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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/11/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico dott.ssa ER UE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1799 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Cocilovo;
Email_1
parte attrice
E ditta individuale , C.F. , con sede legale a Bagheria Controparte_1 C.F._4 in Via Serradifalco n. 3/c, in persona del suo titolare e legale rappresentante , Controparte_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alioto Valentina giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Email_2 parte convenuta e nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Renato Vazzana
; Email_3 terzo chiamato pagina 1 di 12 OGGETTO: azione ex art. 2921 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_4 Parte_1 convenuto in giudizio rappresentando al Tribunale: Controparte_1
- che in data 28 novembre 2011 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita con n.q. di legale rappresentante di TA per il complessivo CP_3 Parte_5 importo di € 160.000,00 di cui € 90.000,00 versati contestualmente a titolo di acconto ed €
45.000,00 versati in data 26 giugno 2012;
- che tale contratto veniva risolto con l'impegno da parte di alla Controparte_4 restituzione del prezzo di € 135.000,00 in seguito alla vendita dell'immobile oggetto del preliminare a terzi;
- che, successivamente, nonostante la società avesse venduto l'immobile non aveva restituito l'importo di € 135.000,00 all'attrice;
- pertanto, in data 20 gennaio 2014 l'attrice e (padre di Parte_4 Controparte_1 CP_3
), e per quest'ultimo il procuratore (figlio di ), avevano
[...] CP_2 CP_1 sottoscritto un altro preliminare per l'acquisto di un altro immobile il cui prezzo sarebbe stato versato dall'attrice in seguito alla restituzione del prezzo da parte della Controparte_4
- che, data la mancata restituzione dell'acconto - se non per il minore importo di € 3.000,00 , su iniziativa della ditta le parti si accordavano per la risoluzione di detto Controparte_1 preliminare e la contestuale sottoscrizione di un nuovo preliminare del 17 novembre 2015, relativo all'acquisto di altra unità immobiliare da costruire da parte della ditta Controparte_1 per l'importo complessivo di 187.000,00, di cui € 132.000,00 pagati tramite la cessione del credito vantato da nei confronti di alla ditta Parte_4 Controparte_4 [...]
, e la restante somma di € 55.000,00 da versare alla stipula del definitivo;
CP_1
pagina 2 di 12 - che a tale cessione partecipava il legale rappresentante di – debitore Controparte_4 ceduto – e, per conto di , il procuratore;
Controparte_1 CP_2
- che, in seguito, la promissaria acquirente scopriva che l'immobile, comunque non completato, era stato messo in vendita da;
ciononostante (dopo copiosa corrispondenza Controparte_1
e il coinvolgimento del notaio si rendeva disponile all'acquisto, fissando CP_5
l'appuntamento per la stipula del definitivo;
tuttavia, presso il Notaio il promittente CP_5 venditore rifiutava di sottoscrivere il contratto definitivo.
Ritenendo il rifiuto ingiustificato, l'attrice ha concluso chiedendo l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo dell'unità immobiliare promessa in vendita;
previo accertamento della sussistenza di vizi che incidono sul valore del bene, ha chiesto la condanna alla eliminazione degli stessi o la riduzione del prezzo;
infine, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno patito come conseguenza dell'omesso Controparte_1 trasferimento dell'immobile entro il termine pattuito nonostante il pagamento dell'importo di €
132.000,00 e al rimborso dell'importo di € 600,00 quale compenso corrisposto al Notaio per la redazione del verbale dell'incontro del 27 aprile 2018. CP_5
Si è costituito in giudizio il quale, premettendo che gli attori avessero Controparte_1 negli anni approfittato della grave crisi immobiliare e della crisi finanziaria di Controparte_4 costringendo alla conclusione di contratti per loro vantaggiosi, ha
[...] CP_2 rappresentato che i contratti del 20/01/14, del 17/11/15 e l'accordo integrativo del 22/03/17 erano stati conclusi da (n.q. di procuratore di ) in conflitto di CP_2 Controparte_1 interessi e in danno del rappresentato, contratti di cui era venuto a conoscenza solo il 27 aprile
2018 presso lo studio notarile.
Ha rappresentato che aveva condotto con gli attori la trattativa per la vendita dell'immobile sito in Bagheria in Via Monaco I, piano III, per la somma di € 190.000,00 e di avere scoperto in occasione del rogito che gli attori “dimostrando grandissima mala fede contrattuale e precontrattuale, pretendevano di imputare alla vendita il prezzo che gli stessi avevano illecitamente, impropriamente e dolosamente strappato (profittando delle condizioni economiche particolarmente disagiate della Controparte_4
e del suo stato di bisogno economico) alla con i contratti preliminare (quello
[...] Controparte_4 stipulato in data 20/01/14 e quello del 17/11/15) e con la successiva scrittura privata integrativa poste in conflitto di interessi in danno al convenuto”.
pagina 3 di 12 Ha poi sottolineato che i contratti preliminari per cui è causa non contemplano la garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs.122/2005 e siano carenti dei requisiti di cui all'art. 6 d. lgs. n.
122/2005.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dei contratti stipulati per mezzo del suo procuratore generale e, in subordine, dichiarare la nullità dei preliminari del 28/11/2011 CP_2
(stipulato con la TA , del 20/01/14, del 17/11/15 e del successivo accordo Parte_5 integrativo del 22/03/17, per carenza dei requisiti normativi previsti dagli artt 2 e 6 D.Lgs
122/2005; con rigetto di ogni domanda, eccezione, difesa e deduzione istruttoria formulate da parte attrice.
Alla prima udienza del 20 settembre 2018 parte attrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa alla luce delle difese del convenuto;
nel corso dell'udienza ha CP_2 chiesto, in caso di accoglimento dell'eccezione formulata da parte convenuta (cioè la dichiarazione di nullità o l'annullamento dei contratti), la condanna di ex art. Controparte_1
2033 c.c. alla ripetizione delle prestazioni ricevute senza causa, con particolare riferimento alla somma di € 132.000,00 ricevuta dallo stesso in forza della cessione di credito pro soluto effettuata dai promittenti acquirenti (credito originariamente vantato nei confronti della
[...]
