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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2573/2024 R.G.A.C.L., cui è riunito il numero 2601/2024
R.G.A.C.L., aventi entrambi ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Cassazione disposto con l'ordinanza n. 1649/2024 e vertente tra
, C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Ernesto RP PEC
e dall'Avv. LE AN PEC Email_1
Email_2
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. 2573/2024 e resistente in quello 2601/2024-
E
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Costantino PEC
; Email_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. 2573/2024 e RICORRENTE nel proc. 2601/2024 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 17 settembre 2024, ha riassunto Parte_1 dinnanzi a questa Corte il giudizio a seguito del rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n. 17182/2024 pubblicata il 21 giugno 2024.
La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del primo e del quarto motivo nonché l'infondatezza del secondo, terzo e quinto motivo. Accoglieva parzialmente, invece, i restanti motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per l'accertamento dell'aliunde perceptum, per l'esatta determinazione della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, nonché per la regolamentazione delle spese dei gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
A sua volta riassumeva il giudizio con autonomo ricorso depositato il 19 settembre 2024 anche la l' Controparte_1
Entrambe le parti hanno chiesto che questa Corte si pronunciasse in coerenza al dictum dei giudici di legittimità, pur nella diversità delle prospettazioni sostenute da ognuna di esse in relazione ai due profili per cui è stato disposto il rinvio.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 25 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, all'esito della camera di consiglio, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, , medico specialista in psichiatria, si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Tivoli chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con l' , a decorrere dal 1 primo gennaio 2005, con Controparte_1
Pag. 2 di 13 inquadramento nella categoria “Assistente di fascia A” del CCNL per il personale medico dipendente da Case di cura IRCCS e la condanna della
Società resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo
2005-2009 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, indennità di lavoro notturno, festività soppresse non retribuite, 13^ e congedo matrimoniale ed impugnava o il licenziamento del 13 febbraio 2009, di cui sosteneva la nullità, in quanto comminato entro l'anno dalla celebrazione del matrimonio e privo di causa.
Mentre il primo giudice rigettava integralmente le sue domande, la Corte di
Appello di Roma, investita dell'impugnazione da parte della riteneva Pt_1 di ravvisare, alla luce delle modalità della prestazione emerse dall'istruttoria testimoniale, la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante Cont
e l' a far data dal primo gennaio 2005 e condannava Parte_2 la resistente al pagamento della somma di euro 12.487,73, a titolo di differenze retributive e 13^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Parimenti, dichiarava l'illegittimità del licenziamento comminato alla Pt_1 in data 13 febbraio 2009, con decorrenza dal primo marzo 2009, annullandolo Cont e condannando l' alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra.
La decisione era oggetto di ricorso per Cassazione della Parte_3 sulla base di nove motivi dei quali la Suprema Corte accoglieva
[...] sesto ed in nono motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili o assorbiti gli altri;
, cassava la sentenza e rinviava a questa Corte, per l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum e per l'esatta determinazione
Pag. 3 di 13 della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, nonché per la regolamentazione delle spese dei gradi di giudizio.
Con specifico riferimento al sesto motivo – nella parte in cui con lo stesso era stata rilevata la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum, con richiesta di detrarre dalle somme eventualmente dovute in favore della professionista quanto percepito medio tempore per effetto dei rapporti di lavoro (subordinati e/o libero professionali) intrattenuti Cont successivamente alla formale cessazione del rapporto professionale con
(2009) –, questo veniva ritenuto fondato dalla Suprema Corte (con conseguente assorbimento della seconda parte dello stesso e del settimo e dell'ottavo motivo) .
La Cassazione osservava “L'eccezione è stata ritualmente sollevata dalla società nella sua memoria di primo grado (p. 27) e documentata (allegato 12 al fascicolo di primo grado), nonché riproposta nella memoria difensiva
d'appello mediante richiamo alle eccezioni sollevate in primo grado ai fini della riduzione delle somme vantate dalla Ciononostante, la Corte Pt_1 territoriale ha omesso ogni pronunzia al riguardo, sicché si impone la cassazione sul punto della sentenza impugnata. I giudici d'appello in sede di rinvio dovranno però tenere anche conto del fatto che i compensi percepiti da terzi non necessariamente sono da detrarre, perché possono essere compatibili, salvo l'accertamento in concreto demandato alla Corte territoriale”.
In relazione al nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. con cui era lamentata la “manifesta illogicità” della sentenza, in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale da un lato calcolato le differenze retributive per il periodo giugno 2005 - marzo 2009 in considerazione della data di stipulazione del contratto di incarico avvenuta in data 26/06/2005, dall'altro dichiarato in dispositivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'01/01/2005 la Corte di Cassazione lo ha del pari ritenuto fondato.
Pag. 4 di 13 Ciascuno con autonomo ricorso in riassunzione e la Parte_1 [...]
hanno chiesto la pronuncia in ossequio a quanto Controparte_1 stabilito dalla Suprema Corte.
In relazione a tali profili, assume che nessuna detrazione possa Parte_1 essere operata avuto riguardo alla circostanza che le attività da lei svolte, anche dopo il licenziamento del primo marzo 2009, sono di tipo libero professionali e come tali compatibili con l'attività di lavoro dipendente, fra l'altro part time svolta per la controparte .
La compatibilità discenderebbe dal fatto notorio che i medici possono esercitare liberamente la libera professione sia intra moenia sia presso altre strutture., oltre che dalla previsione del CCLN del 2005 per i dipendenti delle case di cura private (prodotto dalla stessa parte sin dal primo grado al n. 7 dei documenti allegati al ricorso) a prevedere all'art.14 la possibilità che il medico svolga attività libero-professionale intra moenia fuori dell'orario di lavoro oltre di esercitare l'attività libero-professionale al di fuori della struttura sanitaria.
L'esercizio dell'attività libero professionale sarebbe stato poi desumibile dalle difese della controparte, sia in primo grado che in appello, laddove si affermava che la emetteva fatture anche nei confronti di altri soggetti, persone Pt_1 giuridiche o persone fisiche. Precisa, inoltre, di esser stata invitata a riprendere Cont servizio dalla , a seguito della sentenza di questa Corte, ma di aver optato per le 15 mensilità, con la conseguenza che il rapporto deve intendersi cessato,
a tutti gli effetti, alla data del 14 maggio 2019.
Ha assunto che le richieste istruttorie formulate dalla società sarebbero state inammissibili o irrilevanti con finalità esclusivamente esplorative, come quella di un generico ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
In relazione alla seconda ragione del rinvio ha evidenziato che l'indicazione della data d'inizio del primo gennaio 2005, a differenza di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non sarebbe riportata solo nel dispositivo ma anche nel
Pag. 5 di 13 corpo della motivazione della sentenza a pag.
6. La avrebbe già Pt_1
Cont nell'atto introduttivo dichiarato di aver iniziato a lavorare con l' dal gennaio 2005 anche se il suo rapporto era stato formalizzato soltanto successivamente con la lettera di incarico di collaborazione del 27 giugno 2005
e la controparte non avrebbe mai contestato la data di inizio del gennaio 2005, che avrebbe dovuto ritenersi pacifica, ma anzi lo avrebbe confermato.
Pertanto, la decorrenza del rapporto sarebbe stata definita correttamente dalla
Corte di Roma nel dispositivo dal gennaio 2005 e fra l'altro sarebbe stata confermata dalla circostanza che nella sentenza sarebbero stati presi a riferimento per determinare le competenze a titolo di differenze retributive e
13^ mensilità (escluso solo lo straordinario) i conteggi elaborati dalla Pt_1 che avevano come decorrenza il primo gennaio 2005. L'indicazione da parte della Corte di Roma di una data diversa (25 giugno 2005) nella motivazione sarebbe stata frutto di un errore materiale, determinato dalla confusione con il momento in cui il rapporto, era stato formalizzato.
Cont A sua volta, la , con il proprio ricorso in riassunzione, in relazione all'accoglimento del sesto motivo di ricorso in Cassazione, nel richiamare espressamente quanto dedotto ed articolato negli atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, ha chiesto di procedere all'esame e delle questioni proposte sull'aliunde perceptum e percipiendum e, conseguentemente, detrarre l'aliunde perceptum e/o l'aliunde percipiendum in ragione delle eccezioni e contestazioni formulate. Sostiene che le difese citate da controparte andavano lette in funzione della difesa svolta dalla società diretta ad escludere il rapporto subordinato e che “ Viceversa, essendo stata ormai accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (per effetto della pronuncia della Suprema Corte) e la pacifica applicazione allo stesso dell'allora vigente ccnl per il personale medico della sanità privata (all. 4 del fascicolo di parte di primo grado doc. 5 e doc. 7f fascicolo di parte di cassazione), nel caso di specie doveva e deve ritenersi sussistente il cd. vincolo di esclusività del rapporto di lavoro, atteso che l'art. 14 dell'allora vigente ccnl relativo al personale medico dipendente (anche a tempo definito;
si cfr. art.
Pag. 6 di 13 13 del ccnl, evidenziandosi che la controparte ha sempre dedotto che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era pari a 33 ore settimanali) delle strutture sanitarie private disponeva espressamente il divieto di esercitare
l'attività professionale all'esterno senza l'autorizzazione della struttura
“previa valutazione da parte della Struttura medesima, sentita la RSM
Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse”. In mancanza Cont dell'autorizzazione mai richiesta né tantomeno “è stata accordata da
(trattandosi, formalmente, di un rapporto di lavoro libero professionale), di talchè lo svolgimento di prestazioni esterne, incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato ex post accertato tra le parti rende ancor più fondata la domanda di detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto alla dottoressa ”. Ai fini dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 Pt_1
c.p.c., evidenzia di avere richiesto le dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2009 sino alla sentenza di accertamento, essendo l'unico strumento per adempiere concretamente al compito affidato dal Giudice di legittimità, ossia "l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum".
In relazione all'altro profilo, chiede di accertare e dichiarare, in aderenza a quanto risultante documentalmente e di quanto dedotto nel corso del giudizio, quale data corretta di inizio del rapporto di lavoro de quo il 26 giugno 2005.
Assume a tal fine che non fosse pacifica la data di inizio antecedente alla formalizzazione e che l'elencazione dei turni anteriori a giugno 2005 sarebbe Cont stata compiuta da nelle precedenti fasi di merito al solo fine di dimostrare la natura sporadica e non subordinata della collaborazione (si trattava, infatti, dello svolgimento di alcune guardie mediche, 28 turni complessivi, tutti concentrati nel primo semestre del 2005, in un periodo precedente alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa). La Corte d'Appello, nella sentenza cassata, pur incorrendo nell'errore nel dispositivo, avrebbe di fatto liquidato le differenze retributive a partire da giugno 2005, dimostrando implicitamente di considerare quella la data di effettiva decorrenza del rapporto
Pag. 7 di 13 Così sintetizzate le posizioni delle parti in questa sede e premesso che costituisce giudicato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dovendo il Giudice di rinvio stabilire unicamente l'esatta decorrenza del rapporto, deve ritenersi l'accertamento del rapporto vada fatto decorrere dal primo gennaio
2005. Ed infatti considerando le deposizioni ( già Tes_1 Tes_2 valorizzate per l'affermazione dei caratteri della subordinazione dall'accertamento in parte qua passato in giudicato, nessuno dei testi ha riferito di differenze nelle concrete modalità di regolazione del rapporto
(osservanza dei turni, fasce orarie predisposte dalla clinica, obbligo di attenersi alle direttive terapeutiche impartite dal responsabile clinico, completa fungibilità con i colleghi formalizzati come subordinati che si alternavano con lei nei turni svolgendo analoghe mansioni) prima o dopo la formalizzazione del rapporto.
Al riguardo appare quanto mai significativa la circostanza che sia il teste
(psichiatra incardinata nella struttura) che il teste Tes_2 Tes_1
(responsabile della struttura sanitaria all'epoca dei fatti) abbiano entrambi confermato non solo la circostanza che l'inserimento nei turni era divenuto stabile dalla formalizzazione nel giugno 2005, ma che anche in precedenza la ra inserita nei turni nello svolgimento delle guardie notturne e festive Pt_1 che svolgeva con la frequenza di tre o quattro giorni a settimana, in via alternata dalle 20 alle otto e viceversa. Tali turni erano stabiliti dalla medesima
Inoltre, entrambi i testi confermavano che “nell'intero periodo Tes_1 lavorato” (capitolo 18) la osse tenuta a relazionale sul suo operato allo Pt_1 psichiatra responsabile della struttura e al responsabile di tutte le strutture Cont psichiatriche dell' .
La frequenza dei turni riferita dai testi (tre o quattro giorni a settimana) esclude in radice che si potesse ritenere sporadica o occasionale tale attività come sostenuto dalla questione questa che era, in buona sostanza CP_3
l'unico elemento che differenziava nella prospettazione della società il prima ed il dopo della formalizzazione.
Pag. 8 di 13 Il giudizio sulla scarsa rilevanza e persuasività delle deposizioni dei testi e per la laconicità e genericità ovvero palese Tes_3 Tes_4 inverosimiglianza delle dichiarazioni (vedasi, a quest'ultimo proposito, quella del teste che affermava di non avere mai incontrato la resso Tes_3 Pt_1 la struttura) già espresso nell'accertamento divenuto definitivo quanto alla natura subordinata va qui confermato in relazione all'aspetto della decorrenza del rapporto.
Dunque, va affermato che la decorrenza dell'accertamento va fissata a gennaio
2005 restando confermato l'ammontare dei crediti già accertati da questa corte di merito pari ad euro 12.487,73 a titolo di differenze retributive e tredicesima mensilità considerato che detto conteggio era compiuto con data di decorrenza gennaio 2005.
In ordine al licenziamento, divenuta definitiva la statuizione di illegittimità e la condanna alla reintegrazione (a cui si è sostituita in forza di opzione la indennità sostitutiva) va accertato l'aliunde perceptum dal primo marzo 2009 all'aprile 2019 ( essendo il 14 maggio 2019 intervenuto l'esercizio della facoltà di opzione) .
Essendo già documentato che la non ha svolto attività di lavoro Pt_1 subordinato come da attestazione del centro per l'impego del 2025, ma unicamente attività libero professionale, come da lei stessa asserito, a seguito di ordine di esibizione è la ha prodotto dichiarazione in cui asserisce Pt_1 di avere iniziato la propria collaborazione con la Casa di Cura Villa Armonia
Nuova srl dal 2011 e di avere cessato tale collaborazione nel luglio 2015. Ha prodotto, poi, dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 2015 (redditi a partire dal 2014) precisando di non essere in possesso di documentazione fiscale più risalente non essendo tenuta a conservare tali documenti oltre i dieci anni.
A seguito di tale produzione la controparte ha richiesto ulteriore iniziativa ex art.213 cpc per assumere informazioni e/o acquisita documentazione in merito
Pag. 9 di 13 ai redditi percepiti, in forza di rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo, dalla dottoressa on riferimenti agli anni 2009-2013, presso l'Agenzia Pt_1 delle Entrate, gli estratti contributivi relativi ai versamenti effettuati dalla professionista per il periodo 2009-2013, da cui è possibile ricavare i redditi di lavoro anche autonomo percepiti, presso l'
[...]
ordinare a Casa di Controparte_4
Cura Villa Armonia Nuova S.r.l. la produzione e/o l'esibizione di copia delle fatture emesse in relazione all'attività professionale prestata dalla dottoressa on riferimento al periodo 2011-2025. Pt_1
In subordine, ha chiesto di formulare una quantificazione equitativa dell'aliunde perceptum relativo ai redditi per il periodo 2009-2013 effettuando una media dei compensi percepiti dalla professionista a partire dall'anno 2014
e sino all'anno 2019 (sulla base delle dichiarazioni in atti) o, in ulteriore subordine, di prendere quale riferimento il reddito annuo più basso tra quelli indicati nelle dichiarazioni prodotte in atti.
