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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
All'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Mobrici, elettivamente domiciliato Parte_1
come in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla CP_1
Attanasio, elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2523/2023 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 13/3/2023.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio. RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere dipendente dal 1°luglio 2008 della Federazione Italiana Parte_1
Tennistavolo e di aver sviluppato, a causa dell'ambiente lavorativo, una patologia ansioso-depressiva che lo aveva costretto ad assentarsi dal servizio;
di non essere stato reperito presso il domicilio in occasione delle visite di controllo del 16 agosto, 28 agosto e 12 ottobre 2015, a seguito delle quali gli venivano comminate tre sanzioni disciplinari con sospensione dal servizio e privazione della CP_ retribuzione;
di avergli comunicato l' con una prima nota del 4 dicembre 2015, che le assenze ai controlli non erano state ritenute giustificate e che non erano pertanto indennizzabili, mentre con note del 11.12.2015 e del 12.1.2016, successive all'inoltro da parte del ricorrente della documentazione richiesta, gli veniva comunicata l'idoneità della documentazione prodotta;
di essere state tali ultime CP_ note annullate in autotutela dal direttore dell' della filiale di Ostia con provvedimento del 26 maggio 2016, in ragione dell'omessa prova della malattia nei modi e nei tempi di legge;
di essere stato comunicato il provvedimento alla Fitet che, a seguito di contestazione disciplinare, gli irrogava il licenziamento disciplinare, per cui pendeva giudizio in Cassazione;
di avere formulato diverse CP_ istanze all'ente previdenziale per l'annullamento dei provvedimenti del direttore dell' rimaste CP_ senza esito, ha agito in giudizio nei confronti dell' formulando le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il Dott. , nella sua qualità di direttore della filiale Controparte_2 di Ostia, annullava in autotutela con provvedimento del 26.05.2016, in violazione della L. CP_1
241/1990 artt.li 21 quinques e novies, le determinazioni della Dott.ssa , responsabile Persona_1 del procedimento per l' vertendosi in error in procedendo;
- accertare e dichiarare illegittimo CP_1 ed inefficace il provvedimento del 26.05.2016 posto in essere dal Dott. in quanto Controparte_2 non sorretto da giusta causa né giustificato motivo;
- per l'effetto, ed in ogni caso, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, a liquidare e corrispondere al ricorrente il pagamento dell'indennità prevista ex lege a titolo di ristoro per l'interruzione contrattuale, come dedotto e documentato, da quantificarsi nella misura massima indicata da tale norma, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
- condannare, ulteriormente, l' , al risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta posta in essere dal Dott. CP_2
, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
- per l'effetto, ed in ogni caso, condannare
[...]
l' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso forfettario, all'I.V.A. ed al C.A.P. come per legge.”.
Il Tribunale, nella resistenza dell' previdenziale convenuto, che aveva eccepito CP_3 preliminarmente la nullità del ricorso per incertezza su petitum e causa petendi ed il difetto di giurisdizione, ha respinto la domanda e condannato il ricorrente alle spese di lite.
Il primo giudice, respinta l'eccezione preliminare di nullità del ricorso, lo ha ritenuto infondato argomentando che: i) oggetto della domanda era sia il diritto del ricorrente all'indennità di malattia CP_ revocata dall' con provvedimento del 26 maggio 2016, sia il risarcimento del danno lamentato per effetto del provvedimento di revoca, per cui erano sufficientemente delineati il petitum e la causa petendi;
ii) condizioni necessarie per usufruire del diritto all'indennità di malattia sono la trasmissione CP_ telematica all' da parte del medico curante, del certificato medico che attesti la malattia del lavoratore, di cui il datore di lavoro potrà prendere visione tramite gli appositi servizi telematici, nonché l'obbligo del lavoratore di rendersi reperibile presso il proprio domicilio (o quello diverso dichiarato nel certificato) durante le fasce orarie previste per legge, con conseguente applicazione di sanzioni in caso di assenza;
iii) l'art. 2 comma 2 d.l. n. 663/79, convertito in l. n. 33/80, impone l'obbligo di invio del certificato medico con indicazione del domicilio di reperibilità del lavoratore entro due giorni dalla data di emissione del documento, a mezzo di raccomandata A/R, obbligo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore, salva la prova di un serio e apprezzabile motivo, da provarsi dallo stesso;
iv) con sentenza n. 1143 del 29 dicembre 1988 la Corte
Costituzionale ha definito tale termine perentorio in ragione della sua funzione di consentire all'Ente lo svolgimento delle opportune attività di verifica nelle fasce di reperibilità, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine detto determina la perdita dell'indennità, fatta salva la prova dell'impossibilità dell'invio, a carico del lavoratore;
v) nella fattispecie in esame i due certificati, consegnati in forma cartacea al lavoratore, del 3.7.2015, con prognosi di 90 giorni, e del 2.10.2015, con prognosi di giorni 15, erano stati trasmessi via fax in data 2.12.2015 e in originale il 28.6.2016, senza che il lavoratore avesse giustificato il ritardo nell'invio; vi) l'intervenuta decadenza in cui era CP_ incorso il lavoratore nell'inviare all' la certificazione medica aveva impedito l'insorgere del suo diritto all'indennità di malattia per il periodo indicato nella documentazione medica, per cui CP_ correttamente l' aveva annullato in autotutela in data 26 maggio 2016 il provvedimento con cui erroneamente l'indennità era stata in precedenza concessa.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata Parte_1 per: 1) errata valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure, per avere escluso il diritto all'indennità senza considerare le motivazioni sottese all'assenza del lavoratore in sede di visite mediche e quindi l'esigenza di svolgere sedute di psicoterapia ed attività ludico-ricreative; 2) errata interpretazione della perentorietà del termine di due giorni in base alla sentenza della Corte
Costituzionale, la n. 1143/1988, superata da più recente giurisprudenza di legittimità.
Ha, pertanto, chiesto in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza e, in via principale l'accoglimento dell'impugnazione e delle conclusioni già formulate con ricorso di primo grado con condanna alle spese del doppio grado. CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto, ribadendo le eccezioni preliminari di indeterminatezza della domanda e del difetto di giurisdizione.
All'odierna udienza, all'esito degli adempienti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato risultando meritevoli di conferma le argomentazioni e conclusioni formulate dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata per le considerazioni di seguito espresse.
Con il primo motivo di appello lamenta il che il giudice di prime cure avrebbe dato Parte_1
CP_ maggior rilievo all'obbligo di invio della documentazione medica all' anziché considerare il tipo di patologia sofferta dal lavoratore che avrebbe dovuto giustificarne l'esonero dalla verifica sanitaria.
Sostiene dunque in tesi l'appellante che la documentazione medica da lui prodotta, attestante la necessità di partecipare a sedute di psicoterapia, doveva far ritenere giustificata la sua assenza durante le visite mediche di controllo.
Il motivo è infondato.
È pacifico, perché ammesso dallo stesso appellante, l'omesso invio della documentazione medica CP_ attestante la propria malattia all' entro le 48 ore dal ricevimento della stessa. Successivamente, senza titoli di esenzione dall'obbligo di reperibilità domiciliare, il si rendeva irreperibile Parte_1 alle tre visite mediche di controllo disposte dall' , su richiesta del datore di lavoro, il 16 agosto CP_1
2015, 28 agosto 2015 e 12 ottobre 2015. Solo in data 2 dicembre 2015 via fax e il 28 giugno 2016 in originale, l'appellante inviava la documentazione medica avendo appreso che l'assenza alle visite domiciliari aveva determinato l'impossibilità di riconoscergli l'indennità di malattia.
Come rilevato dal giudice di prime cure, però, “L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo di malattia.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 d.l. n. 663/79, convertito in l. n. 33/80, il lavoratore ha l'onere di inviare CP_ il certificato medico, attestante la malattia, all' (oltreché al datore di lavoro). La stessa normativa prevede altresì l'onere per il lavoratore di verificare che in detto certificato sia stato indicato e, in difetto di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia, se diverso dal domicilio abituale (cfr. Cass. n. 721 del 23.01.1992) …”; termine fissato dalla norma richiamata in due giorni dal rilascio del certificato. CP_ Correttamente il Tribunale ha ritenuto legittimi i provvedimenti emessi in autotutela dall' essendo intervenuta la decadenza per tardivo invio da parte del lavoratore all' medesimo della CP_3 documentazione sanitaria, senza che fosse quindi sorto il diritto all'indennità di malattia, CP_ erroneamente attivata dall' Motivazione con cui l'appello non si confronta, e che ha natura assorbente rispetto alla considerazione dell'assenza ingiustificata alle visite di controllo, anche queste erroneamente disposte in assenza del diritto all'indennità di malattia, ed alle quali comunque il lavoratore non si è reso reperibile senza che ricorressero le condizioni per l'esenzione, come di seguito di dirà.