. Controparte_4
Autorizzata la chiamata di terzo, con atto di citazione del terzo parte attrice ha chiesto, in caso di annullamento dei contratti per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, di ritenere la responsabilità di tale conflitto in capo a con la condanna di CP_2 quest'ultimo a tenere indenni e risarcire gli attori dell'importo di € 132.000,00.
Si è costituito in giudizio il quale ha rappresentato di essere stato vittima di CP_2 un comportamento vessatorio da parte degli attori che hanno “condizionato la psiche del sig. CP_1 da indurlo ad accettare di volta in volta condizioni economiche sempre più svantaggiose”; ha rappresentato di aver subito una violenza morale ai sensi dell'art. 1425 c.c. e che comunque gli attori ben avrebbero dovuto usare l'ordinaria diligenza per comprendere il conflitto di interessi.
Ha concluso chiedendo l'annullamento ai sensi dell'art. 1435 c.c. dei contratti preliminari del
20/01/14, del 17/11/15 e del successivo accordo integrativo del 22/03/17 e tutti gli atti formalizzati dagli attori con nella qualità di procuratore generale di CP_2 [...]
e con il legale rappresentante della società con rigetto di tutte CP_1 Controparte_4
pagina 4 di 12 le domande formulate da controparte ed eventuale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
Deceduta Di si sono costituiti gli eredi per la prosecuzione del giudizio. Parte_4
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 18 gennaio 2024, parte attrice ha riferito di aver casualmente appreso che nelle more del giudizio ha venduto - Controparte_1 con atto del 5 agosto 2021 Rep. N. 7830, stipulato dal Notaio - a Persona_1 [...]
(nata in [...] il [...] C.F.: e (nato a Parte_6 C.F._6 CP_6
Palermo il 16.7.1980 C.F.: ), l'immobile ubicato in Bagheria Via C.F._7
Monaco I n. 4/a piano terzo, NCEU f. 11, p.lla 5477, sub 10, cat A3, cl. 3, cons. 6 vani catastali, r.c € 418,33, oggetto del preliminare per ultimo stipulato e sottoscritto in data 17 novembre 2015 dall'attrice e nella qualità di procuratore Parte_4 CP_2 generale del padre . Controparte_1
Secondo parte attrice, alla luce dell'impossibilità di dare corso alla domanda ex art. 2932 c.c.
“permarrebbe e permane la legittima richiesta formulata dagli odierni esponenti di ottenere in alternativa il rimborso della somma di € 132.000,00, corrisposta, a far data dal dicembre 2011 e giugno 2012, oltre interessi maturati e maturandi, in conto prezzo d'acquisto della predetta unità immobiliare, della ulteriore somma di € 600,00 corrisposta al Notaio in data 27.4.2018 (doc. 18) per la redazione e Persona_1 registrazione del verbale dallo stesso redatto in data 27.4.2018, nonché dell'ulteriore somma, forfettariamente determinata in € 10.000,00 e/o nella maggior o minor misura che, in via equitativa, dovesse dall'On.le
Tribunale essere determinata, a titolo di risarcimento per il danno derivato ai sigg. per la Pt_1 mancata possibilità di liberamente fruire dell'unità immobiliare di cui sopra, la cui consegna era stata prevista e tra le parti pattuita per la data del 31.7.2017.
Le domande di cui sopra non possono, peraltro, non ritenersi parimenti formulate legittimamente anche nei confronti del dal quale è stato sottoscritto, come procuratore generale del padre CP_2 [...]
il già citato preliminare del 17.11.2015. Ove, infatti, dovesse, dall'On.le Tribunale, accogliersi CP_1
l'eccezione formulata da parte convenuta di annullabilità ex art. 1394 c.c. per conflitto di interessi, nella posizione e ruolo rivestiti dal procuratore degli atti tutti dallo stesso formalizzati e CP_2 sottoscritti, in tale ipotesi, in ogni caso, non potrebbe, il che essere ritenuto responsabile del CP_2 vizio lamentato da parte convenuta e, conseguentemente, essere tenuto a tenere indenni e risarcire gli odierni
pagina 5 di 12 attori sigg. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole nascente a danno degli stessi dai Pt_1 già richiamati atti sottoscritti dal sig. nella spiegata qualità. CP_2
Non può inoltre, ulteriormente e per ultimo, non farsi rilevare come, nello stesso preliminare datato
17.11.2015, era stato previsto che qualora non si fosse proceduto alla vendita dell'immobile alla sig.ra
[...]
e/o chi per essa, venduta a terzi l'unità immobiliare, alla sig.ra Pt_4 Parte_7
sarebbero state rimborsate le somme dalla stessa già corrisposte (€ 132.000,00) in conto
[...] prezzo di acquisto dell'immobile”.
2. Merito della lite
2.1. Delle eccezioni formulate dal convenuto e dal terzo chiamato
Per priorità logica occorre esaminare le eccezioni formulate dal convenuto e dal terzo chiamato.
Quanto a , con comparsa di costituzione depositata l'1 agosto 2018 (ore Controparte_1
19,21) ha eccepito l'annullabilità dei contratti stipulati da quale suo procuratore CP_2 poiché quest'ultimo avrebbe agito in conflitto di interessi, per essere lo stesso anche amministratore della Controparte_4
Trattandosi di eccezione in senso stretto, la stesso risulta tardiva poiché la costituzione non
è avvenuta entro il termine di 20 giorni prima che, tenuto conto della sospensione feriale, è scaduto il 31 luglio 2018.
Ad ogni modo, l'eccezione è anche infondata.
Occorre considerare che il contratto preliminare del 20 gennaio 2014 è stato consensualmente risolto il 17 novembre 2015, quindi le eccezioni vanno esaminate con riferimento al contratto preliminare del 17 novembre 2015, modificato con riferimento al prezzo con atto del 22 marzo 2017 posto che quello del 28 novembre 2011 è stato stipulato dalla Controparte_4
Va premesso che il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
pagina 6 di 12 Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi.