Ritiene questa Corte che tale iniziativa sia superflua posto che è la stessa d avere affermato di avere svolto sia in costanza che successivamente Pt_1 alla cessazione del rapporto con la controparte, costantemente attività libero professionale, prima con tale Villa Letizia e poi con tale Villa Armonia srl. fino al 2015 e comunque anche in seguito sino ad oggi.
A tal proposito va rilevato che i redditi da attività professionale vadano ritenuti incompatibili con il lavoro subordinato svolto dal medico alle dipendenze di una casa di Cura Privata e come tali siano detraibili a titolo di aliunde perceptum.
Invero, il tenore del Contratto collettivo del personale medico dipendente delle case di cura IRCCS, presidi e Centri di riabilitazione che all'art.14 , seconda parte della lettera b è tale che “ Al medico è comunque consentito esercitare attività libero professionale al di fuori della struttura sanitaria , purché non in altre strutture di ricovero ( ordinario e day Hospital) e previa valutazione
Pag. 10 di 13 da parte della struttura, sentita la della insussistenza di Parte_4 situazioni di conflitto di interessi.”.
Si tratta dunque di una generale facoltà, esclusa in via assoluta nel caso di prestazione presso strutture di ricovero, e negli altri casi subordinata sempre all'autorizzazione della struttura presso cui presta servizio il medico.
La società ha evidenziato che il cd vincolo di esclusività discende proprio dalla necessità della previa autorizzazione della struttura nei termini previsti dall'art.14 citato e che la stessa pienezza dell'orario allegata dalla lavoratrice
(38) e riscontrata dall'accertamento giudiziale fosse ancor di più significativa di tale incompatibilità.
A fronte di tale deduzione, la lavoratrice, significativamente, nel proprio ricorso ha riportato solo la prima parte della previsione contrattuale “Al medico è comunque consentito esercitare attività libero professionale al di fuori della struttura sanitaria”, dimenticando di trascrivere il resto della clausola che consente di comprenderne appieno la reale portata.
Ne deriva che vanno detratti i redditi da attività professionale percepiti nel periodo in discussione tenendo conto dal 2013 al 2019 (14 maggio ) di quelli emergenti dalle dichiarazioni dei redditi ( che sono quelle dal 2013 al 2019, in quest'ultimo l'importo è riproporzionato ai mesi fino all'epoca dell'esercizio dell'opzione) e per il periodo dal 2009 al 2015 dell'importo l'ammontare da detrarre per ciascun anno è determinato in via equitativa nella misura media dei redditi annuali (anno intero) percepiti nel periodo per il quale i dati fiscali sono noti.
Se ne ricava che per il periodo 2013-2019 i redditi da attività professionale percepiti lordi sono pari ad euro 192.625 cui va aggiunto per i restanti quattro anni (dal 2009 al 2012) per ciascuno dei restanti quattro anni una misura equitativa determinata in riferimento al valore medio da ricavare prendendo a riferimento i sei anni interi percepiti dal 2013 al 2018, e che risulta pari ad
Pag. 11 di 13 30.448, ottenendo così che nel totale l'importo da detrarre a titolo di aliunde perceptum, per tutto il periodo in discussione, è pari ad euro 314.417.
Le spese di tutti i gradi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un terzo e per la restante frazione sono poste a carico della società e liquidate come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione (con ordinanza n.
17182/2024) a seguito dei ricorsi in riassunzione proposti, rispettivamente da il 17 settembre 2024 e dall' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il 19 settembre
[...]
2024, nei confronti rispettivamente dell' e di Controparte_1
nei limiti del devoluto, ogni contraria istanza, eccezione, Parte_1 deduzione disattesa, così decide:
1)Accerta che l'esatta decorrenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti
è il primo gennaio 2005 e condanna l' al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 12.487,73 a titolo di differenze retributive e tredicesima mensilità per il periodo dal primo gennaio 2005 al 28 febbraio 2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione al soddisfo.
2) Condanna l' Controparte_1
a- al pagamento dell'indennità risarcitoria, conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino al 14 maggio 2019 (data esercizio dell'opzione) e da corrispondersi oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo -somma da cui va detratto quale aliunde perceptum l'importo di euro 314.417-
b- al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino al 14 maggio 2019,
Pag. 12 di 13 3 ) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 4600,00 oltre iva cpa e spese generali, per il secondo in euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali, per quello di legittimità in euro 3000,00 oltre iva cpa e spese generali e per il presente in euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali ponendo la residua frazione (pari ai 2/3) di tali importi a carico della l' Controparte_1 con distrazione di tale frazione in favore degli Avvocati Ernesto
[...]
RP e LE AN
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2573/2024 R.G.A.C.L., cui è riunito il numero 2601/2024
R.G.A.C.L., aventi entrambi ad oggetto il giudizio di rinvio dalla Cassazione disposto con l'ordinanza n. 1649/2024 e vertente tra
, C.F. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Ernesto RP PEC
e dall'Avv. LE AN PEC Email_1
Email_2
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. 2573/2024 e resistente in quello 2601/2024-
E
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Costantino PEC
; Email_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE nel proc. 2573/2024 e RICORRENTE nel proc. 2601/2024 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 17 settembre 2024, ha riassunto Parte_1 dinnanzi a questa Corte il giudizio a seguito del rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n. 17182/2024 pubblicata il 21 giugno 2024.
La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del primo e del quarto motivo nonché l'infondatezza del secondo, terzo e quinto motivo. Accoglieva parzialmente, invece, i restanti motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per l'accertamento dell'aliunde perceptum, per l'esatta determinazione della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, nonché per la regolamentazione delle spese dei gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.
A sua volta riassumeva il giudizio con autonomo ricorso depositato il 19 settembre 2024 anche la l' Controparte_1
Entrambe le parti hanno chiesto che questa Corte si pronunciasse in coerenza al dictum dei giudici di legittimità, pur nella diversità delle prospettazioni sostenute da ognuna di esse in relazione ai due profili per cui è stato disposto il rinvio.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 25 novembre 2025, è definita dal Collegio con sentenza, all'esito della camera di consiglio, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, , medico specialista in psichiatria, si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Tivoli chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con l' , a decorrere dal 1 primo gennaio 2005, con Controparte_1
Pag. 2 di 13 inquadramento nella categoria “Assistente di fascia A” del CCNL per il personale medico dipendente da Case di cura IRCCS e la condanna della
Società resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo
2005-2009 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, indennità di lavoro notturno, festività soppresse non retribuite, 13^ e congedo matrimoniale ed impugnava o il licenziamento del 13 febbraio 2009, di cui sosteneva la nullità, in quanto comminato entro l'anno dalla celebrazione del matrimonio e privo di causa.
Mentre il primo giudice rigettava integralmente le sue domande, la Corte di
Appello di Roma, investita dell'impugnazione da parte della riteneva Pt_1 di ravvisare, alla luce delle modalità della prestazione emerse dall'istruttoria testimoniale, la subordinazione e, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro tra l'appellante Cont
e l' a far data dal primo gennaio 2005 e condannava Parte_2 la resistente al pagamento della somma di euro 12.487,73, a titolo di differenze retributive e 13^ mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
Parimenti, dichiarava l'illegittimità del licenziamento comminato alla Pt_1 in data 13 febbraio 2009, con decorrenza dal primo marzo 2009, annullandolo Cont e condannando l' alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra.
La decisione era oggetto di ricorso per Cassazione della Parte_3 sulla base di nove motivi dei quali la Suprema Corte accoglieva
[...] sesto ed in nono motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili o assorbiti gli altri;
, cassava la sentenza e rinviava a questa Corte, per l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum e per l'esatta determinazione
Pag. 3 di 13 della data di inizio del rapporto di lavoro subordinato, nonché per la regolamentazione delle spese dei gradi di giudizio.
Con specifico riferimento al sesto motivo – nella parte in cui con lo stesso era stata rilevata la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di aliunde perceptum, con richiesta di detrarre dalle somme eventualmente dovute in favore della professionista quanto percepito medio tempore per effetto dei rapporti di lavoro (subordinati e/o libero professionali) intrattenuti Cont successivamente alla formale cessazione del rapporto professionale con
(2009) –, questo veniva ritenuto fondato dalla Suprema Corte (con conseguente assorbimento della seconda parte dello stesso e del settimo e dell'ottavo motivo) .
La Cassazione osservava “L'eccezione è stata ritualmente sollevata dalla società nella sua memoria di primo grado (p. 27) e documentata (allegato 12 al fascicolo di primo grado), nonché riproposta nella memoria difensiva
d'appello mediante richiamo alle eccezioni sollevate in primo grado ai fini della riduzione delle somme vantate dalla Ciononostante, la Corte Pt_1 territoriale ha omesso ogni pronunzia al riguardo, sicché si impone la cassazione sul punto della sentenza impugnata. I giudici d'appello in sede di rinvio dovranno però tenere anche conto del fatto che i compensi percepiti da terzi non necessariamente sono da detrarre, perché possono essere compatibili, salvo l'accertamento in concreto demandato alla Corte territoriale”.
In relazione al nono motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. con cui era lamentata la “manifesta illogicità” della sentenza, in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale da un lato calcolato le differenze retributive per il periodo giugno 2005 - marzo 2009 in considerazione della data di stipulazione del contratto di incarico avvenuta in data 26/06/2005, dall'altro dichiarato in dispositivo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'01/01/2005 la Corte di Cassazione lo ha del pari ritenuto fondato.
Pag. 4 di 13 Ciascuno con autonomo ricorso in riassunzione e la Parte_1 [...]
hanno chiesto la pronuncia in ossequio a quanto Controparte_1 stabilito dalla Suprema Corte.
In relazione a tali profili, assume che nessuna detrazione possa Parte_1 essere operata avuto riguardo alla circostanza che le attività da lei svolte, anche dopo il licenziamento del primo marzo 2009, sono di tipo libero professionali e come tali compatibili con l'attività di lavoro dipendente, fra l'altro part time svolta per la controparte .
