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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2516/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 2.8.2024 da
(avv. A. M. Cavasino) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000484605, non è fondata. L'opponente lamenta ante omnia il vizio di notifica dell'atto accertativo avvenuta il 28.10.2021 nonché dell'ordinanza- ingiunzione susseguente ed ora opposta evidenziando che l'adempimento era stato effettuato in capo all'odierno ricorrente quale legale rappresentante della allorché egli non rivestiva però più tale qualità. CP_2
La doglianza è priva di pregio atteso che la notifica, sia dell'accertamento sia del provvedimento sanzionatorio, non è stata effettuata alla società in persona del suo legale rappresentante pt bensì a quest'ultimo in quanto responsabile solidale, nella qualità indicata, della violazione ascritta. L'opponente eccepisce inoltre l'assenza di ogni sua responsabilità personale nella violazione, laddove la solidarietà riguarda proprio la società (tenuta al versamento delle ritenute) ed il relativo legale rappresentante pt, che è destinatario degli obblighi che incombono sulla società da lui rappresentata. Né rileva la circostanza che, peraltro per una sola delle mensilità omesse, prima della scadenza del termine ultimo per l'adempimento sarebbe subentrato nuovo legale rappresentante: ciò in quanto l'obbligo del versamento, con la conseguenziale responsabilità solidale, già era sorto e comunque ad esso la società già si era sottratta per due mensilità precedenti protraendo la medesima condotta fatta oggetto di sanzione. Con la precisazione che anche a scomputare il relativo (assai contenuto) importo, la sanzione irrogata rientra nel range consentito e, tenuto conto di quanto ora detto, resta congrua. Consegue da quanto precede il rigetto dell'opposizione. Spese secondo soccombenza;
con revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tenuto conto delle argomentazioni sopra esposte da cui emerge la palese infondatezza dell'opposizione.
PQM
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'ente opposto delle spese di lite, liquidate in €700,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 5.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 2.8.2024 da
(avv. A. M. Cavasino) Parte_1
contro (difesa interna) CP_1
Motivi della decisione L'opposizione, come proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000484605, non è fondata. L'opponente lamenta ante omnia il vizio di notifica dell'atto accertativo avvenuta il 28.10.2021 nonché dell'ordinanza- ingiunzione susseguente ed ora opposta evidenziando che l'adempimento era stato effettuato in capo all'odierno ricorrente quale legale rappresentante della allorché egli non rivestiva però più tale qualità. CP_2
La doglianza è priva di pregio atteso che la notifica, sia dell'accertamento sia del provvedimento sanzionatorio, non è stata effettuata alla società in persona del suo legale rappresentante pt bensì a quest'ultimo in quanto responsabile solidale, nella qualità indicata, della violazione ascritta. L'opponente eccepisce inoltre l'assenza di ogni sua responsabilità personale nella violazione, laddove la solidarietà riguarda proprio la società (tenuta al versamento delle ritenute) ed il relativo legale rappresentante pt, che è destinatario degli obblighi che incombono sulla società da lui rappresentata. Né rileva la circostanza che, peraltro per una sola delle mensilità omesse, prima della scadenza del termine ultimo per l'adempimento sarebbe subentrato nuovo legale rappresentante: ciò in quanto l'obbligo del versamento, con la conseguenziale responsabilità solidale, già era sorto e comunque ad esso la società già si era sottratta per due mensilità precedenti protraendo la medesima condotta fatta oggetto di sanzione. Con la precisazione che anche a scomputare il relativo (assai contenuto) importo, la sanzione irrogata rientra nel range consentito e, tenuto conto di quanto ora detto, resta congrua. Consegue da quanto precede il rigetto dell'opposizione. Spese secondo soccombenza;
con revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tenuto conto delle argomentazioni sopra esposte da cui emerge la palese infondatezza dell'opposizione.
PQM
rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento in favore dell'ente opposto delle spese di lite, liquidate in €700,00 oltre accessori.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti