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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2203/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2203/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO ricorrente e difeso dall'avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura in atti CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia positiva soltanto con riferimento al periodo dal febbraio 2024, affermava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di CP_1
Tivoli l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. A seguito di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal giudice non riconosceva al ricorrente le condizioni per accedere la beneficio richiesto. A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati. L' si costituiva e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per la CP_1 concessione del beneficio richiesto chiedendo il rigetto della domanda. Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale. All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. Il ricorso non è fondato. Nel merito l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti. Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportavano lo stesso quadro invalidante, con particolare riferimento alla capacità a deambulare ed a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di terzi. In particolare, si critica il consulente che non avrebbe secondo parte ricorrente considerato correttamente l'insieme delle patologie da cui era affetta la parte ricorrente anche nel periodo in esame mentre l'esame appare accurato avendo il ctu appurato le capacità della parte ricorrente senza tralasciare alcun certificato medico in atti. Non sono peraltro emersi aggravamenti tali da giustificare la nomina di un ulteriore consulente di ufficio. La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Le spese di consulenza del giudizio di atp sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso essendo la parte delle condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento soltanto da febbraio 2024; dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 16.09.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 2203/2025, pendente tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCUSI SERGIO MASSIMO ricorrente e difeso dall'avv. Sebastiano Cubeddu giusta procura in atti CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la parte ricorrente, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e successivamente promosso giudizio per accertamento tecnico preventivo conclusosi con perizia positiva soltanto con riferimento al periodo dal febbraio 2024, affermava di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di CP_1
Tivoli l'accertamento di detto stato, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche. A seguito di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal giudice non riconosceva al ricorrente le condizioni per accedere la beneficio richiesto. A seguito di contestazioni nei termini di legge presentava ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici negati. L' si costituiva e nel merito contestava la sussistenza dei requisiti per la CP_1 concessione del beneficio richiesto chiedendo il rigetto della domanda. Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale. All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti. Il ricorso non è fondato. Nel merito l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Nella fattispecie in esame i requisiti sanitari richiesti dalla norma menzionata non risultano soddisfatti. Infatti, la consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte (vedi relazione del consulente tecnico) non comportavano lo stesso quadro invalidante, con particolare riferimento alla capacità a deambulare ed a provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana senza l'ausilio di terzi. In particolare, si critica il consulente che non avrebbe secondo parte ricorrente considerato correttamente l'insieme delle patologie da cui era affetta la parte ricorrente anche nel periodo in esame mentre l'esame appare accurato avendo il ctu appurato le capacità della parte ricorrente senza tralasciare alcun certificato medico in atti. Non sono peraltro emersi aggravamenti tali da giustificare la nomina di un ulteriore consulente di ufficio. La parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326. Le spese di consulenza del giudizio di atp sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso essendo la parte delle condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento soltanto da febbraio 2024; dichiara irripetibili le spese di giudizio;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 16.09.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti