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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1722 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentao e difeso dall'Avv. GATTO Parte_1 C.F._1
NA , come da procura in atti. attore, contro
( c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Convenuto contumace, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti: parte attrice concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore conveniva dinanzi al Tribunale di Barcellona
P.G. la , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) sospendere preliminarmente, Controparte_2
esistendo il fumus boni juris ed il periculum in mora, inaudita altera parte, l'esecutività dell'intimazione di pagamento n°
29520229003456967/000;2) in forza di quanto sopra, con qualsiasi statuizione conforme a legge, revocare, annullare, caducare e rendere priva di effetti giuridici dellintimazione di pagamento n° 29520229003456967/000;3) accertata,
quindi, la nullità dell'intimazione di pagamento, ordinare all'Ente impositore lo sgravio di quanto indebitamente iscritto a ruolo per i motivi sopra esposti;
4) condannare chi di ragione al pagamento di spese e compensi;
5) nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento delle superiori richieste, riconoscere a carico dell'istante il pagamento del minimo edittale previsto. gli attori .
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, la convenuta rimaneva contumace.
Depositate le note ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo alcuni rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione, tenuta secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è ammissibile e fondata.
Preliminarmente, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, si dichiara la contumacia della convenuta , già . Controparte_1 Controparte_2
Parte attrice, deducendo che l'intimazione di pagamento notificata il 24.05.2022 non è stata preceduta da alcuna notifica delle cartelle esattoriali poste alla base della stessa intimazione, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Ora, stante la contumacia dell' , nonostante la regolare notifica, non vi è prova della Controparte_3
regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla cartella impugnata, con conseguente fondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Infatti nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, spetta all'Amministrazione fornire la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria. Nel caso di specie, , già Controparte_4 , non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, e non ha quindi fornito alcuna Controparte_2
prova dell'avvenuto invio delle cartelle esattoriali nei termini di legge, né ha confutato le eccezioni sollevate dall'opponente.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti di cui alla intimazione di pagamento n°
29520229003456967/000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1722 2022 R.G., così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti di in relazione alla cartella esattoriale n. n° 29520229003456967/000;3 Parte_1
annullandola; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
del procuratore antistatario dell'attore, Avv. NA GATTO, liquidate in euro 1.278,00 per onorari, oltre spese forfettarie, Cpa ed Iva secondo legge, oltre € 98,00 a titolo di rimborso contributo unificato;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1722 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentao e difeso dall'Avv. GATTO Parte_1 C.F._1
NA , come da procura in atti. attore, contro
( c.f. , già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Convenuto contumace, avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni delle parti: parte attrice concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore conveniva dinanzi al Tribunale di Barcellona
P.G. la , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) sospendere preliminarmente, Controparte_2
esistendo il fumus boni juris ed il periculum in mora, inaudita altera parte, l'esecutività dell'intimazione di pagamento n°
29520229003456967/000;2) in forza di quanto sopra, con qualsiasi statuizione conforme a legge, revocare, annullare, caducare e rendere priva di effetti giuridici dellintimazione di pagamento n° 29520229003456967/000;3) accertata,
quindi, la nullità dell'intimazione di pagamento, ordinare all'Ente impositore lo sgravio di quanto indebitamente iscritto a ruolo per i motivi sopra esposti;
4) condannare chi di ragione al pagamento di spese e compensi;
5) nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento delle superiori richieste, riconoscere a carico dell'istante il pagamento del minimo edittale previsto. gli attori .
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, la convenuta rimaneva contumace.
Depositate le note ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo alcuni rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione, tenuta secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è ammissibile e fondata.
Preliminarmente, accertata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, si dichiara la contumacia della convenuta , già . Controparte_1 Controparte_2
Parte attrice, deducendo che l'intimazione di pagamento notificata il 24.05.2022 non è stata preceduta da alcuna notifica delle cartelle esattoriali poste alla base della stessa intimazione, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Ora, stante la contumacia dell' , nonostante la regolare notifica, non vi è prova della Controparte_3
regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla cartella impugnata, con conseguente fondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento.
Infatti nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, spetta all'Amministrazione fornire la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria. Nel caso di specie, , già Controparte_4 , non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace, e non ha quindi fornito alcuna Controparte_2
prova dell'avvenuto invio delle cartelle esattoriali nei termini di legge, né ha confutato le eccezioni sollevate dall'opponente.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta con conseguente inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti di cui alla intimazione di pagamento n°
29520229003456967/000.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1722 2022 R.G., così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva nei confronti di in relazione alla cartella esattoriale n. n° 29520229003456967/000;3 Parte_1
annullandola; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
del procuratore antistatario dell'attore, Avv. NA GATTO, liquidate in euro 1.278,00 per onorari, oltre spese forfettarie, Cpa ed Iva secondo legge, oltre € 98,00 a titolo di rimborso contributo unificato;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10/12/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola