CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 226/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13231/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N.2023009SC0000050770001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22176/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv.to Ricorrente_1, in proprio, impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione delle sanzioni, n. 2023/009/SC/000005077/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli, per omesso pagamento dell'imposta di registro e degli oneri accessori conseguenti alla sentenza civile n. 5077/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo, in quanto, nel giudizio definito con la sentenza civile n. 5077/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli, il ricorrente rivestiva esclusivamente la qualità di difensore della parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli. L'ufficio, preliminarmente evidenzia che, contrariamente a quanto esposto da controparte, l'atto è stato correttamente emesso nei confronti dell'avv. Ricorrente_1, il quale difatti dal tenore della sentenza oggetto di tassazione non rivestiva solamente la qualifica di difensore della soc. Società_1 srl ma agiva anche in proprio qualificandosi dunque quale parte processuale. In ogni caso chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la Camera di Commercio di Roma (controparte coobligata per il pagamento) ha effettuato il versamento delle imposte dovute.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv.to Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta- Irrogazioni delle Sanzioni (Avviso n.2023/009/SC/000005077/0/001) emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli per omesso pagamento dell'imposta di registro ed oneri accessori conseguenti alla sentenza civile n.5077/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo in quanto, a sua detta, nel giudizio, definito con la sentenza civile n.5077/2023 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, il ricorrente era solo il difensore della parte ricorrente, Società_1 srl. Nelle more del giudizio, la Camera di Commercio di Roma (controparte coobligata per il pagamento) ha effettuato il versamento delle imposte dovute. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Le spese di lite vanno compensate in quanto il pagamento
è stato effettuato dalla Camera di Commercio in data successiva alla presentazione del ricorso e stante comunque l'infondatezza delle doglianze del contribuente, il quale, nel giudizio relativo alla sentenza civile n.5077/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, ha dichiarato di agire non solo quale difensore, della soc. Società_1 srl, ma anche in proprio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese di lite compensate. Il Giudice
Monocratico.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13231/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N.2023009SC0000050770001 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22176/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv.to Ricorrente_1, in proprio, impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con irrogazione delle sanzioni, n. 2023/009/SC/000005077/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
II di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli, per omesso pagamento dell'imposta di registro e degli oneri accessori conseguenti alla sentenza civile n. 5077/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo, in quanto, nel giudizio definito con la sentenza civile n. 5077/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli, il ricorrente rivestiva esclusivamente la qualità di difensore della parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli. L'ufficio, preliminarmente evidenzia che, contrariamente a quanto esposto da controparte, l'atto è stato correttamente emesso nei confronti dell'avv. Ricorrente_1, il quale difatti dal tenore della sentenza oggetto di tassazione non rivestiva solamente la qualifica di difensore della soc. Società_1 srl ma agiva anche in proprio qualificandosi dunque quale parte processuale. In ogni caso chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la Camera di Commercio di Roma (controparte coobligata per il pagamento) ha effettuato il versamento delle imposte dovute.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv.to Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione dell'imposta- Irrogazioni delle Sanzioni (Avviso n.2023/009/SC/000005077/0/001) emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli per omesso pagamento dell'imposta di registro ed oneri accessori conseguenti alla sentenza civile n.5077/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo in quanto, a sua detta, nel giudizio, definito con la sentenza civile n.5077/2023 resa dal Giudice di Pace di
Napoli, il ricorrente era solo il difensore della parte ricorrente, Società_1 srl. Nelle more del giudizio, la Camera di Commercio di Roma (controparte coobligata per il pagamento) ha effettuato il versamento delle imposte dovute. In considerazione di quanto precede, ex art. 46 del d.lgs. 546/92, va dichiarata cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Le spese di lite vanno compensate in quanto il pagamento
è stato effettuato dalla Camera di Commercio in data successiva alla presentazione del ricorso e stante comunque l'infondatezza delle doglianze del contribuente, il quale, nel giudizio relativo alla sentenza civile n.5077/2023 resa dal Giudice di Pace di Napoli, ha dichiarato di agire non solo quale difensore, della soc. Società_1 srl, ma anche in proprio.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
spese di lite compensate. Il Giudice
Monocratico.