TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 684
TAR
Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 della Costituzione – violazione del principio di buon andamento della p.a. - violazione del principio di affidamento e dei principi di trasparenza e parità di trattamento – violazione dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016 – eccesso di potere per irragionevolezza

    La parte ricorrente non ha dedotto l’irreperibilità dei documenti in questione sul sito dell’ente o presso gli uffici del medesimo, ma semplicemente la loro indisponibilità sul link indicato – circostanza, questa, che non può di certo costituire un vizio di legittimità del bando.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 della Costituzione e violazione del principio di buon andamento della p.a. sotto altro profilo – violazione dei principi generali in tema di contratti pubblici – indeterminatezza dell’oggetto ed antieconomicità del contratto - eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifeste

    La procedura di gara è espressione della prima fase di concessione di aree pubbliche, non della successiva fase autorizzatoria dei singoli impianti. L'oggetto del contratto è la 'possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari'. La valutazione puntuale della remunerabilità non è richiesta in questa fase.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 della Costituzione e violazione del principio di buon andamento della p.a. sotto altro profilo – violazione dei principi generali in tema di gare pubbliche; infungibilità ed incomparabilità delle offerte

    La procedura di gara è espressione della prima fase di concessione di aree pubbliche, non della successiva fase autorizzatoria dei singoli impianti. L'oggetto del contratto è la 'possibilità di collocare impianti pubblicitari nei limiti di numero, tipologia e superficie fissati dal Piano Generale Degli Impianti Pubblicitari'. La valutazione puntuale della remunerabilità non è richiesta in questa fase.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 97 della Costituzione sotto altro profilo – violazione della legge 190/2012

    Il motivo è inammissibile in quanto non viene chiarito nemmeno in astratto in che modo sia impedito al ricorrente di poter partecipare alla gara.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata per illegittimità degli atti presupposti (con vizi da far valere anche in via diretta) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1, c. 821 l. n. 160/2019 – Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica

    Le norme regolamentari enucleano il procedimento volto ad ottenere la concessione delle superfici, prima, e i titoli autorizzativi, poi, per poter installare e sfruttare commercialmente gli impianti pubblicitari e contengono una precisa indicazione in ordine alle tipologie e al numero degli impianti autorizzabili, nonché alle superfici da destinare all’attività pubblicitaria, prevedendo la suddivisione del territorio comunale in lotti; pertanto, nessuna violazione vi è dell’art. 1, co. 821 della legge 160/2019, che non impone necessariamente l’adozione di un unico regolamento.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata per illegittimità degli atti presupposti (con vizi da far valere anche in via diretta) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 d.gls. n. 285/1992 e dell’art. 36 del Regolamento sulla pubblicità del 2015 – Eccesso di potere per contraddittorietà, indeterminatezza, irragionevolezza, perplessità e sviamento dalla causa tipica

    L’art. 53 del regolamento CUP non è in contrasto con le previsioni dell’art. 23, c. 6, del Codice della Strada e con quelle dell’art. 36, c. 1, del Regolamento sulla pubblicità del 2015, perché queste previsioni non impongono di individuare prima dell’assegnazione delle superfici demaniali i siti ove collocare i singoli impianti pubblicitari; ancora una volta il ricorrente confonde la fase concessoria (a) e la fase autorizzativa (b), atteso che la definizione e il rilascio dei singoli titoli autorizzativi è tipicamente attività propria della seconda.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata per illegittimità degli atti presupposti (con vizi da far valere anche in via diretta) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento dalla causa sotto altro profilo

    Il regolamento, legittimamente e razionalmente, non contempla una preventiva fase di interlocuzione con la Soprintendenza la quale è previsto sia interpellata nella fase di validazione dei progetti, ai sensi dell’art. 5.3. del disciplinare di gara.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata per illegittimità degli atti presupposti (con vizi da far valere anche in via diretta) – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 del d. l. vo n. 285 del 1992; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 821, della l. 160/19 sotto altro profilo. eccesso di potere per contraddittorietà, indeterminatezza, perplessità e sviamento della causa sotto altro profilo

    L’indicazione degli impianti negli allegati tecnici del PGIP esclusivamente per tipologia e dimensioni è conforme al contenuto minimo che la normativa primaria prevede per l’atto regolamentare. Nessuna indicazione normativa, infatti, prevede che si debbano indicare modalità di collocazione o esecutive nel regolamento che, del tutto razionalmente, demanda la valutazione tecnica di questi aspetti di dettaglio operativo alla fase successiva all’assegnazione delle superfici demaniali.

  • Inammissibile
    Illegittimità in via derivata per illegittimità degli atti presupposti (con vizi da far valere anche in via diretta) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della costituzione sotto altro profilo ancora; eccesso di potere per sviamento dalla causa sotto altro profilo ancora.

    Il motivo è inammissibile in quanto non viene chiarito nemmeno in astratto in che modo sia impedito al ricorrente di poter partecipare alla gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 684
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 684
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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