Articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 marzo 1992
Art. 11. Responsabilita' delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione 1. Ferma restando la responsabilita' civile, le imprese esercenti attivita' di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attivita' di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualita'.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravita', e' stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992
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