Decreto cautelare 28 novembre 2020
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2020, proposto da
AN IZ, MA CO, SC CO, RE IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro C. De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano D'Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NT Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Presidente del Consiglio Comunale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della “disposizione n. 7 del 13.11.2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Corigliano d’Otranto avente ad oggetto “semplificazioni in materia di organi collegiali per emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale è stata disposta la celebrazione del Consiglio comunale di Corigliano d’Otranto mediante l’avviamento, “(…) fino alla cessazione dello stato di emergenza (…)”, di “(…) un sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio Comunale, nonché delle Commissioni Consiliari, in videoconferenza”, nonché delle convocazioni del Consiglio comunale di cui al prot. n. 10317 del 23.11.2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corigliano D'Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. NT PA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti hanno impugnato innanzi a questo TAR i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- il Comune di Corigliano d’Otranto, regolarmente intimato, si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 28 novembre 2025 i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione di spese;
- ad esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente con la memoria del 26 gennaio 2026, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NT PA |
IL SEGRETARIO