La compatibilità discenderebbe dal fatto notorio che i medici possono esercitare liberamente la libera professione sia intra moenia sia presso altre strutture., oltre che dalla previsione del CCLN del 2005 per i dipendenti delle case di cura private (prodotto dalla stessa parte sin dal primo grado al n. 7 dei documenti allegati al ricorso) a prevedere all'art.14 la possibilità che il medico svolga attività libero-professionale intra moenia fuori dell'orario di lavoro oltre di esercitare l'attività libero-professionale al di fuori della struttura sanitaria.
L'esercizio dell'attività libero professionale sarebbe stato poi desumibile dalle difese della controparte, sia in primo grado che in appello, laddove si affermava che la emetteva fatture anche nei confronti di altri soggetti, persone Pt_1 giuridiche o persone fisiche. Precisa, inoltre, di esser stata invitata a riprendere Cont servizio dalla , a seguito della sentenza di questa Corte, ma di aver optato per le 15 mensilità, con la conseguenza che il rapporto deve intendersi cessato,
a tutti gli effetti, alla data del 14 maggio 2019.
Ha assunto che le richieste istruttorie formulate dalla società sarebbero state inammissibili o irrilevanti con finalità esclusivamente esplorative, come quella di un generico ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
In relazione alla seconda ragione del rinvio ha evidenziato che l'indicazione della data d'inizio del primo gennaio 2005, a differenza di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, non sarebbe riportata solo nel dispositivo ma anche nel
Pag. 5 di 13 corpo della motivazione della sentenza a pag.
6. La avrebbe già Pt_1
Cont nell'atto introduttivo dichiarato di aver iniziato a lavorare con l' dal gennaio 2005 anche se il suo rapporto era stato formalizzato soltanto successivamente con la lettera di incarico di collaborazione del 27 giugno 2005
e la controparte non avrebbe mai contestato la data di inizio del gennaio 2005, che avrebbe dovuto ritenersi pacifica, ma anzi lo avrebbe confermato.
Pertanto, la decorrenza del rapporto sarebbe stata definita correttamente dalla
Corte di Roma nel dispositivo dal gennaio 2005 e fra l'altro sarebbe stata confermata dalla circostanza che nella sentenza sarebbero stati presi a riferimento per determinare le competenze a titolo di differenze retributive e
13^ mensilità (escluso solo lo straordinario) i conteggi elaborati dalla Pt_1 che avevano come decorrenza il primo gennaio 2005. L'indicazione da parte della Corte di Roma di una data diversa (25 giugno 2005) nella motivazione sarebbe stata frutto di un errore materiale, determinato dalla confusione con il momento in cui il rapporto, era stato formalizzato.
Cont A sua volta, la , con il proprio ricorso in riassunzione, in relazione all'accoglimento del sesto motivo di ricorso in Cassazione, nel richiamare espressamente quanto dedotto ed articolato negli atti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, ha chiesto di procedere all'esame e delle questioni proposte sull'aliunde perceptum e percipiendum e, conseguentemente, detrarre l'aliunde perceptum e/o l'aliunde percipiendum in ragione delle eccezioni e contestazioni formulate. Sostiene che le difese citate da controparte andavano lette in funzione della difesa svolta dalla società diretta ad escludere il rapporto subordinato e che “ Viceversa, essendo stata ormai accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti (per effetto della pronuncia della Suprema Corte) e la pacifica applicazione allo stesso dell'allora vigente ccnl per il personale medico della sanità privata (all. 4 del fascicolo di parte di primo grado doc. 5 e doc. 7f fascicolo di parte di cassazione), nel caso di specie doveva e deve ritenersi sussistente il cd. vincolo di esclusività del rapporto di lavoro, atteso che l'art. 14 dell'allora vigente ccnl relativo al personale medico dipendente (anche a tempo definito;
si cfr. art.
Pag. 6 di 13 13 del ccnl, evidenziandosi che la controparte ha sempre dedotto che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era pari a 33 ore settimanali) delle strutture sanitarie private disponeva espressamente il divieto di esercitare
l'attività professionale all'esterno senza l'autorizzazione della struttura
“previa valutazione da parte della Struttura medesima, sentita la RSM
Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse”. In mancanza Cont dell'autorizzazione mai richiesta né tantomeno “è stata accordata da
(trattandosi, formalmente, di un rapporto di lavoro libero professionale), di talchè lo svolgimento di prestazioni esterne, incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato ex post accertato tra le parti rende ancor più fondata la domanda di detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento riconosciuto alla dottoressa ”. Ai fini dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 Pt_1
c.p.c., evidenzia di avere richiesto le dichiarazioni dei redditi a partire dall'anno 2009 sino alla sentenza di accertamento, essendo l'unico strumento per adempiere concretamente al compito affidato dal Giudice di legittimità, ossia "l'accertamento dell'eventuale aliunde perceptum".
In relazione all'altro profilo, chiede di accertare e dichiarare, in aderenza a quanto risultante documentalmente e di quanto dedotto nel corso del giudizio, quale data corretta di inizio del rapporto di lavoro de quo il 26 giugno 2005.
