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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa decisa in data 11.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. U. Parte_1
Magaraggia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 6.5.2025, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che- previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ed, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A norma del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contrapporre alla valutazione del consulente un diverso apprezzamento della entità delle patologie riscontrate, richiamando in particolare un certificato del 20.1.2024.
Le conclusioni rassegnate dal CTU, tuttavia, appaiono esenti da vizi logici e metodologici e coerenti con le risultanze della documentazione medica in atti e con l'esame obiettivo della perizianda, sicché non vi sono ragioni per disattendere gli esiti dell'accertamento medico legale disposto in fase di ATP.
Ed invero, il ctu ha diagnosticato a carico della ricorrente “Obesità con artrosi poli-distrettuale”
e ha ritenuto che siffatto quadro patologico non riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa dell'istante in occupazioni confacenti le sue attitudini, atteso che la ricorrente “presenta un quadro di obesità con artrosi interessante soprattutto il ginocchio sinistro ed il piede destro a lieve-moderata incidenza funzionale”.
A tali conclusioni – confermate all'esito delle osservazioni inviate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. (peraltro sostanzialmente sovrapponibili ai motivi di opposizione), anche alla luce del fatto che “la paziente, dopo l'esecuzione della visita ortopedica del gennaio 2024, non ha più eseguito esami strumentali od ulteriori visite inerenti l'apparato osteoarticolare” - il CTU
è giunto all'esito di una completa analisi della documentazione medica in atti ed in considerazione dell'obiettività clinica riscontrata in occasione della visita peritale, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'istante.
Sulla scorta dell'esaustiva e puntuale indagine condotta dal perito, stante altresì l'assenza di documentazione medica non valutata in fase di atp dalla quale evincere l'insorgenza di nuove patologie o l'aggravarsi di quelle già riscontrate dal consulente tecnico, il ricorso non può trovare accoglimento.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede: rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in data
6.2.2025; pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. CP_1
Spese irripetibili. Brindisi, 11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere