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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3827/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Cicchinelli e dall'Avv. Luca Crippa;
RICORRENTE
E
, nata l'[...] ad [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Gregorio Valenti e dall'Avv. Daphne Letizia;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis.49 c.p.c.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso di aver contratto matrimonio in data 18.12.2020 in Parte_1
GU MO (RM) con , matrimonio trascritto regolarmente Controparte_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di GU MO (RM) alla parte I, N.
71, anno 2020 e che dall'unione non sono nati figli, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 08.07.2024 è comparso personalmente solo il ricorrente e la causa è stata rinviata a nuova udienza.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 04.02.2025, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con il ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza del 21.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni concordate, che prevedono quanto segue:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2. Nulla disporre in merito alla dimora coniugale ubicata nel Comune di
GU MO, Località La Botte, di proprietà dei genitori del ricorrente, Sig.
Parte_1
3. Nulla disporre a titolo di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente autosufficiente e, comunque, vista la sua giovane età, in grado di provvedere al proprio sostentamento;
4. Compensare integralmente le spese processuali tra le parti.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale delle parti, che hanno raggiunto un accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in data 18.12.2020 in GU MO (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di GU MO (RM) alla parte I, N. 71, anno 2020, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese di lite.
- Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 3827/2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Cicchinelli e dall'Avv. Luca Crippa;
RICORRENTE
E
, nata l'[...] ad [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Gregorio Valenti e dall'Avv. Daphne Letizia;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis.49 c.p.c.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso di aver contratto matrimonio in data 18.12.2020 in Parte_1
GU MO (RM) con , matrimonio trascritto regolarmente Controparte_1 presso gli atti dello stato civile del Comune di GU MO (RM) alla parte I, N.
71, anno 2020 e che dall'unione non sono nati figli, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 08.07.2024 è comparso personalmente solo il ricorrente e la causa è stata rinviata a nuova udienza.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 04.02.2025, si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha rappresentato di aver raggiunto medio tempore un accordo con il ricorrente in merito all'oggetto di causa.
All'udienza del 21.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni concordate, che prevedono quanto segue:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2. Nulla disporre in merito alla dimora coniugale ubicata nel Comune di
GU MO, Località La Botte, di proprietà dei genitori del ricorrente, Sig.
Parte_1
3. Nulla disporre a titolo di mantenimento in favore della moglie in quanto economicamente autosufficiente e, comunque, vista la sua giovane età, in grado di provvedere al proprio sostentamento;
4. Compensare integralmente le spese processuali tra le parti.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, acquisito il parere del P.M. e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Ritiene il Collegio che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
[...] Controparte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale delle parti, che hanno raggiunto un accordo in corso di causa, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 coniugati in data 18.12.2020 in GU MO (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di GU MO (RM) alla parte I, N. 71, anno 2020, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Dispone che le condizioni della separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa le spese di lite.
- Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
30-10-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il presidente
Dott. Francesco Lupia