Assume a tal fine che non fosse pacifica la data di inizio antecedente alla formalizzazione e che l'elencazione dei turni anteriori a giugno 2005 sarebbe Cont stata compiuta da nelle precedenti fasi di merito al solo fine di dimostrare la natura sporadica e non subordinata della collaborazione (si trattava, infatti, dello svolgimento di alcune guardie mediche, 28 turni complessivi, tutti concentrati nel primo semestre del 2005, in un periodo precedente alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa). La Corte d'Appello, nella sentenza cassata, pur incorrendo nell'errore nel dispositivo, avrebbe di fatto liquidato le differenze retributive a partire da giugno 2005, dimostrando implicitamente di considerare quella la data di effettiva decorrenza del rapporto
Pag. 7 di 13 Così sintetizzate le posizioni delle parti in questa sede e premesso che costituisce giudicato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dovendo il Giudice di rinvio stabilire unicamente l'esatta decorrenza del rapporto, deve ritenersi l'accertamento del rapporto vada fatto decorrere dal primo gennaio
2005. Ed infatti considerando le deposizioni ( già Tes_1 Tes_2 valorizzate per l'affermazione dei caratteri della subordinazione dall'accertamento in parte qua passato in giudicato, nessuno dei testi ha riferito di differenze nelle concrete modalità di regolazione del rapporto
(osservanza dei turni, fasce orarie predisposte dalla clinica, obbligo di attenersi alle direttive terapeutiche impartite dal responsabile clinico, completa fungibilità con i colleghi formalizzati come subordinati che si alternavano con lei nei turni svolgendo analoghe mansioni) prima o dopo la formalizzazione del rapporto.
Al riguardo appare quanto mai significativa la circostanza che sia il teste
(psichiatra incardinata nella struttura) che il teste Tes_2 Tes_1
(responsabile della struttura sanitaria all'epoca dei fatti) abbiano entrambi confermato non solo la circostanza che l'inserimento nei turni era divenuto stabile dalla formalizzazione nel giugno 2005, ma che anche in precedenza la ra inserita nei turni nello svolgimento delle guardie notturne e festive Pt_1 che svolgeva con la frequenza di tre o quattro giorni a settimana, in via alternata dalle 20 alle otto e viceversa. Tali turni erano stabiliti dalla medesima
Inoltre, entrambi i testi confermavano che “nell'intero periodo Tes_1 lavorato” (capitolo 18) la osse tenuta a relazionale sul suo operato allo Pt_1 psichiatra responsabile della struttura e al responsabile di tutte le strutture Cont psichiatriche dell' .
La frequenza dei turni riferita dai testi (tre o quattro giorni a settimana) esclude in radice che si potesse ritenere sporadica o occasionale tale attività come sostenuto dalla questione questa che era, in buona sostanza CP_3
l'unico elemento che differenziava nella prospettazione della società il prima ed il dopo della formalizzazione.
Pag. 8 di 13 Il giudizio sulla scarsa rilevanza e persuasività delle deposizioni dei testi e per la laconicità e genericità ovvero palese Tes_3 Tes_4 inverosimiglianza delle dichiarazioni (vedasi, a quest'ultimo proposito, quella del teste che affermava di non avere mai incontrato la resso Tes_3 Pt_1 la struttura) già espresso nell'accertamento divenuto definitivo quanto alla natura subordinata va qui confermato in relazione all'aspetto della decorrenza del rapporto.
Dunque, va affermato che la decorrenza dell'accertamento va fissata a gennaio
2005 restando confermato l'ammontare dei crediti già accertati da questa corte di merito pari ad euro 12.487,73 a titolo di differenze retributive e tredicesima mensilità considerato che detto conteggio era compiuto con data di decorrenza gennaio 2005.
In ordine al licenziamento, divenuta definitiva la statuizione di illegittimità e la condanna alla reintegrazione (a cui si è sostituita in forza di opzione la indennità sostitutiva) va accertato l'aliunde perceptum dal primo marzo 2009 all'aprile 2019 ( essendo il 14 maggio 2019 intervenuto l'esercizio della facoltà di opzione) .
Essendo già documentato che la non ha svolto attività di lavoro Pt_1 subordinato come da attestazione del centro per l'impego del 2025, ma unicamente attività libero professionale, come da lei stessa asserito, a seguito di ordine di esibizione è la ha prodotto dichiarazione in cui asserisce Pt_1 di avere iniziato la propria collaborazione con la Casa di Cura Villa Armonia
Nuova srl dal 2011 e di avere cessato tale collaborazione nel luglio 2015. Ha prodotto, poi, dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 2015 (redditi a partire dal 2014) precisando di non essere in possesso di documentazione fiscale più risalente non essendo tenuta a conservare tali documenti oltre i dieci anni.
A seguito di tale produzione la controparte ha richiesto ulteriore iniziativa ex art.213 cpc per assumere informazioni e/o acquisita documentazione in merito
Pag. 9 di 13 ai redditi percepiti, in forza di rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo, dalla dottoressa on riferimenti agli anni 2009-2013, presso l'Agenzia Pt_1 delle Entrate, gli estratti contributivi relativi ai versamenti effettuati dalla professionista per il periodo 2009-2013, da cui è possibile ricavare i redditi di lavoro anche autonomo percepiti, presso l'
[...]
ordinare a Casa di Controparte_4
Cura Villa Armonia Nuova S.r.l. la produzione e/o l'esibizione di copia delle fatture emesse in relazione all'attività professionale prestata dalla dottoressa on riferimento al periodo 2011-2025. Pt_1
In subordine, ha chiesto di formulare una quantificazione equitativa dell'aliunde perceptum relativo ai redditi per il periodo 2009-2013 effettuando una media dei compensi percepiti dalla professionista a partire dall'anno 2014
e sino all'anno 2019 (sulla base delle dichiarazioni in atti) o, in ulteriore subordine, di prendere quale riferimento il reddito annuo più basso tra quelli indicati nelle dichiarazioni prodotte in atti.
