere utilizzata come prova a favore della parte resistente.
Il ricorso pertanto vista la non utilizzabilità della tardiva seppur conducente documentazione prodotta deve essere accolto per assoluta mancanza di prova circa la notifica degli atti presupposti, eccezione espressamente sollevata dal contribuente in ricorso. Ciò determina che l'avviso di intimazione n. 295
2025 9006828768 000 è fondato su cartelle di cui non veniva provata la notifica;
ciò determinando la nullita derivata ( così Cass SSUU n.10012/2021) .
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 1300,00 oltre accessori di legge e CUT se assolto , in favore del difensore distrattario della contribuente .
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 1300,00 oltre accessori di legge e Cut se assolto, in favore del difensore distrattario della contribuente.
Così deciso in camera di consiglio il 11/12/2025
il Presidente est.
IA AB GI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
VALEA SE, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5375/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006828768000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7412/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorreva la Ricorrente_1 Ricorrente_1 SRL p.iva n. P.IVA_1 avverso l'avviso di intimazione n. 295 2025 9006828768 000 notificato il 15/04/2025 limitatamente alle seguenti sottese cartelle :
1) 295 2023 0029577020 000 notificata il 26/09/2023 per € 24.918,63;
2) 295 2023 0036524322 000 notificata il 26/01/2024 per € 6.739,73;
3) 295 2024 0006710626 000 notificata il 13/03/2024 per € 7.118,45
IV : mancata notifica degli atti presupposti;
difetto di motivazione ed allegazione;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle ulteriori somme richieste
Chiedeva l'accoglimento del ricorso , previa sospensione e con il favore delle spese .
IS si costituiva e depositava prova delle notifiche con pec di tutte e 3 le cartelle di cui veniva contestata la notifica;
precisava che per tutte le cartelle veniva formulata istanza di rateizzazione in 72 rate da cui la società decadeva in data 13/02/2025 ,e dopo aver pagato soltanto 3 rate.
Concludeva per il rigetto del ricorso introduttivo con condanna alle spese di lite.
All'esito della produzione la ricorrente nulla controdeduceva.
Si costituita l'Agenzia delle Entrate che chiedeva l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di lite.
Fissato il giudizio, il contribuente all'udienza del 11/12/2025 eccepiva la tardività della produzione documentale di IS di cui chiedeva l'inutilizzabilità . Insisteva nell'accoglimento del ricorso con condanna alle spese con distrazione . L'Agenzia si riportava in atti. La Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorrerà decidere , in ordine ai documenti prodotti dalla IS in data 4/12/2025 per l'udienza di trattazione dell' 11/12/2025. La documentazione è inutilizzabile poiché , se da un lato la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente , non determina alcuna inammissibilità
( Cass. n. 6734 del 2/4/2015) , dall'altro , parte resistente , non potrà sollevare eccezioni né processuali né di merito che non siano rilevabili d'ufficio e potrà depositare documenti con i limiti di cui all'art. 32 del Dlgs 546/92.
Il deposito degli atti presupposti e delle relate di notifica oltre il termine dei 20 gg liberi previsti dall'art 32 codice del processo tributario , considerato per giurisprudenza costante come perentorio , deve essere considerato tardivo e pertanto ininfluenti sull'esito del giudizio , i documenti prodotti. Conseguentemente detta documentazione non potrà essere utilizzata come prova a favore della parte resistente.
Il ricorso pertanto vista la non utilizzabilità della tardiva seppur conducente documentazione prodotta deve essere accolto per assoluta mancanza di prova circa la notifica degli atti presupposti, eccezione espressamente sollevata dal contribuente in ricorso. Ciò determina che l'avviso di intimazione n. 295
2025 9006828768 000 è fondato su cartelle di cui non veniva provata la notifica;
ciò determinando la nullita derivata ( così Cass SSUU n.10012/2021) .
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 1300,00 oltre accessori di legge e CUT se assolto , in favore del difensore distrattario della contribuente .
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 1300,00 oltre accessori di legge e Cut se assolto, in favore del difensore distrattario della contribuente.
Così deciso in camera di consiglio il 11/12/2025
il Presidente est.
IA AB GI