In relazione all'art. 1394 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il conflitto di interessi “presuppone l'esistenza di due o più interessi in contrasto tra loro, di una situazione vale a dire che non ne rende possibile la contemporanea soddisfazione. (...) l'ipotesi di conflitto di interessi non è riscontrabile in forza della mera posizione in cui versa il rappresentante, ma va accertata in relazione al negozio posto in essere, da cui in sostanza deve emergere la divergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato e la possibilità in concreto della deviazione dell'attività del rappresentante dalla funzione di realizzare gli interessi del rappresentato. (...) Il vizio a cui la legge ricollega la sanzione dell'annullabilità del negozio sta appunto in tale deviazione, nel fatto cioè che l'interesse del rappresentato è stato sacrificato per realizzare un interesse diverso, per cui non è necessario provare il danno subito, che tuttavia, nel caso in cui se ne dia prova, costituisce elemento rivelatore della deviazione” (Cass. civ., sez. II, 06/12/2021, n. 38537).
Andando al caso di specie, preso atto che parte convenuta non ha ben specificato quale interesse in concreto sarebbe stato frustrato, va escluso il detto conflitto;
per un verso, è emerso che e la ditta erano legate da interessi Controparte_4 Controparte_1 economici condivisi tali da giustificare la cessione del credito;
in tal senso può essere valorizzato quanto riferito dal testimone “ho visto che i miei genitori si Parte_3 rapportavano indifferentemente con e . CP_3 CP_2 Controparte_1
Per altro verso, manca la dimostrazione del presupposto esterno di applicabilità del rimedio caducatorio, ovvero la conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo;
e ciò poiché non risulta provato in giudizio che parte attrice era a conoscenza che fosse CP_2 anche amministratore di a tal proposito giova quanto riferito da Controparte_4 CP_2
“non ricordo di aver mai puntualizzato la mia qualifica di co-amministratore (della
[...] Controparte_4
con gli attori”.
[...]
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dei preliminari per violazione del D.Lgs.
122/2005 in quanto le nullità di cui al d.lgs. cit. sono nullità di protezione, eccepibili unicamente dall'acquirente e possono essere fatte valere nel caso in cui l'immobile non sia stato completato, circostanze non sussistenti nel caso di specie.
pagina 7 di 12 Quanto all'eccezione formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione con la quale il terzo chiamato ha dedotto l'annullabilità dei contratti dallo stesso CP_2 stipulati come procuratore di suo padre sotto il profilo dei vizi del consenso ai sensi dell'art. 1435 c.c., anch'essa risulta infondata.
Le allegazioni di generiche e neanche ben collocate nel tempo e nello CP_2 spazio, sono rimaste del tutto indimostrate nel corso dell'istruttoria.
2.2. Delle domande di parte attrice.
Con le note di precisazione delle conclusioni formulate in data 17 giugno 2025 - che richiamano quelle formulate il 18 gennaio 2024 e le conclusioni indicate nella comparsa conclusionale del 19 marzo 2024 e comparsa di replica dell'8 aprile 2024 - parte attrice ha riferito di aver appreso che l'immobile era stato venduto a terzi;
pertanto, la domanda ex art. 2932 c.c. va intesa come rinunciata posto che parte attrice – senza peraltro nulla addurre in merito all'eventuale trascrizione della domanda - ha affermato che “difficilmente potrà procedersi al trasferimento in favore dei sigg. dell'immobile di cui sopra, in quanto, nelle more, venduto a Pt_1 terzi” e che in alternativa dovrà disporsi il rimborso delle somme versate.
Nulla, dunque, va disposto in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. stante la rinuncia implicitamente formulata.
Inoltre, “non potranno che considerarsi venute meno, in quanto non attuabili, le ulteriori richieste formulate e relative agli accertamenti da eseguire nell'unità immobiliare originariamente promessa in vendita e superiormente richiamata”.
Nelle citate note di precisazione delle conclusioni parte attrice ha riferito che alla luce dell'avvenuta alienazione a terzi dell'unità immobiliare promessa “permarrebbe e permane la legittima richiesta formulata dagli odierni esponenti di ottenere in alternativa il rimborso della somma di €
132.000,00”. La richiesta è stata ribadita nella comparsa conclusionale ove si legge “In alternativa, ove da parte del trovando accoglimento le domande tutte nei confronti dello Controparte_1 stesso formulate e superiormente richiamate, non possa procedersi a dare esecuzione alle stesse, operando il trasferimento in favore del sig. in proprio ed agli eredi della sig.ra Parte_1 [...]
, sigg. e l'unità immobiliare più volte citata e Pt_4 Parte_1 Pt_2 Pt_3 promessa in vendita, per l'intervenuta, nelle more, alienazione a terzi della stessa, in tale eventualità e/o in caso di accoglimento della domanda formulata dal avente ad oggetto la dichiarazione di Controparte_1
pagina 8 di 12 nullità per violazione del D.L.122/2015, dei preliminari datati 20.1.2014, 17.11.2015 e dell'accordo integrativo del 22.3.2017, si chiede cheTRIPOLI venga ex art. 2033 c.c. condannato alla CP_1 ripetizione delle prestazioni ricevute senza causa, con particolare riferimento alla somma di € 132.000,00 ricevuta mediante cessione di credito pro soluto in suo favore, effettuata dai promittenti acquirenti in relazione al credito dagli stessi vantato nei confronti della somma da corrispondersi in favore dei Controparte_4 sigg. in proprio e nella qualità e dei sigg. e ” Parte_1 Parte_2 Pt_3
Ritiene il Tribunale che tale domanda, da qualificarsi ai sensi dell'art. 2033 c.c., sia in realtà una domanda nuova, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni senza che al contempo sia stata richiesta la rimessione in termini per la sua formulazione, stante l'allegata vendita in corso di giudizio;
pertanto, va dichiarata inammissibile.
E, invero, contrariamente a quanto rilevato da parte attrice nelle note di replica, da un attento esame degli atti processuali emerge che la domanda di restituzione dell'importo non era stata formulata nell'atto introduttivo, nel quale era stato chiesto il risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile (determinato forfettariamente in € 10.000,00) e il rimborso di € 600,00.
In seguito, nel corso della prima udienza, era stata formulata una domanda ex art. 2033 c.c. ma in subordine all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento richieste da parte convenuta e non in subordine o in alternativa alla domanda ex art. 2932 c.c (cfr. verbale di udienza del 20 settembre 2018 “L'avv. Cocilovo contesta integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e la fondatezza della domanda di annullamento ex art 1394 c.c. e sulla scorta della predetta domanda chiede la chiamata in causa del sig. nato a [...] il [...] affinchè possa CP_2 giustificare la condotta e risponderne e della eccepita invalidità del contratto anche nei confronti degli odierni attori Contesta l'eccezione di nullità per pretesa violazione del dl 122/2015 perchè infondata ed estranea alla previsione di legge e in caso di accoglimento della domanda chiede che venga ex art. 2033 c.c. Controparte_1 condannato alla ripetizione delle prestazioni ricevute senza causa con particolare riferimento alla somma di euro
132.000,00 ricevuta mediante cessione di credito pro soluto in suo favore effettuata dai promittenti acquirenti in relazione al credito dagli stessi vantato nei confronti della e chiede il differimento Controparte_4 dell'udienza per la chiamata in causa e la concessione dei termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.”).
pagina 9 di 12 Nonché formulata sotto forma di domanda risarcitoria nei confronti del terzo CP_2
– previo riconoscimento della sua responsabilità del “vizio lamentato da parte convenuta” -
[...] in caso di declaratoria di nullità del preliminare fatta da . Controparte_1
Sicché quella la domanda di ripetizione fatta da ultimo nelle note di precisazione delle conclusioni, senza alcuna richiesta di rimessione in termini e sul presupposto dell'impossibilità di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., non può ritenersi ricompresa in quella, diversa, formulata in udienza e nella citazione del terzo, dipendente, invece, non da un qualsiasi venir meno del titolo ma da una eventuale annullamento del contratto per conflitto di interessi o nullità per mancanza dei requisiti di legge.
A tal proposito è il caso di ricordare come l'obbligo di restituire il pagamento ricevuto, discende dal venir meno della causa giustificatrice della prestazione e nei contratti a prestazioni corrispettive è conseguenza immediata e diretta della pronuncia costitutiva della risoluzione e della sua retroattività ex art. 1458 c.c.
Va dato atto della tardività e, conseguente inammissibilità, delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno - consistente nella differenza tra il valore commerciale del bene e il prezzo pattuito - fatte solo nella comparsa conclusionale.
Stante la tardività della domanda di risoluzione, non può neanche essere accolta la domanda di rimborso di € 600,00.
Sotto ulteriore profilo, poi, l'obbligo restitutorio dell'importo di € 132.000,00 corrisposto tramite cessione di credito non deriva direttamente dal preliminare poiché – contrariamente a quanto allegato da parte attrice nelle citate note di precisazione delle conclusioni – nel contratto in questione non è previsto expressis verbis l'impegno del promissario venditore di rimborsare l'acconto in caso di vendita a terzi.
Nel preliminare in questione si legge, invece, “ove l'immobile in oggetto non potesse essere acquistato direttamente dalla sig.ra per sé e/o per persona fisica o giuridica da nominare, il presente Parte_4 preliminare assume lo scopo finale di vendita a terzi e pertanto non si procederà alla stipula dell'atto pubblico di vendita sino a quando non verrà trovato da entrambe le parti un terzo acquirente” (cfr. pag. 6 del preliminare del 17 novembre 2015).
Sicché la restituzione dell'importo versato a titolo di acconto – in assenza di una obbligazione espressa assunta dal promissario venditore - avrebbe richiesto quantomeno una pagina 10 di 12 domanda di risoluzione per inadempimento, proposta, invece, solo con la comparsa conclusionale del 19 marzo 2024, e non nella prima difesa utile e con richiesta di rimessione in termini stante il sopraggiungere dell'asserito inadempimento definitivo nel corso del giudizio
(peraltro, in data immediatamente successiva alla notifica dell'atto introduttivo e non nel 2021, cfr. visura depositata dal convenuto unitamente alla comparsa conclusionale).
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, sulla base della ragione più liquida – e prescindendo dalla valutazione relativa all'inadempimento del venditore (la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che lazione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto, così Cass., Sez. I, 12/06/2020, n. 11348) - è il caso di rilevare che parte attrice non ha depositato nel presente giudizio alcun documento idoneo a dimostrare il danno patrimoniale asseritamente subito: “danni riconducibili all'intervenuta anticipazione, a far data dal dicembre 2011 e giugno 2012, della somma di € 132.000,00 ed alla mancata possibilità di liberamente fruire dell'unità immobiliare la cui consegna era stata prevista e tra le parti pattuita per la data del 31.7.2017, danni che sin d'ora, forfettariamente vengono allo stato determinati in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma” (non identificabile con le somme versate in adempimento del preliminare).
Si è invece limitata a indicare genericamente la mancata disponibilità dell'immobile invocando una sorta di danno in re ipsa e una valutazione equitativa del danno.
Tuttavia, le carenze di allegazione e di prova non possono essere superate ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
3. Spese di lite
Rimane da provvedere sulle spese.
A tal proposito va negativamente considerata la condotta processuale del convenuto il quale, pur avendo alienato a terzi l'immobile oggetto del preliminare già Controparte_1
pagina 11 di 12 nel mese di maggio 2018, non ne ha mai fatto cenno per tutta la durata del giudizio, dandone atto solo nelle note di replica depositate il 5 aprile 2024; la tardività del rilievo evidenzia la non correttezza del comportamento della parte che, consapevole dell'impossibilità di dare corso alla domanda ex art. 2932 c.c. sin dalla sua costituzione in giudizio, nulla ha dedotto, ben potendosi dare luogo all'applicazione dell'art. 92, comma 1 ultima parte c.p.c. secondo cui il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare la parte che ha violato l'art. 88 c.p.c. al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte.
Tali spese si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 come successivamente modificato, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con decurtazione del 30%.
Nei rapporti tra parte attrice e il terzo chiamato, invece, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti contrariis reiectis così provvede:
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda ex art. 2932 c.c.;
- dichiara inammissibili le domande ex art. 2033 c.c. e di risoluzione del contratto preliminare;
- rigetta le domande risarcitorie e di rimborso;
- rigetta tutte le eccezioni formulate dal convenuto e dal terzo;
- compensa le spese tra parte attrice e il terzo chiamato CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che Controparte_1 liquida in € 9.900,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in € 806,72 a titolo di spese;
Termini Imerese, 7 novembre 2025
Il giudice
ER UE
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico dott.ssa ER UE ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1799 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Cocilovo;
Email_1
parte attrice
E ditta individuale , C.F. , con sede legale a Bagheria Controparte_1 C.F._4 in Via Serradifalco n. 3/c, in persona del suo titolare e legale rappresentante , Controparte_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alioto Valentina giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Email_2 parte convenuta e nei confronti di
, nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_2 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Renato Vazzana
; Email_3 terzo chiamato pagina 1 di 12 OGGETTO: azione ex art. 2921 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 giugno 2025 i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte d'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_4 Parte_1 convenuto in giudizio rappresentando al Tribunale: Controparte_1
- che in data 28 novembre 2011 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita con n.q. di legale rappresentante di TA per il complessivo CP_3 Parte_5 importo di € 160.000,00 di cui € 90.000,00 versati contestualmente a titolo di acconto ed €
45.000,00 versati in data 26 giugno 2012;
- che tale contratto veniva risolto con l'impegno da parte di alla Controparte_4 restituzione del prezzo di € 135.000,00 in seguito alla vendita dell'immobile oggetto del preliminare a terzi;
- che, successivamente, nonostante la società avesse venduto l'immobile non aveva restituito l'importo di € 135.000,00 all'attrice;
- pertanto, in data 20 gennaio 2014 l'attrice e (padre di Parte_4 Controparte_1 CP_3
), e per quest'ultimo il procuratore (figlio di ), avevano
[...] CP_2 CP_1 sottoscritto un altro preliminare per l'acquisto di un altro immobile il cui prezzo sarebbe stato versato dall'attrice in seguito alla restituzione del prezzo da parte della Controparte_4
- che, data la mancata restituzione dell'acconto - se non per il minore importo di € 3.000,00 , su iniziativa della ditta le parti si accordavano per la risoluzione di detto Controparte_1 preliminare e la contestuale sottoscrizione di un nuovo preliminare del 17 novembre 2015, relativo all'acquisto di altra unità immobiliare da costruire da parte della ditta Controparte_1 per l'importo complessivo di 187.000,00, di cui € 132.000,00 pagati tramite la cessione del credito vantato da nei confronti di alla ditta Parte_4 Controparte_4 [...]
, e la restante somma di € 55.000,00 da versare alla stipula del definitivo;
CP_1
pagina 2 di 12 - che a tale cessione partecipava il legale rappresentante di – debitore Controparte_4 ceduto – e, per conto di , il procuratore;
Controparte_1 CP_2
- che, in seguito, la promissaria acquirente scopriva che l'immobile, comunque non completato, era stato messo in vendita da;
ciononostante (dopo copiosa corrispondenza Controparte_1
e il coinvolgimento del notaio si rendeva disponile all'acquisto, fissando CP_5
l'appuntamento per la stipula del definitivo;
tuttavia, presso il Notaio il promittente CP_5 venditore rifiutava di sottoscrivere il contratto definitivo.
Ritenendo il rifiuto ingiustificato, l'attrice ha concluso chiedendo l'emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento coattivo dell'unità immobiliare promessa in vendita;
previo accertamento della sussistenza di vizi che incidono sul valore del bene, ha chiesto la condanna alla eliminazione degli stessi o la riduzione del prezzo;
infine, ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno patito come conseguenza dell'omesso Controparte_1 trasferimento dell'immobile entro il termine pattuito nonostante il pagamento dell'importo di €
132.000,00 e al rimborso dell'importo di € 600,00 quale compenso corrisposto al Notaio per la redazione del verbale dell'incontro del 27 aprile 2018. CP_5
Si è costituito in giudizio il quale, premettendo che gli attori avessero Controparte_1 negli anni approfittato della grave crisi immobiliare e della crisi finanziaria di Controparte_4 costringendo alla conclusione di contratti per loro vantaggiosi, ha
[...] CP_2 rappresentato che i contratti del 20/01/14, del 17/11/15 e l'accordo integrativo del 22/03/17 erano stati conclusi da (n.q. di procuratore di ) in conflitto di CP_2 Controparte_1 interessi e in danno del rappresentato, contratti di cui era venuto a conoscenza solo il 27 aprile
2018 presso lo studio notarile.
Ha rappresentato che aveva condotto con gli attori la trattativa per la vendita dell'immobile sito in Bagheria in Via Monaco I, piano III, per la somma di € 190.000,00 e di avere scoperto in occasione del rogito che gli attori “dimostrando grandissima mala fede contrattuale e precontrattuale, pretendevano di imputare alla vendita il prezzo che gli stessi avevano illecitamente, impropriamente e dolosamente strappato (profittando delle condizioni economiche particolarmente disagiate della Controparte_4
e del suo stato di bisogno economico) alla con i contratti preliminare (quello
[...] Controparte_4 stipulato in data 20/01/14 e quello del 17/11/15) e con la successiva scrittura privata integrativa poste in conflitto di interessi in danno al convenuto”.
pagina 3 di 12 Ha poi sottolineato che i contratti preliminari per cui è causa non contemplano la garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs.122/2005 e siano carenti dei requisiti di cui all'art. 6 d. lgs. n.
122/2005.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dei contratti stipulati per mezzo del suo procuratore generale e, in subordine, dichiarare la nullità dei preliminari del 28/11/2011 CP_2
(stipulato con la TA , del 20/01/14, del 17/11/15 e del successivo accordo Parte_5 integrativo del 22/03/17, per carenza dei requisiti normativi previsti dagli artt 2 e 6 D.Lgs
122/2005; con rigetto di ogni domanda, eccezione, difesa e deduzione istruttoria formulate da parte attrice.
Alla prima udienza del 20 settembre 2018 parte attrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa alla luce delle difese del convenuto;
nel corso dell'udienza ha CP_2 chiesto, in caso di accoglimento dell'eccezione formulata da parte convenuta (cioè la dichiarazione di nullità o l'annullamento dei contratti), la condanna di ex art. Controparte_1
2033 c.c. alla ripetizione delle prestazioni ricevute senza causa, con particolare riferimento alla somma di € 132.000,00 ricevuta dallo stesso in forza della cessione di credito pro soluto effettuata dai promittenti acquirenti (credito originariamente vantato nei confronti della
[...]
. Controparte_4
Autorizzata la chiamata di terzo, con atto di citazione del terzo parte attrice ha chiesto, in caso di annullamento dei contratti per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, di ritenere la responsabilità di tale conflitto in capo a con la condanna di CP_2 quest'ultimo a tenere indenni e risarcire gli attori dell'importo di € 132.000,00.
Si è costituito in giudizio il quale ha rappresentato di essere stato vittima di CP_2 un comportamento vessatorio da parte degli attori che hanno “condizionato la psiche del sig. CP_1 da indurlo ad accettare di volta in volta condizioni economiche sempre più svantaggiose”; ha rappresentato di aver subito una violenza morale ai sensi dell'art. 1425 c.c. e che comunque gli attori ben avrebbero dovuto usare l'ordinaria diligenza per comprendere il conflitto di interessi.
Ha concluso chiedendo l'annullamento ai sensi dell'art. 1435 c.c. dei contratti preliminari del
20/01/14, del 17/11/15 e del successivo accordo integrativo del 22/03/17 e tutti gli atti formalizzati dagli attori con nella qualità di procuratore generale di CP_2 [...]
e con il legale rappresentante della società con rigetto di tutte CP_1 Controparte_4
pagina 4 di 12 le domande formulate da controparte ed eventuale riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita mediante prove orali.
Deceduta Di si sono costituiti gli eredi per la prosecuzione del giudizio. Parte_4
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 18 gennaio 2024, parte attrice ha riferito di aver casualmente appreso che nelle more del giudizio ha venduto - Controparte_1 con atto del 5 agosto 2021 Rep. N. 7830, stipulato dal Notaio - a Persona_1 [...]
(nata in [...] il [...] C.F.: e (nato a Parte_6 C.F._6 CP_6
Palermo il 16.7.1980 C.F.: ), l'immobile ubicato in Bagheria Via C.F._7
Monaco I n. 4/a piano terzo, NCEU f. 11, p.lla 5477, sub 10, cat A3, cl. 3, cons. 6 vani catastali, r.c € 418,33, oggetto del preliminare per ultimo stipulato e sottoscritto in data 17 novembre 2015 dall'attrice e nella qualità di procuratore Parte_4 CP_2 generale del padre . Controparte_1
Secondo parte attrice, alla luce dell'impossibilità di dare corso alla domanda ex art. 2932 c.c.
“permarrebbe e permane la legittima richiesta formulata dagli odierni esponenti di ottenere in alternativa il rimborso della somma di € 132.000,00, corrisposta, a far data dal dicembre 2011 e giugno 2012, oltre interessi maturati e maturandi, in conto prezzo d'acquisto della predetta unità immobiliare, della ulteriore somma di € 600,00 corrisposta al Notaio in data 27.4.2018 (doc. 18) per la redazione e Persona_1 registrazione del verbale dallo stesso redatto in data 27.4.2018, nonché dell'ulteriore somma, forfettariamente determinata in € 10.000,00 e/o nella maggior o minor misura che, in via equitativa, dovesse dall'On.le
Tribunale essere determinata, a titolo di risarcimento per il danno derivato ai sigg. per la Pt_1 mancata possibilità di liberamente fruire dell'unità immobiliare di cui sopra, la cui consegna era stata prevista e tra le parti pattuita per la data del 31.7.2017.
Le domande di cui sopra non possono, peraltro, non ritenersi parimenti formulate legittimamente anche nei confronti del dal quale è stato sottoscritto, come procuratore generale del padre CP_2 [...]
il già citato preliminare del 17.11.2015. Ove, infatti, dovesse, dall'On.le Tribunale, accogliersi CP_1
l'eccezione formulata da parte convenuta di annullabilità ex art. 1394 c.c. per conflitto di interessi, nella posizione e ruolo rivestiti dal procuratore degli atti tutti dallo stesso formalizzati e CP_2 sottoscritti, in tale ipotesi, in ogni caso, non potrebbe, il che essere ritenuto responsabile del CP_2 vizio lamentato da parte convenuta e, conseguentemente, essere tenuto a tenere indenni e risarcire gli odierni
pagina 5 di 12 attori sigg. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole nascente a danno degli stessi dai Pt_1 già richiamati atti sottoscritti dal sig. nella spiegata qualità. CP_2
Non può inoltre, ulteriormente e per ultimo, non farsi rilevare come, nello stesso preliminare datato
17.11.2015, era stato previsto che qualora non si fosse proceduto alla vendita dell'immobile alla sig.ra
[...]
e/o chi per essa, venduta a terzi l'unità immobiliare, alla sig.ra Pt_4 Parte_7
sarebbero state rimborsate le somme dalla stessa già corrisposte (€ 132.000,00) in conto
[...] prezzo di acquisto dell'immobile”.
2. Merito della lite
2.1. Delle eccezioni formulate dal convenuto e dal terzo chiamato
Per priorità logica occorre esaminare le eccezioni formulate dal convenuto e dal terzo chiamato.
Quanto a , con comparsa di costituzione depositata l'1 agosto 2018 (ore Controparte_1
19,21) ha eccepito l'annullabilità dei contratti stipulati da quale suo procuratore CP_2 poiché quest'ultimo avrebbe agito in conflitto di interessi, per essere lo stesso anche amministratore della Controparte_4
Trattandosi di eccezione in senso stretto, la stesso risulta tardiva poiché la costituzione non
è avvenuta entro il termine di 20 giorni prima che, tenuto conto della sospensione feriale, è scaduto il 31 luglio 2018.
Ad ogni modo, l'eccezione è anche infondata.
Occorre considerare che il contratto preliminare del 20 gennaio 2014 è stato consensualmente risolto il 17 novembre 2015, quindi le eccezioni vanno esaminate con riferimento al contratto preliminare del 17 novembre 2015, modificato con riferimento al prezzo con atto del 22 marzo 2017 posto che quello del 28 novembre 2011 è stato stipulato dalla Controparte_4
Va premesso che il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.
pagina 6 di 12 Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi.
