TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 1 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.136 /2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMEO DANIELA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e SILVESTRO PISCIOTTA, C.F.: , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
– Controparte_1 CP_2
resistente contumace
OGGETTO: ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente della scuola pubblica e di aver prestato attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici:
-2020/2021 in cui è stata assunta con contratto sino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 15/09/2020 e cessazione al 30/06/2021 presso l'I.C. “Rallo” di IG;
- 2021/2022 in cui è stata assunta con contratto sino al termine delle attività didattiche con decorrenza 06 /09/2021 e cessazione al 30/06/2022 presso il D.D. “G. Marconi” di TR;
- 2022/2023 in cui è stata assunta con contratto sino al termine dell e attività didattiche con decorrenza dal 12 /09/2022 e cessazione al 30/06/2023 presso l'I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” di
TR ;
- 2023/2024 con contratto sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 01 /09/2023
e cessazione al 30/06/2024, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse, per complessivi €.4.125,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Allegava che tale somma era ottenuta moltiplicando per il coefficiente 2,5 le giornate complessive di lavoro divise su base mensile oltre i tre giorni per festività soppresse e detratti i sei giorni di riposo ex lege 228 del 2012.
Il non si costituiva, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione. CP_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di diritto.
In merito, deve richiamarsi l'orientamento più volte confermato (cfr ex caeteris Cass.14268/2022;
21780 2022; 339/2024; 9860/2024) secondo un'interpretazione del diritto interno, ivi compreso conforme al diritto dell'Unione Europea ed in particolare allal'art.7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.31 par.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per cui:
a) Le ferie annuali costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) Grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali;
c) La perdita alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi unicamente quando il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato il lavoratore a goderne, con avviso, in tempo utile a goderne e con informazione adeguata, della perdita delle ferie o dell'indennità sostitutiva, in caso di mancata fruizione, al termine del periodo di riferimento;
Tale assetto non consente di ritenere automatica la perdita al diritto alle ferie, senza la previa verifica che il lavoratore, a fronte di un'adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In sostanza il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale e, diversamente dal personale docente di ruolo, non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla scorta delle superiori considerazioni ed in mancanza di contestazione stante la contumacia del Con
, deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di €.4.125,78, a titolo di ferie non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato negli anni Con scolastici 2020/2021;2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 con il;
-Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.4.125,78, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.920,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
TR, 23/07/2025
Giudice Onorario Di Pace
Caterina Linares Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Caterina Linares in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 1 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.136 /2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti ROMEO DANIELA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA e SILVESTRO PISCIOTTA, C.F.: , ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
– Controparte_1 CP_2
resistente contumace
OGGETTO: ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente della scuola pubblica e di aver prestato attività lavorativa in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici:
-2020/2021 in cui è stata assunta con contratto sino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 15/09/2020 e cessazione al 30/06/2021 presso l'I.C. “Rallo” di IG;
- 2021/2022 in cui è stata assunta con contratto sino al termine delle attività didattiche con decorrenza 06 /09/2021 e cessazione al 30/06/2022 presso il D.D. “G. Marconi” di TR;
- 2022/2023 in cui è stata assunta con contratto sino al termine dell e attività didattiche con decorrenza dal 12 /09/2022 e cessazione al 30/06/2023 presso l'I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” di
TR ;
- 2023/2024 con contratto sino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 01 /09/2023
e cessazione al 30/06/2024, ha adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse, per complessivi €.4.125,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Allegava che tale somma era ottenuta moltiplicando per il coefficiente 2,5 le giornate complessive di lavoro divise su base mensile oltre i tre giorni per festività soppresse e detratti i sei giorni di riposo ex lege 228 del 2012.
Il non si costituiva, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione. CP_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di diritto.
In merito, deve richiamarsi l'orientamento più volte confermato (cfr ex caeteris Cass.14268/2022;
21780 2022; 339/2024; 9860/2024) secondo un'interpretazione del diritto interno, ivi compreso conforme al diritto dell'Unione Europea ed in particolare allal'art.7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.31 par.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per cui:
a) Le ferie annuali costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) Grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali;
c) La perdita alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi unicamente quando il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato il lavoratore a goderne, con avviso, in tempo utile a goderne e con informazione adeguata, della perdita delle ferie o dell'indennità sostitutiva, in caso di mancata fruizione, al termine del periodo di riferimento;
Tale assetto non consente di ritenere automatica la perdita al diritto alle ferie, senza la previa verifica che il lavoratore, a fronte di un'adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In sostanza il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale e, diversamente dal personale docente di ruolo, non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla scorta delle superiori considerazioni ed in mancanza di contestazione stante la contumacia del Con
, deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di €.4.125,78, a titolo di ferie non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato negli anni Con scolastici 2020/2021;2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024 con il;
-Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.4.125,78, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.920,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
TR, 23/07/2025
Giudice Onorario Di Pace
Caterina Linares Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Caterina Linares in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.