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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
RO IU SA RO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Parco Eolico Ascoli S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0095742 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti. L'ufficio ha applicato il metodo di stima per sottrazione scorporando anche la quantificazione della torre. Cita a sotegno le sentenze della Corte di Cassazione n.
31588/2025 e 31586/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato, la società ricorrente ha impugnato l'Avviso di
Accertamento n. 2022FG0095742, notificato il 30.6.22. per la “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” riferita alle seguenti due unità immobiliari, site nel Comune di Stornara Indirizzo_1
, censite nel Catasto Edilizio Urbano al Indirizzo_2, cat D/1, costituenti Parco Eolico Ascoli S.r.l. Proprietà superficiaria 1/1.
L'AdE DP di Foggia con l'atto impugnato ha provveduto a rettificare la rendita catastale, proposta con dichiarazione DOCFA presentata in data 17/12/2021 prot. n. FG0167807 in atti dal 21/12/2021 delle suddette unità immobiliari , rettificando la rendita catastale da Euro 586,40 ad Euro 6.738,40 per ciascuna della due particelle.
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato in forza dei seguenti motivi: 1) illegittimità della rettifica atteso che nelle note dell' avviso di accertamento emerge ai fini della rettifica è stato considerato, per la determinazione della rendita anche il costo della torre di sostegno dell'aerogeneratore; -2) conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 21 delle legge 208/2015; 3) illegittima applicazione della stima comparativa nella determinazione della rendita catastale, nonostante il parere pro veritate dell'incaricato
ANEV secondo cui la torre di un aerogeneratore non produce alcuna rendita e non può avere dignità di immobile accatastabile.
L'AdE resistente si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con successiva memoria ha avanzato una proposta conciliativa con riduzione della rendita come rettificata ad 2.384,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In primo luogo va detto, che appare palese la violazione anche dell'art. 1 co. 21 delle legge 208/2015, in quanto l'Ufficio ai fini della rettifica della rendita ha considerato, il costo della torre di sostegno dell'aerogeneratore, seguendo l'erronea convinzione, che, nonostante l'intervenuta Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), per la determinazione della rendita la torre di sostegno dell'aerogeneratore possa essere considerata quale parte strutturale della costruzione e non parte strettamente funzionale dell'impianto e quindi da escludere ai fini della determinazione della rendita. Tale interpretazione è priva di prehio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché dalla Circolare della Divisione Contribuenti dell'AdE n. 28/E del 16.10.23.
L'Art. 1 comma 21 della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone come dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, deve essere effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilitaà, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”
Alla luce di tale normativa, la società ricorrente ha, tramite tecnico di fiducia Nominativo_1, ha presentato in data 17/12/2021 in atti dal 21/12/2021 il Docfa prot. n. FG0167807, con il quale, escludendo dal valore, la parte impiantistica (c.d. parti imbullonate quali torri, navicelle e pale), ha determinato correttamente la rendita complessiva in Euro 586,40 per ciascuna delle due particelle.
Dunque, la rettifica operata dall'Ufficio appare in parte illegittima.
Tuttavia, per altro verso tale rettifica va condivisa e in parte confermata.
Infatti, la giurisprudenza di merito e legittimità considera come un unicum impiantistico il complesso “rotore, navicella, torre”, affermando che la loro incidenza sul valore della rendita pre imbullonati è pari al 13,7 %.
Va sottolineata l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nel tempo. Inizialmente, la Corte ha richiesto di considerare la strumentalità delle torri per il processo produttivo. Più recentemente, ha stabilito che la torre deve essere esclusa dalla stima catastale perché è una componente funzionale al processo produttivo, pur conservando la natura di "costruzione". In seguito a questi orientamenti giurisprudenziali e in linea con la circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, l'Ufficio ha riesaminato gli accertamenti.
Le nuove rendite catastali sono state ricalcolate escludendo il valore della torre di sostegno (stimato al 25,2% del totale), considerando solo le componenti rimanenti e quelle relative allo sviluppo del progetto (pervenendo all''incidenza delle componenti ancora valutabili nella misura del 13,7% del valore totale, come sopra indicato).