Nessuna censura può, dunque, essere mossa alla sentenza di primo grado considerando lo svolgersi degli eventi e l'inadempimento del agli obblighi sullo stesso incombenti, senza avere mai Parte_1 neppure dedotto né provato la sussistenza di seri ed apprezzabili motivi di impedimento o impossibilità a provvedere alla tempestiva produzione dei certificati nel rispetto del termine.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per avere ritenuto perentorio il termine di due giorni per l'invio della documentazione da parte del lavoratore, in base alla pronuncia della Corte Costituzionale, la n.1143/1988, superata dalla giurisprudenza della Cassazione.
Il motivo è infondato.
L'art. 2, comma 2, d.l. n. 663/79, conv. in l. n. 33/80, come sostituito dall'art. 1, comma 149, legge
30/12/2004 n. 311, recita: “A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla CP_1 durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall medesimo. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo CP_1 rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità CP_1 stabilite dallo stesso Istituto”. La ragione di questa disciplina corrisponde alla necessità di permettere al datore di lavoro di venire a conoscenza nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente, procedendo così con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione.
La circolare n. 136 del 25 luglio 2003, prevede “…Da parte di alcune Sedi è stato chiesto se, CP_1 in caso di impossibilità a provvedere all'invio all del certificato di malattia attraverso le CP_1 modalità stabilite dalla legge n. 33/1980 (recapito o trasmissione per posta), l'adempimento possa essere espletato tramite fax o con preavviso telefonico. Al riguardo si precisa che la certificazione di malattia non può essere sostituita - espressa previsione dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 445/2000 - da altro documento;
la relativa trasmissione tramite fax può quindi essere considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio [come più volte ricordato, pari a due giorni], previsto per consentire l'effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell'indennità occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile…”. L'art. 26 del contratto collettivo di riferimento, al punto 2 così dispone: “Il dipendente ha l'obbligo, salvo comprovato impedimento, di recapitare o spedire al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro 48 ore successive al giorno di inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa o il giorno successivo qualora trattasi di assenza limitata ad un solo giorno. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. È consentito, comunque, anticipare il certificato medico anche via fax, con obbligo di consegnare l'originale entro il primo giorno di ripresa del lavoro.”
La giurisprudenza di legittimità riconosce valore determinante al rispetto del termine di legge previsto, sia in ragione della diligenza di cui all'art. 2104 c.c. richiesta al lavoratore nell'adempimento della propria prestazione, sia per evitare di creare incertezza sull'effettiva giustificazione dell'assenza. Secondo la Cassazione, infatti: “Il vincolo fiduciario può essere compromesso anche da una sola assenza non comunicata correttamente, ove si tratti di mansioni di particolare responsabilità o fiducia.” (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 25162/2019) ed ancora “L'inosservanza dell'obbligo di immediata comunicazione dell'assenza per malattia può integrare un comportamento gravemente negligente, idoneo a giustificare la sanzione espulsiva.” Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n.
21621/2023)
Parimenti, la S.C. ha di recente affermato come l'assenza dal lavoro vada comunicata immediatamente entro 48 ore trattandosi, altrimenti, di assenza ingiustificata con le conseguenze disciplinari previste dal CCNL. (Cass sez. Lavoro, n. 13747/2025).
Non è condivisibile neppure la doglianza relativa alla ritenuta prevalenza, da parte del giudice di prime cure, del rispetto del termine sulla patologia lamentata dal lavoratore, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “Non rileva, dunque, tanto la effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità” (Cass. sez. lav. n.
10552/2013).
Osserva, infine, il Collegio che, ritenuto assorbente, come espresso nell'analisi del primo motivo di CP_ appello, il mancato invio nel termine e modi di legge della documentazione medica all' per cui correttamente il Tribunale ha rilevato che l'intervenuta decadenza avesse impedito l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia, non è comunque invocabile la sussistenza di una delle condizioni di esonero dall'obbligo di presenza domiciliare, come invece ribadito dall'appellante.
Ai sensi dell'art. 5, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, infatti, il dipendente è obbligato a rispettare le fasce di reperibilità salve le ipotesi di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 gennaio 2016 (che ha sostituito dall'art. 2, d.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206) per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Nessuna di queste ipotesi ricorreva nel caso in esame, come dimostrano le certificazioni rilasciate al dal medico curante ove non si fa riferimento a nessuna delle summenzionate patologie e Parte_1 con le quali vengono prescritti solamente riposo domiciliare e si consigliano al paziente lo svolgimento di attività ludiche e di svago.
Alla stregua delle considerazioni esposte, l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore CP_ dell' liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa