Art. 30.
Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , e' prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti. ((2))
Il termine di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/4/1983, n. 117)ha disposto (con l'art. 28) che "Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , sono prorogate al 31 dicembre 1983".
Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , e' prorogato al 31 dicembre 1982 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e' prorogato al 31 dicembre 1982 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo: le relative delegazioni possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti. ((2))
Il termine di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1982. Per il 1982 l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno 1981 ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 34 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/4/1983, n. 117)ha disposto (con l'art. 28) che "Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 , sono prorogate al 31 dicembre 1983".