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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1291/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, LA
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6856/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 853/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100780-2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100780-2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100780-2023 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 7 ottobre 2024, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la sentenza n. 853/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sez. 6, pronunciata in data 26 febbraio 2024 e depositata in data 5 marzo 2024, non notificata, resa nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF7030100780/2023, comunicato il 31 maggio 2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Caserta, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2018, con cui le veniva contestata l'indebita deduzione di costi per € 50.000,00, relativi ad attività di ricerca e sviluppo realizzata dall'Istituto di Società_1, in relazione al progetto T.I.F.O.N.E. concernente lo “sviluppo e la implementazione di una soluzione innovativa IT per la analisi previsionale delle vendite e l'analisi dei dati aziendali finalizzata al miglioramento delle performance globali di impresa (periodo 07/2018-12/2020)”; l'Agenzia, ritenuti tali costi non documentati e non inerenti, aveva operato il recupero ai fini IRES, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi.
La società aveva eccepito l'illegittimità dell'atto insistendo sull'inerenza dei costi e sul difetto di motivazione dell'atto.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando che la ricerca svolta da Soc_1 – dai contorni neppure certi – aveva un carattere meramente compilativo e divulgativo, sembrando piuttosto una raccolta d'informazioni di dominio pubblico che non aveva portato alcun progresso dai caratteri innovativi.
L'appellante insisteva sull'illegittimità dell'accertamento rilevando che, a prescindere dalla riconducibilità dell'attività svolta ai progetti di ricerca e sviluppo che davano diritto alle agevolazioni di imposta di cui al comma 4 dell'articolo 3 del d.l. n. 145/2013, le prestazioni rese dall'Istituto di Società_1 erano effettive ed inerenti in quanto assolutamente correlate all'attività in concreto esercitata dalla contribuente.
L'Agenzia in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata e della legittimità dell'avviso.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto un atto con cui l'Ufficio rettificava, ai sensi dell'art. 39 comma 1- lettera b, e dell'art. 41/bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54, del D.P.R. 633/72, il reddito d'impresa dichiarato da € 31.082,000 ad € 81.082,00, per effetto del recupero a tassazione di costi indeducibili per l'importo di € 50.000,00 spesati nell'anno 2018 nel conto “ Consulenza Tecnica” , rilevanti ai fini IRES, IRAP, con recupero dell'Iva indetraibile di € 11.000,00.
Tale atto, come evidenziato dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni, non contiene il recupero dei crediti per attività di ricerca e sviluppo, utilizzati in compensazione dalla società Ricorrente_1 SRL, a partire dall'anno 2018, ma si riferisce al recupero ad imposizione dei costi per attività extra muros sostenuti dalla società per l'anno d'imposta 2018, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo denominato T.I.F.O.N.E, ritenuti non inerenti.
Questione controversa non è pertanto il diritto alla fruizione del credito di imposta riconosciuto dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
Stabilità 2015), e quindi la verifica dei relativi presupposti che risultano oggetto di un diverso accertamento, bensì l'inerenza dei costi sostenuti dalla contribuente in relazione al progetto T.I.F.O.N.E. commissionato all'Istituto di Società_1.
Sul principio di inerenza costituisce orientamento consolidato (vedi Cass. Sez. 5 n. 20049 del 2017, conforme
Cass. Sez. 5 n. 4041 del 2015) quello secondo cui “ In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.”
Si è così precisato che “in tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla loro compatibilità, coerenza e correlazione non già ai ricavi in sé, bensì allo svolgimento dell'attività imprenditoriale idonea a produrre redditi” (In Cass. Sez. 5 n. 902 del 2020 e n. 22664 del 2024).
Rileva ancora che “ In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” ( Cfr. Cass. sez. 5 n. 13300 del
2017, conforme Cass. Sez. 5 n. 21184 del 2014) .
Tanto premesso, l'appellante non ha fornito alcun elemento di fatto o di diritto idoneo ad inficiare il corretto iter motivazionale dell'avviso impugnato e la cui legittimità è stata confermata all'esito del giudizio di I grado.