In relazione all'art. 1394 c.c. la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il conflitto di interessi “presuppone l'esistenza di due o più interessi in contrasto tra loro, di una situazione vale a dire che non ne rende possibile la contemporanea soddisfazione. (...) l'ipotesi di conflitto di interessi non è riscontrabile in forza della mera posizione in cui versa il rappresentante, ma va accertata in relazione al negozio posto in essere, da cui in sostanza deve emergere la divergenza di interessi tra rappresentante e rappresentato e la possibilità in concreto della deviazione dell'attività del rappresentante dalla funzione di realizzare gli interessi del rappresentato. (...) Il vizio a cui la legge ricollega la sanzione dell'annullabilità del negozio sta appunto in tale deviazione, nel fatto cioè che l'interesse del rappresentato è stato sacrificato per realizzare un interesse diverso, per cui non è necessario provare il danno subito, che tuttavia, nel caso in cui se ne dia prova, costituisce elemento rivelatore della deviazione” (Cass. civ., sez. II, 06/12/2021, n. 38537).
Andando al caso di specie, preso atto che parte convenuta non ha ben specificato quale interesse in concreto sarebbe stato frustrato, va escluso il detto conflitto;
per un verso, è emerso che e la ditta erano legate da interessi Controparte_4 Controparte_1 economici condivisi tali da giustificare la cessione del credito;
in tal senso può essere valorizzato quanto riferito dal testimone “ho visto che i miei genitori si Parte_3 rapportavano indifferentemente con e . CP_3 CP_2 Controparte_1
Per altro verso, manca la dimostrazione del presupposto esterno di applicabilità del rimedio caducatorio, ovvero la conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo;
e ciò poiché non risulta provato in giudizio che parte attrice era a conoscenza che fosse CP_2 anche amministratore di a tal proposito giova quanto riferito da Controparte_4 CP_2
“non ricordo di aver mai puntualizzato la mia qualifica di co-amministratore (della
[...] Controparte_4
con gli attori”.
[...]
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dei preliminari per violazione del D.Lgs.
122/2005 in quanto le nullità di cui al d.lgs. cit. sono nullità di protezione, eccepibili unicamente dall'acquirente e possono essere fatte valere nel caso in cui l'immobile non sia stato completato, circostanze non sussistenti nel caso di specie.
pagina 7 di 12 Quanto all'eccezione formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione con la quale il terzo chiamato ha dedotto l'annullabilità dei contratti dallo stesso CP_2 stipulati come procuratore di suo padre sotto il profilo dei vizi del consenso ai sensi dell'art. 1435 c.c., anch'essa risulta infondata.
Le allegazioni di generiche e neanche ben collocate nel tempo e nello CP_2 spazio, sono rimaste del tutto indimostrate nel corso dell'istruttoria.
2.2. Delle domande di parte attrice.
Con le note di precisazione delle conclusioni formulate in data 17 giugno 2025 - che richiamano quelle formulate il 18 gennaio 2024 e le conclusioni indicate nella comparsa conclusionale del 19 marzo 2024 e comparsa di replica dell'8 aprile 2024 - parte attrice ha riferito di aver appreso che l'immobile era stato venduto a terzi;
pertanto, la domanda ex art. 2932 c.c. va intesa come rinunciata posto che parte attrice – senza peraltro nulla addurre in merito all'eventuale trascrizione della domanda - ha affermato che “difficilmente potrà procedersi al trasferimento in favore dei sigg. dell'immobile di cui sopra, in quanto, nelle more, venduto a Pt_1 terzi” e che in alternativa dovrà disporsi il rimborso delle somme versate.
Nulla, dunque, va disposto in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c. stante la rinuncia implicitamente formulata.
Inoltre, “non potranno che considerarsi venute meno, in quanto non attuabili, le ulteriori richieste formulate e relative agli accertamenti da eseguire nell'unità immobiliare originariamente promessa in vendita e superiormente richiamata”.
Nelle citate note di precisazione delle conclusioni parte attrice ha riferito che alla luce dell'avvenuta alienazione a terzi dell'unità immobiliare promessa “permarrebbe e permane la legittima richiesta formulata dagli odierni esponenti di ottenere in alternativa il rimborso della somma di €
132.000,00”. La richiesta è stata ribadita nella comparsa conclusionale ove si legge “In alternativa, ove da parte del trovando accoglimento le domande tutte nei confronti dello Controparte_1 stesso formulate e superiormente richiamate, non possa procedersi a dare esecuzione alle stesse, operando il trasferimento in favore del sig. in proprio ed agli eredi della sig.ra Parte_1 [...]
, sigg. e l'unità immobiliare più volte citata e Pt_4 Parte_1 Pt_2 Pt_3 promessa in vendita, per l'intervenuta, nelle more, alienazione a terzi della stessa, in tale eventualità e/o in caso di accoglimento della domanda formulata dal avente ad oggetto la dichiarazione di Controparte_1
pagina 8 di 12 nullità per violazione del D.L.122/2015, dei preliminari datati 20.1.2014, 17.11.2015 e dell'accordo integrativo del 22.3.2017, si chiede cheTRIPOLI venga ex art. 2033 c.c. condannato alla CP_1 ripetizione delle prestazioni ricevute senza causa, con particolare riferimento alla somma di € 132.000,00 ricevuta mediante cessione di credito pro soluto in suo favore, effettuata dai promittenti acquirenti in relazione al credito dagli stessi vantato nei confronti della somma da corrispondersi in favore dei Controparte_4 sigg. in proprio e nella qualità e dei sigg. e ” Parte_1 Parte_2 Pt_3
Ritiene il Tribunale che tale domanda, da qualificarsi ai sensi dell'art. 2033 c.c., sia in realtà una domanda nuova, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni senza che al contempo sia stata richiesta la rimessione in termini per la sua formulazione, stante l'allegata vendita in corso di giudizio;
pertanto, va dichiarata inammissibile.
E, invero, contrariamente a quanto rilevato da parte attrice nelle note di replica, da un attento esame degli atti processuali emerge che la domanda di restituzione dell'importo non era stata formulata nell'atto introduttivo, nel quale era stato chiesto il risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile (determinato forfettariamente in € 10.000,00) e il rimborso di € 600,00.
In seguito, nel corso della prima udienza, era stata formulata una domanda ex art. 2033 c.c. ma in subordine all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento richieste da parte convenuta e non in subordine o in alternativa alla domanda ex art. 2932 c.c (cfr. verbale di udienza del 20 settembre 2018 “L'avv. Cocilovo contesta integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e la fondatezza della domanda di annullamento ex art 1394 c.c. e sulla scorta della predetta domanda chiede la chiamata in causa del sig. nato a [...] il [...] affinchè possa CP_2 giustificare la condotta e risponderne e della eccepita invalidità del contratto anche nei confronti degli odierni attori Contesta l'eccezione di nullità per pretesa violazione del dl 122/2015 perchè infondata ed estranea alla previsione di legge e in caso di accoglimento della domanda chiede che venga ex art. 2033 c.c. Controparte_1 condannato alla ripetizione delle prestazioni ricevute senza causa con particolare riferimento alla somma di euro
132.000,00 ricevuta mediante cessione di credito pro soluto in suo favore effettuata dai promittenti acquirenti in relazione al credito dagli stessi vantato nei confronti della e chiede il differimento Controparte_4 dell'udienza per la chiamata in causa e la concessione dei termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.”).
pagina 9 di 12 Nonché formulata sotto forma di domanda risarcitoria nei confronti del terzo CP_2
– previo riconoscimento della sua responsabilità del “vizio lamentato da parte convenuta” -
[...] in caso di declaratoria di nullità del preliminare fatta da . Controparte_1
Sicché quella la domanda di ripetizione fatta da ultimo nelle note di precisazione delle conclusioni, senza alcuna richiesta di rimessione in termini e sul presupposto dell'impossibilità di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., non può ritenersi ricompresa in quella, diversa, formulata in udienza e nella citazione del terzo, dipendente, invece, non da un qualsiasi venir meno del titolo ma da una eventuale annullamento del contratto per conflitto di interessi o nullità per mancanza dei requisiti di legge.
A tal proposito è il caso di ricordare come l'obbligo di restituire il pagamento ricevuto, discende dal venir meno della causa giustificatrice della prestazione e nei contratti a prestazioni corrispettive è conseguenza immediata e diretta della pronuncia costitutiva della risoluzione e della sua retroattività ex art. 1458 c.c.
Va dato atto della tardività e, conseguente inammissibilità, delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno - consistente nella differenza tra il valore commerciale del bene e il prezzo pattuito - fatte solo nella comparsa conclusionale.
Stante la tardività della domanda di risoluzione, non può neanche essere accolta la domanda di rimborso di € 600,00.
Sotto ulteriore profilo, poi, l'obbligo restitutorio dell'importo di € 132.000,00 corrisposto tramite cessione di credito non deriva direttamente dal preliminare poiché – contrariamente a quanto allegato da parte attrice nelle citate note di precisazione delle conclusioni – nel contratto in questione non è previsto expressis verbis l'impegno del promissario venditore di rimborsare l'acconto in caso di vendita a terzi.
Nel preliminare in questione si legge, invece, “ove l'immobile in oggetto non potesse essere acquistato direttamente dalla sig.ra per sé e/o per persona fisica o giuridica da nominare, il presente Parte_4 preliminare assume lo scopo finale di vendita a terzi e pertanto non si procederà alla stipula dell'atto pubblico di vendita sino a quando non verrà trovato da entrambe le parti un terzo acquirente” (cfr. pag. 6 del preliminare del 17 novembre 2015).
Sicché la restituzione dell'importo versato a titolo di acconto – in assenza di una obbligazione espressa assunta dal promissario venditore - avrebbe richiesto quantomeno una pagina 10 di 12 domanda di risoluzione per inadempimento, proposta, invece, solo con la comparsa conclusionale del 19 marzo 2024, e non nella prima difesa utile e con richiesta di rimessione in termini stante il sopraggiungere dell'asserito inadempimento definitivo nel corso del giudizio
(peraltro, in data immediatamente successiva alla notifica dell'atto introduttivo e non nel 2021, cfr. visura depositata dal convenuto unitamente alla comparsa conclusionale).
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, sulla base della ragione più liquida – e prescindendo dalla valutazione relativa all'inadempimento del venditore (la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che lazione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto, così Cass., Sez. I, 12/06/2020, n. 11348) - è il caso di rilevare che parte attrice non ha depositato nel presente giudizio alcun documento idoneo a dimostrare il danno patrimoniale asseritamente subito: “danni riconducibili all'intervenuta anticipazione, a far data dal dicembre 2011 e giugno 2012, della somma di € 132.000,00 ed alla mancata possibilità di liberamente fruire dell'unità immobiliare la cui consegna era stata prevista e tra le parti pattuita per la data del 31.7.2017, danni che sin d'ora, forfettariamente vengono allo stato determinati in € 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma” (non identificabile con le somme versate in adempimento del preliminare).
Si è invece limitata a indicare genericamente la mancata disponibilità dell'immobile invocando una sorta di danno in re ipsa e una valutazione equitativa del danno.
Tuttavia, le carenze di allegazione e di prova non possono essere superate ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
3. Spese di lite
Rimane da provvedere sulle spese.
A tal proposito va negativamente considerata la condotta processuale del convenuto il quale, pur avendo alienato a terzi l'immobile oggetto del preliminare già Controparte_1
pagina 11 di 12 nel mese di maggio 2018, non ne ha mai fatto cenno per tutta la durata del giudizio, dandone atto solo nelle note di replica depositate il 5 aprile 2024; la tardività del rilievo evidenzia la non correttezza del comportamento della parte che, consapevole dell'impossibilità di dare corso alla domanda ex art. 2932 c.c. sin dalla sua costituzione in giudizio, nulla ha dedotto, ben potendosi dare luogo all'applicazione dell'art. 92, comma 1 ultima parte c.p.c. secondo cui il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare la parte che ha violato l'art. 88 c.p.c. al rimborso delle spese processuali sostenute dall'altra parte.
Tali spese si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 come successivamente modificato, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, con decurtazione del 30%.
Nei rapporti tra parte attrice e il terzo chiamato, invece, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti contrariis reiectis così provvede:
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda ex art. 2932 c.c.;
- dichiara inammissibili le domande ex art. 2033 c.c. e di risoluzione del contratto preliminare;
- rigetta le domande risarcitorie e di rimborso;
- rigetta tutte le eccezioni formulate dal convenuto e dal terzo;
- compensa le spese tra parte attrice e il terzo chiamato CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che Controparte_1 liquida in € 9.900,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie, ed in € 806,72 a titolo di spese;
Termini Imerese, 7 novembre 2025
Il giudice
ER UE
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