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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1165/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO RI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4084/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castell'Umberto - Sede Comunale 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220022589202 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- ON e del Comune di Castell'Umberto, opposizione avverso la Cartella di pagamento n. 29520220022589202, notificata a mezzo servizio notifiche in data 15.03.2025 dell'importo di euro 537,88, per l'asserito mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e relative sanzioni: anno 2017.
Fondava l'impugnazione sui seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
2) Intervenuta decadenza dal potere di inviare l'intimazione di pagamento;
violazione dell'art. 1, comma 161
L. 296/06;
3) Illegittima applicazione dell'IVA.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castell'Umberto il quale, premesso di avere ricevuto la notifica del ricorso in data
08.05.2025, chiedeva il rigetto del ricorso, depositando copia dell'avviso di accertamento TARI 2017, notificato in data 6 luglio 2020.
Con memorie successivamente depositate, il Comune di Castell'Umberto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per essersi costituita la ricorrente in data 25.05.2025, ossia oltre i 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso NON merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di
Castell'Umberto con le memorie integrative.
Per stessa ammissione del Comune resistente, invero, il ricorso è stato notificato in data 08.05.2025 e quindi entro i termini fissati, a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.lgs 546/92, di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 15.03.2025.
Analogamente tempestiva deve ritenersi la costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta in data
25.05.2025, ossia entro il termine di cui all'art. 22 del citato D.lgs. 546/92 (ossia 30 gg. dalla notifica del ricorso). Nel merito, i motivi di appello proposti dalla contribuente sono in parte inammissibili, in parte infondati.
Invero, costituendosi in giudizio il Comune di Castell'Umberto ha fornito prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, ossia dell'Avviso di Accertamento in Liquidazione TARI anno 2017, perfezionatasi in data
06.07.2020 a mani della stessa ricorrente.
Ciò innanzitutto esclude la fondatezza del primo motivo afferente all'asserito intervenuto maturarsi del termine prescrizionale, posto che il termine quinquennale (pacificamente applicabile al tributo de quo) risulta interrotto dalla suddetta notifica e non era ancora nuovamente decorso al momento della notifica dell'atto impugnato, come detto perfezionatasi in data 15.03.2025.
D'altro canto, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, senza che risulta alcuna impugnazione di quest'ultimo, la pretesa tributaria deve ritenersi divenuta definitiva e ormai cristallizzata, sicché ogni altro motivo di merito deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato, con condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castell'Umberto, delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, nella persona del Giudice Monocratico, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Ente resistente, costituito, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €. 250,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(d.ssa Maria G. Scolaro)
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCOLARO RI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4084/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castell'Umberto - Sede Comunale 98070 Castell'Umberto ME
Difeso da
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220022589202 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- ON e del Comune di Castell'Umberto, opposizione avverso la Cartella di pagamento n. 29520220022589202, notificata a mezzo servizio notifiche in data 15.03.2025 dell'importo di euro 537,88, per l'asserito mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani e relative sanzioni: anno 2017.
Fondava l'impugnazione sui seguenti motivi:
1) intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
2) Intervenuta decadenza dal potere di inviare l'intimazione di pagamento;
violazione dell'art. 1, comma 161
L. 296/06;
3) Illegittima applicazione dell'IVA.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castell'Umberto il quale, premesso di avere ricevuto la notifica del ricorso in data
08.05.2025, chiedeva il rigetto del ricorso, depositando copia dell'avviso di accertamento TARI 2017, notificato in data 6 luglio 2020.
Con memorie successivamente depositate, il Comune di Castell'Umberto eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per essersi costituita la ricorrente in data 25.05.2025, ossia oltre i 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato.
All'odierna udienza, sentite le parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso NON merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune di
Castell'Umberto con le memorie integrative.
Per stessa ammissione del Comune resistente, invero, il ricorso è stato notificato in data 08.05.2025 e quindi entro i termini fissati, a pena di inammissibilità dall'art. 21 del D.lgs 546/92, di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 15.03.2025.
Analogamente tempestiva deve ritenersi la costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta in data
25.05.2025, ossia entro il termine di cui all'art. 22 del citato D.lgs. 546/92 (ossia 30 gg. dalla notifica del ricorso). Nel merito, i motivi di appello proposti dalla contribuente sono in parte inammissibili, in parte infondati.
Invero, costituendosi in giudizio il Comune di Castell'Umberto ha fornito prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, ossia dell'Avviso di Accertamento in Liquidazione TARI anno 2017, perfezionatasi in data
06.07.2020 a mani della stessa ricorrente.
Ciò innanzitutto esclude la fondatezza del primo motivo afferente all'asserito intervenuto maturarsi del termine prescrizionale, posto che il termine quinquennale (pacificamente applicabile al tributo de quo) risulta interrotto dalla suddetta notifica e non era ancora nuovamente decorso al momento della notifica dell'atto impugnato, come detto perfezionatasi in data 15.03.2025.
D'altro canto, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, senza che risulta alcuna impugnazione di quest'ultimo, la pretesa tributaria deve ritenersi divenuta definitiva e ormai cristallizzata, sicché ogni altro motivo di merito deve ritenersi inammissibile.
Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato, con condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castell'Umberto, delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, nella persona del Giudice Monocratico, così provvede:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Ente resistente, costituito, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi €. 250,00, oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
(d.ssa Maria G. Scolaro)