CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1181/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7668/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - Ufficio Tributi 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1945/2024 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1945/2024 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1945/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 1945/2024 del 30/07/2024 del Comune di Acquappesa, notificato il 2.10.2024 e con il quale era stat chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di TARI per gli anni 2020/2022, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità sollecito di pagamento impugnato per: 1) difetto di motivazione;
2) erroneità del quantum preteso.
Il Comune di Acquappesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 11.2.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La parte ricorrente deduce nello specifico che “[..] il sollecito di pagamento è del tutto privo di chiarezza. Verò è infatti che, all'interno della motivazione del sollecito di pagamento è stato riportato esclusivamente un prospetto di difficile interpretazione privo di riferimenti precisi al fine di quantificare l'ammontare della tassa. Inoltre l'atto è sprovvisto di prova in quanto ad esso non è allegato alcun rilievo fotografico o alcuna planimetria. Ma vi è di più, nell'atto oggetto del presente ricorso non sono indicati gli atti, in specia quelli a contenuto normativo, ovvero delibere o regolamenti comunali sulla scorta dei quali i calcoli della tassa sono stati determinati. Ne tantomeno risulta un dettagliato piano economico/finanzairio del Comune di Acuqppesa
[..]” (così alla pag. 1 del ricorso).
In senso contrario all'assunto di parte ricorrente deve, nondimeno, osservarsi, da un lato, che alcuna norma positiva richiede ai fini della legittimità del sollecito di pagamento che a questo sia allegato un “rilievo fotografico” ovvero “una planimetria” e tantomeno che siano in esso indicati le delibere o regolamenti comunali di determinazione del tributo né il piano economico finanziario del Comune e, dall'altro, che l'atto impugnato contiene il chiaro riferimento all'utenza per la quale è chiesto il pagamento del tributo con la relativa ubicazione, il periodo di riferimento, la componente fissa e variabile del tributo, la dimensione dell'immobile, il numero di occupanti e i giorni di occupazione dell'immobile, in tal modo essendo esaurientemente rese note le ragioni della pretesa creditoria e consentita al contribuente una adeguata difesa, come del resto è avvenuto nella specie.
A riprova di quanto appena detto si osserva, invero, che la parte ricorrente si duole altresì dell'erroneità del quantum preteso lamentando, in particolare, che l'Ente locale ha determinato il tributo equiparando la sua posizione – soggetto non residente – a quella dei residenti nel Comune e deducendo, in proposito, che l'immobile oggetto di pretesa era una casa di villeggiatura utilizzata per pochi giorni all'anno.
Trattasi di doglianze prive di pregio.
Ed invero, premesso che la parte ricorrente non ha in alcun modo documentato il dato relativo alla residenza e la circostanza che l'immobile in questione sia occupato per periodi limitati dell'anno – non avendo, tra l'altro, depositato le "bollette delle utenze" cui ha fatto riferimento in ricorso – si osserva che, per come documentato dal comune di Acquappesa, il regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n.
60 del 16.09.2014 all'art. 10 comma 6, prevede per gli utenti non residenti il computo di n. 2 occupanti per la prima unità abitativa e di un occupante per le seconde e più unità abitative e non dispone riduzioni per le utenze utilizzate per parte dell'anno.
La tariffa applicata (che tiene conto di 1 occupante) appare dunque immune da censura.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7668/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acquappesa - Ufficio Tributi 87020 Acquappesa CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1945/2024 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1945/2024 TARI 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1945/2024 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 1945/2024 del 30/07/2024 del Comune di Acquappesa, notificato il 2.10.2024 e con il quale era stat chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di TARI per gli anni 2020/2022, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità sollecito di pagamento impugnato per: 1) difetto di motivazione;
2) erroneità del quantum preteso.
Il Comune di Acquappesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 11.2.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione dell'atto impugnato.
La parte ricorrente deduce nello specifico che “[..] il sollecito di pagamento è del tutto privo di chiarezza. Verò è infatti che, all'interno della motivazione del sollecito di pagamento è stato riportato esclusivamente un prospetto di difficile interpretazione privo di riferimenti precisi al fine di quantificare l'ammontare della tassa. Inoltre l'atto è sprovvisto di prova in quanto ad esso non è allegato alcun rilievo fotografico o alcuna planimetria. Ma vi è di più, nell'atto oggetto del presente ricorso non sono indicati gli atti, in specia quelli a contenuto normativo, ovvero delibere o regolamenti comunali sulla scorta dei quali i calcoli della tassa sono stati determinati. Ne tantomeno risulta un dettagliato piano economico/finanzairio del Comune di Acuqppesa
[..]” (così alla pag. 1 del ricorso).
In senso contrario all'assunto di parte ricorrente deve, nondimeno, osservarsi, da un lato, che alcuna norma positiva richiede ai fini della legittimità del sollecito di pagamento che a questo sia allegato un “rilievo fotografico” ovvero “una planimetria” e tantomeno che siano in esso indicati le delibere o regolamenti comunali di determinazione del tributo né il piano economico finanziario del Comune e, dall'altro, che l'atto impugnato contiene il chiaro riferimento all'utenza per la quale è chiesto il pagamento del tributo con la relativa ubicazione, il periodo di riferimento, la componente fissa e variabile del tributo, la dimensione dell'immobile, il numero di occupanti e i giorni di occupazione dell'immobile, in tal modo essendo esaurientemente rese note le ragioni della pretesa creditoria e consentita al contribuente una adeguata difesa, come del resto è avvenuto nella specie.
A riprova di quanto appena detto si osserva, invero, che la parte ricorrente si duole altresì dell'erroneità del quantum preteso lamentando, in particolare, che l'Ente locale ha determinato il tributo equiparando la sua posizione – soggetto non residente – a quella dei residenti nel Comune e deducendo, in proposito, che l'immobile oggetto di pretesa era una casa di villeggiatura utilizzata per pochi giorni all'anno.
Trattasi di doglianze prive di pregio.
Ed invero, premesso che la parte ricorrente non ha in alcun modo documentato il dato relativo alla residenza e la circostanza che l'immobile in questione sia occupato per periodi limitati dell'anno – non avendo, tra l'altro, depositato le "bollette delle utenze" cui ha fatto riferimento in ricorso – si osserva che, per come documentato dal comune di Acquappesa, il regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n.
60 del 16.09.2014 all'art. 10 comma 6, prevede per gli utenti non residenti il computo di n. 2 occupanti per la prima unità abitativa e di un occupante per le seconde e più unità abitative e non dispone riduzioni per le utenze utilizzate per parte dell'anno.
La tariffa applicata (che tiene conto di 1 occupante) appare dunque immune da censura.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.