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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4297/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 622/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 01/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000134590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000134590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000134590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente LO SC impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa
l'Intimazione di pagamento n. 2982020900013459000 (notificata il 18/02/2020) riferita a tre cartelle rispettivamente nn.:
-29820120004801025 - tassa auto 2006;
-29820130010515551 – tassa auto 2008;
-29820140017476883 – tassa auto 2009 (cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 622 del 2023 ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che “ … la notificazione dell'intimazione di pagamento risulta effettuata oltre il termine triennale prescritto dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 953/82, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 53/83, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86, convertito in legge dalla L. 60/86, dalle date in cui risultano essere state notificate le cartelle di pagamento, recanti iscrizioni a ruolo di tasse automobilistiche e rispettivi accessori
…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma: ha dedotto (in breve)
l'erroneità della sentenza poichè la pretesa in parola sarebbe suscettibile di prescrizione decennale (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La Giurisprudenza territoriale (Corte Giustizia Tributaria di II grado Milano - Lombardia - sez. XIX, 23/07/2025,
n.1782) ha affermato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento (analogamente per l'intimazione) nel termine di decadenza, previsto dalla legge, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. Conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all' art. 2953 c.c. Nella fattispecie – come già detto – l'intimazione è basata su crediti nascenti dal mancato pagamento di bolli auto (anni 2006, 2008 e 2009).
Pertanto, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto che “ … la notificazione dell'intimazione di pagamento risulta effettuata oltre il termine triennale prescritto dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 953/82, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 53/83, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86, convertito in legge dalla L. 60/86, dalle date in cui risultano essere state notificate le cartelle di pagamento, recanti iscrizioni a ruolo di tasse automobilistiche e rispettivi accessori;
… che ciò determina la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ai sensi degli artt. 7 e 17 L. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN AR RE LL
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4297/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 622/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
3 e pubblicata il 01/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000134590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000134590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820209000134590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente LO SC impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa
l'Intimazione di pagamento n. 2982020900013459000 (notificata il 18/02/2020) riferita a tre cartelle rispettivamente nn.:
-29820120004801025 - tassa auto 2006;
-29820130010515551 – tassa auto 2008;
-29820140017476883 – tassa auto 2009 (cfr. provvedimenti originariamente impugnati in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 622 del 2023 ha accolto il ricorso ritenendo (in breve) che “ … la notificazione dell'intimazione di pagamento risulta effettuata oltre il termine triennale prescritto dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 953/82, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 53/83, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86, convertito in legge dalla L. 60/86, dalle date in cui risultano essere state notificate le cartelle di pagamento, recanti iscrizioni a ruolo di tasse automobilistiche e rispettivi accessori
…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma: ha dedotto (in breve)
l'erroneità della sentenza poichè la pretesa in parola sarebbe suscettibile di prescrizione decennale (cfr. appello in atti).
Il contribuente appellato non si è costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La Giurisprudenza territoriale (Corte Giustizia Tributaria di II grado Milano - Lombardia - sez. XIX, 23/07/2025,
n.1782) ha affermato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento (analogamente per l'intimazione) nel termine di decadenza, previsto dalla legge, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. Conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all' art. 2953 c.c. Nella fattispecie – come già detto – l'intimazione è basata su crediti nascenti dal mancato pagamento di bolli auto (anni 2006, 2008 e 2009).
Pertanto, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto che “ … la notificazione dell'intimazione di pagamento risulta effettuata oltre il termine triennale prescritto dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 51, D.L. 953/82, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 53/83, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/86, convertito in legge dalla L. 60/86, dalle date in cui risultano essere state notificate le cartelle di pagamento, recanti iscrizioni a ruolo di tasse automobilistiche e rispettivi accessori;
… che ciò determina la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ai sensi degli artt. 7 e 17 L. 212/2000 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione in giudizio del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 2 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GN AR RE LL