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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 470 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
DA , c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Battipaglia (SA) alla via Dante Alighieri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Di Feo, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, legale rapp.te p.t., , rappresentata e Controparte_2 difesa, come da procura agli atti, dall' avv. Fabio Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni in Via A. Balzico n. 10;
RESISTENTE
NONCHE'
c.f. , (in qualità di socio nonché Controparte_3 C.F._2 di liquidatore della c.f.p.iva ), elettivamente Controparte_4 P.IVA_2 domiciliato in Vallo della Lucania (SA) alla Via Angelo Rubino n° 259 presso lo studio dell'Avv. Luongo Umberto, dal quale, unitamente all'avv. Valletta Lucio, è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 06.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22.01.2020, la ricorrente Pt_2
conveniva in giudizio il in persona del legale rapp.te p.t.
[...] Controparte_1
e , (in qualità di socio nonché di liquidatore della , Controparte_3 Controparte_4 al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, a) accertare, a tutti gli effetti di legge, che tra il ricorrente e la resistente società è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 07.07.2015 al 01.09.2015; b) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorso un rapporto di appalto o di CP_4 Controparte_5 CP_6 per cui si ritiene integrato il disposto di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03; c) per l'effetto condannare le resistenti società in via solidale al reintegro contributivo a favore del ricorrente;
d) per l'effetto condannare le resistenti società in via solidale al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 7.344,36 o di quella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta a favore del ricorrente;
con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
oltre, ancora, agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese e di compensi per la causa, oltre accessori di legge e con sentenza provvisoriamente esecutiva…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., contestando la domanda in quanto inammissibile infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente:…”affinché voglia il Tribunale adito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , con sede in Marina di Controparte_1
Camerota (SA) Loc. Mingardo – P. IVA - con estromissione della stessa dal P.IVA_1 giudizio e condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio maggiorate ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- in ogni modo rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze legali…” Si costituiva altresì, anche, l'altro resistente (in qualità di socio Controparte_3 nonché di liquidatore della , chiedendo al fine di sentir accogliere Controparte_4 testualmente le seguenti conclusioni:…“1. IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO, ritenersi e dichiararsi, l'inammissibilità ed inesistenza giuridica del ricorso in riassunzione datato 15.03.2017, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, per mancata riassunzione della causa.
2. NEL MERITO, rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto manifestatamene inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, in ordine sia all'an e sia al quantum .
3. Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, RITENERE e DICHIARARE parte resistente Signor non obbligato al pagamento di alcuna somma in Controparte_3 favore della NO , ai sensi dell'articolo 2495 del Codice Civile, non Parte_2 avendo il Signor e né gli altri soci, riscosso alcuna somma a seguito della Controparte_3 liquidazione della società . CONDANNARE, parte ricorrente, al Controparte_4 pagamento delle spese e dei compensi legali professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15,00% del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale (Giustizia) 10 Marzo 2014, n° 55, Cassa Avvocati ed I.V.A. come per legge .
5. EMETTERSI, ogni altro opportuno, pertinente e consequenziale provvedimento di legge in favore della resistente ed a carico della ricorrente;
5 . MUNIRE la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge…”
Pag. 2 di 5 Con ordinanza del 07.11.2019 l'intestato Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio in conseguenza della cancellazione della al Registro Controparte_4 delle Imprese in data 01.03.2019 presso la C.C.I.A.A. di Salerno. Con ricorso in riassunzione, depositato in cancelleria con modalità telematica in data 20.01.2020, la NO riassumeva il presente procedimento, Parte_2 venendo fissata l'udienza di discussione per il 21 Maggio 2020. Si procedeva all'escussione dei testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Preliminarmente, in merito all'eccezione dell'inammissibilità del ricorso in riassunzione datato 30.03.2017, atteso il suo deposito con modalità cartacea, codesto Tribunale ritiene che nel caso in cui la parte abbia proceduto al deposito cartaceo del ricorso in riassunzione e non in via telematica non può esserne dichiarata la sua inammissibilità atteso che l'art. 16 bis, D.L. 179/2012, dispone: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Pertanto, si deve ritenere tempestivo la riassunzione del processo e rigettare l'eccezione sollevata da parte resistente. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente, per ciò che concerne il rapporto intercorrente tra le odierne resistenti, occorre precisare che, come risultante dalla documentazione in atti (cfr. allegato 4 della memoria difensiva di parte resistente), la ha stipulato CP_1 con la un contratto di affitto di azienda dal 30.05.2015 al 06.09.2015. Controparte_4
In punto di diritto, va chiarito che l'affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (locatore), dietro corrispettivo, trasferisce in godimento ad un altro soggetto (affittuario) un'azienda, cioè un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il contratto di affitto d'azienda è disciplinato dall'art. 2561 c.c. il quale, pur regolando l'usufrutto di azienda, si applica anche all'ipotesi di affitto in conseguenza del richiamo ad esso effettuato dall'art. 2562 c.c. Orbene, al termine dell'affitto d'azienda, l'affittante risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo durante l'affitto (vd. Cass. Civ, sez. I, 09/10/2017, n. 23582). Invero, alla retrocessione dell'azienda a seguito di cessazione dell'affitto si applica il
Pag. 3 di 5 secondo comma dell'articolo 2560 c.c. e il locatore risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo. Inoltre, quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la non sussistenza di alcun obbligo in capo al Sig. di pagamento dei debiti della estinta CP_3
va osservato che la circostanza per cui il creditore della società Controparte_4 estinta può soddisfarsi nei confronti dell'ex socio solo nei limiti di quanto costui abbia ricevuto in sede di liquidazione della società, attiene al merito del diritto del creditore di escutere l'ex socio per il credito sociale;
per contro, suddetta circostanza, non vale ad escludere la legittimazione dell'ex socio a stare in giudizio come successore della società originariamente convenuta (Cass. Civ., sez. II, 24/08/2021, n. 23333). Orbene, parte resistente non ha in alcun modo contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con parte ricorrente. Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve darsi per non contestato e provato il rapporto di lavoro. Per quanto concerne le differenze retributive dall'istruttoria è emersa che l'orario di apertura del minimarket in cui prestava l'attività lavorativa la ricorrente era dalle ore 7 alle ore 14,00 e dalle 17.00 alle 21.00 (cfr. testimonianza resa da Testimone_1 all'udienza del 23.10.2020 e all'udienza del 7.10.2021); inoltre i testi Testimone_2 hanno confermato che l'apertura e la chiusura del minimarket veniva effettuata sempre dalla resistente. Pertanto per quanto riguarda la retribuzione percepita da parte ricorrente, la stessa appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente. Inoltre occorre chiarire che parte resistente ha dato prova di aver versato in favore della resistente la somma di euro 1.000,95 come da quietanza in atti. Pertanto dalla somma individuata come dovuta dal consulente tecnico va detratto tale importo. Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento della ricorrente nel contratto di lavoro, si ritiene in base all'attività espletata dalle società resistenti che possa essere applicato il contratto “CONFCOMMERCIO-TURISMO”, il cui art. 48 dispone”Classificazione del personale LIVELLO QUARTO Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Dunque, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile in persona del dott. rese nella relazione peritale, Persona_1 ritualmente depositata e rimasta incontestata, secondo l'ipotesi “2/a)” che prevede l'orario di lavoro dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi €. 2.750,88.
Pag. 4 di 5 Tutte le parti resistenti, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c., pertanto, vanno condannate, in solido, al pagamento in favore della ricorrente della Parte_2 somma complessiva € 2.750,88, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico delle parti resistenti così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso in riassunzione del 22.01.2020 da nei confronti del Camping Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità di socio CP_1 Controparte_3 nonché di liquidatore della , ogni avversa istanza, deduzione ed Controparte_4 eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente ed i resistenti Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t. e , (in Controparte_1 Controparte_3 qualità di socio nonché di liquidatore della , è intercorso un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orari indicati in ricorso, e per l'effetto, condanna le resistenti in solido – e nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c. - al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.750,88, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_3
, (in qualità di socio nonché di liquidatore della , alla
[...] Controparte_4 rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente che Parte_2 liquida in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento in solido a carico delle parti resistenti. Così deciso in Vallo della Lucania 06 marzo 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 470 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
DA , c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Battipaglia (SA) alla via Dante Alighieri n° 8, presso lo studio dell'Avv. Anna Di Feo, dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore, legale rapp.te p.t., , rappresentata e Controparte_2 difesa, come da procura agli atti, dall' avv. Fabio Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cava de' Tirreni in Via A. Balzico n. 10;
RESISTENTE
NONCHE'
c.f. , (in qualità di socio nonché Controparte_3 C.F._2 di liquidatore della c.f.p.iva ), elettivamente Controparte_4 P.IVA_2 domiciliato in Vallo della Lucania (SA) alla Via Angelo Rubino n° 259 presso lo studio dell'Avv. Luongo Umberto, dal quale, unitamente all'avv. Valletta Lucio, è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 06.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22.01.2020, la ricorrente Pt_2
conveniva in giudizio il in persona del legale rapp.te p.t.
[...] Controparte_1
e , (in qualità di socio nonché di liquidatore della , Controparte_3 Controparte_4 al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, a) accertare, a tutti gli effetti di legge, che tra il ricorrente e la resistente società è intercorso rapporto di lavoro subordinato dal 07.07.2015 al 01.09.2015; b) accertare e dichiarare che tra la e la è intercorso un rapporto di appalto o di CP_4 Controparte_5 CP_6 per cui si ritiene integrato il disposto di cui all'art. 29 comma 2 D. Lgs. 276/03; c) per l'effetto condannare le resistenti società in via solidale al reintegro contributivo a favore del ricorrente;
d) per l'effetto condannare le resistenti società in via solidale al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 7.344,36 o di quella maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta a favore del ricorrente;
con la rivalutazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti;
oltre, ancora, agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme rivalutate. Con vittoria di spese e di compensi per la causa, oltre accessori di legge e con sentenza provvisoriamente esecutiva…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il resistente in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., contestando la domanda in quanto inammissibile infondata in fatto ed in diritto, e concludendo testualmente:…”affinché voglia il Tribunale adito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , con sede in Marina di Controparte_1
Camerota (SA) Loc. Mingardo – P. IVA - con estromissione della stessa dal P.IVA_1 giudizio e condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio maggiorate ex art. 96 cpc per lite temeraria;
- in ogni modo rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze legali…” Si costituiva altresì, anche, l'altro resistente (in qualità di socio Controparte_3 nonché di liquidatore della , chiedendo al fine di sentir accogliere Controparte_4 testualmente le seguenti conclusioni:…“1. IN VIA PRELIMINARE ED IN RITO, ritenersi e dichiararsi, l'inammissibilità ed inesistenza giuridica del ricorso in riassunzione datato 15.03.2017, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, per mancata riassunzione della causa.
2. NEL MERITO, rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto manifestatamene inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, in ordine sia all'an e sia al quantum .
3. Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del ricorso introduttivo, RITENERE e DICHIARARE parte resistente Signor non obbligato al pagamento di alcuna somma in Controparte_3 favore della NO , ai sensi dell'articolo 2495 del Codice Civile, non Parte_2 avendo il Signor e né gli altri soci, riscosso alcuna somma a seguito della Controparte_3 liquidazione della società . CONDANNARE, parte ricorrente, al Controparte_4 pagamento delle spese e dei compensi legali professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15,00% del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale (Giustizia) 10 Marzo 2014, n° 55, Cassa Avvocati ed I.V.A. come per legge .
5. EMETTERSI, ogni altro opportuno, pertinente e consequenziale provvedimento di legge in favore della resistente ed a carico della ricorrente;
5 . MUNIRE la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione come per legge…”
Pag. 2 di 5 Con ordinanza del 07.11.2019 l'intestato Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio in conseguenza della cancellazione della al Registro Controparte_4 delle Imprese in data 01.03.2019 presso la C.C.I.A.A. di Salerno. Con ricorso in riassunzione, depositato in cancelleria con modalità telematica in data 20.01.2020, la NO riassumeva il presente procedimento, Parte_2 venendo fissata l'udienza di discussione per il 21 Maggio 2020. Si procedeva all'escussione dei testi ed all'espletamento della CTU e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. Preliminarmente, in merito all'eccezione dell'inammissibilità del ricorso in riassunzione datato 30.03.2017, atteso il suo deposito con modalità cartacea, codesto Tribunale ritiene che nel caso in cui la parte abbia proceduto al deposito cartaceo del ricorso in riassunzione e non in via telematica non può esserne dichiarata la sua inammissibilità atteso che l'art. 16 bis, D.L. 179/2012, dispone: “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma”. Pertanto, si deve ritenere tempestivo la riassunzione del processo e rigettare l'eccezione sollevata da parte resistente. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente, per ciò che concerne il rapporto intercorrente tra le odierne resistenti, occorre precisare che, come risultante dalla documentazione in atti (cfr. allegato 4 della memoria difensiva di parte resistente), la ha stipulato CP_1 con la un contratto di affitto di azienda dal 30.05.2015 al 06.09.2015. Controparte_4
In punto di diritto, va chiarito che l'affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (locatore), dietro corrispettivo, trasferisce in godimento ad un altro soggetto (affittuario) un'azienda, cioè un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Il contratto di affitto d'azienda è disciplinato dall'art. 2561 c.c. il quale, pur regolando l'usufrutto di azienda, si applica anche all'ipotesi di affitto in conseguenza del richiamo ad esso effettuato dall'art. 2562 c.c. Orbene, al termine dell'affitto d'azienda, l'affittante risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo durante l'affitto (vd. Cass. Civ, sez. I, 09/10/2017, n. 23582). Invero, alla retrocessione dell'azienda a seguito di cessazione dell'affitto si applica il
Pag. 3 di 5 secondo comma dell'articolo 2560 c.c. e il locatore risponde in solido con l'affittuario delle obbligazioni assunte da quest'ultimo. Inoltre, quanto all'eccezione sollevata da parte ricorrente circa la non sussistenza di alcun obbligo in capo al Sig. di pagamento dei debiti della estinta CP_3
va osservato che la circostanza per cui il creditore della società Controparte_4 estinta può soddisfarsi nei confronti dell'ex socio solo nei limiti di quanto costui abbia ricevuto in sede di liquidazione della società, attiene al merito del diritto del creditore di escutere l'ex socio per il credito sociale;
per contro, suddetta circostanza, non vale ad escludere la legittimazione dell'ex socio a stare in giudizio come successore della società originariamente convenuta (Cass. Civ., sez. II, 24/08/2021, n. 23333). Orbene, parte resistente non ha in alcun modo contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con parte ricorrente. Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve darsi per non contestato e provato il rapporto di lavoro. Per quanto concerne le differenze retributive dall'istruttoria è emersa che l'orario di apertura del minimarket in cui prestava l'attività lavorativa la ricorrente era dalle ore 7 alle ore 14,00 e dalle 17.00 alle 21.00 (cfr. testimonianza resa da Testimone_1 all'udienza del 23.10.2020 e all'udienza del 7.10.2021); inoltre i testi Testimone_2 hanno confermato che l'apertura e la chiusura del minimarket veniva effettuata sempre dalla resistente. Pertanto per quanto riguarda la retribuzione percepita da parte ricorrente, la stessa appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dalla ricorrente. Inoltre occorre chiarire che parte resistente ha dato prova di aver versato in favore della resistente la somma di euro 1.000,95 come da quietanza in atti. Pertanto dalla somma individuata come dovuta dal consulente tecnico va detratto tale importo. Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento della ricorrente nel contratto di lavoro, si ritiene in base all'attività espletata dalle società resistenti che possa essere applicato il contratto “CONFCOMMERCIO-TURISMO”, il cui art. 48 dispone”Classificazione del personale LIVELLO QUARTO Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”. Dunque, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile in persona del dott. rese nella relazione peritale, Persona_1 ritualmente depositata e rimasta incontestata, secondo l'ipotesi “2/a)” che prevede l'orario di lavoro dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00, le differenze retributive dovute alla ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi €. 2.750,88.
Pag. 4 di 5 Tutte le parti resistenti, nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c., pertanto, vanno condannate, in solido, al pagamento in favore della ricorrente della Parte_2 somma complessiva € 2.750,88, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico delle parti resistenti così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso in riassunzione del 22.01.2020 da nei confronti del Camping Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t. e , (in qualità di socio CP_1 Controparte_3 nonché di liquidatore della , ogni avversa istanza, deduzione ed Controparte_4 eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara che tra la ricorrente ed i resistenti Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t. e , (in Controparte_1 Controparte_3 qualità di socio nonché di liquidatore della , è intercorso un Controparte_4 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orari indicati in ricorso, e per l'effetto, condanna le resistenti in solido – e nei limiti previsti dall'art. 2495 c.c. - al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 2.750,88, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 CP_3
, (in qualità di socio nonché di liquidatore della , alla
[...] Controparte_4 rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente che Parte_2 liquida in complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento in solido a carico delle parti resistenti. Così deciso in Vallo della Lucania 06 marzo 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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