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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2814/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Buono Paola, come in atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI NON COSTITUITI
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di essere docente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024; la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché della clausola 6 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70; la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale.
Ella ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con vittoria di spese di lite.
Il e l' Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza depositata l'11.2.2025 il giudicante ha disposto la rinnovazione della notifica in ragione dell'”omessa indicazione del pubblico registro”.
Con successiva ordinanza del 5.5.2025 la causa è stata rinviata per sottoporre a parte ricorrente la questione della nullità della rinnovazione della notifica in quanto parte ricorrente erroneamente ha indicato di averla estratta dal registro IndicePA.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
NOTIFICA A MEZZO PEC – QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre a questo punto ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 In base all'art. 3 bis co. 5 lett. e) ed f) l. 53/1994, in caso di notifica a mezzo pec, la relata di notifica deve contenere anche “l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato” e “l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto” ed in base all'art. 11 l. 53/1994 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Nel caso in esame, parte ricorrente nella relata di notifica ha indicato un pubblico registro errato ex art. 16 ter d.l. 179/2012 (IndicePa).
A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione relativa alla natura sussidiaria di tale registro. Secondo l'art. 19 ter co. 1 ter d.l. cit. “1-ter.
Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.”.
La ratio legis di tale attestazione attiene al profilo della riconducibilità dell'indirizzo pec al destinatario della notifica mediante la consultazione diretta, da parte del notificante, di uno dei pubblici elenchi in cui tale indirizzo risulta registrato e tale omissione determina la nullità della notifica a norma dell'art. 11 l. 53/1994.
Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 159 co. 3 c.p.c. può applicarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi di costituzione della parte cui
3 è stato notificato l'atto. Per tali ragioni, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente.
D'altra parte, la complessità della questione relativa agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certifica da cui le parti possono estrarre i recapiti degli atti processuali ai fini della validità delle relative notifiche è stata affrontata anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
2460/2021), la quale, al termine della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha statuito: “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in
L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal
D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e
62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del
2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E”.
Tale ratio decidendi è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito
(Corte di Appello di Catanzaro, sent. 310/2021) secondo cui “l'art. 3 bis, comma 5 della l. n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica eseguita a mezzo telematico deve contenere una serie di requisiti e tra essi ricomprende alla lettera e) l'indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto è stato notificato. Di conseguenza la mancata indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo p.e.c. del destinatario affligge la relazione della notifica, che è dunque nulla”.
4 ART. 307 C.P.C.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina,
5 nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
SPESE DI LITE
La mancata costituzione della parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 01/07/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2814/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata ad [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Buono Paola, come in atti
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
RESISTENTI NON COSTITUITI
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di essere docente, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli a.s. 2022-2023 e 2023-2024; la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L., e degli artt. 3, 35 e 97 Cost. nonché della clausola 6 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70; la sussistenza di una questione di legittimità costituzionale.
Ella ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici indicati, con vittoria di spese di lite.
Il e l' Controparte_1 Controparte_2 non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza depositata l'11.2.2025 il giudicante ha disposto la rinnovazione della notifica in ragione dell'”omessa indicazione del pubblico registro”.
Con successiva ordinanza del 5.5.2025 la causa è stata rinviata per sottoporre a parte ricorrente la questione della nullità della rinnovazione della notifica in quanto parte ricorrente erroneamente ha indicato di averla estratta dal registro IndicePA.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
NOTIFICA A MEZZO PEC – QUADRO DI RIFERIMENTO
Occorre a questo punto ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
2 In base all'art. 3 bis co. 5 lett. e) ed f) l. 53/1994, in caso di notifica a mezzo pec, la relata di notifica deve contenere anche “l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato” e “l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto” ed in base all'art. 11 l. 53/1994 “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Nel caso in esame, parte ricorrente nella relata di notifica ha indicato un pubblico registro errato ex art. 16 ter d.l. 179/2012 (IndicePa).
A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione relativa alla natura sussidiaria di tale registro. Secondo l'art. 19 ter co. 1 ter d.l. cit. “1-ter.
Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale e' validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, piu' domicili digitali, la notificazione e' effettuata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.”.
La ratio legis di tale attestazione attiene al profilo della riconducibilità dell'indirizzo pec al destinatario della notifica mediante la consultazione diretta, da parte del notificante, di uno dei pubblici elenchi in cui tale indirizzo risulta registrato e tale omissione determina la nullità della notifica a norma dell'art. 11 l. 53/1994.
Il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 159 co. 3 c.p.c. può applicarsi solo ed esclusivamente nell'ipotesi di costituzione della parte cui
3 è stato notificato l'atto. Per tali ragioni, non sono pertinenti i precedenti giurisprudenziali indicati da parte ricorrente.
D'altra parte, la complessità della questione relativa agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certifica da cui le parti possono estrarre i recapiti degli atti processuali ai fini della validità delle relative notifiche è stata affrontata anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass.
2460/2021), la quale, al termine della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha statuito: “A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in
L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal
D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dal
D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal
15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e
62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del
2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del
2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E”.
Tale ratio decidendi è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito
(Corte di Appello di Catanzaro, sent. 310/2021) secondo cui “l'art. 3 bis, comma 5 della l. n. 53 del 1994 stabilisce che la notifica eseguita a mezzo telematico deve contenere una serie di requisiti e tra essi ricomprende alla lettera e) l'indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto è stato notificato. Di conseguenza la mancata indicazione dell'elenco da cui è tratto l'indirizzo p.e.c. del destinatario affligge la relazione della notifica, che è dunque nulla”.
4 ART. 307 C.P.C.
In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass.
4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291
c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Per tali ragioni, non è possibile la concessione di un ulteriore termine per rinotifica anche in ragione del fatto che non sussistono ragioni, non imputabili a parte ricorrente, per una eventuale rimessione in termini.
Tale meccanismo opera sia nel caso di mancata rinnovazione che nel caso in cui la rinnovazione tempestiva sia effettuata con modalità tali da comportarne la nullità. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 1226/2013) “invero, nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano
l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere
l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso. (Cass. 3497 del 10.4.99; conf, Cass.
n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001). La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina,
5 nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso
(Cass. n. 15062 del 2004)”. Tale ratio decidendi risulta applicabile anche nel caso in esame con la differenza che, trattandosi di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo di primo grado e non di atto di impugnazione,
l'effetto conseguenziale non può essere rappresentato dall'inammissibilità dell'impugnazione con passaggio in giudicato della sentenza impugnata ma l'estinzione per inattività ex art. 307 co. 3 c.p.c.
Deve essere, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
SPESE DI LITE
La mancata costituzione della parte resistente non comporta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. nulla per le spese
Si comunichi.
Aversa, 01/07/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Barbato, Rosario Capolongo
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