CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4504/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Servizi Ambientali - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4082/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5CRMD00219-2023 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7484/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4504/2024 l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Napoli ha appellato la sentenza n.
4082/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI avverso l'atto di recupero n. TF5CR2023MD00219 relativo ad IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA.
Con il ricorso di primo grado, la società contribuente ha dedotto l'errata asserzione di inesistenza del credito, sostenendo che il diritto all'utilizzo del credito era legittimamente maturato e che l'amministrazione era già in possesso degli elementi costitutivi del credito tramite le Certificazioni Uniche dei Compensi (C.U.).
Ha, inoltre, evidenziato che il credito poteva essere utilizzato in compensazione in corso d'anno, prima della scadenza per la presentazione del Mod. 770, e ha fornito documentazione contabile a supporto delle somme erogate.
La Corte di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando che
.- il diritto al bonus EN (art. 1 del D.L. 66/2014) spetta ai lavoratori dipendenti con reddito IRPEF non superiore a 26.000,00 euro e che il sostituto d'imposta determina la spettanza del credito in base ai dati reddituali a sua disposizione;
.- il modello 770 non ha valore costitutivo del credito ma è la modalità principale per rappresentarlo all'Ufficio; pertanto, la mancata presentazione impone al contribuente di fornire una prova adeguata;
.- l'Ufficio non ha preso specifica posizione sui documenti attestanti il credito (CU dei dipendenti, mod. F24, cedolini stipendiali), molti dei quali già comunicati tempestivamente.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Napoli sostenendo che
.- il riconoscimento del credito non possa essere legato all'inoltro delle Certificazioni Uniche (C.U.) da parte del sostituto d'imposta;
.- l'insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di giudizio, ritenendo che la prova dell'esistenza del credito possa essere superata mediante la produzione di ulteriori elementi.
Si è costituita in giudizio la società contribuente, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello ed ha proposto appello incidentale avverso la sentenza 4082/24 nella parte ha giudicato infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, per quanto concerne la necessità dell'instaurazione del contraddittorio preventivo, di cui all'art.
5-ter del D.Lgs 218/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In prossimità della trattazione dell'udienza del 20.2.2025, la società appellata ha depositato istanza di rinvio dell'udienza, rappresentando che era in corso la definizione della controversia in via conciliativa con l'Ente impositore, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato, ha disposto il differimento della trattazione dell'udienza al 4 dicembre 2025, al fine di consentire alle parti di perfezionare la procedura conciliativa.
Successivamente, prima della celebrazione dell'udienza differita e comunque prima della decisione della causa, le parti addivenivano alla definizione della lite in via conciliativa, , con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La conciliazione risulta regolarmente perfezionata secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992, con definizione integrale della controversia oggetto del presente appello.
Pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere per effetto dell'intervenuta definizione conciliativa della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non residuando ulteriori questioni da esaminare nel merito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura conciliativa della definizione.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4504/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Servizi Ambientali - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4082/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5CRMD00219-2023 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7484/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4504/2024 l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Napoli ha appellato la sentenza n.
4082/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI avverso l'atto di recupero n. TF5CR2023MD00219 relativo ad IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA.
Con il ricorso di primo grado, la società contribuente ha dedotto l'errata asserzione di inesistenza del credito, sostenendo che il diritto all'utilizzo del credito era legittimamente maturato e che l'amministrazione era già in possesso degli elementi costitutivi del credito tramite le Certificazioni Uniche dei Compensi (C.U.).
Ha, inoltre, evidenziato che il credito poteva essere utilizzato in compensazione in corso d'anno, prima della scadenza per la presentazione del Mod. 770, e ha fornito documentazione contabile a supporto delle somme erogate.
La Corte di primo grado ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando che
.- il diritto al bonus EN (art. 1 del D.L. 66/2014) spetta ai lavoratori dipendenti con reddito IRPEF non superiore a 26.000,00 euro e che il sostituto d'imposta determina la spettanza del credito in base ai dati reddituali a sua disposizione;
.- il modello 770 non ha valore costitutivo del credito ma è la modalità principale per rappresentarlo all'Ufficio; pertanto, la mancata presentazione impone al contribuente di fornire una prova adeguata;
.- l'Ufficio non ha preso specifica posizione sui documenti attestanti il credito (CU dei dipendenti, mod. F24, cedolini stipendiali), molti dei quali già comunicati tempestivamente.
2.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, D.P. II di Napoli sostenendo che
.- il riconoscimento del credito non possa essere legato all'inoltro delle Certificazioni Uniche (C.U.) da parte del sostituto d'imposta;
.- l'insufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di giudizio, ritenendo che la prova dell'esistenza del credito possa essere superata mediante la produzione di ulteriori elementi.
Si è costituita in giudizio la società contribuente, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello ed ha proposto appello incidentale avverso la sentenza 4082/24 nella parte ha giudicato infondate le eccezioni proposte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado, per quanto concerne la necessità dell'instaurazione del contraddittorio preventivo, di cui all'art.
5-ter del D.Lgs 218/97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In prossimità della trattazione dell'udienza del 20.2.2025, la società appellata ha depositato istanza di rinvio dell'udienza, rappresentando che era in corso la definizione della controversia in via conciliativa con l'Ente impositore, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il Collegio, preso atto di quanto rappresentato, ha disposto il differimento della trattazione dell'udienza al 4 dicembre 2025, al fine di consentire alle parti di perfezionare la procedura conciliativa.
Successivamente, prima della celebrazione dell'udienza differita e comunque prima della decisione della causa, le parti addivenivano alla definizione della lite in via conciliativa, , con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La conciliazione risulta regolarmente perfezionata secondo le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. n.
546/1992, con definizione integrale della controversia oggetto del presente appello.
Pertanto, essendo venuta meno la materia del contendere per effetto dell'intervenuta definizione conciliativa della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non residuando ulteriori questioni da esaminare nel merito.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura conciliativa della definizione.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE.