Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01958/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2025, proposto da:
NA TA CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n.9207 del 09.06.2025 -notificato il 31.07.2025 con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha respinto le pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L:47/85 e 326/03 concernenti un immobile sito in Positano, in parte legittimamente realizzato sin dagli anni '40 del secolo scorso;
2) dell'ordinanza n.35 del 13.10.2025 con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere oggetto dei condoni respinti e la rimessa in pristino;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa ET RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria di un immobile ubicato in Positano, catastalmente identificato al foglio 1, particella 153, sub 1 e sub 2 (ex particelle 75 e 76); parte di un fondo rustico di circa mq. 2000 pervenuto alla ricorrente per atto di donazione.
Tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, la ricorrente diede inizio ad alcuni lavori edilizi sul fabbricato, al fine di realizzare un compendio immobiliare che accogliesse il proprio nucleo familiare e rispondesse alle esigenze produttive del terreno agricolo.
Furono realizzati, a piano terra, vicino ai due lati del vano preesistente, altri due locali e fu eseguita la sopraelevazione del livello superiore.
Nel verbale di sopralluogo eseguito dal tecnico del Comune di Positano il 19.12.1984, si rilevava “una costruzione al rustico di mc. 346.61 (circa 115 mq.). La costruzione di due piani è costituita da muri perimetrali, del piano terra e del primo piano, del solaio di copertura del pianoterra e delle tramezzature interne. Al piano terra preesisteva il vano entrale (vedi schizzo)”.
Con provvedimento, n.92 del 21.12.1984, il Comune ordinava la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive.
La costruzione restava allo stato rustico in attesa della definizione della istanza di condono.
Successivamente erano realizzate opere edilizie, come accertato dai VV.UU. del Comune di Positano con il sopralluogo effettuato il 13.10.1999.
Negli anni 2000, la ricorrente epigrafata realizzava una nuova volumetria, consistente nella realizzazione al piano terra dell’immobile, in evidenza al lato corto posto a ovest, di uno spazio coperto di un solo livello con forma irregolare e destinato a deposito.
Per questo intervento era presentata istanza di condono ex L.326/03 n.13699 del 16.11.2024.
Con provvedimento, n.9207 del 09.06.2025, erano rigettate le pratiche di condono ex L.47/85 ed ex L.326/03.
Con ordinanza, n.35 del 13.10.2025, era intimata la demolizione delle opere in contestazione.
Avverso il provvedimento di diniego nonché l’ordinanza demolitoria insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente infondato.
Si controverte sulla legittimità del diniego di condono edilizio nonché dell’ordinanza demolitoria.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, i due provvedimenti impugnati si appalesano al Collegio legittimi, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Il provvedimento di rigetto delle istanze di condono edilizio è certamente legittimo.
Lo stato degli atti è chiaro.
L’istanza di condono n. 458 del 1986, ex L. 1985/47, riguarda “opere ad uso non residenziale per la realizzazione di un manufatto connesso ad attività agricola”.
L’istanza di condono edilizio n. 135 del 2024, ex L. 2003/326, riguarda opere ad uso residenziale per l’ampliamento del fabbricato esistente nel secondo piano sottostrada.
L’istanza di condono n. 137 del 2004, ex L. 236/2003, riguarda opere ad uso residenziale per l’ampliamento del fabbricato esistente al primo piano sottostrada.
Il provvedimento impugnato fonda la sua ragione di diniego sulle seguenti considerazioni:
“dai numerosi accertamenti, in luogo di un manufatto a destinazione agricola, risulta attualmente realizzato un fabbricato composto da due abitazioni, una per ciascuno piano sottostrada; il fabbricato, oggetto della richiesta di condono n. 458 del 1985, ha subito una trasformazione radicale nel tempo quali ampliamenti significativi, sopraelevazione e cambi di destinazione d’uso rilevanti con opere strutturali; … le opere abusive oggetto della pratica di condono non possono essere sanate in quanto hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico”.
La perizia tecnica di parte formula le seguenti risultanze espresse in sintesi:
“l’istanza per la sanatoria di 89, 54 mq fu presentata il 19.04.1986 con Mod D, opere ad uso non residenziale ovvero per attività connessa alla conduzione agricola; …la Sig.ra CI non intendeva realizzare un’attività agricola, ma una casa da abitare;…la sig.ra ha presentato istanza di sanatoria per l’ampliamento di una volumetria preesistente con caratteristiche di ruralità e, per questo, ha utilizzato il relativo modello di legge; …alla sig.ra CI si può imputare l’uso improprio del modello D, ma non l’esecuzione dopo la presentazione dell’istanza di sanatoria delle trasformazioni; … i lavori eseguiti non hanno inciso sulla volumetria e conformazione della struttura; i lavori eseguiti in assenza di titolo ed oggetto di istanza di condono non hanno modificato la riconoscibilità del fabbricato nel contesto ambientale consolidato e relativamente alle particolari caratteristiche tipologiche; .. l’articolazione della fabbrica è rimasta inalterata, il numero di livelli non è stato modificato; … l’immobile rimane inalterato nello stesso raggruppamento catastale”.
Dalle complessive emergenze documentali in atti emerge chiaramente che le opere di completamento hanno determinato una modifica strutturale del precedente intervento edilizio, in termini di ampliamento e mutamento di destinazione, acquisendo rilevanza dirimente anche il modulo utilizzato ai fini della presentazione della richiesta di sanatoria.
Si appalesano senza dubbio condivisibili le deduzioni profilate dal Comune.
Del resto, la giurisprudenza è chiara sul punto.
Com’è noto, la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare, né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (TAR Salerno, sez. II, n. 193 del 2025; 90 del 2025; T.A.R. Napoli, Sez. III, 19 maggio 2022; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 02/01/2023, n.21).
Successivamente alla presentazione della domanda di condono edilizio e prima che quest'ultima sia decisa, il proprietario non può effettuare alcun lavoro di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo, valendo il principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, a prescindere dal regime edilizio a tali opere applicabile, anche in termini di trattamento sanzionatorio (T.A.R. Napoli, sez. III, 04/06/2024, n.3541).
Pertanto, le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell'istanza di condono - ancorché interne, pertinenziali o di ridotto impatto urbanistico, oppure astrattamente riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria/straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, o della ristrutturazione edilizia - devono dirsi abusive e in prosecuzione dell'indebita attività edilizia pregressa, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell'opera principale cui ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo dell'amministrazione comunale di ordinarne la demolizione ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. Ciò, peraltro, non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende l'istanza di condono, ma solo affermare che, a pena dell'assoggettamento alla medesima sanzione demolitoria prevista per il manufatto abusivo di riferimento, tale possibilità di intervento deve esplicarsi nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35 della legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati anche dalla successiva legislazione condonistica (Consiglio di Stato, Sez. II, 19 aprile 2021 n. 3171; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 4 luglio 2018 n. 4415; TAR Campania Napoli, Sez. II, 20 gennaio 2017 n. 436).
Infatti, l’art. 35, comma 14, della L. n. 47 del 1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell'istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge (in questo senso, questa sezione, n. 5510 del 17 settembre 2018; anche Sez. II, 8 luglio 2021, n. 4679, Sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614; Idem, 8 aprile 2011, n. 1999; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 1 marzo 2011, n. 379).
Ne consegue, per l’interessato, l’onere di fornirsi del permesso ai sensi dell’art. 35 della L. n. 47/1985, la cui mancanza comporta, quale atto dovuto, l’applicazione della sanzione demolitoria (T.A.R. Campania-Napoli, sez. III, 12.09.2024, n° 4928; T.A.R. Campania-Napoli, sez. III, 01.08.2023, n. 4683; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 7064).
Tuttavia, quando l’immobile abusivo non è meramente integrato, ma è radicalmente sostituito da un altro edificio, l’istanza di condono già proposta va dichiarata improcedibile stante la radicale trasformazione dell’oggetto originario. Conseguentemente, l’Amministrazione deve emanare il provvedimento di demolizione del nuovo immobile, costruito abusivamente in luogo di quello già realizzato sine titulo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6153 del 10.7.2024).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, se ne desume che è legittimo il diniego gravato, proprio in ragione della rigorosa osservanza della materia del condono.
Lo stato degli atti dimostra, infatti, l’edificazione di un fabbricato diverso rispetto a quelle oggetto di condono.
L’ordinanza demolitoria, oggetto della presente impugnazione, è del pari legittima, stante il nesso di derivazione di atto dovuto, che la avvince al provvedimento di rigetto.
E tanto basta al Collegio.
Il gravame è rigettato.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO