Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1181
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che nessuna norma imponga l'allegazione di rilievi fotografici, planimetrie, delibere, regolamenti o piano economico finanziario per la legittimità di un sollecito di pagamento. Ha inoltre osservato che l'atto impugnato contiene riferimenti all'utenza, all'ubicazione, al periodo di riferimento, alle componenti fissa e variabile del tributo, alla dimensione dell'immobile, al numero di occupanti e ai giorni di occupazione, rendendo note le ragioni della pretesa creditoria e consentendo un'adeguata difesa.

  • Rigettato
    Erroneità del quantum preteso

    La Corte ha ritenuto infondate le doglianze poiché il ricorrente non ha documentato né la sua residenza né l'effettivo periodo di occupazione limitato dell'immobile. Ha inoltre evidenziato che il regolamento comunale, all'art. 10 comma 6, prevede per gli utenti non residenti il computo di n. 2 occupanti per la prima unità abitativa e di un occupante per le unità successive, senza disporre riduzioni per utenze utilizzate solo parzialmente. La tariffa applicata, che tiene conto di 1 occupante, è stata ritenuta immune da censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1181
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1181
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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