Dagli atti di causa risulta incontestato che le attività di studio e ricerca sulla cui base è stato realizzato il progetto sono state svolte dal personale aziendale sul posto di lavoro nel corso dello svolgimento delle ordinarie mansioni di lavoro affidate presso la struttura della stessa società e negli usuali orari di lavoro;
tale personale aziendale è stato scelto dalla società tenendo conto delle conoscenze posseduto dallo stesso su processi, attività e tecnologie aziendali in atto.
Ebbene, in riferimento a tale attività interna non è stata fornita alcuna documentazione sui criteri di selezione del personale impiegato nel progetto;
in che modo, in quale data e con quali finalità ciascun dipendente sia stato inserito nel programma (lettera d'incarico, ordine di servizio, comunicazione via mail o altro); come sia stata determinata la quantità di lavoro che ciascun soggetto coinvolto nella ricerca aveva dedicato al progetto, rispetto al lavoro ordinario, con quali modalità erano state organizzate tali attività di ricerca intra-muros
(pianificazione, ordini di servizio, incarichi, ecc.); infine non risulta alcun materiale, documentale o informatico, che dia conto dell'esito dell'attività del gruppo di lavoro.
Quanto invece all'attività extra muros, è emersa una portata essenzialmente compilativa dello studio avente ad oggetto la rassegna di argomenti tecnico-informatici già noti, senza alcun collegamento al contesto operativo della Ricorrente_1 SRL
In effetti, benché l'obiettivo generale del progetto fosse lo studio di fattibilità di una soluzione informatica innovativa che aiutasse la società a migliorare le previsioni sulle vendite, tale obiettivo generale non viene in alcun modo identificato in modo certo, né tanto meno documentato, ma soprattutto non risulta fornita la prova che tale progetto abbia contribuito ad implementare la produzione di redditi o a produrre una qualsiasi altra utilità per l'azienda.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna la appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1800,00 in favore della Agenzia delle Entrate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, LA
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6856/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 853/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100780-2023 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100780-2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030100780-2023 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello notificato a mezzo PEC il 7 ottobre 2024, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava la sentenza n. 853/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sez. 6, pronunciata in data 26 febbraio 2024 e depositata in data 5 marzo 2024, non notificata, resa nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TF7030100780/2023, comunicato il 31 maggio 2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Caserta, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l'anno 2018, con cui le veniva contestata l'indebita deduzione di costi per € 50.000,00, relativi ad attività di ricerca e sviluppo realizzata dall'Istituto di Società_1, in relazione al progetto T.I.F.O.N.E. concernente lo “sviluppo e la implementazione di una soluzione innovativa IT per la analisi previsionale delle vendite e l'analisi dei dati aziendali finalizzata al miglioramento delle performance globali di impresa (periodo 07/2018-12/2020)”; l'Agenzia, ritenuti tali costi non documentati e non inerenti, aveva operato il recupero ai fini IRES, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed interessi.
La società aveva eccepito l'illegittimità dell'atto insistendo sull'inerenza dei costi e sul difetto di motivazione dell'atto.
La Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso rilevando che la ricerca svolta da Soc_1 – dai contorni neppure certi – aveva un carattere meramente compilativo e divulgativo, sembrando piuttosto una raccolta d'informazioni di dominio pubblico che non aveva portato alcun progresso dai caratteri innovativi.
L'appellante insisteva sull'illegittimità dell'accertamento rilevando che, a prescindere dalla riconducibilità dell'attività svolta ai progetti di ricerca e sviluppo che davano diritto alle agevolazioni di imposta di cui al comma 4 dell'articolo 3 del d.l. n. 145/2013, le prestazioni rese dall'Istituto di Società_1 erano effettive ed inerenti in quanto assolutamente correlate all'attività in concreto esercitata dalla contribuente.
L'Agenzia in sede di controdeduzioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata e della legittimità dell'avviso.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto un atto con cui l'Ufficio rettificava, ai sensi dell'art. 39 comma 1- lettera b, e dell'art. 41/bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 54, del D.P.R. 633/72, il reddito d'impresa dichiarato da € 31.082,000 ad € 81.082,00, per effetto del recupero a tassazione di costi indeducibili per l'importo di € 50.000,00 spesati nell'anno 2018 nel conto “ Consulenza Tecnica” , rilevanti ai fini IRES, IRAP, con recupero dell'Iva indetraibile di € 11.000,00.