Ritiene questa Corte che tale iniziativa sia superflua posto che è la stessa d avere affermato di avere svolto sia in costanza che successivamente Pt_1 alla cessazione del rapporto con la controparte, costantemente attività libero professionale, prima con tale Villa Letizia e poi con tale Villa Armonia srl. fino al 2015 e comunque anche in seguito sino ad oggi.
A tal proposito va rilevato che i redditi da attività professionale vadano ritenuti incompatibili con il lavoro subordinato svolto dal medico alle dipendenze di una casa di Cura Privata e come tali siano detraibili a titolo di aliunde perceptum.
Invero, il tenore del Contratto collettivo del personale medico dipendente delle case di cura IRCCS, presidi e Centri di riabilitazione che all'art.14 , seconda parte della lettera b è tale che “ Al medico è comunque consentito esercitare attività libero professionale al di fuori della struttura sanitaria , purché non in altre strutture di ricovero ( ordinario e day Hospital) e previa valutazione
Pag. 10 di 13 da parte della struttura, sentita la della insussistenza di Parte_4 situazioni di conflitto di interessi.”.
Si tratta dunque di una generale facoltà, esclusa in via assoluta nel caso di prestazione presso strutture di ricovero, e negli altri casi subordinata sempre all'autorizzazione della struttura presso cui presta servizio il medico.
La società ha evidenziato che il cd vincolo di esclusività discende proprio dalla necessità della previa autorizzazione della struttura nei termini previsti dall'art.14 citato e che la stessa pienezza dell'orario allegata dalla lavoratrice
(38) e riscontrata dall'accertamento giudiziale fosse ancor di più significativa di tale incompatibilità.
A fronte di tale deduzione, la lavoratrice, significativamente, nel proprio ricorso ha riportato solo la prima parte della previsione contrattuale “Al medico è comunque consentito esercitare attività libero professionale al di fuori della struttura sanitaria”, dimenticando di trascrivere il resto della clausola che consente di comprenderne appieno la reale portata.
Ne deriva che vanno detratti i redditi da attività professionale percepiti nel periodo in discussione tenendo conto dal 2013 al 2019 (14 maggio ) di quelli emergenti dalle dichiarazioni dei redditi ( che sono quelle dal 2013 al 2019, in quest'ultimo l'importo è riproporzionato ai mesi fino all'epoca dell'esercizio dell'opzione) e per il periodo dal 2009 al 2015 dell'importo l'ammontare da detrarre per ciascun anno è determinato in via equitativa nella misura media dei redditi annuali (anno intero) percepiti nel periodo per il quale i dati fiscali sono noti.
Se ne ricava che per il periodo 2013-2019 i redditi da attività professionale percepiti lordi sono pari ad euro 192.625 cui va aggiunto per i restanti quattro anni (dal 2009 al 2012) per ciascuno dei restanti quattro anni una misura equitativa determinata in riferimento al valore medio da ricavare prendendo a riferimento i sei anni interi percepiti dal 2013 al 2018, e che risulta pari ad
Pag. 11 di 13 30.448, ottenendo così che nel totale l'importo da detrarre a titolo di aliunde perceptum, per tutto il periodo in discussione, è pari ad euro 314.417.
Le spese di tutti i gradi, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, sono compensate per un terzo e per la restante frazione sono poste a carico della società e liquidate come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione (con ordinanza n.
17182/2024) a seguito dei ricorsi in riassunzione proposti, rispettivamente da il 17 settembre 2024 e dall' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, il 19 settembre
[...]
2024, nei confronti rispettivamente dell' e di Controparte_1
nei limiti del devoluto, ogni contraria istanza, eccezione, Parte_1 deduzione disattesa, così decide:
1)Accerta che l'esatta decorrenza del rapporto di lavoro subordinato fra le parti
è il primo gennaio 2005 e condanna l' al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 12.487,73 a titolo di differenze retributive e tredicesima mensilità per il periodo dal primo gennaio 2005 al 28 febbraio 2005, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione al soddisfo.
2) Condanna l' Controparte_1
a- al pagamento dell'indennità risarcitoria, conseguente alla dichiarata illegittimità del licenziamento, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino al 14 maggio 2019 (data esercizio dell'opzione) e da corrispondersi oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo -somma da cui va detratto quale aliunde perceptum l'importo di euro 314.417-
b- al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino al 14 maggio 2019,
Pag. 12 di 13 3 ) Dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di tutti i gradi del giudizio che liquida, nell'intero, per il primo grado in euro 4600,00 oltre iva cpa e spese generali, per il secondo in euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali, per quello di legittimità in euro 3000,00 oltre iva cpa e spese generali e per il presente in euro 4000,00 oltre iva cpa e spese generali ponendo la residua frazione (pari ai 2/3) di tali importi a carico della l' Controparte_1 con distrazione di tale frazione in favore degli Avvocati Ernesto
[...]
RP e LE AN
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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