Tale percentuale di incidenza è condivisibile e supportata da numerose pronunce conformi (CGT II Grado
Puglia sentenze n.ri 2846/2024; 3839/2025; 3841/2025).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo, non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
Sulla scorta di tale interpretazione e del fatto che la stessa circolare invita le direzioni a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame, l'Ufficio, con la memoria depositata, dopo aver richiamato il contenuto della citata circolare n. 28 del 16/10/2023 ed escluso dal calcolo l'elemento torre, non essendo più valutabile ai sensi del comma 21 della legge n. 208 del 2015 il complesso “rotorenavicella
-torre”, è pervenuto ad una proposta conciliativa basata su un'incidenza del 13,7% delle componenti rimaste valutabili (Acquisizione dei terreni e sistemazioni varie 1,0%, Fondazioni 8,8%, Consulenza tecnica e sviluppo del progetto 3,9%) da applicare sul valore fondiario definitivo. Ha proposto, pertanto, di conciliare la controversia nei termini indicati nella proposta di conciliazione suindicata.
L'Ufficio, in altri termini, ha determinato la rendita catastale applicando l'incidenza complessiva delle componenti rimaste valutabili nella misura del 13,7% al valore definitivo del capitale fondiario ante L. 208/15
e calcolando, sul risultato, l'indice di redditività nella misura del 2%. L'odierna Corte condivide il criterio di calcolo e ritiene congrui i valori utilizzati dall'Ufficio in quanto perfettamente in linea con i valori acclarati presso questa stessa Corte in numerose sentenze.
Da esse emerge che il valore fondiario ante l. 285/2015 è stato ritenuto congruo nell'importo di E/MW
480.000,00 comprensivo dell'abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6/2012 (Sentenze: 1791/2024,
1788/2024, 2021/2022, 1267/2022). Esemplificando le modalità di calcolo, l'Ufficio in presenza di aerogeneratori della potenza di x MW ha rapportato il valore riferito ad un impianto da 1 MW anno 1988/1989
(480.000,00/MW) e sul valore risultante ha calcolato il 13,7%, applicando sul totale l'indice di fruttuosità del
2%. Con tale formula, è pervenuto ai valori proposti in conciliazione (cfr. pag. 7 memorie illustrative).
La parte ricorrente nulla ha argomentato circa la proposta conciliativa.
Ad avviso della Corte, che ciò che residua dell'aerogeneratore per effetto delle decurtazioni impiantistiche ai sensi della L. 208/2015, non può costituire solo l'1,5% del valore fondiario con ciò disconoscendo le peculiarità per essere inquadrato nella categoria D/1.
Ciò confligge sia con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla specifica materia, sia con il fatto che la stima dell'Ufficio ha fatto seguito alla presentazione di parte di una denuncia di variazione, volta alla rideterminazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. 208/15. Il tutto, in altri termini, ha inciso solo ai fini fiscali, senza condizionare la natura e lo scopo degli aerogeneratori. L'esclusione delle torri dalla determinazione della rendita catastale della centrale eolica in quanto componenti funzionale al processo produttivo non smentisce la posizione dell'Agenzia sulla loro natura immobiliare.
È condivisibile, pertanto, quanto affermato dall'Ufficio che “al fine di realizzare uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione si applica lo stesso procedimento di valutazione del capitale fondiario dell'intero aerogeneratore con criteri ante L. 208 del 2015 propedeutico, come si vedrà in seguito, all'accertamento delle rendite catastali riferite al periodo successivo al 1° gennaio 2016 attraverso l'estrazione, da tale valore, delle sole componenti non più valutabili. Infatti, attraverso una tecnica legislativa definita “per esclusione”, si eliminano dal valore del capitale fondiario accertato con i criteri previgenti la legge n. 208 del 2015 tutte le componenti ritenute funzionali allo specifico processo produttivo.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, il valore della rendita va ridotto nella minor somma di
€ 2.384,00 per ciascuna unità immobiliare in lite.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso come indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
RO IU SA RO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Parco Eolico Ascoli S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0095742 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti. L'ufficio ha applicato il metodo di stima per sottrazione scorporando anche la quantificazione della torre. Cita a sotegno le sentenze della Corte di Cassazione n.
31588/2025 e 31586/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato, la società ricorrente ha impugnato l'Avviso di
Accertamento n. 2022FG0095742, notificato il 30.6.22. per la “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale” riferita alle seguenti due unità immobiliari, site nel Comune di Stornara Indirizzo_1
, censite nel Catasto Edilizio Urbano al Indirizzo_2, cat D/1, costituenti Parco Eolico Ascoli S.r.l. Proprietà superficiaria 1/1.
L'AdE DP di Foggia con l'atto impugnato ha provveduto a rettificare la rendita catastale, proposta con dichiarazione DOCFA presentata in data 17/12/2021 prot. n. FG0167807 in atti dal 21/12/2021 delle suddette unità immobiliari , rettificando la rendita catastale da Euro 586,40 ad Euro 6.738,40 per ciascuna della due particelle.
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato in forza dei seguenti motivi: 1) illegittimità della rettifica atteso che nelle note dell' avviso di accertamento emerge ai fini della rettifica è stato considerato, per la determinazione della rendita anche il costo della torre di sostegno dell'aerogeneratore; -2) conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1 co. 21 delle legge 208/2015; 3) illegittima applicazione della stima comparativa nella determinazione della rendita catastale, nonostante il parere pro veritate dell'incaricato
ANEV secondo cui la torre di un aerogeneratore non produce alcuna rendita e non può avere dignità di immobile accatastabile.
L'AdE resistente si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con successiva memoria ha avanzato una proposta conciliativa con riduzione della rendita come rettificata ad 2.384,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In primo luogo va detto, che appare palese la violazione anche dell'art. 1 co. 21 delle legge 208/2015, in quanto l'Ufficio ai fini della rettifica della rendita ha considerato, il costo della torre di sostegno dell'aerogeneratore, seguendo l'erronea convinzione, che, nonostante l'intervenuta Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), per la determinazione della rendita la torre di sostegno dell'aerogeneratore possa essere considerata quale parte strutturale della costruzione e non parte strettamente funzionale dell'impianto e quindi da escludere ai fini della determinazione della rendita. Tale interpretazione è priva di prehio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché dalla Circolare della Divisione Contribuenti dell'AdE n. 28/E del 16.10.23.
L'Art. 1 comma 21 della L. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) dispone come dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, deve essere effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilitaà, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”
Alla luce di tale normativa, la società ricorrente ha, tramite tecnico di fiducia Nominativo_1, ha presentato in data 17/12/2021 in atti dal 21/12/2021 il Docfa prot. n. FG0167807, con il quale, escludendo dal valore, la parte impiantistica (c.d. parti imbullonate quali torri, navicelle e pale), ha determinato correttamente la rendita complessiva in Euro 586,40 per ciascuna delle due particelle.
Dunque, la rettifica operata dall'Ufficio appare in parte illegittima.
Tuttavia, per altro verso tale rettifica va condivisa e in parte confermata.
Infatti, la giurisprudenza di merito e legittimità considera come un unicum impiantistico il complesso “rotore, navicella, torre”, affermando che la loro incidenza sul valore della rendita pre imbullonati è pari al 13,7 %.
Va sottolineata l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione nel tempo. Inizialmente, la Corte ha richiesto di considerare la strumentalità delle torri per il processo produttivo. Più recentemente, ha stabilito che la torre deve essere esclusa dalla stima catastale perché è una componente funzionale al processo produttivo, pur conservando la natura di "costruzione". In seguito a questi orientamenti giurisprudenziali e in linea con la circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023, l'Ufficio ha riesaminato gli accertamenti.
Le nuove rendite catastali sono state ricalcolate escludendo il valore della torre di sostegno (stimato al 25,2% del totale), considerando solo le componenti rimanenti e quelle relative allo sviluppo del progetto (pervenendo all''incidenza delle componenti ancora valutabili nella misura del 13,7% del valore totale, come sopra indicato).
Tale percentuale di incidenza è condivisibile e supportata da numerose pronunce conformi (CGT II Grado
Puglia sentenze n.ri 2846/2024; 3839/2025; 3841/2025).