Tale atto, come evidenziato dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni, non contiene il recupero dei crediti per attività di ricerca e sviluppo, utilizzati in compensazione dalla società Ricorrente_1 SRL, a partire dall'anno 2018, ma si riferisce al recupero ad imposizione dei costi per attività extra muros sostenuti dalla società per l'anno d'imposta 2018, in relazione al progetto di ricerca e sviluppo denominato T.I.F.O.N.E, ritenuti non inerenti.
Questione controversa non è pertanto il diritto alla fruizione del credito di imposta riconosciuto dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013, come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
Stabilità 2015), e quindi la verifica dei relativi presupposti che risultano oggetto di un diverso accertamento, bensì l'inerenza dei costi sostenuti dalla contribuente in relazione al progetto T.I.F.O.N.E. commissionato all'Istituto di Società_1.
Sul principio di inerenza costituisce orientamento consolidato (vedi Cass. Sez. 5 n. 20049 del 2017, conforme
Cass. Sez. 5 n. 4041 del 2015) quello secondo cui “ In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986, va definita come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - sicché il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.”
Si è così precisato che “in tema di redditi d'impresa, il requisito dell'inerenza dei costi deducibili attiene alla loro compatibilità, coerenza e correlazione non già ai ricavi in sé, bensì allo svolgimento dell'attività imprenditoriale idonea a produrre redditi” (In Cass. Sez. 5 n. 902 del 2020 e n. 22664 del 2024).
Rileva ancora che “ In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa” ( Cfr. Cass. sez. 5 n. 13300 del
2017, conforme Cass. Sez. 5 n. 21184 del 2014) .
Tanto premesso, l'appellante non ha fornito alcun elemento di fatto o di diritto idoneo ad inficiare il corretto iter motivazionale dell'avviso impugnato e la cui legittimità è stata confermata all'esito del giudizio di I grado.
Dagli atti di causa risulta incontestato che le attività di studio e ricerca sulla cui base è stato realizzato il progetto sono state svolte dal personale aziendale sul posto di lavoro nel corso dello svolgimento delle ordinarie mansioni di lavoro affidate presso la struttura della stessa società e negli usuali orari di lavoro;
tale personale aziendale è stato scelto dalla società tenendo conto delle conoscenze posseduto dallo stesso su processi, attività e tecnologie aziendali in atto.
Ebbene, in riferimento a tale attività interna non è stata fornita alcuna documentazione sui criteri di selezione del personale impiegato nel progetto;
in che modo, in quale data e con quali finalità ciascun dipendente sia stato inserito nel programma (lettera d'incarico, ordine di servizio, comunicazione via mail o altro); come sia stata determinata la quantità di lavoro che ciascun soggetto coinvolto nella ricerca aveva dedicato al progetto, rispetto al lavoro ordinario, con quali modalità erano state organizzate tali attività di ricerca intra-muros
(pianificazione, ordini di servizio, incarichi, ecc.); infine non risulta alcun materiale, documentale o informatico, che dia conto dell'esito dell'attività del gruppo di lavoro.
Quanto invece all'attività extra muros, è emersa una portata essenzialmente compilativa dello studio avente ad oggetto la rassegna di argomenti tecnico-informatici già noti, senza alcun collegamento al contesto operativo della Ricorrente_1 SRL
In effetti, benché l'obiettivo generale del progetto fosse lo studio di fattibilità di una soluzione informatica innovativa che aiutasse la società a migliorare le previsioni sulle vendite, tale obiettivo generale non viene in alcun modo identificato in modo certo, né tanto meno documentato, ma soprattutto non risulta fornita la prova che tale progetto abbia contribuito ad implementare la produzione di redditi o a produrre una qualsiasi altra utilità per l'azienda.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna la appellante contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1800,00 in favore della Agenzia delle Entrate