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, di recente, con la circolare n. 28 del 16 ottobre 2023 che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una “componente impiantistica” della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo, non rientrante nella determinazione della rendita catastale, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.
Sulla scorta di tale interpretazione e del fatto che la stessa circolare invita le direzioni a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame, l'Ufficio, con la memoria depositata, dopo aver richiamato il contenuto della citata circolare n. 28 del 16/10/2023 ed escluso dal calcolo l'elemento torre, non essendo più valutabile ai sensi del comma 21 della legge n. 208 del 2015 il complesso “rotorenavicella
-torre”, è pervenuto ad una proposta conciliativa basata su un'incidenza del 13,7% delle componenti rimaste valutabili (Acquisizione dei terreni e sistemazioni varie 1,0%, Fondazioni 8,8%, Consulenza tecnica e sviluppo del progetto 3,9%) da applicare sul valore fondiario definitivo. Ha proposto, pertanto, di conciliare la controversia nei termini indicati nella proposta di conciliazione suindicata.
L'Ufficio, in altri termini, ha determinato la rendita catastale applicando l'incidenza complessiva delle componenti rimaste valutabili nella misura del 13,7% al valore definitivo del capitale fondiario ante L. 208/15
e calcolando, sul risultato, l'indice di redditività nella misura del 2%. L'odierna Corte condivide il criterio di calcolo e ritiene congrui i valori utilizzati dall'Ufficio in quanto perfettamente in linea con i valori acclarati presso questa stessa Corte in numerose sentenze.
Da esse emerge che il valore fondiario ante l. 285/2015 è stato ritenuto congruo nell'importo di E/MW
480.000,00 comprensivo dell'abbattimento per vita utile di cui alla circolare n.6/2012 (Sentenze: 1791/2024,
1788/2024, 2021/2022, 1267/2022). Esemplificando le modalità di calcolo, l'Ufficio in presenza di aerogeneratori della potenza di x MW ha rapportato il valore riferito ad un impianto da 1 MW anno 1988/1989
(480.000,00/MW) e sul valore risultante ha calcolato il 13,7%, applicando sul totale l'indice di fruttuosità del
2%. Con tale formula, è pervenuto ai valori proposti in conciliazione (cfr. pag. 7 memorie illustrative).
La parte ricorrente nulla ha argomentato circa la proposta conciliativa.
Ad avviso della Corte, che ciò che residua dell'aerogeneratore per effetto delle decurtazioni impiantistiche ai sensi della L. 208/2015, non può costituire solo l'1,5% del valore fondiario con ciò disconoscendo le peculiarità per essere inquadrato nella categoria D/1.
Ciò confligge sia con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla specifica materia, sia con il fatto che la stima dell'Ufficio ha fatto seguito alla presentazione di parte di una denuncia di variazione, volta alla rideterminazione della rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. 208/15. Il tutto, in altri termini, ha inciso solo ai fini fiscali, senza condizionare la natura e lo scopo degli aerogeneratori. L'esclusione delle torri dalla determinazione della rendita catastale della centrale eolica in quanto componenti funzionale al processo produttivo non smentisce la posizione dell'Agenzia sulla loro natura immobiliare.
È condivisibile, pertanto, quanto affermato dall'Ufficio che “al fine di realizzare uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione si applica lo stesso procedimento di valutazione del capitale fondiario dell'intero aerogeneratore con criteri ante L. 208 del 2015 propedeutico, come si vedrà in seguito, all'accertamento delle rendite catastali riferite al periodo successivo al 1° gennaio 2016 attraverso l'estrazione, da tale valore, delle sole componenti non più valutabili. Infatti, attraverso una tecnica legislativa definita “per esclusione”, si eliminano dal valore del capitale fondiario accertato con i criteri previgenti la legge n. 208 del 2015 tutte le componenti ritenute funzionali allo specifico processo produttivo.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, il valore della rendita va ridotto nella minor somma di
€ 2.384,00 per ciascuna unità immobiliare in lite.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie in parte il ricorso come indicato in motivazione;
compensa le spese di lite.